TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di SAVONA
Sezione Lavoro e Previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 476/2024 R.G. TRA
Parte_1 ricorrente avv. MAFFEI ROSA E CP_
Parte convenuta avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
* * *
All'udienza del 20/05/2025 alle ore 11.00 davanti all'Ufficio sono comparsi per parte attrice l'Avv. MAFFEI ROSA in Parte_1
CP_ oggi sostituita dall'avv. Alessandra Magliotto e per parte convenuta l'Avv.
PISANU RITA ASSUNTA MARIA in oggi sostituita dall'avv. Michela Rozzi
Il Giudice, dispone a norma dell'art. 429 primo comma c.p.c.
I difensori procedono a discussione orale, richiamandosi anche al contenuto degli atti e note difensive, e concludono come nei rispettivi atti introduttivi
L'avv. Magliotto insiste per la liquidazione delle spese con .distrazione in favore dell'avv. Maffei che si dichiara antistatario;
l'avv. Rozzi insiste per la compensazione delle spese di lite per i motivi già espressi in atti
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 12.30 il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
1
TRIBUNALE di SAVONA
Sezione Lavoro e Previdenza
N.R.G. 476/2024
Il Giudice Maria Clementina Traverso, all'udienza del 20.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra
( Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv.to MAFFEI ROSA
ricorrente
E
CP_
, rappresentato e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in forza di procura generale alle liti resistente
sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi
* * *
La presente sentenza viene redatta senza l'indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo in applicazione dell'art. 132, c. II, n.
4), c.p.c. come modificato per effetto dell'art. 45, c. XVII, L. n. 69/09.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ricordasi che per il tramite del presente giudizio, parte ricorrente ha richiesto accertarsi in proprio favore la sussistenza dei requisiti/condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento di uno stato di inabilità totale, o in subordine di uno stato di permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sua attitudini personali.
Pacifico in atti che la ricorrente abbia svolto quanto meno sino al 2021 – anno in cui ha rassegnato le proprie dimissioni per il proprio stato di infermità – la professione di fisioterapista.
2 Altrettanto preliminarmente osservasi che appaiono rispettati nel presente giudizio i termini previsti ex art. 445 bis sesto comma c.p.c. per la proposizione della domanda.
Ciò necessariamente premesso, osservasi che la presente causa è stata istruita unicamente mediante licenziamento di consulenza tecnica, ed al proposito è bene ricordare - circa il valore ed efficacia probatoria dell'elaborato peritale -, che per giurisprudenza consolidata (ex multis: Cass., 12.2.2015, n. 2761) “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (in tal senso si confronti anche: Cass., S.U., 30.12. 2011,
n. 30175, che ribadisce che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non rientri tra i mezzi di prova in senso proprio e non possa, perciò, essere utilizzata per esonerare le parti dall'onere probatorio, tuttavia, il giudice può incaricare il consulente non solo di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (c.d. «deducente»), ma anche di accertare i fatti stessi (c.d. «percipiente»), qualora si tratti di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. 13 marzo 2009, n. 6155, Mass. Giur. it.,
2009).
In tal ultimo caso, allora, la c.t.u. costituisce ed assurge a fonte oggettiva di prova, poiché è strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso quelle cognizioni tecniche ( Cass., 29.12.2023 n. 36504 in motivazione;
Cass.,
21412/2006, Cass. 212/2006; Cass., 30 ottobre 2003, n. 1512; Cass., 21 luglio
2003, n. 11332; Cass., 10 marzo 2000, n. 2802; Cass., 29 marzo 1999, n. 2957;
Cass., 14 gennaio 1999, n. 321).
Ora (con riferimento alla questione che qui ci occupa), ricordasi in primo luogo,
che le valutazioni espresse dal consulente tecnico, proprio in quanto si traducono in:
➢ accertamenti effettuati e percepibili solo attraverso specifiche cognizioni tecniche;
3 ➢ indicazioni effettuate anche in questo caso ricorrendo a specifiche cognizioni tecniche assurgono, per le ragioni appena specificate sopra, a fonte oggettiva di prova ed in secondo luogo, che il c.t.u. ha risposto compiutamente alla questione deferitagli, dettagliando congruamente il proprio percorso logico e tecnico, e rispondendo compiutamente, e sulla base di dati oggettivi, alle osservazioni postegli dai consulenti di parte.
Non vi sono, quindi, motivi per questo Giudice di discostarsi dalle risultanze della perizia depositata in atti, e, peraltro, i rispettivi periti di parte, non muovendo alcuna osservazione critica, hanno – quantomeno di fatto - pienamente condiviso le risultanze del perito d'Ufficio, facendole proprie.
Secondo quanto accertato dalla consulenza tecnica depositata in data 11.2.2025,
la ricorrente soffre della sindrome di Camurati-Engelman, patologia questa – non curabile - che nel caso di specie ha inciso: i) sul sistema osteo-artro-muscolare; ii)
sull'udito; iii) sul visus;
iv) sull'apparato fonatorio;
v) sull'apparato urinario;
vi) sull'umore (quest'ultima generatasi a seguito delle precedenti.
E' utile, al proposito, riportare stralcio esatto della c.t.u.:
Controparte_2
(principalmente del sistema osteo-artro-muscolare con dolore
[...] generalizzato ma in particolar agli AA.II., colonna cervicale e lombare (intervento di
artrodesi + protesi discale per spondilolistesi L4-L5 eseguito il 01/2023), ginocchia
(con uso permanente di ginocchiera stabilizzante a Sx per instabilità cronica
multilegamentosa RMN accertata), caviglie (intervento di triplice artrodesi T-T Sx
eseguito il 10/2024) e gomiti ma anche a carico degli apparati: acustico (con
documentata sordità profonda non beneficiante di protesi acustica per stenosi dei
condotti uditivi interni), fonatorio (con alterazione della parola necessitante di
trattamento logopedico), visivo (da insorgenza di cataratta jatrogena per assunzione
di glucorticoidi e deficit di chiusura palpebrale ODx con uso sostitutivo di lacrime
artificiali) e urinario (IRC stadio 3B con Filtraggio glomerulare in ml/min/1.73 m2 =
30-44 > danno renale di grado moderato-severo) nonché del sistema psichico
(sindrome o ansioso depressiva reattiva in trattamento psicofarmacologico) (cfr. p.
7-8 c.t.u.).
4 La documentazione sanitaria allegata in atti, peraltro già accertava che la sindrome de qua rappresenta una “malattia progressiva di incidenza ossea generalizzata e senza trattamento curativo. L'incidenza multilivello è progredita e ha un'amplissima limitazione funzionale… la Pz presenta limitazioni permanenti per attività che richiedono: - manipolazione manuale di carichi. – movimenti ripetitivi o posizioni forzate che implichino sovraccarico del rachide e/o arto sup Dx. – deambulazione o bipedestazione prolungate, oltre a chinarsi con carico” (cfr relazione redatta in data 11.12.2024 dal medico del Lavoro, Dr. ). Per_1
Ora, venendo al caso di specie, ovvero se la patologia della ricorrente abbia – o meno – incidenza sull'inabilità al lavoro, la c.t.u. ha accertato con motivazione assolutamente congrua (come già sopra rilevato) che:
“l'insieme delle menomazioni coesistenti/concorrenti derivanti dalle infermità di cui al “Giudizio Diagnostico M-L” riduce la capacità di lavoro della ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini (fisioterapista) in modo permanente a meno di un terzo….. dal Dicembre 2024 sussistono le condizioni psico-fisiche per l'erogazione dell'Assegno Ordinario d'Invalidità secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge
222/84; in considerazioni delle cure in atto nonché al fine di monitorare l'evoluzione
CP_ del predetto complesso morboso, si ritiene necessario che l disponga una visita personale della ricorrente nel Dicembre 2025”
Va, dunque, accolta la domanda formulata da parte ricorrente limitatamente alla sola subordinata.
* * *
Per quanto attiene alle spese del presente giudizio, considerato: i) l'accoglimento della sola domanda nella sola sua formulazione subordinata;
e ii) che la decorrenza dei requisiti sanitari per detto riconoscimento, è successiva non solo alla visita amministrativa, ma anche alla proposizione del ricorso ex art. 445 bis primo comma c.p.c. – sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, salvo ciò che riguarda gli oneri di consulenza tecnica che invece vanno posti a carico dell'Ente
* * *
5
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 442, 429 c.p.c.,
ogni altra domanda rigettata e/o assorbita,
▪ dichiara che la ricorrente versa, a Parte_1 decorrere da dicembre 2024 nelle condizioni psico-fisiche per l'erogazione dell'Assegno Ordinario d'Invalidità secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge 222/84
▪ compensa integralmente le spese di lite
CP_
▪ pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa.
Savona, 20/05/2025
Il Giudice
Maria Clementina Traverso
6