Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 64 del 19.1.2023
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 36/2023 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Insalata, in forza di procura in Parte_1
atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in CP_1
atti, dagli Avv.ti Raimund Bauer e Salvatore Graziuso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Lecce, al viale Marche 14.
APPELLATO
All'udienza del 23.10.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.1.2023, ha impugnato parzialmente la sentenza n. Parte_1
64 del 19.1.2023, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda dalla stessa formulata, con la
l'istituto aveva chiesto la ripetizione di somme indebitamente percepite per € 7.529,99.
L' , nel costituirsi in giudizio aveva dato atto di aver provveduto in autotutela ad annullare CP_1
l'indebito, per cui il Tribunale adito emetteva sentenza con cui dichiarava la cessazione del contendere e compensava per metà le spese di giudizio, ponendo l'altra metà a carico dell' . CP_1
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole della parziale compensazione delle spese, evidenziando che l'istituto aveva riconosciuto l'errore per cui non vi era spazio per evitare le conseguenze della soccombenza virtuale.
L'appellante inoltre contestava la quantificazione delle spese eseguita dal primo Giudice, a suo dire inferiore alla massima riduzione dei parametri ex DM n. 55/2014 applicabile in relazione al valore della controversia.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza e la condanna dell' al pagamento integrale delle CP_1 spese di primo grado, nella misura di € 3.727,00, nonché al pagamento delle spese di questo grado.
Con memoria depositata il 13.6.2023, si è costituito l' , contestando l'appello e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'odierna udienza, dopo discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
È pacifico il principio che il Giudice, allorchè verifica la cessazione della materia del contendere, è tenuto a pronunciarsi sulle spese del giudizio, tenendo conto del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Invero, il primo giudice ha tenuto conto di tale necessità processuale, ma la parziale compensazione delle spese, che è stata disposta, non appare condivisibile e adeguatamente motivata.
Il Tribunale di Brindisi infatti, ha motivato la decisione come segue: “considerata la condotta processuale dell' che ha riconosciuto la fondatezza della domanda e l'erroneo computo della CP_2 pensione erogata dalla sin dalla costituzione del giudizio”. Pt_2 Orbene, in materia di regolamento delle spese di giudizio, da tempo si è andato affermando un restringimento, anche di tipo normativo, oltre che giurisprudenziale, delle ipotesi di compensazione
(totale o parziale) delle spese.
La più recente formulazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che si possa far luogo alla compensazione delle spese nelle ipotesi, tassative, di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Va da sé che nessuna delle ipotesi summenzionate ricorre nel caso di specie, in cui la cessazione della materia del contendere è conseguenza dell'atto di autotutela posto in essere dall' con CP_1
l'annullamento di ufficio dell'atto impugnato dall'appellante.
In considerazione di ciò, neppure può farsi luogo alla compensazione delle spese in applicazione della previsione di cui alla sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Invero, a parere della Corte, l'errore posto in essere dall' che ha dato luogo alla contestazione CP_1 dell'addebito, non può rientrare nel concetto di grave ed eccezionale ragione, tale da consentire la compensazione (neppure parziale) delle spese.
Conseguentemente, in accoglimento del gravame, l' va condannato al pagamento integrale CP_2
delle spese del giudizio di primo grado.
Anche la quantificazione delle spese eseguita dal primo Giudice non appare conforme ai parametri di cui al DM n. 55/2014, neppure prevedendosi la riduzione massima dallo stesso decreto indicata.
È pacifico l'orientamento della S.C., che non ritiene legittima una liquidazione inferiore alla massima riduzione del parametro ex DM n. 55/2014, senza un'adeguata motivazione.
Invero, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, (che detta
i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012, regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma
2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” ( Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/05/2020, n. 9542). Conseguentemente, per lo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 e la materia della previdenza, con la massima riduzione dei parametri e con il riconoscimento del compenso per le sole fasi dello studio (€ 465,00), introduttiva (€ 389,00) e decisionale (€ 1.011,00), senza riconoscimento della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, il compenso minimo liquidabile è pari ad €
1.863,50. Somma al cui pagamento va condannato l' . CP_1
All'appellante competono, sempre per il principio di soccombenza, anche le spese di questo grado, liquidate in € 962,00, tenuto conto dell'assoluta semplicità delle questioni trattate e del valore della controversia pari ad € 1.263,50 (differenza tra le spese riliquidate e quelle di cui alla sentenza di primo grado).
Le spese del doppio grado vanno, infine attribuite al difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26.1.2023 da Parte_1 nei confronti dell' , avverso la sentenza del 19.1.2023 n. 64 del Tribunale di Brindisi, così
[...] CP_1
provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento integrale delle spese del giudizio CP_1 di primo grado, liquidate in € 1.863,50, oltre accessori e rimborso spese forfetario del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Giulio Insalata, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfetario del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 23.10.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott. Gennaro Lombardi