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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 17.04.2025 sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4217/24 e n. 6417/2023 R.G. vertenti
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Scala, 23, cod. fisc.: , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dall'avv. C.F._1
Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MICHELA FOTI giusta procura generale per atto del Notaio dott. P. rep. n.80974 del Per_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio CP_ dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
, in persona del legale rap.te pro Controparte_2
tempore domiciliato presso la sede di Messina via La Farina n.263 pal. CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO : assegno di invalidità civile (l. 118/71 ); in subordine, l' esenzione parziale dal ticket sanitario;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 15.12.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 01.08.23 ai fini del riconoscimento dell' assegno di invalidità civile o, in subordine per l' esenzione parziale ticket sanitario a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Sottoposto a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria delle prestazioni assistenziali invocate. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso, 24.07.24, con ricorso del 31.07.24, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell' assegno mensile di invalidità o, in subordine, la condizione sanitaria propria per l' esenzione dal ticket sanitario. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata a far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 04.10.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi. Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.
********* Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e per contro quanto fondate le argomentazioni avanzate dalla parte resistente, in questa sede ribadite ed esplicate con memoria di costituzione da CP_ parte dell' Il CTU nominato, dr. , nella relazione scritta depositata in atti, a seguito, Persona_2 all'esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, non ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio per l' esenzione parziale al ticket sanitario, né dell' assegno invalidità, (presentando una percentuale di invalidità pari al 60%. dall' 01.06.24).
Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n.
23413 del 10/11/2011). Il ricorso iscritto a ruolo il 31.07.24 non può accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Pertanto si dichiara che l' istante non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' esenzione dal ticket sanitario, né della prestazione invocata dell' assegno mensile di invalidità(l 118/71). Stante la presenza in atti della dichiarazione ex art 152 disp att. cpc, non si dispone la condanna della parte ricorrente soccombente. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_ con ricorso depositato in data 31.07.24 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno Parte_1 mensile di invalidità, ex L. 118/71, né nelle condizioni sanitarie proprie per l' ottenimento dell' esenzione parziale dal ticket sanitario;
CP_
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 18.04.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)