Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00042/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2021, proposto da
Comune di Palmariggi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato LO Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
RICORSO ex art.117 c.p.a.
avverso il silenzio formatosi, nel procedimento tendente al rilascio del parere in ordine alla “Ristrutturazione del piano terra Palazzo Modoni da destinare a Centro Polivalente per Anziani”, serbato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi Lecce e Taranto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione del C.C. n. 18 del 15/08/2015 il Comune di Palmariggi approvava il programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e l’elenco annuale 2015 dove, tra l’altro, era stato inserito l’intervento di “ Ristrutturazione e recupero igienico funzionale del piano terra del Palazzo G. Modoni da adibire a centro social polivalente per anziani ”.
Con Deliberazione di G.C., n. 18 del 15.03.2016 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori per l’importo complessivo di Euro 430.000,00.
Con A.D. n. 564 del 08/11/2016 la Regione Puglia ha provveduto ad ammettere a finanziamento il progetto “ centro sociale polivalente per anziani ” del Comune di Palmariggi e con A.D. n. 680 del 06/12/2016 ha provveduto ad impegnare la somma di Euro 430.000,00.
Successivamente è stata avviata la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato (n. 18 del 15/03/2016), mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
A seguito dell’espletamento della gara, con contratto n. 215/2017 di rep. del 15/12/2017 i lavori sono stati affidati alla Ditta LO OM di EP OM per l’importo di Euro 249.601,62 oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta.
Tali lavori hanno avuto effettivo inizio in data 08/02/2018.
Tuttavia, in data 29/03/2018, il Direttore dei lavori, su segnalazione del RUP e della nota prot. n. 1398 del 29/03/2018 del Gruppo Consiliare “ Palmariggi che cambia ”, sospendeva le attività, per permettere una valutazione da parte della Soprintendenza.
La Soprintendenza richiedeva ed effettuava in data 09/04/2018 un sopralluogo nel corso del quale veniva segnalata al responsabile della Soprintendenza, la natura privatistica del bene in oggetto, poiché quest’ultimo appartiene ad un Ente avente personalità giuridica di diritto privato.
Seguiva un periodo di fermo, al fine di consentire alla Soprintendenza l’esame della documentazione ed ottenere un parere in merito, interrotto, a distanza di 15 mesi, dalla comunicazione con la quale si precisava che “ è emersa la conferma che l’immobile in oggetto è sottoposto a tutela ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 12 comma 1 del D.lgs. 42/2004 è s.m.i., in quanto il trasferimento di proprietà dall’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza all’Ente di diritto privato “Asilo Infantile Gabriele Modoni”, a seguito della soppressione dell’IPAB non ha comportato il venir meno della presunzione di culturalità dell’edificio, nelle more del procedimento della verifica dell’interesse culturale di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ”.
L’Amministrazione Comunale inoltrava alla Soprintendenza richiesta di parere ex art. 21 D.Lgs. n. 42/2004 al fine della prosecuzione dei lavori, corredata da opportuna documentazione attestante lo stato dei lavori, ante operam e post operam , trasmessa in data 23/01/2020.
Con nota del 18/02/2021 il Comune invitava formalmente la Soprintendenza all’emissione del provvedimento definitivo; ciononostante la Soprintendenza è rimasta silente.
Avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Soprintendenza sulla predetta istanza, è insorto il ricorrente, con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito sintetizzate: violazione e falsa applicazione art. 2, comma 2, L. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione art. 22, D.Lgs. n. 42/2004 – violazione dell’obbligo di provvedere.
La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi si è costituita in data 12 aprile 2021.
In data 11 novembre 2021, la Soprintendenza ha depositato la relazione informativa sul ricorso ex art. 117 c.p.a. proposto dal Comune di Palmariggi unitamente alla nota del 17/05/2021 prot. n. 3376 di avvio del procedimento ex artt. 33, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e 7 della L. n. 241/1990, nonché la nota del 26/07/2021 n. 6952 di rettifica della nota del 17/05/2021 prot. n. 3376 e di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 con riferimento alle opere di ripristino di cui alla nota prot. n. 3376 e alle opere ancora da eseguire, previa osservanza di specifiche condizioni puntualmente indicate dalla Soprintendenza.
Alla luce di quanto disposto con le dette note, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO