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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2743/2022 tra le parti:
ATTORE cf IN PERSONA DELL'ADS Parte_1 C.F._1 [...]
CP_1
- difesa: avv. GRANIERI CHIARA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
NV
, cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. BENEDETTI ALDO PIERLUIGI, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni delle parti
Pagina | 1 Per parte attrice: “- accertare e dichiarare la responsabilità del IG. per Controparte_3 violazione degli obblighi genitoriali gravanti sul medesimo di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza morale nei confronti del figlio e per l'effetto Parte_1 condannare la IG.ra , quale erede del IG. al ristoro in Controparte_2 Controparte_3 favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da questi subiti, da Parte_1 quantificarsi, se del caso in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., quelli patrimoniali, in un importo non inferiore ad € 126.000,0,0 e quelli non patrimoniali, in un importo pari a €
343.230,00, oppure entrambi nel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. sino al dì della domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. per il periodo successivo sino al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese di lite
- In via istruttoria si insiste in tutte le istanze ed eccezioni formulate in atti”.
Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
IN MERITO:
- Rigettare la domanda di risarcimento, formulata dal sig. del danno da Parte_1 illecito endofamiliare, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona della sua Parte_1 amministratrice di sostegno ha adito l'intestato Tribunale al fine di CP_1 ottenere la condanna di , quale erede di al Controparte_2 Controparte_3 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dal medesimo subiti a causa della condotta violativa degli obblighi genitoriali tenuta dal di lui padre _3
nella misura che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria svolta ovvero che
[...] sarà equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo.
Nello specifico, l'attore, a fondamento delle proprie pretese, ha dedotto: (1) di essere affetto da un disturbo dello spettro autistico con associato ritardo mentale di grado severo, per cui, nell'anno 2005, è stato dichiarato invalido civile per una percentuale pari al 75%, poi elevata all'80% nel 2013 ed al 100% nel 2019, con totale e permanente
Pagina | 2 inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua, essendo incapace di compiere gli atti di vita quotidiana;
(2) che dopo l'annullamento del matrimonio tra i suoi genitori ottenuto con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco di Bologna del
19/09/1985, il padre è convolato a nuove nozze con Controparte_3 CP
in data 31/03/2005; (3) che, in seguito al decesso di
[...] Controparte_3 avvenuto in Prato il 30/06/2019, la moglie è divenuta sua unica erede universale per testamento olografo del defunto datato 30/06/2016, poi pubblicato in data
05/07/2019; (4) che il predetto testamento è stato impugnato per lesione della quota di legittima spettante all'odierno attore e il relativo procedimento (rg. n. 2911/2020) risulta tuttora pendente innanzi all'intestato Tribunale;
(5) che il in seguito _3 all'annullamento del matrimonio dei genitori, ha sempre convissuto insieme alla madre, la quale si è sempre occupata di lui in via esclusiva, sia moralmente che materialmente, in quanto il padre, a partire da luglio 2000, ha cessato di corrispondere qualsiasi contributo economico in favore del figlio, benché godesse di sostanziosi redditi che gli derivavano dalla sua professione di neurologo;
(6) che il padre dell'attore non si è preso cura di quest'ultimo neppure in seguito all'improvviso decesso della madre, avvenuto in data 04/05/2017, lasciandolo in una situazione di abbandono morale e materiale che l'ha portato a richiedere ed ottenere aiuto da parte della di Reggello, da cui è stato dimesso solo nel 2020; (7) che da tale CP_4 momento il vive a Greve in Chianti, vicino alla zia materna _3 CP_1 nominata sua amministratrice di sostegno dal Tribunale di Siena;
(8) che, nonostante il tentativo posto in essere dalla sig.ra per favorire il riavvicinamento tra il CP_1 nipote ed il di lui padre, quest'ultimo non ha mai cercato di riallacciare il rapporto genitoriale col figlio, arrivando a pretermetterlo finanche dal testamento;
(9) che il totale disinteresse del sig. alla vita del figlio trova conferma nelle Controparte_3 relazioni dei Servizi Sociali di Cetona che hanno avuto in carico e la madre fino Pt_1 al momento del decesso di quest'ultima; (10) che ha diritto ad ottenere Parte_1 il risarcimento dei danni patrimoniali tutti subiti a causa della mancata contribuzione –
a far data dall'anno 2000 – al mantenimento economico del figlio, da quantificare in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenuto conto dei buoni redditi di cui godeva il padre dalla sua professione di medico ed agopuntore, del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui era titolare, per un valore superiore ad € 400.000,00 e delle stime ufficiali in materia di costi necessari per mantenere un figlio dell'età del medesimo;
(11) che ha, altresì, diritto ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della
Pagina | 3 condotta tenuta dal padre di violazione dell'obbligo di mantenimento del figlio e di violazione dei doveri genitoriali, di istruzione, educazione ed assistenza morale, quantificabile in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. facendo riferimento alle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 2021, maggiorato del 50% per personalizzazione del danno, e così stimabile in un importo non inferiore ad € 250.000,00; (12) che la sig.ra , in qualità di Controparte_2 erede del sig. è legittimata passiva rispetto alle domande risarcitorie Controparte_3 avanzate dall'attore nel presente giudizio in quanto l'illecito civile non si estingue con la morte del danneggiante, ma si trasmette ai suoi eredi al momento della morte.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio CP
, la quale ha demandato il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto
[...] inammissibili e/o infondate, col favore delle spese di lite.
A sostegno delle proprie eccezioni la convenuta ha dedotto (1) che il defunto _3 nonostante la condotta ostacolante tenuta dalla ex moglie nei suoi riguardi, si è sempre interessato alla vita del figlio, anche in seguito al suo trasferimento a Cetona, recandosi ogni fine settimana a fargli visita insieme alla moglie ed Controparte_2 offrendosi anche di ospitarlo presso la loro nuova abitazione in Romania;
(2) che il temperamento burrascoso della madre dell'attore, trova Parte_2 conferma nel rapporto conflittuale con la sorella , che è riuscita a riprendere i CP_1 rapporti col nipote soltanto in seguito alla morte della prima nel 2017, quando ha avanzato richiesta per la nomina a sua amministratrice di sostegno a seguito della rinuncia espressamente manifestata dal padre a causa della sua lontananza _3 dall'Italia e delle sue gravi e documentate condizioni di salute;
(3) che l CP_5 ha sottaciuto le effettive condizioni economico-reddituali in cui versava la
[...] sorella al momento della fine del proprio matrimonio, omettendo di riferire delle plurime proprietà immobiliari possedute dalla famiglia che, dunque, non ha CP_1 mai vissuto in condizioni di precarietà economica;
(4) che la sig.ra Parte_2
a depauperato il proprio patrimonio e quello del figlio a causa delle proprie
[...] scelte finanziarie, ovvero dopo aver deciso di vendere n. 15 immobili di proprietà, di prestare € 500.000,00 a tale CO De NO e di investire tutti i risparmi accumulati in un'azienda agricola, finita poi in liquidazione, tutte circostanze queste estranee al sig. (5) che ha sempre provveduto al Controparte_3 Controparte_3 mantenimento economico del figlio , fino al momento in cui quest'ultimo non Pt_1 ha beneficiato dell'eredità della nonna materna, che gli ha consentito di acquisire una
Pagina | 4 propria indipendenza economica;
(6) che la madre dell'attore si è attivata giudizialmente al fine di richiedere all'ex marito quanto asseritamente mai versato a titolo di contributo al mantenimento economico del figlio soltanto nel 2015 con la notifica dell'atto di precetto, a seguito della quale le parti hanno sottoscritto una transazione, di per sé idonea ad escludere la configurabilità di un illecito endofamiliare a danno di (7) che parte attrice non ha fornito prova alcuna della Parte_1 domanda proposta né in punto di an né in punto di quantum debeatur, poiché, nel caso di specie, deve essere esclusa la possibilità di ritenere il danno lamentato “in re ipsa” poiché “detto pregiudizio, essendo indissolubilmente legato alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare (al quale si ricorre per determinare il danno biologico), necessita di precise indicazioni che solo il danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita”, che devono incidere su diritti costituzionalmente garantiti.
Preso atto del tempestivo deposito delle parti delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice ha ammesso le prove per testi ritenute rilevanti formulate da parte attrice e da parte convenuta.
La causa è stata, dunque, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024 sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Danno patrimoniale.
L'attore ha domandato al Tribunale l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal medesimo a causa del comportamento omissivo tenuto dal proprio padre, il quale, quantomeno dal luglio dell'anno 2000, ha deciso di non contribuire più al mantenimento del figlio.
A sostegno di detta domanda l'attore ha documentato che, dopo la fine del matrimonio tra la propria madre ed il proprio padre, il Tribunale aveva fissato un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre (lire 300.000, cfr. doc. 44 fascicolo parte attrice) e che tale mantenimento è stato corrisposto sino al luglio del 2000. Per gli anni successivi, fino alla morte del padre medesimo, avvenuta il 30.6.2019, il padre non ha versato alcunchè in favore del figlio.
Parte convenuta, di contro, ha allegato l'infondatezza di tali domande rilevando che il padre ha sempre contribuito al mantenimento di , quantomeno fino al Pt_1
Pagina | 5 raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dello stesso e che la madre, dopo aver richiesto allo stesso le somme arretrate a titolo di mantenimento, ha concluso una transazione con il padre e il figlio a tacitazione di ogni pretesa.
Parte attrice ha eccepito la nullità di tale transazione tenuto conto che ha ad oggetto diritti indisponibili e che è stata sottoscritta da , soggetto incapace. Pt_1
Ebbene, all'esito del giudizio deve ritenersi la domanda attorea fondata nei limiti che seguono.
Nello specifico, si ritiene che sia stato privato del proprio mantenimento da Pt_1 parte del genitore obbligato da luglio 2000 sino al settembre 2005, nonché da gennaio
2016 sino alla morte del padre, avvenuta il 30.6.2019, alla luce della documentazione in atti.
La transazione prodotta da parte convenuta, infatti, non piò ritenersi nulla nella parte in cui le parti si sono accordate circa la determinazione del mantenimento di Pt_1 per il periodo ivi indicato, posto che tale credito è entrato a far parte del patrimonio della madre, legittimata attiva a ricevere l'assegno di mantenimento per il figlio con la medesima convivente, e pertanto non qualificabile come indisponibile (cfr. Cass. ordinanza 16860/2018: “la transazione con la quale la madre abbia rinunciato al credito per il rimborso, da parte del padre, delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore con lei convivente, con riferimento al periodo precedente la proposizione del ricorso, non è affetta da nullità, trattandosi di un credito entrato a far parte del suo patrimonio e, dunque, non qualificabile come indisponibile.”).
Né può dirsi che la transazione sia nulla perché sottoscritta da soggetto incapace, essendo affetto da invalidità civile. Rilevato, innanzitutto, che all'epoca Pt_1 Pt_1 della transazione non aveva subito compromissioni circa la sua capacità di intendere e di volere, né sussiste in atti una certificazione che accerti tale incapacità, si osserva che comunque la transazione deve ritenersi valida, tenuto conto che il soggetto legittimato a ricevere tali somme era comunque la madre convivente (cfr. Cass. ordinanza
17380/2020: “in tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicchè i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a
Pagina | 6 vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere.”).
Dall'altro lato si osserva che le considerazioni rese da parte convenuta circa l'indipendenza economica di sono del tutto generiche e prive di qualsiasi Pt_1 supporto probatorio e che la clausola transattiva contenuta nella transazione suddetta circa la non ammissione da parte del padre di responsabilità futura circa il mantenimento del figlio deve ritenersi priva di validità, tenuto conto che l'obbligo permane fino a quando il figlio non acquisisce l'indipendenza economica. E che non abbia mai raggiunto l'indipendenza economica, e non per sua volontà, è Pt_1 dimostrato dalla documentazione medica in atti, dalla quale risulta che già dal 2005 era stato dichiarato invalido civile al 75%, invalidità poi aumentata percentualmente nel corso degli anni, percependo esclusivamente una somma di euro 270,00, poi elevata ad euro 278,00 nel 2014 quale pensione di invalidità (cfr. documentazione dei Servizi
Sociali doc. 60 fascicolo parte attrice).
Infine, sul punto si osserva che le allegazioni formulate da parte convenuta circa l'eredità della nonna materna di non hanno alcun rilievo posto che l'eredità Pt_1 della stessa si è aperta nel 1992, quando aveva soltanto 11 anni, circostanza Pt_1 questa non contestata dalla convenuta medesima.
In relazione al quantum del mantenimento, tenuto conto della situazione patrimoniale del padre di , medico neurologo e proprietario di vari beni immobili, del fatto Pt_1 che il medesimo in quell'arco temporale non si sia occupato del figlio per cui il carico gestionale ed organizzativo ricadeva interamente sulla madre, considerato, altresì, che il Tribunale di Firenze in data 23.6.1982 1982 aveva determinato un assegno periodico a carico del padre di Lire 300.000, si ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento a carico del medesimo in favore del figlio nella somma di euro 400,00 mensili, sino al maggio 2017 (data del decesso della madre) che moltiplicato per 78 mesi (tenuto conto dell'arco temporale sopra indicato) ammonta ad euro 31.200,00, e nella somma di euro 600,00 dal giugno 2017 sino alla morte del padre (giugno 2019) per un totale di 24 mesi che moltiplicati per l'importo suddetto risultano essere euro
14.400,00. A tale somma, 45.600,00 dovranno aggiungersi gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze (10 di ogni mese come scritto nell'ordinanza presidenziale del
Pagina | 7 23.6.1982 doc. 44 parte attrice) nonché la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore.
2. Danno non patrimoniale.
Parte attrice ha, altresì, avanzato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dell'erede del padre, potendosi configurare un illecito endofamiliare da parte del medesimo.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
Come affermato pedissequamente dalla giurisprudenza di legittimità la violazione dei doveri connessi alla genitorialità trova la sua sanzione non soltanto nelle misure tipiche del diritto di famiglia ma può certamente integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. a tutela del diritto fondamentale del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori secondo il dettato costituzionale di cui all'art. 30: “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.” (cfr. Cass. 26301/2021; Cass. 28989/2019; Cass. SS.UU.
26972/2008). Ciò significa che il solo fatto di aver generato un figlio comporta per ognuno dei genitori un dovere non solo di mantenimento economico del medesimo ma anche di assistenza morale, di educazione, di, sostanzialmente, cure amorevoli nei confronti del figlio. “L'assenza ed il disinteresse del genitore privano il minore, oltre che di apporti patrimoniali anche di beni immateriali essenziali, senza possibilità di rimedio, poiché si tratta di prestazioni infungibili e che devono essere assicurate con continuità negli anni della crescita;
di conseguenza, la condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c. di un'azione autonoma finalizzata al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla prole (Cass. 28551/2023).”(Cass.
14770/2024).
Nel caso in esame si osserva che risulta provato in atti che dopo alcuni anni in cui il padre ha trascorso del tempo con il figlio, prendendolo da casa della madre e portandolo con sé durante i weekend (cfr. testimonianza insegante di , Pt_1
, tale frequentazione è divenuta sempre più sporadica, fino a ridursi Testimone_1 ad incontri in occasioni speciali (comunione e cresima di ) per poi cessare Pt_1 definitivamente. Sebbene parte convenuta abbia negato tale ricostruzione affermando che il padre si è sempre interessato del figlio e che, al contrario, era la madre a non volere che frequentasse il padre, nulla ha dimostrato sul punto. La Pt_1
Pagina | 8 testimonianza resa dal teste citato, infatti, è stata del tutto lacunosa, imprecisa e con riferimenti soltanto de relato.
La tesi attorea, pertanto, appare condivisibile, anche alla luce di tutti gli indici presuntivi in atti. In particolare, si osserva che effettivamente il padre ha smesso di contribuire al mantenimento del figlio a luglio dell'anno 2000 e ha concluso la transazione sopra richiamata soltanto dopo che la madre gli aveva notificato atto di precetto;
non è stato mai visto dai vicini di casa di venire a trovare il figlio (cfr. Pt_1 testimonianza di e di ) né si è interessato del medesimo Tes_2 Testimone_3 dopo essere venuto a conoscenza della morte della madre e conseguentemente dello stato di solitudine in cui si era venuto a trovare il ragazzo (cfr. testimonianza Tes_4
e , il quale ha riferito di aver contattato personalmente il sig.
[...] Testimone_5 [...] per metterlo al corrente della situazione di e che il medesimo gli riferì che _3 Pt_1 per problemi di salute non se ne sarebbe potuto occupare dovendosene pertanto occupare lo Stato). E d'altronde che il padre si fosse completamente dimenticato del figlio lo dimostra il fatto che nel 2018, durante una visita medica il medesimo ha dichiarato di non avere figli (doc. 26 parte attrice), che al momento della redazione del testamento (30.6.2016) ha completamente pretermesso il figlio dal proprio asse ereditario e che durante il periodo in cui si trovava in struttura assistenziale Pt_1 non abbia ricevuto neppure una telefonata da parte del padre (cfr. testimonianze reseda e . Anche la lettera che il padre ha fatto Testimone_6 Testimone_7 recapitare alla zia materna del ragazzo, odierna ads, corrobora il comportamento omissivo del padre (doc. 25 parte attrice) non potendo giustificare l'assenza del medesimo sulla base del fatto che avesse problemi di salute o trascorresse dei lunghi periodi in Romania. Ciò, in quanto i gravi motivi di salute che avrebbero impedito al medesimo di occuparsi concretamente del figlio non sono documentati né comunque giustificherebbero un completo abbandono, anche morale, del ragazzo, poiché ben avrebbe potuto il padre far sentire la propria vicinanza al figlio interessandosi del medesimo, contattandolo telefonicamente o comunque facendogli visita, tenuto conto, altresì, che la lontananza geografica non far venir meno gli obblighi genitoriali sopra richiamati.
Ne consegue l'avvenuto accertamento della violazione dei doveri genitoriali da parte del padre di , violazione che certamente ha comportato un danno di natura non Pt_1 patrimoniale per il figlio. Sebbene, infatti, non sussista documentazione in atti circa l'insorgenza di una malattia fisica o psichica da porre in relazione causale con le
Pagina | 9 mancanze del padre, tale assenza ha privato il ragazzo di beni immateriali essenziali: il padre, infatti, qualora avesse contribuito alla crescita del figlio con assidue frequentazioni ed interessandosi alla vita del medesimo avrebbe potuto offrirgli maggiori possibilità di quelle che effettivamente ha ricevuto soltanto dalla madre, da tradursi in termini di migliori e plurime possibilità sociali, ricreative e relazionali.
D'altronde, occorre considerare che il coniuge della convenuta era un medico neurologo, il quale, quindi, aveva delle conoscenze specifiche in relazione alla malattia diagnosticata al figlio e ben avrebbe potuto far accedere il ragazzo a percorsi, attività ricreative o sportive che gli avrebbero consentito di migliorare e non rimanere ai margini della socialità, avendo convissuto con una madre che gli ha fornito scarse possibilità. Ciò ancora di più se si considera, da un lato, le possibilità economiche del padre di , dall'altro che la madre di aveva sperperato tutto il proprio Pt_1 Pt_1 patrimonio, come allegato da parte convenuta e non contestato da parte attrice. Risulta dalla documentazione in atti, infatti, che la stessa richiedesse costantemente aiuti economici ai Servizi Sociali territorialmente competenti, essendo priva di occupazione lavorativa, abitando un immobile senza riscaldamento e godendo esclusivamente della pensione di invalidità del figlio.
Sul punto, si precisa, poi, che ogni considerazione di parte convenuta circa le possibilità economiche della famiglia materna non hanno alcun rilievo, alla luce del diritto/dovere alla bigenitorialità, non potendosi affermare che un genitore sia esonerato dall'esercizio dei propri doveri genitoriali supplendo l'altro ad ogni necessità sia materiale che affettiva.
Detto ciò, non si ritiene riconoscibile, all'esito del giudizio, il c.d. danno morale con personalizzazione, quale voce del danno non patrimoniale, avendo parte attrice allegato sul punto soltanto circostanze generiche, prive di qualsiasi supporto probatorio.
In ordine alla quantificazione del danno si osserva che all'interno della giurisprudenza di legittimità si è formato un orientamento secondo il quale tale tipologia di danno, dovendo essere risarcito equitativamente, possa essere quantificato applicando in via analogica e con i dovuti correttivi, le tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (cfr. Cass. 34986/2022: “in tela di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con
Pagina | 10 l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.”; Cass. 28551/2023).
Pertanto, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano, tenuto conto che dall'istruttoria svolta vi è prova che il padre si sia disinteressato del figlio quantomeno dal 2000, non essendo stata raggiunta la prova per gli anni precedenti, in assenza peraltro di allegazione specifica sul punto da parte attorea, si ritiene che possa essere riconosciuta all'attore la somma di euro 88.253,49, somma già rivalutata e comprensiva di interessi legali all'attualità. A tale somma si giunge riducendo di 2/3
l'importo che risulterebbe dall'applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, riduzione che si giustifica per il fatto che non ha praticamente mai Pt_1 convissuto con il padre (risulta, infatti, che i genitori si siano separati quando l'attore era in tenerissima età – matrimonio celebrato il 24.1.1981 e udienza presidenziale nel giudizio di separazione in data 22.6.1982 - e che da allora abbia sempre convissuto con la madre) ed in ragione di quanto sopra detto circa la tipologia del danno al medesimo riconoscibile. A tale somma dovranno, infine, essere aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore effettivo della causa, come accertato all'esito del giudizio e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Condanna parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti da che si liquidano in euro 45.600,00 oltre rivalutazione e interessi Parte_1 con decorrenza dalle singole date di scadenza (10 di ogni mese) e, sulla somma così complessivamente liquidata all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti da che si liquidano in euro 88.254,96, oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284 comma 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per
Pagina | 11 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo parte attrice ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Prato, 13/02/2025
Il giudice dr. ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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