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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Carmelo Calì;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ); in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DI
pagina 1 di 3 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, e per essa la mandataria (C.F. ), in persona del legale CP_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marianna
Bennati;
INTERVENIENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 25 gennaio 2024.
La Corte ha osservato:
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15 luglio 2019 e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto n. 2451/2019, emesso il 30 aprile 2019
[...]
dal Tribunale di Catania e notificato il 5 giugno 2019, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento (ad quale debitore principale e agli altri quali fideiussori), della Parte_1 somma di € 52.795,51, oltre ad interessi e spese, in forza del saldo negativo per € 25.988,02 sul c/c n. 102142278 del 26/6/2012 e relative aperture di credito, e della mancata restituzione dell'importo di € 26.807,49 per mutuo chirografario n. 4399565 del 2/12/2013.
Chiedevano disporsi la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 2550/2022 in data 6 giugno 2022 il Tribunale adito rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza ed hanno interposto appello sulla base di sei CP_1 Parte_1
ragioni di censura.
È intervenuta in giudizio e per essa la mandataria Controparte_3 CP_4
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del giorno 15 gennaio 2025 nessuna delle parti è comparsa, ed il procedimento è stato rinviato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del giorno 22 gennaio 2025, dandone comunicazione a mezzo pec ai difensori delle parti.
Alla detta udienza, le parti non sono comparse e la causa è stata posta in decisione.
Va anzitutto dichiarata la contumacia di siccome non costituitasi in giudizio Controparte_2
nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
pagina 2 di 3 Tanto premesso, l'art. 309 c.p.c. dispone che “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181”.
Quest'ultima norma, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133 (in vigore dal 25 giugno 2008), prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sussistendone i presupposti, deve dunque ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio, giusta il disposto dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c..
Le spese processuali vanno compensate fra le parti costituite, e dichiarate irripetibili nei confronti della contumace.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da ed Pt_1 [...]
avverso la sentenza n. 2550/2022 in data 6 giugno 2022 del giudice unico del CP_1
Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese fra le parti costituite, e le dichiara irripetibili nei confronti dell'appellata contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 22 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(firma digitale) (firma digitale)
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