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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 965/2024 in data 28.2.2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIURA GIOVANNA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
ARGINE A SINISTRA 20, MOTTA DI LIVENZA (TV), attore opponente contro
(C.F. ) E Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. TORRESAN ENRICO in CORSO DEL
POPOLO N. 35, TREVISO, convenuta opposta
*** avente per oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
***
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a in ordine al credito azionato nel procedimento monitorio, Controparte_1 per tutti i motivi indicati nella parte narrativa del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, da intendersi qui integralmente richiamati, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a , Parte_1 Controparte_1 ovvero, in subordine, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiararsi che l'opponente sig. nulla deve ad Parte_1
per le cause dedotte nel presente procedimento. Controparte_1
Nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. del diritto di credito vantato da nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 e monitoriamente azionato e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
[...] in favore di per le cause dedotte nel presente Pt_1 Controparte_1 procedimento attraverso espresso richiamo all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero in subordine revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiararsi che l'opponente sig. nulla deve ad Parte_1
per le cause dedotte nel presente procedimento. Controparte_1
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare il difetto di titolarità del diritto di credito vantato da e azionato in sede monitoria, nonché Controparte_1
l'inopponibilità e/o inefficacia della cessione nei confronti dell'opponente e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 [...]
per le cause dedotte nel presente procedimento attraverso espresso CP_1 richiamo all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero in subordine revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiararsi che l'opponente sig. nulla deve ad per le cause Parte_1 Controparte_1 dedotte nel presente procedimento.
Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa ex art. 1418 c.c. del contratto di credito al consumo concluso in data 17.07.2009 tra la
“richiedente” sig.ra ed il “coobbligato” sig. Parte_2 Parte_1 per tutte le ragioni meglio enunciate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e, per
l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in favore di Parte_1 [...]
per le cause dedotte nel presente procedimento attraverso espresso CP_1 richiamo all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero in subordine, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso dichiararsi che l'opponente sig. nulla deve ad per le cause Parte_1 Controparte_1 dedotte nel presente procedimento.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa della doppia fase del giudizio avanti al giudice ad quo e dinanzi al giudice ad quem:
- Condannare parte convenuta in riassunzione al pagamento di Controparte_1 una somma di denaro equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96, co. III c.p.c”
- per Controparte_3 [...]
Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010, qualora l'Ill.mo Tribunale lo dovesse ritenere opportuno, nonostate la mediazione già svolta in data 05.05.2023 nella causa di opposizone a dcereto ingiuntivo oggi riassunta;
Nel merito, in via principale:
Pag. 2 di 6 ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 33.504,27, oltre successivi Controparte_1 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
, tramite la procuratrice , aveva Controparte_1 Controparte_2 ottenuto dal Tribunale di Venezia la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 1938/2022 con cui era stato ingiunto a (“in qualità di debitore principale”) e a Parte_2 (“in qualità di coobbligato”), in solido, il pagamento della somma di € Parte_1
33.504,27, oltre interessi e spese, in relazione al contratto di credito al consumo n.
16279165 del 22.7.2009.
Il solo aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo: Pt_1
- l'incompetenza del giudice adito in relazione al Foro del consumatore (essendo egli residente nel circondario del Tribunale di Treviso); CP_
- il difetto di legittimazione e il difetto di titolarità del credito in capo ad;
- la decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 CC;
- in subordine, la nullità dell'obbligazione assunta da per assenza di Pt_1 causa, essendo egli stato qualificato come mero “coobbligato” e non essendo quindi né mutuatario, né garante.
L'opposta si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 30.11.2023 il Tribunale di Venezia, accogliendo la prima eccezione sollevata dall'opponente, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Treviso (pur senza revocare il decreto ingiuntivo). ha tempestivamente riassunto il giudizio avanti a questo giudice, chiedendo Pt_1 CP_ l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato da .
Pag. 3 di 6 Quest'ultima si è costituita anche nel presente giudizio reiterando le difese già svolte ed insistendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per la condanna dell'attore al pagamento della medesima somma di cui al decreto ingiuntivo.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Non v'è dubbio che il decreto ingiuntivo, pacificamente emesso da un giudice incompetente, è nullo e avrebbe conseguentemente dovuto essere revocato dal Tribunale di Venezia (cfr., ex multis, Cass. 6106/2006: “per quanto concerne la revoca è decisivo il rilievo che, quand'anche la si potesse ritenere implicita nel provvedimento emesso dal giudice a norma dell'art. 38 c.p.c., tanto non sarebbe sufficiente, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione”).
***
Non di meno, una volta riassunto avanti al giudice competente il giudizio, questo ha ad oggetto non esclusivamente la legittimità del decreto ingiuntivo, ma anche la stessa fondatezza della pretesa avanzata in via monitoria dall'asserita creditrice.
***
Nel merito, non si ritiene condivisibile la tesi della convenuta per cui l'odierno attore, avendo sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di “coobbligato”, non potrebbe essere qualificato quale fideiussore.
Va anzitutto rilevato che il richiamo alla “coobbligazione” descrive unicamente un modo di essere dell'obbligazione (ossia l'assunzione di un debito in solido con un altro soggetto, ai sensi dell'art. 1292 CC), ma nulla dice circa il titolo in virtù del quale detto debito è stato assunto, se come co-mutuatario, unitamente al debitore principale, o come garante (d'altronde, è agevole osservare che anche il fideiussore è a tutti gli effetti un
“coobbligato”, essendo tenuto in solido col debitore principale).
Nel caso di specie non è stato nemmeno contestato dalla convenuta che la richiesta di finanziamento fosse fatta solo da (la quale, coerentemente, è l'unico Parte_2 soggetto espressamente qualificato come “richiedente” nel contratto), che soltanto ella fu la beneficiaria della somma erogata e che l'addebito delle rate del rimborso venne autorizzato sul conto corrente intestato esclusivamente alla stessa. Alla luce di tali dati, la semplice sottoscrizione di in qualità di “coobligato” non è quindi indicativa Pt_1 anche della manifestazione della volontà negoziale diretta al conseguimento del credito accordato dal finanziatore, ma unicamente della volontà negoziale di obbligarsi verso il finanziatore allo stesso modo del contraente finanziato. CP_ Si osserva, peraltro, che anche la stessa aveva in realtà, prima del presente giudizio, sempre ritenuto che la sola mutuataria fosse sia nella diffida Parte_2 del 22.12.2015, sia nello stesso ricorso monitorio aveva indicato solo lei quale “debitore principale”, mentre è invece evidente che se anche fosse stato mutuatario Pt_1 avrebbe anch'egli assunto identica qualifica;
se ciò non bastasse, la diffida del 22.12.2015 venne inviata a solo “per conoscenza” ed è stata prodotta in Pt_1 giudizio – il che è assai eloquente – con un PDF nominato “notifica garante”.
Pag. 4 di 6 Ciò nonostante, non può comunque essere condivisa la tesi attorea della nullità – per assenza di causa – dell'assunzione dell'obbligazione da parte dell'odierno attore, pur altamente suggestiva e autorevolmente sostenuta da giurisprudenza di questo Tribunale (ancorché, lo si sottolinea, del tutto isolata).
È infatti evidente che l'assunzione dell'obbligazione da parte del coobbligato ha chiaramente la funzione di garantire il mutuante relativamente all'adempimento dell'obbligo restitutorio.
Quand'anche si dovesse escludere la qualificazione quale fideiussione dell'obbligo del
“coobbligato”, comunque non si potrebbe sic et simpliciter ritenere la pattuizione priva di causa: tale conclusione sarebbe infatti contraria ai principi di interpretazione del contratto secondo l'effettiva comune intenzione dei contraenti (art. 1362 CC), di conservazione del contratto, per cui “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (art. 1367 CC), e dell'autonomia negoziale, per cui i contraenti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi disciplinati dalla legge (art. 1322 CC). In altri termini, quand'anche non si fosse in presenza di un contratto tipico di fideiussione, i principi testé richiamati imporrebbero di verificare se si configuri invece un contratto atipico avente comunque funzione di garanzia (funzione, lo si ribadisce, che si desume dalla rubrica dell'art. 2 cond. gen. e che comunque appare evidente dall'esame complessivo del contratto).
Tanto precisato, si ritiene che nel caso di specie non si configuri una garanzia atipica e quindi che la figura del coobbligato non sia diversa e alternativa rispetto a quella del fideiussore.
Non è di ostacolo a tale qualificazione giuridica il disposto dell'art. 1937 CC (a mente del quale “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”). Anzitutto, è consolidato in giurisprudenza il principio per cui la disposizione in esame va interpretata nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, tanto che la prova della sussistenza di detto elemento può essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, anche con presunzioni (cfr. Cass. 3628/2016). È stato altresì affermato che “nella fideiussione alla più ampia libertà di forma corrisponde il limite costituito dal fatto che i moduli espressivi adoperati debbono rivelare chiaramente ed inequivocabilmente la volontà di garantire il debito altrui ed i termini oggettivi della garanzia, che debbono risultare espressamente e non possono desumersi aliunde (Cass.
3.9.1982 n. 4811). La sottoscrizione della richiesta di mutuo come garante può costituire valido mezzo di espressione della volontà di garantire l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario e valere da sola come prova della fideiussione, ove non risulti che la volontà del sottoscrittore sia indirizzata ad altro” (Cass. 3429/2002; cfr. altresì Cass. 11727/2004). Anche nel presente caso, quindi, la sottoscrizione del contratto da parte di come “coobbligato” porta a ritenere che egli volesse per Pt_1 l'appunto garantire il debito del mutuatario quale fideiussore.
Da ultimo, va osservato che la qualificazione quale fideiussione, anziché quale garanzia atipica, si impone anche in ragione del canone interpretativo di cui all'art. 1370 CC (per cui “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”). Nel presente caso, ritenere sussistente una garanzia atipica sarebbe senz'altro maggiormente
Pag. 5 di 6 gravoso per il coobbligato, non potendo egli in tal caso avvalersi delle norme previste dal codice civile a tutela del fideiussore.
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Dovendo l'odierno attore essere qualificato quale fideiussore, merita accoglimento l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1957 CC. Sia che si consideri quale dies a quo la data di scadenza dell'ultima rata del piano di rimborso (luglio 2019), sia che si consideri
– come corretto nel caso di specie – il momento in cui il mutuante ha intimato la decadenza dal beneficio del termine (sicuramente antecedente alla notifica inviata da CP_
il 22.12.2015), non risulta che la creditrice si fosse minimamente attivata nel rispetto del termine semestrale nei confronti della debitrice principale (né, a dire il vero, del fideiussore), avendo invece atteso diversi anni prima di depositare il ricorso monitorio.
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L'opposizione deve quindi essere accolta, dovendosi dichiarare che nulla è dovuto da in relazione al contratto di finanziamento oggetto di causa. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa ed il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Non si ritengono tuttavia sussistenti i presupposti per disporre la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 CPC (richiesta dall'attore), tanto più se si considera il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto per difetto di causa sollevata da quest'ultimo.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'odierno atttore
[...]
Pt_1
2. dichiara che nulla è dovuto da in relazione al contratto di credito Parte_1 al consumo n. 16279165 oggetto di causa;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 12 giugno 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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