TRIB
Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO II SEZIONE CIVILE
PROC. 4146/2021
Il G.I., a scioglimento della riserva,
• Esaminato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con il quale chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare ai sensi della previsione di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs.
58/1998 la nullità delle operazioni di investimento oggetto di causa, non avendo la ricorrente mai sottoscritto nessun contratto, nessuna scheda di aumento capitale e nessun altro documento contrattuale e, per l'effetto, condannare la resistente Controparte_1
[...]
a. alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della somma di € 32.184,20 impiegata nell'acquisto dei titoli illiquidi per cui è causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle date di addebito sul conto corrente dei singoli importi fino all'effettivo soddisfo;
b. al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'ulteriore importo a riconoscersi per il mancato guadagno da commisurarsi alla perdita della possibilità di impegnare il patrimonio complessivamente conferito in altri investimenti remunerativi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di esecuzione degli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
• Esaminata la comparsa di costituzione e risposta della Controparte_1 la quale contestava integralmente l'avversa domanda affermando, preliminarmente,
l'autenticità di tutte le sottoscrizioni apposte dalla ricorrente sui contratti di finanziamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione della domanda, quindi evidenziando - nel merito - la correttezza del proprio operato ed il rispetto degli obblighi di trasparenza imposti dal T.U.F. e dai Regolamenti di attuazione emanati dalla CP_2 per aver segnalato alla cliente l'illiquidità dei titoli, l'inadeguatezza delle operazioni rispetto all'effettivo profilo del cliente, il reale profilo di rischio delle Azioni nonché il conflitto di interessi della in quanto soggetto emittente e collocatore delle azioni;
CP_1
• Considerato che la controversia attiene a materia di competenza del Tribunale in composizione monocratica e non richiede un'istruzione approfondita, ragion per cui può essere trattata con il rito intrapreso: infatti, contrariamente a quanto sul punto prospettato da parte resistente, non si ritiene l'istruttoria procedimentale di complessità tale da
1 giustificare la conversione del rito da sommario a ordinario ai sensi dell'art. 702-ter
c.p.c., trattandosi di causa di natura documentale e vertente su questioni di mero diritto;
• Esaminati gli atti;
OSSERVA
La domanda di nullità delle operazioni di investimento oggetto di causa, proposta dalla ricorrente , è fondata e va – conseguentemente - accolta nei Parte_1
termini che si vanno ad esporre.
Come è noto, infatti, tra i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta obbligatoria, a pena di nullità, rientra anche il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento.
L'art. 23 del TUF (D.lgs. 58/1988), in particolare, dispone “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti”.
L'articolo di legge ricorda poi come “la Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
Nel caso in esame, la ricorrente-investitrice deduceva la nullità del contratto di investimento, della scheda di aumento capitale e di ogni altro documento contrattuale per non autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte e la CTU grafologica espletata accertava che “tutte le sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale bancaria contestata (datata 10.12.2014, 11.12.2014 e 28.05.2015) e oggetto di verifica, non corrispondono alle caratteristiche grafomotorie presenti nelle autografe esaminate della sig.ra , per cui si possono ritenere apocrife”, ragion per cui deve Parte_1 dichiararsi la nullità del contratto dossier titoli del 10.12.2014 e, per l'effetto, la nullità degli ordini di acquisto di:
- n. 2807 azioni per il controvalore di € 25.122,65 del 12.12.2014;
- n. 727 azioni per il controvalore di € 6.506,65 del 29.05.2015;
- n. 62 azioni per il controvalore di € 554,90 del 17.06.2015
Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente in adempimento del contratto quadro, infatti, quand'anche possano consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto
2 di intermediazione, di talchè l'invalidità del contratto quadro incide sulla validità delle successive operazioni, determinando la nullità dei singoli ordini di acquisto.
Come è noto, infatti, il requisito formale imposto dall'art. 23 TUF ha la funzione di soddisfare l'interesse del cliente alla conoscenza dei servizi cui si obbliga l'intermediario e alla costante verifica, nella durata del rapporto, del rispetto delle modalità esecutive del contratto quadro.
In sostanza, si tratta di un legame che è finalizzato a coprire il gap di conoscenza dei prodotti finanziari tra l'intermediario e il cliente.
La funzione protettiva della norma in questione – però - è rivolta esclusivamente nei confronti dell'investitore, parte debole del rapporto, non anche dell'intermediario finanziario che, per la sua qualità di operatore qualificato, non necessita della tutela apprestata, di talchè può essere azionata solo dal cliente.
Gli obblighi informativi posti dalla direttiva MIFID e dalla Consob a carico degli intermediari, identificati come contraenti forti, infatti, rispondono alla necessità di far sì che la consulenza della banca orienti il cliente nella scelta dell'investimento secondo i principi propri del consenso informato.
La Corte di Cassazione ha diverse volte ribadito che è dovere di comportamento dell'intermediario avvisare il cliente dell'eventuale inadeguatezza dell'operazione, come imposto dall'art. 29 reg. Consob 11522/1998 con argomentazioni circostanziate, considerato che non può essere reputata sufficiente una generica frase standard
“prestampata”.
L'avvertimento in questione, dunque, dovrà essere comunicato mediante una condotta intesa a rappresentare in maniera puntuale e compiuta le caratteristiche dell'operazione, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre.
Le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono tuttavia venire trasmesse all'investitore.
I contenuti e i termini devono essere tali da risultare destinati a porsi come reali cofattori della decisione di questi, di non investimento o di investimento.
Da ciò ne deriva che l'art. 23 TUF risponde non solamente alla necessità di protezione dell'investitore, qualificato come contraente debole, ma del mercato in generale, avendo la normativa sugli intermediari finanziari l'obiettivo di sterilizzare il danno collettivo fatto di corti sistemici di convenienza e transattivi, perché la nullità è rimedio che scaccia un guadagno socialmente improduttivo.
3 Stante l'omessa sottoscrizione dei citati investimenti e la pronuncia dichiarativa della nullità del contratto in argomento, quindi, la banca resistente va condannata alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della somma di € 32.184,20 impiegata nell'acquisto dei titoli illiquidi oggetto di causa, come documentato in atti.
Da tale importo va, tuttavia, detratta la somma di 7.264,60 delle cedole percepite dalla ricorrente a titolo di frutti civili per il prestito obbligazionario “BPB 30/12/21 6.5%
SUB” scaduto nel 2021 e rimborsato dalla come espressamente richiesto dalla CP_1
resistente.
Per giurisprudenza di legittimità che si condivide, infatti, “In tema di giudizi aventi ad oggetto rapporti di intermediazione finanziaria, ove sia stata dichiarata la nullità del contratto quadro su domanda dell'investitore, non è precluso all'intermediario, che pure non abbia proposto la domanda di nullità anche degli ordini positivamente conclusi per il proprio cliente, di sollevare l'eccezione di compensazione con riguardo all'intero credito restitutorio che gli deriva, in tesi, dal complesso delle operazioni compiute nell'ambito del contratto quadro dichiarato nullo” (Cass. n. 6664 del 16.3.2018, ex multis).
Ne deriva che l'importo dovuto alla cliente a titolo di ripetizione del debito è pari a €
24.919,60.
A ciò vanno aggiunti gli interessi da calcolare nella misura legale di cui all'art 1284
c.c., comma 1, dalla data del 03.05.2021 (deposito istanza di mediazione) fino al
05.10.2021 (deposito della domanda giudiziale) e nella misura legale di cui all'art. 1284
c.c., comma 4, dal 5.10.2021 (deposito del ricorso ex art 702 bis c.p.c.) fino all'effettivo soddisfo, condividendo questo Giudicante il più recente orientamento giurisprudenziale di merito e di Cassazione sul punto (Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 14/12/2022;
03/01/2023, n. 61).
Deve riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Non può – invece - essere accolta la domanda della ricorrente di condanna della al pagamento di una somma a titolo di lucro cessante, non avendo la stessa fornito CP_1
alcuna prova sul diverso investimento che avrebbe effettuato e – dunque - su come sarebbero state usate le somme impiegate nell'acquisto delle azioni della banca.
Restano assorbite le domande subordinate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
4 In accoglimento del ricorso:
1. CONDANNA alla restituzione, in favore della Controparte_1 sig.ra della somma di € 24.919,60, oltre interessi legali nella misura sopra Parte_1
specificata in parte motiva;
2. CONDANNA al rimborso, in favore della Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 286,00 per C.U. e diritti ed € 4.376,00 per onorari (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria;
3. PONE definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, come liquidate nel decreto dell'11.07.2024.
Benevento, 09/04/2025
Il G.I.
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_3
5
PROC. 4146/2021
Il G.I., a scioglimento della riserva,
• Esaminato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., con il quale chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare ai sensi della previsione di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs.
58/1998 la nullità delle operazioni di investimento oggetto di causa, non avendo la ricorrente mai sottoscritto nessun contratto, nessuna scheda di aumento capitale e nessun altro documento contrattuale e, per l'effetto, condannare la resistente Controparte_1
[...]
a. alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della somma di € 32.184,20 impiegata nell'acquisto dei titoli illiquidi per cui è causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle date di addebito sul conto corrente dei singoli importi fino all'effettivo soddisfo;
b. al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'ulteriore importo a riconoscersi per il mancato guadagno da commisurarsi alla perdita della possibilità di impegnare il patrimonio complessivamente conferito in altri investimenti remunerativi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di esecuzione degli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
• Esaminata la comparsa di costituzione e risposta della Controparte_1 la quale contestava integralmente l'avversa domanda affermando, preliminarmente,
l'autenticità di tutte le sottoscrizioni apposte dalla ricorrente sui contratti di finanziamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione della domanda, quindi evidenziando - nel merito - la correttezza del proprio operato ed il rispetto degli obblighi di trasparenza imposti dal T.U.F. e dai Regolamenti di attuazione emanati dalla CP_2 per aver segnalato alla cliente l'illiquidità dei titoli, l'inadeguatezza delle operazioni rispetto all'effettivo profilo del cliente, il reale profilo di rischio delle Azioni nonché il conflitto di interessi della in quanto soggetto emittente e collocatore delle azioni;
CP_1
• Considerato che la controversia attiene a materia di competenza del Tribunale in composizione monocratica e non richiede un'istruzione approfondita, ragion per cui può essere trattata con il rito intrapreso: infatti, contrariamente a quanto sul punto prospettato da parte resistente, non si ritiene l'istruttoria procedimentale di complessità tale da
1 giustificare la conversione del rito da sommario a ordinario ai sensi dell'art. 702-ter
c.p.c., trattandosi di causa di natura documentale e vertente su questioni di mero diritto;
• Esaminati gli atti;
OSSERVA
La domanda di nullità delle operazioni di investimento oggetto di causa, proposta dalla ricorrente , è fondata e va – conseguentemente - accolta nei Parte_1
termini che si vanno ad esporre.
Come è noto, infatti, tra i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta obbligatoria, a pena di nullità, rientra anche il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento.
L'art. 23 del TUF (D.lgs. 58/1988), in particolare, dispone “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti”.
L'articolo di legge ricorda poi come “la Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
Nel caso in esame, la ricorrente-investitrice deduceva la nullità del contratto di investimento, della scheda di aumento capitale e di ogni altro documento contrattuale per non autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte e la CTU grafologica espletata accertava che “tutte le sottoscrizioni apposte sulla documentazione contrattuale bancaria contestata (datata 10.12.2014, 11.12.2014 e 28.05.2015) e oggetto di verifica, non corrispondono alle caratteristiche grafomotorie presenti nelle autografe esaminate della sig.ra , per cui si possono ritenere apocrife”, ragion per cui deve Parte_1 dichiararsi la nullità del contratto dossier titoli del 10.12.2014 e, per l'effetto, la nullità degli ordini di acquisto di:
- n. 2807 azioni per il controvalore di € 25.122,65 del 12.12.2014;
- n. 727 azioni per il controvalore di € 6.506,65 del 29.05.2015;
- n. 62 azioni per il controvalore di € 554,90 del 17.06.2015
Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente in adempimento del contratto quadro, infatti, quand'anche possano consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto
2 di intermediazione, di talchè l'invalidità del contratto quadro incide sulla validità delle successive operazioni, determinando la nullità dei singoli ordini di acquisto.
Come è noto, infatti, il requisito formale imposto dall'art. 23 TUF ha la funzione di soddisfare l'interesse del cliente alla conoscenza dei servizi cui si obbliga l'intermediario e alla costante verifica, nella durata del rapporto, del rispetto delle modalità esecutive del contratto quadro.
In sostanza, si tratta di un legame che è finalizzato a coprire il gap di conoscenza dei prodotti finanziari tra l'intermediario e il cliente.
La funzione protettiva della norma in questione – però - è rivolta esclusivamente nei confronti dell'investitore, parte debole del rapporto, non anche dell'intermediario finanziario che, per la sua qualità di operatore qualificato, non necessita della tutela apprestata, di talchè può essere azionata solo dal cliente.
Gli obblighi informativi posti dalla direttiva MIFID e dalla Consob a carico degli intermediari, identificati come contraenti forti, infatti, rispondono alla necessità di far sì che la consulenza della banca orienti il cliente nella scelta dell'investimento secondo i principi propri del consenso informato.
La Corte di Cassazione ha diverse volte ribadito che è dovere di comportamento dell'intermediario avvisare il cliente dell'eventuale inadeguatezza dell'operazione, come imposto dall'art. 29 reg. Consob 11522/1998 con argomentazioni circostanziate, considerato che non può essere reputata sufficiente una generica frase standard
“prestampata”.
L'avvertimento in questione, dunque, dovrà essere comunicato mediante una condotta intesa a rappresentare in maniera puntuale e compiuta le caratteristiche dell'operazione, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre.
Le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono tuttavia venire trasmesse all'investitore.
I contenuti e i termini devono essere tali da risultare destinati a porsi come reali cofattori della decisione di questi, di non investimento o di investimento.
Da ciò ne deriva che l'art. 23 TUF risponde non solamente alla necessità di protezione dell'investitore, qualificato come contraente debole, ma del mercato in generale, avendo la normativa sugli intermediari finanziari l'obiettivo di sterilizzare il danno collettivo fatto di corti sistemici di convenienza e transattivi, perché la nullità è rimedio che scaccia un guadagno socialmente improduttivo.
3 Stante l'omessa sottoscrizione dei citati investimenti e la pronuncia dichiarativa della nullità del contratto in argomento, quindi, la banca resistente va condannata alla restituzione, ex art. 2033 c.c., della somma di € 32.184,20 impiegata nell'acquisto dei titoli illiquidi oggetto di causa, come documentato in atti.
Da tale importo va, tuttavia, detratta la somma di 7.264,60 delle cedole percepite dalla ricorrente a titolo di frutti civili per il prestito obbligazionario “BPB 30/12/21 6.5%
SUB” scaduto nel 2021 e rimborsato dalla come espressamente richiesto dalla CP_1
resistente.
Per giurisprudenza di legittimità che si condivide, infatti, “In tema di giudizi aventi ad oggetto rapporti di intermediazione finanziaria, ove sia stata dichiarata la nullità del contratto quadro su domanda dell'investitore, non è precluso all'intermediario, che pure non abbia proposto la domanda di nullità anche degli ordini positivamente conclusi per il proprio cliente, di sollevare l'eccezione di compensazione con riguardo all'intero credito restitutorio che gli deriva, in tesi, dal complesso delle operazioni compiute nell'ambito del contratto quadro dichiarato nullo” (Cass. n. 6664 del 16.3.2018, ex multis).
Ne deriva che l'importo dovuto alla cliente a titolo di ripetizione del debito è pari a €
24.919,60.
A ciò vanno aggiunti gli interessi da calcolare nella misura legale di cui all'art 1284
c.c., comma 1, dalla data del 03.05.2021 (deposito istanza di mediazione) fino al
05.10.2021 (deposito della domanda giudiziale) e nella misura legale di cui all'art. 1284
c.c., comma 4, dal 5.10.2021 (deposito del ricorso ex art 702 bis c.p.c.) fino all'effettivo soddisfo, condividendo questo Giudicante il più recente orientamento giurisprudenziale di merito e di Cassazione sul punto (Cass. civ., Sez. III, Ord., data ud. 14/12/2022;
03/01/2023, n. 61).
Deve riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Non può – invece - essere accolta la domanda della ricorrente di condanna della al pagamento di una somma a titolo di lucro cessante, non avendo la stessa fornito CP_1
alcuna prova sul diverso investimento che avrebbe effettuato e – dunque - su come sarebbero state usate le somme impiegate nell'acquisto delle azioni della banca.
Restano assorbite le domande subordinate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
4 In accoglimento del ricorso:
1. CONDANNA alla restituzione, in favore della Controparte_1 sig.ra della somma di € 24.919,60, oltre interessi legali nella misura sopra Parte_1
specificata in parte motiva;
2. CONDANNA al rimborso, in favore della Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 286,00 per C.U. e diritti ed € 4.376,00 per onorari (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria;
3. PONE definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, come liquidate nel decreto dell'11.07.2024.
Benevento, 09/04/2025
Il G.I.
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_3
5