Articolo 20 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 19Articolo 21
Versione
16 aprile 1968
Art. 20. Le spese correnti dell'Istituto predetto,
accertate nell'esercizio finanziario 1966,
per la competenza propria dell'esercizio me-
desimo, risultano stabilite in............... L. 125.109.235
delle quali furono pagate.................... " 113.697.625
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e rimasero da pagare......................... L. 11.411.610
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968