Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/11/2024, n. 29455
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Ordinanza 14 novembre 2024

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In tema di protezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d'ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/11/2024, n. 29455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29455
    Data del deposito : 14 novembre 2024

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