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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13005/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 13005/2023 Ruolo Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 17.11.2023 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Antonia D'Alessandro
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...] il [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE- nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENIENTE EX LEGE-
FATTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, premesso che: Parte_1
-aveva intrattenuto una relazione sentimentale col sig. , dalla quale sono nate le CP_1 Per_ figlie (12.08.2012) e, successivamente, (26.06.2016), che entrambi avevano Per_2 riconosciuto;
-dopo aver vissuto per un primo periodo a casa dei genitori di lei e, successivamente, in
Germania, ove il svolgeva l'attività di cuoco in un ristorante, la ricorrente decideva di CP_1 rientrare in Italia, ospitata dai suoi genitori, poiché il resistente si era totalmente disinteressato della famiglia sia dal punto di vista morale che economico, rendendosi irreperibile anche telefonicamente;
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al tribunale di: “-disporre l'affidamento esclusivo delle minori e alla IG.ra ; -porre a carico Persona_3 Persona_4 Parte_1 del IG. per il mantenimento delle figlie minori l'obbligo di corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma di euro 800,00 oltre contribuzione alle spese straordinarie come da protocollo spese familiari;
-nessuna regolamentazione del diritto di visita del IG.
[...]
che ormai pare essersi dimenticato della famiglia;
- Con vittoria di competenze e CP_1 spese di giudizio”. Con decreto dell'11.12.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione per il 14.03.2024.
Il resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 06.03.2025 ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia;
la causa veniva, quindi, riservata in decisione sulla scorta delle conclusioni precisate dal solo procuratore di parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso introduttivo. Il P.M., pur reso edotto della procedura con trasmissione del decreto di fissazione d'udienza, non depositava le sue conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel merito, il ricorso va accolto nei termini che seguono.
È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
Quanto all'affidamento, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841).
Nel caso di specie, la ha dedotto che il padre ha provveduto al Pt_1 mantenimento delle minori sin da luglio 2019 versando € 1.200; l'importo, successivamente, diminuiva ad € 600 per arrivare alle attuali € 300. La ricorrente aggiungeva, inoltre, che sin da allora il ha trascurato le minori dal punto di vista affettivo, non più incontrandole e CP_1 rendendosi irreperibile.
A ciò si aggiunga il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dal
, il quale, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico delle minori, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita delle minori;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare le figlie in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di lei.
Pertanto, le figlie della coppia a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 vanno affidate in via esclusiva alla madre;
a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno adottate dalla madre. Oltre all'affido esclusivo, va disposto il collocamento delle minori presso la genitrice in ragione della sua maggiore capacità accuditiva e considerato che hanno con lei convissuto ininterrottamente sin dalla nascita.
Quanto al contributo economico in favore della prole, premesso che la madre provvederà al suo mantenimento diretto, a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla 800,00 mensili, (€ 400,00 Pt_1 per ciascuna figlia) a decorrere dal mese di dicembre 2023 (mese successivo al deposito dell'originario ricorso al ruolo C.C., in virtù del principio della domanda); il pagamento, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati nonché entro il 20 di ogni mese per quelle future.
Detto importo è stato così determinato sia in virtù del principio della domanda, avendo la ricorrente limitato ad € 800,00 mensili la sua richiesta e perché si ignora del tutto il dato reddituale del resistente (sebbene la ricorrente abbia riferito che il da tempo esercita CP_1 l'attività remunerativa di chef all'estero) ma anche in ragione della totale assenza del padre dalla vita delle figlie, con conseguente aggravio di spesa e di tempo ad esclusivo carico della ricorrente.
Il resistente dovrà inoltre corrispondere alla le spese straordinarie che Pt_1 questa dovesse affrontare nell'interesse delle minori nella misura del 50%, disponendosi che le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 8.7.2019. Va, altresì, disposto d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio che ha impedito la consensualizzazione della lite consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22; ritenuto, pertanto, il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva, liquidate secondo i parametri medi con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa e la fase decisoria liquidata secondo i parametri medi ma decurtata di ¾, non essendo stati depositati gli scritti conclusivi ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. 13005/2023 proposto con ricorso del 17.11.2023, da nei confronti Parte_1 di , così provvede: CP_1
1. a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 le figlie minorenni della coppia Pt_2 in via esclusiva alla madre e dispone, per l'effetto, che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno adottate dalla madre;
Per_
2. DISPONE il collocamento delle minori, (12.08.2012) e (26.06.2016), Per_2 presso la madre;
3. PONE a carico del l'obbligo di versare all'altro genitore a decorrere da CP_1 dicembre 2023 l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (in ragione di € 400,00 per ciascuna figlia); il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati nonché entro il 20 di ogni mese per quelle future;
4. PONE, altresì, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse delle minori, disponendosi che le parti si attengano al “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
5. DISPONE d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, la la quale potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6. CONDANNA il resistente al pagamento delle spese processuali CP_1 del presente procedimento, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
7. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 13005/2023 Ruolo Generale, avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 17.11.2023 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Antonia D'Alessandro
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...] il [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE- nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENIENTE EX LEGE-
FATTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023, premesso che: Parte_1
-aveva intrattenuto una relazione sentimentale col sig. , dalla quale sono nate le CP_1 Per_ figlie (12.08.2012) e, successivamente, (26.06.2016), che entrambi avevano Per_2 riconosciuto;
-dopo aver vissuto per un primo periodo a casa dei genitori di lei e, successivamente, in
Germania, ove il svolgeva l'attività di cuoco in un ristorante, la ricorrente decideva di CP_1 rientrare in Italia, ospitata dai suoi genitori, poiché il resistente si era totalmente disinteressato della famiglia sia dal punto di vista morale che economico, rendendosi irreperibile anche telefonicamente;
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al tribunale di: “-disporre l'affidamento esclusivo delle minori e alla IG.ra ; -porre a carico Persona_3 Persona_4 Parte_1 del IG. per il mantenimento delle figlie minori l'obbligo di corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma di euro 800,00 oltre contribuzione alle spese straordinarie come da protocollo spese familiari;
-nessuna regolamentazione del diritto di visita del IG.
[...]
che ormai pare essersi dimenticato della famiglia;
- Con vittoria di competenze e CP_1 spese di giudizio”. Con decreto dell'11.12.2023 è stata fissata l'udienza di comparizione per il 14.03.2024.
Il resistente non si costituiva in giudizio e all'udienza del 06.03.2025 ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia;
la causa veniva, quindi, riservata in decisione sulla scorta delle conclusioni precisate dal solo procuratore di parte ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso introduttivo. Il P.M., pur reso edotto della procedura con trasmissione del decreto di fissazione d'udienza, non depositava le sue conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel merito, il ricorso va accolto nei termini che seguono.
È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole.
Quanto all'affidamento, la Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841).
Nel caso di specie, la ha dedotto che il padre ha provveduto al Pt_1 mantenimento delle minori sin da luglio 2019 versando € 1.200; l'importo, successivamente, diminuiva ad € 600 per arrivare alle attuali € 300. La ricorrente aggiungeva, inoltre, che sin da allora il ha trascurato le minori dal punto di vista affettivo, non più incontrandole e CP_1 rendendosi irreperibile.
A ciò si aggiunga il comportamento, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tenuto dal
, il quale, pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Tutto ciò costituisce una condotta che integra gli estremi dell'art. 337 quater c.c., essendo evidente che l'affido condiviso, nella situazione innanzi descritta, sarebbe controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico delle minori, oltre ad essere di fatto impraticabile in ragione della totale assenza del padre, circostanza che osta dunque ad una auspicabile condivisione d'intenti volta ad assumere le decisioni riguardanti la vita delle minori;
l'incapacità del padre di assumere con senso di responsabilità il suo ruolo di genitore impone, quindi, allo stato di affidare le figlie in via esclusiva alla madre, il che comporta che costei abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di lei.
Pertanto, le figlie della coppia a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 vanno affidate in via esclusiva alla madre;
a ciò consegue che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno adottate dalla madre. Oltre all'affido esclusivo, va disposto il collocamento delle minori presso la genitrice in ragione della sua maggiore capacità accuditiva e considerato che hanno con lei convissuto ininterrottamente sin dalla nascita.
Quanto al contributo economico in favore della prole, premesso che la madre provvederà al suo mantenimento diretto, a carico del resistente va posto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla 800,00 mensili, (€ 400,00 Pt_1 per ciascuna figlia) a decorrere dal mese di dicembre 2023 (mese successivo al deposito dell'originario ricorso al ruolo C.C., in virtù del principio della domanda); il pagamento, soggetto ad adeguamento annuale ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati nonché entro il 20 di ogni mese per quelle future.
Detto importo è stato così determinato sia in virtù del principio della domanda, avendo la ricorrente limitato ad € 800,00 mensili la sua richiesta e perché si ignora del tutto il dato reddituale del resistente (sebbene la ricorrente abbia riferito che il da tempo esercita CP_1 l'attività remunerativa di chef all'estero) ma anche in ragione della totale assenza del padre dalla vita delle figlie, con conseguente aggravio di spesa e di tempo ad esclusivo carico della ricorrente.
Il resistente dovrà inoltre corrispondere alla le spese straordinarie che Pt_1 questa dovesse affrontare nell'interesse delle minori nella misura del 50%, disponendosi che le parti facciano applicazione del “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 8.7.2019. Va, altresì, disposto d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
Alla soccombenza del resistente ed al suo totale disinteresse per il presente giudizio che ha impedito la consensualizzazione della lite consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/22; ritenuto, pertanto, il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00 ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio ed introduttiva, liquidate secondo i parametri medi con la riduzione del 30% stante la tenuità della causa e la fase decisoria liquidata secondo i parametri medi ma decurtata di ¾, non essendo stati depositati gli scritti conclusivi ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. 13005/2023 proposto con ricorso del 17.11.2023, da nei confronti Parte_1 di , così provvede: CP_1
1. a decorrere dal corrente mese di aprile 2025 le figlie minorenni della coppia Pt_2 in via esclusiva alla madre e dispone, per l'effetto, che quest'ultima eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione relative alla prole, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno adottate dalla madre;
Per_
2. DISPONE il collocamento delle minori, (12.08.2012) e (26.06.2016), Per_2 presso la madre;
3. PONE a carico del l'obbligo di versare all'altro genitore a decorrere da CP_1 dicembre 2023 l'assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (in ragione di € 400,00 per ciascuna figlia); il pagamento, soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, dovrà avvenire entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la mensilità in corso e per gli arretrati nonché entro il 20 di ogni mese per quelle future;
4. PONE, altresì, a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie che la madre dovesse sostenere nell'interesse delle minori, disponendosi che le parti si attengano al “Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
5. DISPONE d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, la la quale potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6. CONDANNA il resistente al pagamento delle spese processuali CP_1 del presente procedimento, che liquida in € 2.759,75 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
7. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato