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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10769 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2797/2023, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.07.1969 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Catello Saldamarco
Attrice
e
(Partita Iva: Controparte_1
), con sede legale in Verona alla Via Lungadige P.IVA_1
Cangrande 16, in persona del Procuratore Dott. Controparte_2 delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta atto per
Notaio Dott. del 9 aprile 2019 - Rep. 15593, Persona_1 racc. 8798, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Stravino
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Dichiarare l'inadempienza contrattuale della Controparte_3
in persona del l.r.p.t.;
[...]
2)Condannare per la convenuta al pagamento in favore dell'istante ed a titolo di indennizzo dell'importo di €. 7.650,00 importo comprensivo dello scoperto pari al 10% sull'importo assicurato di
€. 8.500,00, oltre le spese vive sostenute dall'attore per la produzione dei documenti probatori necessari all'istruttoria della pratica e quantificati in €. 500,00 (estratto cronologico presso gli Uffici del P.R.A., perdita di possesso presso gli Uffici del
P.R.A., procura a vendere, spedizione del plico contenente tutta la documentazione richiesta) il tutto per un totale di €.
8.150,00;
3)Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore di parte attrice per fattone anticipo;
per la convenuta:
1)In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato alla e, per Controparte_4 carenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4.;
2)Rigettare, anche nel merito, tutte le domande proposte dall'attrice;
3)In via del tutto subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento nel merito della domanda formulata in ordine all'an, rigettare ogni avversa richiesta sul quantum ovvero, in via gradata, dichiarare la concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione dei danni subiti e, conseguentemente, ridurre proporzionalmente l'eventuale obbligo risarcitorio a carico della
Compagnia (art. 1227 c.c.), e contenere, comunque e in ogni caso,
l'obbligo assicurativo della medesima Compagnia nei limiti convenuti nella polizza n. 00040533415699, rigettando ogni richiesta di rimborso per somme eventualmente eccedenti (qualunque ne sia la causale) e/o non dovute, anche in ragione della clausola di scoperto in misura pari al 10 %;
4)Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1 per ottenerne la condanna al pagamento
[...] dell'indennizzo assicurativo per il furto della vettura di sua proprietà.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di essere proprietaria della Fiat Panda TG. GB299FF assicurata presso la convenuta per la responsabilità civile, l'incendio ed il furto(polizza numero 00040533415699 del 27.01.2021 con scadenza alle ore 24 del 23.07.2021); che il 13.06.2021 verso le ore 15:00 il figlio, aveva parcheggiato la Panda in Persona_2
Ercolano alla Via Marittima, all'altezza del civico 59, per recarsi presso la “Piscina Punta IV Venti” dopo avere chiuso a chiave la macchina;
che il figlio era tornato sul posto per riprendere la Panda alle ore 17.20 circa ed aveva verificato che ignoti la avevano asportata;
che il figlio lo stesso giorno, ovvero il 13.06.2021, aveva denunciato il furto presso la Caserma
C.C. di Ercolano;
che aveva comunicato a mezzo pec l'accaduto alla chiedendo il riconoscimento dell'indennizzo ed allegando CP_1 la denuncia di furto;
che aveva inoltrato alla Compagnia
Assicuratrice la documentazione richiesta;
che non era stata liquidata nessuna somma.
La si è opposta alla domanda ed ha eccepito e posto in CP_1 evidenza: l'assoluta genericità dei fatti narrati e del petitum e la mancanza della indicazione e/o articolazione di specifici mezzi di prova;
l'incompletezza della documentazione prodotta;
il coinvolgimento dell'auto rubata in un incidente il 18.09.2019 con un danno stimato di oltre 27.000,00 euro, importo di gran lunga superiore al valore commerciale a nuovo del veicolo;
la successiva immatricolazione in Italia dell'auto il 16.07.2020; l'acquisto della vettura da parte della per l'importo di euro Pt_1
2.380,00; la richiesta rimasta inevasa alla della Pt_1 documentazione relativa all'assunto acquisto;
che l'eventuale indennizzo doveva tener conto del valore d'acquisto del veicolo.
Ciò detto, la domanda dell'attrice non è fondata.
La ha dedotto che la convenuta non le aveva liquidato Pt_1
l'indennizzo a seguito del furto della vettura di sua proprietà. Era onere della di dimostrare che il furto si era Pt_1 verificato.
A tal fine non è sufficiente la denuncia presentata ai Carabinieri giacchè la stessa integra un elemento meramente indiziario.
L'inidoneità della denuncia a dimostrare l'evento furto, ribadita costantemente dalla Suprema Corte, va a maggior ragione affermata nel caso in esame.
La convenuta ha contestato i presupposti di fatto della domanda della ponendo in evidenza che la vettura aveva subito un Pt_1 grave incidente, che la riparazione avrebbe richiesto un esborso di molto superiore al valore della vettura, che l'auto risultava acquistata per l'importo di euro 2380,00, che non era stata fornita sebbene richiesta la documentazione dimostrativa dell'acquisto.
Consegue che la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – fasi di studio, introduttiva e di decisione - valori minimi tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del suo concreto svolgimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della convenuta e, Parte_1 Controparte_5 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda dell'attrice;
2)Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1700,00, oltre rimborso forfettario c.p.a ed i.v.a.
Napoli, 20.11.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 2797/2023, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.07.1969 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Catello Saldamarco
Attrice
e
(Partita Iva: Controparte_1
), con sede legale in Verona alla Via Lungadige P.IVA_1
Cangrande 16, in persona del Procuratore Dott. Controparte_2 delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta atto per
Notaio Dott. del 9 aprile 2019 - Rep. 15593, Persona_1 racc. 8798, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Stravino
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)Dichiarare l'inadempienza contrattuale della Controparte_3
in persona del l.r.p.t.;
[...]
2)Condannare per la convenuta al pagamento in favore dell'istante ed a titolo di indennizzo dell'importo di €. 7.650,00 importo comprensivo dello scoperto pari al 10% sull'importo assicurato di
€. 8.500,00, oltre le spese vive sostenute dall'attore per la produzione dei documenti probatori necessari all'istruttoria della pratica e quantificati in €. 500,00 (estratto cronologico presso gli Uffici del P.R.A., perdita di possesso presso gli Uffici del
P.R.A., procura a vendere, spedizione del plico contenente tutta la documentazione richiesta) il tutto per un totale di €.
8.150,00;
3)Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore di parte attrice per fattone anticipo;
per la convenuta:
1)In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato alla e, per Controparte_4 carenza dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4.;
2)Rigettare, anche nel merito, tutte le domande proposte dall'attrice;
3)In via del tutto subordinata, nella sola denegata ipotesi di accoglimento nel merito della domanda formulata in ordine all'an, rigettare ogni avversa richiesta sul quantum ovvero, in via gradata, dichiarare la concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione dei danni subiti e, conseguentemente, ridurre proporzionalmente l'eventuale obbligo risarcitorio a carico della
Compagnia (art. 1227 c.c.), e contenere, comunque e in ogni caso,
l'obbligo assicurativo della medesima Compagnia nei limiti convenuti nella polizza n. 00040533415699, rigettando ogni richiesta di rimborso per somme eventualmente eccedenti (qualunque ne sia la causale) e/o non dovute, anche in ragione della clausola di scoperto in misura pari al 10 %;
4)Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1 per ottenerne la condanna al pagamento
[...] dell'indennizzo assicurativo per il furto della vettura di sua proprietà.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di essere proprietaria della Fiat Panda TG. GB299FF assicurata presso la convenuta per la responsabilità civile, l'incendio ed il furto(polizza numero 00040533415699 del 27.01.2021 con scadenza alle ore 24 del 23.07.2021); che il 13.06.2021 verso le ore 15:00 il figlio, aveva parcheggiato la Panda in Persona_2
Ercolano alla Via Marittima, all'altezza del civico 59, per recarsi presso la “Piscina Punta IV Venti” dopo avere chiuso a chiave la macchina;
che il figlio era tornato sul posto per riprendere la Panda alle ore 17.20 circa ed aveva verificato che ignoti la avevano asportata;
che il figlio lo stesso giorno, ovvero il 13.06.2021, aveva denunciato il furto presso la Caserma
C.C. di Ercolano;
che aveva comunicato a mezzo pec l'accaduto alla chiedendo il riconoscimento dell'indennizzo ed allegando CP_1 la denuncia di furto;
che aveva inoltrato alla Compagnia
Assicuratrice la documentazione richiesta;
che non era stata liquidata nessuna somma.
La si è opposta alla domanda ed ha eccepito e posto in CP_1 evidenza: l'assoluta genericità dei fatti narrati e del petitum e la mancanza della indicazione e/o articolazione di specifici mezzi di prova;
l'incompletezza della documentazione prodotta;
il coinvolgimento dell'auto rubata in un incidente il 18.09.2019 con un danno stimato di oltre 27.000,00 euro, importo di gran lunga superiore al valore commerciale a nuovo del veicolo;
la successiva immatricolazione in Italia dell'auto il 16.07.2020; l'acquisto della vettura da parte della per l'importo di euro Pt_1
2.380,00; la richiesta rimasta inevasa alla della Pt_1 documentazione relativa all'assunto acquisto;
che l'eventuale indennizzo doveva tener conto del valore d'acquisto del veicolo.
Ciò detto, la domanda dell'attrice non è fondata.
La ha dedotto che la convenuta non le aveva liquidato Pt_1
l'indennizzo a seguito del furto della vettura di sua proprietà. Era onere della di dimostrare che il furto si era Pt_1 verificato.
A tal fine non è sufficiente la denuncia presentata ai Carabinieri giacchè la stessa integra un elemento meramente indiziario.
L'inidoneità della denuncia a dimostrare l'evento furto, ribadita costantemente dalla Suprema Corte, va a maggior ragione affermata nel caso in esame.
La convenuta ha contestato i presupposti di fatto della domanda della ponendo in evidenza che la vettura aveva subito un Pt_1 grave incidente, che la riparazione avrebbe richiesto un esborso di molto superiore al valore della vettura, che l'auto risultava acquistata per l'importo di euro 2380,00, che non era stata fornita sebbene richiesta la documentazione dimostrativa dell'acquisto.
Consegue che la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – fasi di studio, introduttiva e di decisione - valori minimi tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del suo concreto svolgimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della convenuta e, Parte_1 Controparte_5 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta la domanda dell'attrice;
2)Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1700,00, oltre rimborso forfettario c.p.a ed i.v.a.
Napoli, 20.11.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa