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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in viale degli Alimena n. 8, presso la propria sede Pt_1
legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino e dall'Avv. Daniela Aceti, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
Controparte_1
- opposta contumace -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessazione materia contendere.
Conclusioni: all'udienza del 24 marzo 2025 il procuratore di parte opponente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2024 emesso dal Parte_2
Tribunale Civile di Cosenza in data 26.3.2024 con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della quale mandataria della della somma complessiva di €. Controparte_1 Parte_3
11.800,40, oltre interessi e spese, in forza di alcune fatture emesse dalla società Alpha Tek s.r.l.,
eccependo il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, nonchè deducendo di avere provveduto al pagamento delle somme in favore dell'originaria titolare del credito, a mezzo di ordinativi n. 10778 del
9.8.2021 e n. 11430 dell'1.9.2021, con conseguente insussistenza del credito ingiunto.
pagina 1 di 4 Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, la non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
Part Con nota depositata in data 21.10.2024 l opponente ha dato atto che le parti avevano definito la controversia sottesa al provvedimento monitorio ed al presente giudizio di opposizione, mediante reciproche rinunce. Ha, quindi, dichiarato di rinunciare al presente giudizio di opposizione, con istanza sottoscritta per accettazione dal difensore della con ogni consequenziale Controparte_1
statuizione in ordine all'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
All'udienza del 25.3.2025, il difensore di parte opponente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo con compensazione delle spese di lite.
*****
In riferimento all'opposizione proposta dall avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2024 Parte_2
emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 26.3.2024, per l'importo di € 11.800,40, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tra le parti è intervenuta una definizione bonaria della pretesa oggetto del provvedimento monitorio, secondo quanto documentato dal procuratore di parte opponente.
In particolare, l'Asp di Cosenza ha allegato una nota con cui ha dato atto che il difensore della
[...]
in data 20.9.2024, ha fatto pervenire una comunicazione di rinuncia al decreto CP_1
ingiuntivo n. 309/2024. L'Asp, quindi, ha dichiarato di rinunciare al giudizio di opposizione, con contestuale accettazione da parte del difensore della creditrice opposta, ed ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Tali circostanze hanno determinato, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Tale statuizione, malgrado non sia prevista nell'ambito del processo civile da alcuna norma, è sorta e si
è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ricollega al sopravvenire,
nel corso del processo, di fatti od eventi, che, modificando dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controversa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.
Insegna la Suprema Corte di Cassazione che “la cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti
idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti
sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c)
vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero pagina 2 di 4 dal suo difensore munito di procura ad hoc.” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 16785 dell'8/11/2003; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 5390 del 27/04/2000).
In particolare, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione
Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).
Orbene, nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che il difensore di parte opponente ha documentato che la creditrice ha dato atto di non avanzare alcuna ulteriore Controparte_1
pretesa in merito al decreto ingiuntivo n. 309/2024 al quale ha rinunciato.
Risulta, quindi che le parti abbiano definito, in maniera bonaria, la pretesa economica posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e che sia venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine alla presente controversia.
Detta circostanza determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo.
In merito, infatti, il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse,
travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n.
5074 del 1999, n. 4531 del 2000; da ultimo, cfr. Cass., 8428 del 10.4.2014).
Quanto alle spese processuali, ne va disposta la compensazione integrale, avuto riguardo a quanto concordato tra le parti e tenuto conto della mancata costituzione della parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 309/2024 emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 26.3.2024, così provvede: pagina 3 di 4 1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 309/2024 emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 26.3.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 25.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in viale degli Alimena n. 8, presso la propria sede Pt_1
legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino e dall'Avv. Daniela Aceti, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
Controparte_1
- opposta contumace -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessazione materia contendere.
Conclusioni: all'udienza del 24 marzo 2025 il procuratore di parte opponente ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
L ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2024 emesso dal Parte_2
Tribunale Civile di Cosenza in data 26.3.2024 con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della quale mandataria della della somma complessiva di €. Controparte_1 Parte_3
11.800,40, oltre interessi e spese, in forza di alcune fatture emesse dalla società Alpha Tek s.r.l.,
eccependo il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, nonchè deducendo di avere provveduto al pagamento delle somme in favore dell'originaria titolare del credito, a mezzo di ordinativi n. 10778 del
9.8.2021 e n. 11430 dell'1.9.2021, con conseguente insussistenza del credito ingiunto.
pagina 1 di 4 Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, la non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
Part Con nota depositata in data 21.10.2024 l opponente ha dato atto che le parti avevano definito la controversia sottesa al provvedimento monitorio ed al presente giudizio di opposizione, mediante reciproche rinunce. Ha, quindi, dichiarato di rinunciare al presente giudizio di opposizione, con istanza sottoscritta per accettazione dal difensore della con ogni consequenziale Controparte_1
statuizione in ordine all'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
All'udienza del 25.3.2025, il difensore di parte opponente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo con compensazione delle spese di lite.
*****
In riferimento all'opposizione proposta dall avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2024 Parte_2
emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 26.3.2024, per l'importo di € 11.800,40, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che tra le parti è intervenuta una definizione bonaria della pretesa oggetto del provvedimento monitorio, secondo quanto documentato dal procuratore di parte opponente.
In particolare, l'Asp di Cosenza ha allegato una nota con cui ha dato atto che il difensore della
[...]
in data 20.9.2024, ha fatto pervenire una comunicazione di rinuncia al decreto CP_1
ingiuntivo n. 309/2024. L'Asp, quindi, ha dichiarato di rinunciare al giudizio di opposizione, con contestuale accettazione da parte del difensore della creditrice opposta, ed ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Tali circostanze hanno determinato, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
Tale statuizione, malgrado non sia prevista nell'ambito del processo civile da alcuna norma, è sorta e si
è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ricollega al sopravvenire,
nel corso del processo, di fatti od eventi, che, modificando dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controversa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.
Insegna la Suprema Corte di Cassazione che “la cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti
idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti
sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c)
vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero pagina 2 di 4 dal suo difensore munito di procura ad hoc.” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 16785 dell'8/11/2003; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 5390 del 27/04/2000).
In particolare, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione
Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).
Orbene, nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che il difensore di parte opponente ha documentato che la creditrice ha dato atto di non avanzare alcuna ulteriore Controparte_1
pretesa in merito al decreto ingiuntivo n. 309/2024 al quale ha rinunciato.
Risulta, quindi che le parti abbiano definito, in maniera bonaria, la pretesa economica posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e che sia venuta meno ogni ragione di contrasto in ordine alla presente controversia.
Detta circostanza determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo.
In merito, infatti, il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza - la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse,
travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n.
5074 del 1999, n. 4531 del 2000; da ultimo, cfr. Cass., 8428 del 10.4.2014).
Quanto alle spese processuali, ne va disposta la compensazione integrale, avuto riguardo a quanto concordato tra le parti e tenuto conto della mancata costituzione della parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 309/2024 emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 26.3.2024, così provvede: pagina 3 di 4 1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 309/2024 emesso dal Tribunale Civile di Cosenza in data 26.3.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 25.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà
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