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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5171\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 19.04.2019 n. 1018), vertente tra
, c.f. , e , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto in Napoli, Via Cervantes 55.5/A, studio dell'avv. Vincenzo Ruggiero, c.f.
domicilio digitale che li rap- C.F._3 Email_1
presenta e difende con l'avv. Giuseppe Pepe, c.f. , domicilio digitale av- C.F._4
giusta procura in atti, Email_2
appellanti / appellati incidentali e
, c.f. con domicilio eletto in Castellammare di Stabia, Controparte_1 C.F._5
Via Tavernola 133, studio degli avv.ti Riccardo Lorini, c.f. , e Stefania Lo- C.F._6
rini, c.f. fax 081/8725166, domicilio digitale C.F._7 Email_3
che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, appellato / appellante incidentale
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
1 La vicenda processuale
1. , dicendosi proprietario di un appartamento in Castellammare di Stabia Controparte_1
al Corso Vittorio Emanuele, convenne in giudizio i coniugi e Parte_1 Pt_2
, proprietari di immobili siti nello stesso fabbricato, al fine di sentirli condannare alla
[...]
demolizione e comunque alla eliminazione di opere edilizie realizzate dai medesimi in viola- zione delle norme urbanistiche e antisismiche nonché delle norme sulle distanze legali dal suo appartamento, con irregolare apertura di vedute e pregiudizi per la sicurezza del suo immobile;
nonché al risarcimento dei danni.
Si costituirono i convenuti, per contestare la domanda e chiederne il rigetto.
La sentenza di primo grado
2. Il dispositivo. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 19.04.2019 n. 1018, ha ritenuto le domande attrici parzialmente fondate e ha così deciso:
1) condanna i convenuti a realizzare tutte le opere necessarie alla rimozione della situazione di pericolo venutasi a creare per effetto della costruzione dei nuovi solai e dell'abbattimento dei muri portanti, mediante le indicazioni e le tecniche ricostruttive indicate nella c.t.u. in atti, ove possibile, ovvero, alla necessaria riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
2) condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, attraverso la demolizione del nuo- vo volume in ferro e vetro realizzato al di sopra del locale indicato come 'salone' ed il “solatu- be”;
3) rigetta le ulteriori domande formulate dall'attore;
4) condanna i convenuti al pagamento del 50% delle spese di lite che liquida in €. 5.000,00 per diritti ed onorario ed €. 370,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura le spese di c.t.u..
3. La motivazione. L'istruttoria – in particolare, il c.t.u., arch. – ha escluso Persona_1
che le opere realizzate dai convenuti in ampliamento del loro immobile violino le distanze di cui all'art. 873 c.c. (distanze dalle costruzioni) e all'art. 907 c.c. (distanze delle costruzioni dal- le vedute).
In merito alla dedotta violazione della normativa antisismica, il c.t.u. ha riferito che gli im- mobili oggetto di causa si trovano in un territorio classificato come zona sismica 2 (“zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti”). Pertanto nel
2 Comune di Castellammare si applica il D.M. (Lavori Pubblici) 16.01.1996 recante “Norme tec- niche per le costruzioni in zone sismiche”.
Il c.t.u. ha rilevato che gli interventi edilizi di ristrutturazione eseguiti dai convenuti Parte_3
non rispettano le vigenti norme antisismiche e le prescrizioni relative alla zona in cui
[...]
ricade il suddetto Comune (D.M. 09.01.1996 e N.T.C. del 14.01.2008).
In particolare, il c.t.u. riferisce che “la sostituzione del solaio esistente in legno con quello a struttura mista con travi in acciaio, tavelloni e calcestruzzo, ha determinato un notevole au- mento dei carichi fissi verticali agenti sulla struttura… di conseguenza l'aumento dei carichi fissi verticali unito a quello delle spinte orizzontali derivanti dai nuovi materiali impiegati nella realizzazione dei nuovi solai inclinati e legate alla tipologia geometrica delle falde inclinate, trasferisce alle sottostanti strutture in muratura e di conseguenza alle fondazioni, una serie di sollecitazioni anomale, in caso di sisma, per le quali le stesse non sono state originariamente progettate… non è stato realizzato alcun collegamento trasversale tra le travi inclinate in fer- ro, costituenti la struttura portante dei nuovi solai, e quindi le stesse non sono state opportu- namente controventate ed irrigidite trasversalmente, nemmeno in corrispondenza del colle- gamento tra le citate travi inclinate ed i 'piedritti tozzi verticali' (pilastrini brevi realizzati anch'essi con profili metallici)… il mancato rispetto delle rigidezze strutturali dei nuovi solai viola palesemente la normativa antisismica vigente… L'ammorsamento al parapetto dei cita- ti piedritti sembrerebbe essere stato realizzato senza idonea e specifica trave di ancoraggio in calcestruzzo armato… tanto premesso, in caso di evento sismico, il menzionato giunto po- trebbe facilmente raggiungere una condizione di crisi per la creazione di cerniere plastiche lungo la linea di saldatura di contatto”.
Particolarmente esauriente è stato l'ausiliario – scrive il Tribunale – nel precisare che “il
D.M. del 9.01.1996 e le N.T.C. del 14.01.2008, non prevedono l'utilizzo di strutture di tipo 'mi- sto', ossia l'impiego di muratura, calcestruzzo e acciaio nello stesso organismo strutturale, a meno di opportuni e specifici interventi tecnici che devono essere progettati e specificamente calcolati”.
Analogamente, per quanto attiene “l'abbattimento dei due setti murari condominiali posti in prosecuzione della muratura portante del vano scala ed eliminati per realizzare un'unica unità abitativa”, l'ausiliario rileva che “al loro posto sono state realizzate due travi che sono appoggiate direttamente ai sottostanti piedritti in muratura, questi ultimi residui dei setti
3 murari demoliti. Dette travi costituiscono, sotto il profilo strutturale, appoggi impropri non so- lidali con la circostante muratura, in quanto completamente sconnessi... Sarebbe stato oppor- tuno, come previsto dalla vigente normativa antisismica, realizzare una completa “cerchiatu- ra strutturale” di ciascuno dei due vani residuali utilizzando una coppia di travi e una coppia di pilastri in profilati metalli e/o in calcestruzzo, il tutto opportunamente solidarizzato alla cir- costante muratura previ gli accorgimenti tecnici e strutturali come da normativa antisismica vigente (D.M. del 09.01.1996 e N.T.C. del 14.01.2008)”.
Il consulente conclude sul punto, riferendo che “la stabilità del fabbricato appare compro- messa in caso di evento sismico”.
Ne consegue – per il Tribunale – l'accoglimento della domanda. Infatti, «qualora sia esegui- ta una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate in materia di edilizia nelle zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civi- le sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprie- tà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la ri- duzione in pristino» (Cass. 9319/2009; Cass. S.U. 7396/1998; Cass. 6392/1999). Ancora (Cass.
10325/2008), si è precisato, sotto il profilo del pericolo attuale incombente sulle costruzioni coinvolte, che «in relazione all'attività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all'obbligo di risarcimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli artt. 873 e ss. c.c., ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene;
ne con- segue che dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilità e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio». «L'inosservanza delle norme antisismiche compor- ta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell'integrità materiale del bene immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attua- le da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità sem- pre incombente a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione
d'immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma» (Cass.
4 24141/2007).
Pertanto, per il Tribunale si deve ritenere esistente il pericolo attuale di un danno alla pro- prietà dell'attore, sulla base della presunzione di instabilità che “la mancata realizzazione del- le rigidezze strutturali dei nuovi solai e l'abbattimento di murature portanti” implica.
Sul decoro architettonico del fabbricato, il c.t.u. riferisce che “il nuovo volume in ferro e ve- tro realizzato al di sopra del locale indicato come 'salone' ed il “solatube” [ha] alterato il de- coro del fabbricato”.
Valutazione che il Tribunale condivide. Infatti, “affinché sia integrata la menzionata altera- zione, è sufficiente la sussistenza di quei mutamenti che siano idonei ad apportare una disar- monia nell'insieme e che si risolvano in un deterioramento del suo carattere estetico e dell'a- spetto decorativo, senza assurgere alla deturpazione, che rappresenta invece un quid pluris rispetto all'alterazione medesima” (cfr. Cass. 6.10.1997, n. 9717: Cass. 27.04.1989, n. 1947;
Cass. 31.07.1987, n. 6640; Cass. 15.05.1987, n. 4474; Cass. 4.04.1981, n. 1918).
Il Tribunale ritiene che la modifica eseguita non abbia avuto una portata ripristinatoria, né abbia migliorato l'originario aspetto dell'edificio, ma anzi lo abbia compromesso, con conse- guente lesione del decoro architettonico. Da ciò segue la condanna dei convenuti alla rimo- zione dell'opera con conseguente ripristino dello status quo ante.
Per quanto attiene all'innalzamento delle falde del tetto realizzato dai convenuti, il c.t.u. ha confermato la loro interferenza con le due aperture del sottotetto di proprietà , ri- CP_1
ferendo che, per effetto di tale intervento, “le luci di proprietà attorea hanno indubbiamente subito una riduzione dimensionale e, conseguentemente, una riduzione della superficie aero- illuminante a causa della loro parziale occlusione da parte delle nuove falde”.
Da tale accertamento, tuttavia, non può conseguire – per il Tribunale – la sanzione di ridu- zione in pristino, posto che il consulente ha escluso la violazione delle distanze legali dal sot- totetto di proprietà attrice, né, per altro verso, risulta quantificato o comunque quantificabile il pregiudizio subito dall'attore per effetto del predetto intervento edilizio.
Con riferimento, poi, alla demolizione del lucernaio preesistente e la sua sostituzione con piastrelle “solatube”, pur avendo l'ausiliario ravvisato una significativa insufficienza di illumi- namento del vano scala condominiale, per effetto di tale innovazione, tuttavia, nulla ha potu- to riferire circa l'aerazione. In ogni caso, ha precisato il c.t.u., “tale riduzione non coinvolge la proprietà del concludente in quanto tutta la superficie che divide l'unità immobiliare e il detto
5 vano scala risulta opaca, sia la parete e sia la porta di accesso all'immobile”.
Il c.t.u., infine, non ha ravvisato danni all'attore nella qualità di proprietario esclusivo, onde il rigetto della domanda risarcitoria.
Non è stata coltivata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, sicché la stessa deve ritenersi tacitamente rinunciata.
L'appello di e Pt_1 Pt_2
4. Le conclusioni: «2) nel merito (…) riformare\annullare integralmente la sentenza resa dal
Tribunale di Torre Annunziata (…); 3) con vittoria di spese e compensi di causa per il doppio grado di giudizio;
in via istruttoria 4) ammettere una nuova c.t.u.».
5. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata in quan- to il Tribunale avrebbe omesso di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essi coniu- gi in ordine alla domanda di ripristino del tetto e del lanternino, di proprietà Parte_3
condominiale e non esclusiva. Essi sono invece proprietari esclusivi di un sottotetto, un ap- partamento e un terrazzo (atto per notaio del 30.12.1993) ovvero “due comprese di Per_2
sottotetto e un suppenno”.
La censura è infondata. La legittimazione passiva dei coniugi discende Parte_3
dall'essere i medesimi pacificamente gli autori dei lavori di ristrutturazione contestati che siano stati eseguiti nella loro proprietà esclusiva o in quella di proprietà comune e perciò del
Condominio, a tutela del quale agisce (con legittimazione attiva non più contestata) CP_1
anche in qualità di condomino.
[...]
6. Con il secondo motivo gli appellanti denunziano l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno, costituito dalla sentenza n. 338\2005, pronunciata tra Parte_1
e e altri, riguardante l'abbattimento “delle murate interne poste in pro- Controparte_2
sieguo del vano scala”, per cui esso subì la condanna a ricostruire i muri portanti Pt_1
condominiali non per avere l'eliminazione dei medesimi minato la statica del fabbricato ma per essere stata eseguita senza l'approvazione degli altri condomini. Sarebbero dunque co- perti dal giudicato sia il “pregiudizio statico” (escluso) sia l'appropriazione di parti condomi- niali.
La censura è infondata. La sentenza n. 338\2005 fu pronunciata – nella parte che qui inte- ressa – su domanda di soggetti estranei al presente giudizio (sicché non v'è identità di parti) per l'alterazione di porzioni condominiali (e non anche – come in questo caso – di proprietà
6 esclusiva degli appellanti ), sul presupposto che le modifiche realizzate non Parte_3
fossero state autorizzate né approvate dall'assemblea dei condomini, senza che venisse in ri- lievo alcuna prospettata violazione di norme antisismiche né compromissione della statica del fabbricato in relazione a dette norme e conseguente esposizione a rischio di dissesto per evento tellurico (onde la diversità di causa petendi). E perciò non può dirsi formato il giudica- to implicito su questioni non introdotte nel precedente giudizio e non sottoposte al contrad- dittorio fra le parti, né oggetto di un accertamento concreto e specifico da parte del giudice.
7. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'errata identificazione della normativa anti- sismica applicabile e l'errata valutazione della compromissione della sicurezza e staticità del fabbricato. In particolare:
-- il c.t.u. (e di conseguenza il Tribunale) ha valutato la difformità dalla normativa antisismica introdotta con DM 9.01.1996 e NTC 14.01.2008, mentre l'opera risale al 1994; non ha indica- to le specifiche disposizioni violate né in cosa si sarebbe sostanziata la violazione;
-- il c.t.u. non ha indicato gli accorgimenti tecnici che andavano seguiti nella ricostruzione dei solai né ha dato conto di quelli effettivamente adottati (come da c.t.p.);
-- il c.t.u. non spiega come e perché i vecchi solai in legno offrissero una migliore resistenza sismica rispetto ai nuovi in ferro, laterizi e calcestruzzo;
-- il c.t.u. non ha sottoposto le nuove strutture a verifiche tecniche, col pretesto che il giudice non le avesse chieste;
-- dopo le osservazioni dei consulenti di parte, il c.t.u. si è corretto sulla zona sismica di Ca- stellammare (ma il Tribunale non se n'è accorto), non zona 2 ma zona 3, con pericolosità bas- sa, ma poi ha aggiunto che le conclusioni non cambiano;
-- il c.t.u. ha omesso di evidenziare che dopo 23 anni dall'esecuzione delle opere (1994) non c'è il minimo quadro fessurativo o di dissesto;
-- il c.t.u. ha omesso di considerare che i solai inclinati avevano sul perimetro l'altezza interna di cm. 130 identica all'attuale.
8. La complessa censura è infondata.
Va premesso che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, repli- candovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indica- zione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche
7 sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente con- futate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive [Cass. ord. 16.11.2022 n.
33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
Sotto altro profilo, può ricordarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'im- parzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
Ad ogni modo, questa Corte non può esimersi da alcune specifiche considerazioni integrati- ve stimolate dalle censure degli appellanti.
e sostengono che i lavori siano stati eseguiti in base ad autorizzazione edi- Pt_1 Pt_2
lizia del Comune di Castellammare di Stabia del 9.03.1994 e completati nel maggio successi- vo, sicché sarebbe errato e inconferente il riferimento del c.t.u. alla disciplina antisismica successiva.
Era all'epoca ancora vigente la legge 2 febbraio 1974 n. 64 che all'art. 17 – intitolato “De- nuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti” – prescriveva al primo comma che
“nelle zone sismiche (…) chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraeleva- zioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appal- tatore”. Al secondo comma, che “alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscrit- to nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”. Al terzo comma, che “il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture”.
Il primo comma dell'art. 18 prevede poi che, “fermo restando l'obbligo della licenza di co-
8 struzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti”. E al quinto com- ma che “i lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze”.
Ebbene gli appellanti, al di fuori del riferimento all'autorizzazione comunale del 9.03.1994, neppure allegano l'adempimento di tutti gli altri oneri e formalità procedurali presso l'ufficio tecnico regionale e l'ufficio del Genio civile e dunque l'elaborazione e trasmissione dei docu- menti progettuali come prescritti dalla normativa all'epoca vigente. Sicché l'opera oggetto di causa è stata certamente realizzata in violazione delle disposizioni amministrative antisismi- che applicabili ratione temporis, e ciò a prescindere dall'osservanza della normativa tecnica, pur'essa violata secondo le valutazioni del c.t.u. ing. . Del resto, già il prece- Persona_1
dente c.t.u., l'arch. , aveva preso atto dell'omesso deposito dei calcoli delle Persona_3
strutture presso il Genio civile di Napoli, con conseguente impossibilità per l'ufficio di verifi- care preventivamente la compatibilità delle opere eseguite con la statica del fabbricato e la normativa tecnica antisismica. E tanto meno l'opera fu mai collaudata. Né potrebbe proce- dersi a una verifica ex post senza coinvolgere – come osserva l'arch. nell'elaborato Per_3
di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte – l'intero stabile a partire dal piano terra, con “esecuzione di indagini diagnostiche strutturali conoscitive sulle murature e sui compo- nenti costituenti l'involucro edilizio”.
Le specifiche osservazioni tecniche dei consulenti di parte, trascritte nell'atto di appello, hanno ricevuto dal c.t.u. ing. – come già prima dall'arch. – adeguate e con- Per_1 Per_3
vincenti risposte. La migliore tenuta dei precedenti solai in legno rispetto alle nuove e diverse strutture in ferro e calcestruzzo è spiegata con precisi riferimenti tecnici e opportuni calcoli in relazione alla conformazione complessivamente modificata della sopraelevazione. E non era compito del c.t.u., chiamato ad accertare e valutare l'esistente, quali diversi accorgimenti si sarebbero dovuti adottare per una corretta esecuzione delle opere (ferma la necessità di sot- toporre i relativi progetti al Genio civile, come invece non avvenuto).
Quanto all'errore sulla zona sismica – “3”, con pericolosità bassa, e non “2”, con pericolosi- tà media – ha buon gioco l'appellato nel rimarcare che il Comune di Castellammare di Stabia
9 fu classificato sismico per la prima volta nel 1981 e inserito in Zona 2 (rischio sismico medio)
e tale era la classificazione all'epoca dei lavori oggetto di causa. Su tale parametro sarebbe stato valutato dal Genio civile il progetto strutturale se fosse stato depositato come si dove- va. Il declassamento a Zona 3 (sismicità bassa) è di molto successivo (deliberazione di Giunta
Regionale n. 5447 del 2002) sicché non rileva ai fini della decisione.
Non ha pregio, infine, l'osservazione degli appellanti sul fatto che l'opera, a distanza di tanti anni, non presenti fessurazioni. Evidentemente non vi sono stati significativi eventi sismici.
9. Con il quarto motivo gli appellanti censurano la valutazione del Tribunale circa la viola- zione del decoro architettonico del fabbricato e conseguente condanna alla rimozione del vo- lume in ferro costruito sul terrazzo e del solatube. Parere favorevole al manufatto avevano espresso la Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia e la
Commissione Beni Ambientali del Comune di Castellammare di Stabia.
La censura è infondata. Per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, impri- mendogli una determinata armonica fisionomia e una specifica identità. Non può escludersi un'incidenza lesiva del decoro architettonico dell'opera modificativa dell'edificio per il fatto che l'originario decoro si sia già degradato in conseguenza di interventi modificativi prece- denti di cui non sia stato preteso il ripristino. Nel valutare l'impatto sul decoro architettonico di un'opera modificativa occorre invece adottare un criterio flessibile, di maggiore o minore rigore, in vista delle caratteristiche dell'edificio di volta in volta sottoposto a giudizio, ove de- vono essere reciprocamente temperati i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile origi- naria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche altrui e all'alterazione prodotta dall'attuale opera modificativa [così, ex plurimis, Cass. ord. 12.06.2023 n. 16518].
Nel caso in esame, le fotografie in atti mostrano una struttura in ferro che sovrasta l'intero lastrico solare di un edificio di non particolare pregio architettonico (che spiega il nulla osta della Sovrintendenza) ma che sostanzialmente conserva l'originaria coerenza complessiva, priva di evidenti pregresse alterazioni, laddove il manufatto in contestazione, di ragguardevo- li dimensioni rispetto all'intero fabbricato, introduce elementi di disturbo e confusione tali da compromettere un giudizio positivo sull'estetica del fabbricato.
L'appello incidentale di . CP_1
10. ha così concluso in merito all'appello incidentale: «(…) accogliersi in- Controparte_1
10 tegralmente l'appello incidentale come prospettato superiormente da pagina 39 a pagina 52,
e disporsi la integrazione della C.T.U. conferendo all'ausiliare i quesiti pretermessi in primo grado;
6- accogliersi integralmente la domanda come originariamente proposta con la con- danna degli appellanti, in solido, a ripristinare integralmente lo status quo ante mediante demolizione di tutte indistintamente le nuove opere come documentate in atti, come risul- tanti dalle deduzioni e difese dell'attore, dai rilievi fotografici e dalle descrizioni risultanti dal- la c.t.u.; 7- condannarsi gli appellanti per intero alle spese di I°, come risulteranno a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale sul punto della liquidazione effettuata in I°, nonché alle spese di 2°».
censura innanzitutto l'ordinanza istruttoria del 13.04.2015 nella parte in cui non CP_1
ammise un quesito costituente antecedente logico di altro quesito volto ad accertare se i la- vori eseguiti in ottemperanza alla sentenza n. 338\2005 risultassero soddisfacenti in funzione della stabilità dell'edificio nella prospettiva di un possibile evento sismico;
e nella parte in cui modificò altri quesiti sul falso presupposto che il rilascio o il diniego, nonché il rispetto o la violazione di autorizzazioni amministrative fosse irrilevante nei rapporti privatistici;
e sull'al- trettanto falso presupposto che anche il mutamento di destinazione d'uso fosse ininfluente nei rapporti privatistici;
e ancora nella parte in cui non ammise quesiti perché asseritamente riguardanti il giudicato e altri quesiti perché riguardanti il condominio (laddove esso CP_1
agiva anche in qualità di condomino).
Le molteplici deduzioni (delle quali lamenta l'omesso esame nella sentenza impu- CP_1
gnata), qui articolate come altrettanti motivi di appello incidentale, sono in realtà assorbite dall'accoglimento della sua domanda proprio in tema di incidenza dei lavori eseguiti dai co- niugi sulla stabilità del fabbricato rispetto al rischio sismico. E della rilevanza Parte_3
del rispetto delle procedure amministrative si è dato conto sia nella sentenza impugnata, sia nella presente pronuncia nella parte dedicata al rigetto dell'appello principale di e Pt_1 [...]
. E se n'è dato conto in senso completamente favorevole a , il quale dunque Pt_2 CP_1
non ha di che dolersi.
contesta poi l'affermazione – che assume immotivata – contenuta nella sentenza CP_1
impugnata in merito al rispetto delle distanze minime legali ai sensi degli artt. 873 e 907 c.c..
Il Tribunale avrebbe acriticamente recepito quanto affermato dal c.t.u., ing. Persona_4
[...
il quale a sua volta non avrebbe fornito “il riscontro giuridico dell'inapplicabilità delle due
11 norme”.
La Corte osserva in proposito che il c.t.u. ha il compito di fornire riscontri tecnici, non giuri- dici. Del resto si è espresso sul rispetto delle distanze dalle vedute in conformità al preceden- te c.t.u., arch. , il quale, altrettanto chiaramente, rispondendo a uno speci- Persona_3
fico quesito, a pag. 15 della sua relazione del 24.06.2015, aveva riferito e argomentato che l'ampliamento realizzato dai coniugi rispetta le distanze legali minime dalle Parte_3
vedute della proprietà di . CP_1
Resta dunque l'occlusione delle luci, in merito alla quale non specifica sotto quale CP_1
profilo risulti violato il disposto dell'art. 904 c.c..
Peraltro, lo stesso rimarca, a pag. 40 della comparsa di costituzione con appello CP_1
incidentale, l'illogicità della sentenza impugnata che da un lato nega la violazione delle di- stanze e dall'altro impone il ripristino dello stato dei luoghi, di tal ché la linea di gronda sa- rebbe riportata alla sua primitiva altezza (45 centimetri più in basso), per cui i coniugi
[...]
“automaticamente dovranno demolire l'ingombro davanti alle luci”. E siccome l'al- Parte_4
ternativa adombrata in sentenza – “…le indicazioni e le tecniche ricostruttive indicate nella
c.t.u.” – a ben vedere non ha un reale riscontro nella relazione di c.t.u., sicché resterà quale unica opzione praticabile proprio la “necessaria riduzione in pristino dello stato dei luoghi”
(così il dispositivo di sentenza), l'esito della controversia – come ribadito con il rigetto dell'appello principale – è già pienamente satisfattivo delle aspettative di e assorbe CP_1
la specifica questione delle distanze. E tale considerazione risponde anche agli ulteriori motivi di appello incidentale sviluppati alle pagg. 40-42 della comparsa di costituzione di . CP_1
ritiene di rilevare una ulteriore contraddizione nella sentenza impugnata, la quale, CP_1
prima di rigettare la domanda di risarcimento danni, a pag. 5 afferma che “in relazione all'at- tività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all'obbligo di risar- cimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino…” (v, pag. 42 della comparsa di costitu- zione).
La censura è palesemente infondata. non si avvede che l'inciso sopra trascritto è CP_1
la massima di una pronuncia della Cassazione, riportata dal Tribunale, tra virgolette, come principio generale astrattamente applicabile al caso in esame. Ciò non toglie che in concreto un danno risarcibile non sia stato dimostrato, onde il rigetto della relativa domanda.
Non si comprende l'ulteriore doglianza di a proposito del solatube, dal momento CP_1
12 che la sentenza impugnata, al punto 2) del dispositivo, ne ha disposto la rimozione, nell'ambi- to dei complessivi lavori di riduzione in pristino. Peraltro, la riduzione in pristino, anche con riguardo alla illuminazione e aerazione del vano scala (condominiale) soddisfa integralmente le aspettative risarcitorie in forma specifica, laddove non è stato provato un danno ulteriore da doversi ristorare per equivalente pecuniario.
In ultimo, si duole della parziale compensazione delle spese in violazione del prin- CP_1
cipio della soccombenza.
La censura è infondata. La parziale compensazione è stata correttamente giustificata con il rigetto di alcuni capi di domanda formulati da in primo grado. Il fatto che l'esito del- CP_1
la lite veda vincitore in misura sensibilmente maggiore (ma non totale) trova riscon- CP_1
tro nel fatto che, compensata la metà, il Tribunale ha posto l'altra metà a suo favore.
Spese
In conclusione, vanno rigettati sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da ciascuna delle parti, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a tito- lo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata Controparte_1
19.04.2019 n. 1018, così provvede:
a) rigetta sia l'appello principale, sia l'appello incidentale;
b) dichiara compensate le sperse del presente grado;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di ciascuna delle parti, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
13
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5171\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 19.04.2019 n. 1018), vertente tra
, c.f. , e , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto in Napoli, Via Cervantes 55.5/A, studio dell'avv. Vincenzo Ruggiero, c.f.
domicilio digitale che li rap- C.F._3 Email_1
presenta e difende con l'avv. Giuseppe Pepe, c.f. , domicilio digitale av- C.F._4
giusta procura in atti, Email_2
appellanti / appellati incidentali e
, c.f. con domicilio eletto in Castellammare di Stabia, Controparte_1 C.F._5
Via Tavernola 133, studio degli avv.ti Riccardo Lorini, c.f. , e Stefania Lo- C.F._6
rini, c.f. fax 081/8725166, domicilio digitale C.F._7 Email_3
che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, appellato / appellante incidentale
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c..
1 La vicenda processuale
1. , dicendosi proprietario di un appartamento in Castellammare di Stabia Controparte_1
al Corso Vittorio Emanuele, convenne in giudizio i coniugi e Parte_1 Pt_2
, proprietari di immobili siti nello stesso fabbricato, al fine di sentirli condannare alla
[...]
demolizione e comunque alla eliminazione di opere edilizie realizzate dai medesimi in viola- zione delle norme urbanistiche e antisismiche nonché delle norme sulle distanze legali dal suo appartamento, con irregolare apertura di vedute e pregiudizi per la sicurezza del suo immobile;
nonché al risarcimento dei danni.
Si costituirono i convenuti, per contestare la domanda e chiederne il rigetto.
La sentenza di primo grado
2. Il dispositivo. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 19.04.2019 n. 1018, ha ritenuto le domande attrici parzialmente fondate e ha così deciso:
1) condanna i convenuti a realizzare tutte le opere necessarie alla rimozione della situazione di pericolo venutasi a creare per effetto della costruzione dei nuovi solai e dell'abbattimento dei muri portanti, mediante le indicazioni e le tecniche ricostruttive indicate nella c.t.u. in atti, ove possibile, ovvero, alla necessaria riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
2) condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, attraverso la demolizione del nuo- vo volume in ferro e vetro realizzato al di sopra del locale indicato come 'salone' ed il “solatu- be”;
3) rigetta le ulteriori domande formulate dall'attore;
4) condanna i convenuti al pagamento del 50% delle spese di lite che liquida in €. 5.000,00 per diritti ed onorario ed €. 370,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi liquidati, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura le spese di c.t.u..
3. La motivazione. L'istruttoria – in particolare, il c.t.u., arch. – ha escluso Persona_1
che le opere realizzate dai convenuti in ampliamento del loro immobile violino le distanze di cui all'art. 873 c.c. (distanze dalle costruzioni) e all'art. 907 c.c. (distanze delle costruzioni dal- le vedute).
In merito alla dedotta violazione della normativa antisismica, il c.t.u. ha riferito che gli im- mobili oggetto di causa si trovano in un territorio classificato come zona sismica 2 (“zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti”). Pertanto nel
2 Comune di Castellammare si applica il D.M. (Lavori Pubblici) 16.01.1996 recante “Norme tec- niche per le costruzioni in zone sismiche”.
Il c.t.u. ha rilevato che gli interventi edilizi di ristrutturazione eseguiti dai convenuti Parte_3
non rispettano le vigenti norme antisismiche e le prescrizioni relative alla zona in cui
[...]
ricade il suddetto Comune (D.M. 09.01.1996 e N.T.C. del 14.01.2008).
In particolare, il c.t.u. riferisce che “la sostituzione del solaio esistente in legno con quello a struttura mista con travi in acciaio, tavelloni e calcestruzzo, ha determinato un notevole au- mento dei carichi fissi verticali agenti sulla struttura… di conseguenza l'aumento dei carichi fissi verticali unito a quello delle spinte orizzontali derivanti dai nuovi materiali impiegati nella realizzazione dei nuovi solai inclinati e legate alla tipologia geometrica delle falde inclinate, trasferisce alle sottostanti strutture in muratura e di conseguenza alle fondazioni, una serie di sollecitazioni anomale, in caso di sisma, per le quali le stesse non sono state originariamente progettate… non è stato realizzato alcun collegamento trasversale tra le travi inclinate in fer- ro, costituenti la struttura portante dei nuovi solai, e quindi le stesse non sono state opportu- namente controventate ed irrigidite trasversalmente, nemmeno in corrispondenza del colle- gamento tra le citate travi inclinate ed i 'piedritti tozzi verticali' (pilastrini brevi realizzati anch'essi con profili metallici)… il mancato rispetto delle rigidezze strutturali dei nuovi solai viola palesemente la normativa antisismica vigente… L'ammorsamento al parapetto dei cita- ti piedritti sembrerebbe essere stato realizzato senza idonea e specifica trave di ancoraggio in calcestruzzo armato… tanto premesso, in caso di evento sismico, il menzionato giunto po- trebbe facilmente raggiungere una condizione di crisi per la creazione di cerniere plastiche lungo la linea di saldatura di contatto”.
Particolarmente esauriente è stato l'ausiliario – scrive il Tribunale – nel precisare che “il
D.M. del 9.01.1996 e le N.T.C. del 14.01.2008, non prevedono l'utilizzo di strutture di tipo 'mi- sto', ossia l'impiego di muratura, calcestruzzo e acciaio nello stesso organismo strutturale, a meno di opportuni e specifici interventi tecnici che devono essere progettati e specificamente calcolati”.
Analogamente, per quanto attiene “l'abbattimento dei due setti murari condominiali posti in prosecuzione della muratura portante del vano scala ed eliminati per realizzare un'unica unità abitativa”, l'ausiliario rileva che “al loro posto sono state realizzate due travi che sono appoggiate direttamente ai sottostanti piedritti in muratura, questi ultimi residui dei setti
3 murari demoliti. Dette travi costituiscono, sotto il profilo strutturale, appoggi impropri non so- lidali con la circostante muratura, in quanto completamente sconnessi... Sarebbe stato oppor- tuno, come previsto dalla vigente normativa antisismica, realizzare una completa “cerchiatu- ra strutturale” di ciascuno dei due vani residuali utilizzando una coppia di travi e una coppia di pilastri in profilati metalli e/o in calcestruzzo, il tutto opportunamente solidarizzato alla cir- costante muratura previ gli accorgimenti tecnici e strutturali come da normativa antisismica vigente (D.M. del 09.01.1996 e N.T.C. del 14.01.2008)”.
Il consulente conclude sul punto, riferendo che “la stabilità del fabbricato appare compro- messa in caso di evento sismico”.
Ne consegue – per il Tribunale – l'accoglimento della domanda. Infatti, «qualora sia esegui- ta una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate in materia di edilizia nelle zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civi- le sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprie- tà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la ri- duzione in pristino» (Cass. 9319/2009; Cass. S.U. 7396/1998; Cass. 6392/1999). Ancora (Cass.
10325/2008), si è precisato, sotto il profilo del pericolo attuale incombente sulle costruzioni coinvolte, che «in relazione all'attività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all'obbligo di risarcimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli artt. 873 e ss. c.c., ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene;
ne con- segue che dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilità e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio». «L'inosservanza delle norme antisismiche compor- ta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell'integrità materiale del bene immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attua- le da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità sem- pre incombente a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione
d'immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma» (Cass.
4 24141/2007).
Pertanto, per il Tribunale si deve ritenere esistente il pericolo attuale di un danno alla pro- prietà dell'attore, sulla base della presunzione di instabilità che “la mancata realizzazione del- le rigidezze strutturali dei nuovi solai e l'abbattimento di murature portanti” implica.
Sul decoro architettonico del fabbricato, il c.t.u. riferisce che “il nuovo volume in ferro e ve- tro realizzato al di sopra del locale indicato come 'salone' ed il “solatube” [ha] alterato il de- coro del fabbricato”.
Valutazione che il Tribunale condivide. Infatti, “affinché sia integrata la menzionata altera- zione, è sufficiente la sussistenza di quei mutamenti che siano idonei ad apportare una disar- monia nell'insieme e che si risolvano in un deterioramento del suo carattere estetico e dell'a- spetto decorativo, senza assurgere alla deturpazione, che rappresenta invece un quid pluris rispetto all'alterazione medesima” (cfr. Cass. 6.10.1997, n. 9717: Cass. 27.04.1989, n. 1947;
Cass. 31.07.1987, n. 6640; Cass. 15.05.1987, n. 4474; Cass. 4.04.1981, n. 1918).
Il Tribunale ritiene che la modifica eseguita non abbia avuto una portata ripristinatoria, né abbia migliorato l'originario aspetto dell'edificio, ma anzi lo abbia compromesso, con conse- guente lesione del decoro architettonico. Da ciò segue la condanna dei convenuti alla rimo- zione dell'opera con conseguente ripristino dello status quo ante.
Per quanto attiene all'innalzamento delle falde del tetto realizzato dai convenuti, il c.t.u. ha confermato la loro interferenza con le due aperture del sottotetto di proprietà , ri- CP_1
ferendo che, per effetto di tale intervento, “le luci di proprietà attorea hanno indubbiamente subito una riduzione dimensionale e, conseguentemente, una riduzione della superficie aero- illuminante a causa della loro parziale occlusione da parte delle nuove falde”.
Da tale accertamento, tuttavia, non può conseguire – per il Tribunale – la sanzione di ridu- zione in pristino, posto che il consulente ha escluso la violazione delle distanze legali dal sot- totetto di proprietà attrice, né, per altro verso, risulta quantificato o comunque quantificabile il pregiudizio subito dall'attore per effetto del predetto intervento edilizio.
Con riferimento, poi, alla demolizione del lucernaio preesistente e la sua sostituzione con piastrelle “solatube”, pur avendo l'ausiliario ravvisato una significativa insufficienza di illumi- namento del vano scala condominiale, per effetto di tale innovazione, tuttavia, nulla ha potu- to riferire circa l'aerazione. In ogni caso, ha precisato il c.t.u., “tale riduzione non coinvolge la proprietà del concludente in quanto tutta la superficie che divide l'unità immobiliare e il detto
5 vano scala risulta opaca, sia la parete e sia la porta di accesso all'immobile”.
Il c.t.u., infine, non ha ravvisato danni all'attore nella qualità di proprietario esclusivo, onde il rigetto della domanda risarcitoria.
Non è stata coltivata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, sicché la stessa deve ritenersi tacitamente rinunciata.
L'appello di e Pt_1 Pt_2
4. Le conclusioni: «2) nel merito (…) riformare\annullare integralmente la sentenza resa dal
Tribunale di Torre Annunziata (…); 3) con vittoria di spese e compensi di causa per il doppio grado di giudizio;
in via istruttoria 4) ammettere una nuova c.t.u.».
5. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata in quan- to il Tribunale avrebbe omesso di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essi coniu- gi in ordine alla domanda di ripristino del tetto e del lanternino, di proprietà Parte_3
condominiale e non esclusiva. Essi sono invece proprietari esclusivi di un sottotetto, un ap- partamento e un terrazzo (atto per notaio del 30.12.1993) ovvero “due comprese di Per_2
sottotetto e un suppenno”.
La censura è infondata. La legittimazione passiva dei coniugi discende Parte_3
dall'essere i medesimi pacificamente gli autori dei lavori di ristrutturazione contestati che siano stati eseguiti nella loro proprietà esclusiva o in quella di proprietà comune e perciò del
Condominio, a tutela del quale agisce (con legittimazione attiva non più contestata) CP_1
anche in qualità di condomino.
[...]
6. Con il secondo motivo gli appellanti denunziano l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno, costituito dalla sentenza n. 338\2005, pronunciata tra Parte_1
e e altri, riguardante l'abbattimento “delle murate interne poste in pro- Controparte_2
sieguo del vano scala”, per cui esso subì la condanna a ricostruire i muri portanti Pt_1
condominiali non per avere l'eliminazione dei medesimi minato la statica del fabbricato ma per essere stata eseguita senza l'approvazione degli altri condomini. Sarebbero dunque co- perti dal giudicato sia il “pregiudizio statico” (escluso) sia l'appropriazione di parti condomi- niali.
La censura è infondata. La sentenza n. 338\2005 fu pronunciata – nella parte che qui inte- ressa – su domanda di soggetti estranei al presente giudizio (sicché non v'è identità di parti) per l'alterazione di porzioni condominiali (e non anche – come in questo caso – di proprietà
6 esclusiva degli appellanti ), sul presupposto che le modifiche realizzate non Parte_3
fossero state autorizzate né approvate dall'assemblea dei condomini, senza che venisse in ri- lievo alcuna prospettata violazione di norme antisismiche né compromissione della statica del fabbricato in relazione a dette norme e conseguente esposizione a rischio di dissesto per evento tellurico (onde la diversità di causa petendi). E perciò non può dirsi formato il giudica- to implicito su questioni non introdotte nel precedente giudizio e non sottoposte al contrad- dittorio fra le parti, né oggetto di un accertamento concreto e specifico da parte del giudice.
7. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'errata identificazione della normativa anti- sismica applicabile e l'errata valutazione della compromissione della sicurezza e staticità del fabbricato. In particolare:
-- il c.t.u. (e di conseguenza il Tribunale) ha valutato la difformità dalla normativa antisismica introdotta con DM 9.01.1996 e NTC 14.01.2008, mentre l'opera risale al 1994; non ha indica- to le specifiche disposizioni violate né in cosa si sarebbe sostanziata la violazione;
-- il c.t.u. non ha indicato gli accorgimenti tecnici che andavano seguiti nella ricostruzione dei solai né ha dato conto di quelli effettivamente adottati (come da c.t.p.);
-- il c.t.u. non spiega come e perché i vecchi solai in legno offrissero una migliore resistenza sismica rispetto ai nuovi in ferro, laterizi e calcestruzzo;
-- il c.t.u. non ha sottoposto le nuove strutture a verifiche tecniche, col pretesto che il giudice non le avesse chieste;
-- dopo le osservazioni dei consulenti di parte, il c.t.u. si è corretto sulla zona sismica di Ca- stellammare (ma il Tribunale non se n'è accorto), non zona 2 ma zona 3, con pericolosità bas- sa, ma poi ha aggiunto che le conclusioni non cambiano;
-- il c.t.u. ha omesso di evidenziare che dopo 23 anni dall'esecuzione delle opere (1994) non c'è il minimo quadro fessurativo o di dissesto;
-- il c.t.u. ha omesso di considerare che i solai inclinati avevano sul perimetro l'altezza interna di cm. 130 identica all'attuale.
8. La complessa censura è infondata.
Va premesso che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, repli- candovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indica- zione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche
7 sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente con- futate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive [Cass. ord. 16.11.2022 n.
33742; Cass. ord.
2.02.2015 n. 1815; Cass.
9.01.2009 n.282].
Sotto altro profilo, può ricordarsi che, nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'im- parzialità, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente [Cass. 18.12.2012 n. 23362].
Ad ogni modo, questa Corte non può esimersi da alcune specifiche considerazioni integrati- ve stimolate dalle censure degli appellanti.
e sostengono che i lavori siano stati eseguiti in base ad autorizzazione edi- Pt_1 Pt_2
lizia del Comune di Castellammare di Stabia del 9.03.1994 e completati nel maggio successi- vo, sicché sarebbe errato e inconferente il riferimento del c.t.u. alla disciplina antisismica successiva.
Era all'epoca ancora vigente la legge 2 febbraio 1974 n. 64 che all'art. 17 – intitolato “De- nuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti” – prescriveva al primo comma che
“nelle zone sismiche (…) chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraeleva- zioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appal- tatore”. Al secondo comma, che “alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscrit- to nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”. Al terzo comma, che “il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture”.
Il primo comma dell'art. 18 prevede poi che, “fermo restando l'obbligo della licenza di co-
8 struzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti”. E al quinto com- ma che “i lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze”.
Ebbene gli appellanti, al di fuori del riferimento all'autorizzazione comunale del 9.03.1994, neppure allegano l'adempimento di tutti gli altri oneri e formalità procedurali presso l'ufficio tecnico regionale e l'ufficio del Genio civile e dunque l'elaborazione e trasmissione dei docu- menti progettuali come prescritti dalla normativa all'epoca vigente. Sicché l'opera oggetto di causa è stata certamente realizzata in violazione delle disposizioni amministrative antisismi- che applicabili ratione temporis, e ciò a prescindere dall'osservanza della normativa tecnica, pur'essa violata secondo le valutazioni del c.t.u. ing. . Del resto, già il prece- Persona_1
dente c.t.u., l'arch. , aveva preso atto dell'omesso deposito dei calcoli delle Persona_3
strutture presso il Genio civile di Napoli, con conseguente impossibilità per l'ufficio di verifi- care preventivamente la compatibilità delle opere eseguite con la statica del fabbricato e la normativa tecnica antisismica. E tanto meno l'opera fu mai collaudata. Né potrebbe proce- dersi a una verifica ex post senza coinvolgere – come osserva l'arch. nell'elaborato Per_3
di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte – l'intero stabile a partire dal piano terra, con “esecuzione di indagini diagnostiche strutturali conoscitive sulle murature e sui compo- nenti costituenti l'involucro edilizio”.
Le specifiche osservazioni tecniche dei consulenti di parte, trascritte nell'atto di appello, hanno ricevuto dal c.t.u. ing. – come già prima dall'arch. – adeguate e con- Per_1 Per_3
vincenti risposte. La migliore tenuta dei precedenti solai in legno rispetto alle nuove e diverse strutture in ferro e calcestruzzo è spiegata con precisi riferimenti tecnici e opportuni calcoli in relazione alla conformazione complessivamente modificata della sopraelevazione. E non era compito del c.t.u., chiamato ad accertare e valutare l'esistente, quali diversi accorgimenti si sarebbero dovuti adottare per una corretta esecuzione delle opere (ferma la necessità di sot- toporre i relativi progetti al Genio civile, come invece non avvenuto).
Quanto all'errore sulla zona sismica – “3”, con pericolosità bassa, e non “2”, con pericolosi- tà media – ha buon gioco l'appellato nel rimarcare che il Comune di Castellammare di Stabia
9 fu classificato sismico per la prima volta nel 1981 e inserito in Zona 2 (rischio sismico medio)
e tale era la classificazione all'epoca dei lavori oggetto di causa. Su tale parametro sarebbe stato valutato dal Genio civile il progetto strutturale se fosse stato depositato come si dove- va. Il declassamento a Zona 3 (sismicità bassa) è di molto successivo (deliberazione di Giunta
Regionale n. 5447 del 2002) sicché non rileva ai fini della decisione.
Non ha pregio, infine, l'osservazione degli appellanti sul fatto che l'opera, a distanza di tanti anni, non presenti fessurazioni. Evidentemente non vi sono stati significativi eventi sismici.
9. Con il quarto motivo gli appellanti censurano la valutazione del Tribunale circa la viola- zione del decoro architettonico del fabbricato e conseguente condanna alla rimozione del vo- lume in ferro costruito sul terrazzo e del solatube. Parere favorevole al manufatto avevano espresso la Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia e la
Commissione Beni Ambientali del Comune di Castellammare di Stabia.
La censura è infondata. Per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, impri- mendogli una determinata armonica fisionomia e una specifica identità. Non può escludersi un'incidenza lesiva del decoro architettonico dell'opera modificativa dell'edificio per il fatto che l'originario decoro si sia già degradato in conseguenza di interventi modificativi prece- denti di cui non sia stato preteso il ripristino. Nel valutare l'impatto sul decoro architettonico di un'opera modificativa occorre invece adottare un criterio flessibile, di maggiore o minore rigore, in vista delle caratteristiche dell'edificio di volta in volta sottoposto a giudizio, ove de- vono essere reciprocamente temperati i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile origi- naria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche altrui e all'alterazione prodotta dall'attuale opera modificativa [così, ex plurimis, Cass. ord. 12.06.2023 n. 16518].
Nel caso in esame, le fotografie in atti mostrano una struttura in ferro che sovrasta l'intero lastrico solare di un edificio di non particolare pregio architettonico (che spiega il nulla osta della Sovrintendenza) ma che sostanzialmente conserva l'originaria coerenza complessiva, priva di evidenti pregresse alterazioni, laddove il manufatto in contestazione, di ragguardevo- li dimensioni rispetto all'intero fabbricato, introduce elementi di disturbo e confusione tali da compromettere un giudizio positivo sull'estetica del fabbricato.
L'appello incidentale di . CP_1
10. ha così concluso in merito all'appello incidentale: «(…) accogliersi in- Controparte_1
10 tegralmente l'appello incidentale come prospettato superiormente da pagina 39 a pagina 52,
e disporsi la integrazione della C.T.U. conferendo all'ausiliare i quesiti pretermessi in primo grado;
6- accogliersi integralmente la domanda come originariamente proposta con la con- danna degli appellanti, in solido, a ripristinare integralmente lo status quo ante mediante demolizione di tutte indistintamente le nuove opere come documentate in atti, come risul- tanti dalle deduzioni e difese dell'attore, dai rilievi fotografici e dalle descrizioni risultanti dal- la c.t.u.; 7- condannarsi gli appellanti per intero alle spese di I°, come risulteranno a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale sul punto della liquidazione effettuata in I°, nonché alle spese di 2°».
censura innanzitutto l'ordinanza istruttoria del 13.04.2015 nella parte in cui non CP_1
ammise un quesito costituente antecedente logico di altro quesito volto ad accertare se i la- vori eseguiti in ottemperanza alla sentenza n. 338\2005 risultassero soddisfacenti in funzione della stabilità dell'edificio nella prospettiva di un possibile evento sismico;
e nella parte in cui modificò altri quesiti sul falso presupposto che il rilascio o il diniego, nonché il rispetto o la violazione di autorizzazioni amministrative fosse irrilevante nei rapporti privatistici;
e sull'al- trettanto falso presupposto che anche il mutamento di destinazione d'uso fosse ininfluente nei rapporti privatistici;
e ancora nella parte in cui non ammise quesiti perché asseritamente riguardanti il giudicato e altri quesiti perché riguardanti il condominio (laddove esso CP_1
agiva anche in qualità di condomino).
Le molteplici deduzioni (delle quali lamenta l'omesso esame nella sentenza impu- CP_1
gnata), qui articolate come altrettanti motivi di appello incidentale, sono in realtà assorbite dall'accoglimento della sua domanda proprio in tema di incidenza dei lavori eseguiti dai co- niugi sulla stabilità del fabbricato rispetto al rischio sismico. E della rilevanza Parte_3
del rispetto delle procedure amministrative si è dato conto sia nella sentenza impugnata, sia nella presente pronuncia nella parte dedicata al rigetto dell'appello principale di e Pt_1 [...]
. E se n'è dato conto in senso completamente favorevole a , il quale dunque Pt_2 CP_1
non ha di che dolersi.
contesta poi l'affermazione – che assume immotivata – contenuta nella sentenza CP_1
impugnata in merito al rispetto delle distanze minime legali ai sensi degli artt. 873 e 907 c.c..
Il Tribunale avrebbe acriticamente recepito quanto affermato dal c.t.u., ing. Persona_4
[...
il quale a sua volta non avrebbe fornito “il riscontro giuridico dell'inapplicabilità delle due
11 norme”.
La Corte osserva in proposito che il c.t.u. ha il compito di fornire riscontri tecnici, non giuri- dici. Del resto si è espresso sul rispetto delle distanze dalle vedute in conformità al preceden- te c.t.u., arch. , il quale, altrettanto chiaramente, rispondendo a uno speci- Persona_3
fico quesito, a pag. 15 della sua relazione del 24.06.2015, aveva riferito e argomentato che l'ampliamento realizzato dai coniugi rispetta le distanze legali minime dalle Parte_3
vedute della proprietà di . CP_1
Resta dunque l'occlusione delle luci, in merito alla quale non specifica sotto quale CP_1
profilo risulti violato il disposto dell'art. 904 c.c..
Peraltro, lo stesso rimarca, a pag. 40 della comparsa di costituzione con appello CP_1
incidentale, l'illogicità della sentenza impugnata che da un lato nega la violazione delle di- stanze e dall'altro impone il ripristino dello stato dei luoghi, di tal ché la linea di gronda sa- rebbe riportata alla sua primitiva altezza (45 centimetri più in basso), per cui i coniugi
[...]
“automaticamente dovranno demolire l'ingombro davanti alle luci”. E siccome l'al- Parte_4
ternativa adombrata in sentenza – “…le indicazioni e le tecniche ricostruttive indicate nella
c.t.u.” – a ben vedere non ha un reale riscontro nella relazione di c.t.u., sicché resterà quale unica opzione praticabile proprio la “necessaria riduzione in pristino dello stato dei luoghi”
(così il dispositivo di sentenza), l'esito della controversia – come ribadito con il rigetto dell'appello principale – è già pienamente satisfattivo delle aspettative di e assorbe CP_1
la specifica questione delle distanze. E tale considerazione risponde anche agli ulteriori motivi di appello incidentale sviluppati alle pagg. 40-42 della comparsa di costituzione di . CP_1
ritiene di rilevare una ulteriore contraddizione nella sentenza impugnata, la quale, CP_1
prima di rigettare la domanda di risarcimento danni, a pag. 5 afferma che “in relazione all'at- tività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all'obbligo di risar- cimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino…” (v, pag. 42 della comparsa di costitu- zione).
La censura è palesemente infondata. non si avvede che l'inciso sopra trascritto è CP_1
la massima di una pronuncia della Cassazione, riportata dal Tribunale, tra virgolette, come principio generale astrattamente applicabile al caso in esame. Ciò non toglie che in concreto un danno risarcibile non sia stato dimostrato, onde il rigetto della relativa domanda.
Non si comprende l'ulteriore doglianza di a proposito del solatube, dal momento CP_1
12 che la sentenza impugnata, al punto 2) del dispositivo, ne ha disposto la rimozione, nell'ambi- to dei complessivi lavori di riduzione in pristino. Peraltro, la riduzione in pristino, anche con riguardo alla illuminazione e aerazione del vano scala (condominiale) soddisfa integralmente le aspettative risarcitorie in forma specifica, laddove non è stato provato un danno ulteriore da doversi ristorare per equivalente pecuniario.
In ultimo, si duole della parziale compensazione delle spese in violazione del prin- CP_1
cipio della soccombenza.
La censura è infondata. La parziale compensazione è stata correttamente giustificata con il rigetto di alcuni capi di domanda formulati da in primo grado. Il fatto che l'esito del- CP_1
la lite veda vincitore in misura sensibilmente maggiore (ma non totale) trova riscon- CP_1
tro nel fatto che, compensata la metà, il Tribunale ha posto l'altra metà a suo favore.
Spese
In conclusione, vanno rigettati sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da ciascuna delle parti, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a tito- lo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata Controparte_1
19.04.2019 n. 1018, così provvede:
a) rigetta sia l'appello principale, sia l'appello incidentale;
b) dichiara compensate le sperse del presente grado;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di ciascuna delle parti, di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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