Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto dal sig. SS AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elena Mameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Capoterra, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto di accesso del ricorrente a tutta la documentazione per cui è stata avanzata istanza di accesso, rispetto alla quale il Comune di Capoterra non ha dato alcuna risposta;
e per la condanna del Comune di Capoterra all’esibizione in giudizio della documentazione richiesta e, comunque, a consentire al ricorrente l'esercizio del diritto di cui sopra, anche per il tramite di persona appositamente delegata ed incaricata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 10 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente, in data 10 giugno 2025, ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, nella quale si dà atto che:
- “ il Comune di Capoterra e il signor SS AR, con scrittura privata per transazione in data 10.06.2025, hanno definito la controversia pendente nanti il Giudice di Pace di Cagliari al n. R.A.C.621/2025 ”;
- “ in ragione dell’intervenuta transazione, è venuto meno l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio, avendo l’accordo risolto in via bonaria la controversia sottostante e le ragioni che avevano motivato l’istanza di accesso agli atti ”;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto del complesso della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO