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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17767 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa BE Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 5224 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 vertente tra Parte_1 (C.F. C.F. 1 )
elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 76, presso lo studio dell'avv. Michele Livani, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
Controparte_1 (C.F. e P.I.V.A. P.IVA_1 con sede in
Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, nella persona del procuratore ad negotia dott. [...]
Persona_1 notaio in Bologna - CP_2 in virtù di procura speciale per atto dott. repertorio n. 847627, raccolta n. 8413
elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 163, presso lo studio dell'avv.Nicola Ciconte, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di costituzione dinanzi al Giudice di Pace nel giudizio qui riassunto;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA CP_3 (C.F. C.F. 2 ) e
Controparte_4 (C.F. C.F. 3
elettivamente domiciliati in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Catini, che rappresenta e difende entrambi come da procure in atti;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTI, ATTORI IN RICONVENZIONALE
(C.F. e P.IVA P.IVA_2 ) con sede in Roma, via Controparte_5
Abruzzi n. 10, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Gabi n. 8, presso lo studio dell'avv. Michele
Gabriele, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
CHIAMATA IN CAUSA
In via preliminare, va dato atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere tra l'attore e la sua assicuratriceParte_2 Controparte_1 a seguito della rinuncia alla domanda giudiziale e all'accettazione della stessa a spese processuali compensate come dichiarato da entrambi i rispettivi procuratori già all'udienza del
26.09.2023.
Il giudizio è, dunque, proseguito soltanto per la domanda riconvenzionale promossa dai convenuti per ottenere il risarcimento sia dei danni arrecati al CP_4 e CP_3 motociclo di loro proprietà - Honda SH 300 con targa EJ62444, sia delle lesioni fisiche riportate da Controparte_4 da solo in sella a tale veicolo la sera del sinistro in controversia. Ma al riguardo occorre rilevare che le scarne e contraddittorie emergenze processuali non consentono di ritenere acclarati il punto esatto della carreggiata e il senso di marcia nel quale si è verificata la collisione tra l'autovettura BMW Serie 1 targata
WC (con alla guida il suo proprietario Parte_2 ) e il motociclo sopra indicato, la reale dinamica dell'incidente in controversia e la condotta osservata nel frangente dell'occorso dai conducenti dei due mezzi antagonisti. Infatti, gli Operanti della
Polizia Roma Capitale - IV Gruppo "Tiburtino" intervenuti sul luogo teatro del sinistro "presumibilmente a 40 minuti dall'incidente" hanno verbalizzato di essere stati informati e di aver accertato che "i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento", ma hanno omesso di indicare in ragione di quali elementi oggettivi doveva ritenersi che in quel lungo lasso di tempo intercorso prima del loro arrivo i mezzi entrati in collisione non fossero stati spostati. Inoltre, i Verbalizzanti hanno riportato la dichiarazione resa loro spontaneamente da prima di essere Parte_2
trasportato presso il Policlinico Tor Vergata: "Provenivo da via Carpinone e percorrevo via
Acquaviva di Isernia in direzione via di Lunghezza giunto all'incrocio con via G. Casoni procedevo dritto a velocità ridotta verso Ponte di Nona quando un motoveicolo percorreva via Acquaviva di Isernia contromano e mi urtava sul cofano anteriore sinistro. Il conducente urtava sul parabrezza e cadeva in terra dietro la mia macchina ...". E già a tal riguardo non può non rilevarsi che nello schizzo planimetrico - non in scala - allegato alla stessa Relazione di Incidente Stradale in atti la sagoma della BMW di parte attrice è raffigurata non già oltre l'incrocio con via Casoni -come se l'autovettura l'avesse superato-, ma ben prima della linea tratteggiata di "fine della pendenza a visuale non libera", che a sua volta precede la suddetta area di intersezione. Ma è soprattutto nella descrizione della dinamica dell'occorso l'insanabile divario tra la dichiarazione sopra riportata, di Parte_2
[...] e le affermazioni di Controparte_4 conducente del motociclo antagonista e al momento dell'intervento degli Agenti della Polizia Municipale già trasportato con autoambulanza all'Ospedale Sandro Pertini. Risulta, infatti, dalla Relazione in atti che circa quindici giorni dopo l'incidente, presso il competente Comando, il motociclista ebbe a dichiarare: "Percorrendo via Acquaviva di Isernia, direzione Villaggio Prenestino, circolavo in prossimità del margine destro della mia corsia quando una vettura proveniente dal senso opposto invadeva la corsia di mia pertinenza e nulla potevo per evitare l'urto.
Mentre mi trovavo a terra, la vettura investitrice è stata spostata e parcheggiata sul margine opposto al mio, prima dell'arrivo dei vigili urbani". Ebbene, non è dato rinvenire nella già citata Relazione di Incidente in atti rilievi specifici, dati oggettivi precisi e puntuali sulla scorta dei quali poter effettuare una attendibile ricostruzione cinematica dell'occorso, anche ricorrendo a un consulente tecnico d'ufficio, e per questa ragione le reiterate richieste in tal senso degli attori in riconvenzionale non sono state accolte. Per giunta, non ha reso dichiarazioni confessorie durante l'interrogatorio formale Parte_2
deferitogli e non si è potuto far ricorso ad altri mezzi di prova poiché non vi erano testimoni oculari, salvo il passeggero a bordo dell'autovettura, il quale però non è stato ammesso a testimoniare in quanto rimasto ferito nell'occorso. Non è stato possibile accertare, dunque, dove di preciso è avvenuta la collisione, con quali modalità, a quale dei due veicoli fosse imputabile in via esclusiva o preponderante la responsabilità dell'incidente in parola. Pertanto, considerato altresì che nel frangente dell'occorso sia Parte_2 sia Controparte_4 erano tenuti a osservare una condotta di guida particolarmente attenta e prudente perché di notte (alle ore 2.20 circa) si trovavano a percorrere un tratto di strada a doppio senso di marcia senza linea di mezzeria, con forte pendenza a visuale non libera, in prossimità di un'area di intersezione - tutte circostanze rimaste incontroverse
-, occorre far ricorso al criterio sussidiario di imputazione della responsabilità stabilito dall'art. 2054 co. II c.c. e ritenere il concorso paritetico di entrambi nella determinazione dei danni qui in pretesa.
Quindi, per la quantificazione del ristoro economico che spetta a Controparte_4 per le menomazioni dell'integrità psicofisica - quale complesso delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale, estetica che egli ha patito a seguito e in
-
conseguenza del sinistro stradale in controversia, soccorrono le risultanze della consulenza tecnica medicolegale disposta sulla sua persona. E nell'elaborato peritale in atti si legge che nell'incidente del 6.01.2018 Controparte_4 disarcionato e caduto a terra dalla sua moto a causa della collisione con l'autovettura di controparte, ebbe a riportare lesioni -
"trauma contusivo dell'arto inferiore sinistro con frattura scomposta e angolata al terzo prossimale del femore", così come clinicamente riscontrato e strumentalmente accertato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma poco dopo il sinistro in parola, frattura successivamente "trattata chirurgicamente mediante impianto di chiodo di sintesi endomidollare bloccato con viti"- che hanno comportato un periodo di invalidità temporanea specificamente giorni 54 (cinquantaquattro) di ITA per il ricovero ospedaliero ordinario dapprima presso l'Ospedale Sandro Pertini e poi presso l'Istituto
Neurotraumatologico Italiano di Tivoli, e ulteriori giorni 61 (sessantuno) di ITP al 50% per Con il ricovero in regime di day-hospital presso il medesimo per proseguire il trattamento
་ riabilitativo ed esiti menomativi permanenti - "... globale riduzione del tono e del trofismo
-
muscolare del gluteo e dell'arto inferiore sinistro, lieve limitazione funzionale dell'anca e dismetria degli arti inferiori con minus a sinistra pari a circa 1 cm rispetto al controlaterale;
molteplici esiti cicatriziali di natura chirurgica configuranti un danno estetico" - valutati dal
CTU come incidenti nella misura del 9% (nove per cento) sulla validità complessiva del periziando, secondo le indicazioni della I. 57/2001 e della tabella emanata con il decreto ministeriale attuativo 211/2003 per la individuazione e la percentualizzazione delle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti di invalidità. Il Consulente ha evidenziato di aver ricompreso in tale stima anche la valutazione del duplice esito cicatriziale sulla coscia sinistra dovuto all'intervento di osteosintesi -, configurante un danno estetico, e ha
-
affermato di ritenere congrua e pertinente la spesa complessiva documentata in atti di
€508,00 per il trattamento di rieducazione motoria effettuato, ma ha escluso allo stato la necessità in futuro di ulteriori esborsi per cure e terapie. Infine, ha precisato che i postumi rilevati erano ormai stabilizzati, non suscettivi in senso prognostico di significative modificazioni, non eliminabili in tutto o in parte con altri interventi terapeutici (cfr.
Relazione di consulenza medico legale d'ufficio sulla persona di Controparte_4 in tema di lesioni fisiche da sinistro stradale, a firma del dott. in atti dal Persona_2
4.07.2022). Ben potendosi condividere tali conclusioni, adeguatamente supportate dalla riferita obiettività clinica e dalla documentazione sanitaria in atti nonché in linea con le tabelle di valutazione medicolegale di specifico riferimento, il danno biologico subito dall'odierno instante in quanto cagionato da lesioni di lieve entità derivate da sinistro stradale va determinato secondo il disposto del vigente art. 139 del D. Lgs 209/2005 e in applicazione degli importi della tabella delle micropermanenti da ultimo aggiornata dal d.m. del 18.07.2025. Sulla scorta dei valori monetari di detta tabella, tenuto conto del consuntivo medicolegale espresso dal CTU come sopra riportato e dell'età dell'attore in riconvenzionale al tempo dell'occorso 37 anni compiuti -, considerato l'ultimo
-
aggiornamento di legge per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta - € 56,18 - e di quella relativa al 50% € 28,09 -, si perviene all'importo totale di € 22.000,00
-
all'attualità. Sicché, aggiunto il rimborso delle spese mediche documentate in atti che il
CTU ha stimato congrue e pertinenti nella misura di € 508,00 ossia € 607,00 al valore attuale della moneta, l'ammontare complessivo è pari a € 22.607,00. Pertanto, al netto del ritenuto concorso di colpa di cui al disposto dell'art. 2054 co. II c.C., [...]
Controparte_1 va condannata in solido con il suo assicurato Parte_2 a risarcire Controparte_4 per le lesioni riportate nell'incidente in parola nella misura di
€11.303,50 all'attualità oltre interessi compensativi in risarcimento del danno da lucro cessante, a mente dei noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 17.12.1995 n. 1712 sul calcolo degli interessi nei debiti di valore. In ragione della mancata disponibilità dell'ammontare qui riconosciuto di spettanza "per tutto il tempo intercorso tra il fatto e la sua liquidazione", sono dovuti, infatti, al convenuto gli interessi nella misura del saggio legale medio di tale periodo di indisponibilità (dal
6.01.2018 alla data odierna), da calcolarsi non già sulla somma capitale nella misura rivalutata definitivamente ad oggi, ma sull'ammontare di € 10.377,29 (pari al valore medio tra quanto sopra liquidato all'attualità e la cifra corrispondente, secondo l'indice
ISTAT del costo della vita, alla data del sinistro in decisione 6.01.2018 ). Inoltre, in applicazione del disposto dell'art. 1282 c.c., alla somma complessiva così determinata per sorte e interessi vanno aggiunti ulteriori interessi al tasso legale annuo con decorrenza dalla pubblicazione di questa sentenza fino al saldo, poiché la pronuncia di liquidazione del danno fa acquisire al dovuto natura di debito di valuta.
Del pari, quanto al risarcimento del danno patrimoniale patito da entrambi gli attori in riconvenzionale per il danneggiamento del motociclo Honda SH 300 di loro proprietà, tenuto conto del preventivo di riparazione versato in atti dell'ammontare di 7.586,00 euro, non contestato in modo specifico dalle controparti e le cui voci di spesa si riferiscono sostanzialmente alle stesse componenti che i Verbalizzanti della Polizia Municipale, nella già citata Relazione di Incidente, hanno indicato come rimaste danneggiate nel sinistro in parola, al netto del ritenuto concorso di colpa nella determinazione dell'occorso la [...]
Controparte_5 va condannata a versare in favore di CP_3 e Controparte_4
ciascuno per la rispettiva quota di proprietà, la somma equitativamente determinata in
€3.793,00 all'attualità, oltre interessi dalla presente decisione al saldo.
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la parte restante è liquidata nella misura indicata nel dispositivo in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento nel tariffario forense aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, determinato dagli importi riconosciuti di spettanza, ma considerate altresì la contenuta attività professionale resasi necessaria nella fase istruttoria e le sole note conclusive della fase decisoria, posta a carico paritetico di entrambe le parti contrapposte la somma di € 650.00 liquidata a titolo di compenso al CTU dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_2 e la sua assicuratrice
Controparte_1
in applicazione dell'art. 2054 co. II c.c. dichiara che Parte 2 e CP_4 hanno parimenti concorso nella determinazione del sinistro stradale in controversia[...]
Parte_2 e la sua assicuratrice [...] e per l'effetto condanna in solido nella persona del Legale Rappresentante pro tempore a pagare a titolo Controparte_1 di risarcimento in favore di Controparte_4 per le lesioni fisiche da questi subite a seguito e in conseguenza di quell'incidente la somma di € 11.303,50 all'attualità oltre interessi come in motivazione;
condanna Controparte_5 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore a versare la somma di € 3.793,00 all'attualità oltre interessi come in motivazione
CP_3 e di a titolo di risarcimento in favore di Controparte_4 ciascuno per la rispettiva quota di proprietà, per i danni riportati dal loro motociclo;
condanna in solido le due assicuratrici Controparte_1 e Controparte_5
e a Controparte_4 la metà delle spese di lite, quota
[...] a rifondere a CP_3
che liquida in € 511,53 per esborsi documentati non imponibili ed € 2.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Spese compensate per la rimanente metà.
Così deciso in Roma, all'esito dell'udienza del 3.07.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies co.3
c.p.c..
Il Giudice
BE Di LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa BE Di LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 C.P.C.
nella causa iscritta al n. 5224 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020 vertente tra Parte_1 (C.F. C.F. 1 )
elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 76, presso lo studio dell'avv. Michele Livani, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
Controparte_1 (C.F. e P.I.V.A. P.IVA_1 con sede in
Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, nella persona del procuratore ad negotia dott. [...]
Persona_1 notaio in Bologna - CP_2 in virtù di procura speciale per atto dott. repertorio n. 847627, raccolta n. 8413
elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 163, presso lo studio dell'avv.Nicola Ciconte, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di costituzione dinanzi al Giudice di Pace nel giudizio qui riassunto;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA CP_3 (C.F. C.F. 2 ) e
Controparte_4 (C.F. C.F. 3
elettivamente domiciliati in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Catini, che rappresenta e difende entrambi come da procure in atti;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
CONVENUTI, ATTORI IN RICONVENZIONALE
(C.F. e P.IVA P.IVA_2 ) con sede in Roma, via Controparte_5
Abruzzi n. 10, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Gabi n. 8, presso lo studio dell'avv. Michele
Gabriele, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
CHIAMATA IN CAUSA
In via preliminare, va dato atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere tra l'attore e la sua assicuratriceParte_2 Controparte_1 a seguito della rinuncia alla domanda giudiziale e all'accettazione della stessa a spese processuali compensate come dichiarato da entrambi i rispettivi procuratori già all'udienza del
26.09.2023.
Il giudizio è, dunque, proseguito soltanto per la domanda riconvenzionale promossa dai convenuti per ottenere il risarcimento sia dei danni arrecati al CP_4 e CP_3 motociclo di loro proprietà - Honda SH 300 con targa EJ62444, sia delle lesioni fisiche riportate da Controparte_4 da solo in sella a tale veicolo la sera del sinistro in controversia. Ma al riguardo occorre rilevare che le scarne e contraddittorie emergenze processuali non consentono di ritenere acclarati il punto esatto della carreggiata e il senso di marcia nel quale si è verificata la collisione tra l'autovettura BMW Serie 1 targata
WC (con alla guida il suo proprietario Parte_2 ) e il motociclo sopra indicato, la reale dinamica dell'incidente in controversia e la condotta osservata nel frangente dell'occorso dai conducenti dei due mezzi antagonisti. Infatti, gli Operanti della
Polizia Roma Capitale - IV Gruppo "Tiburtino" intervenuti sul luogo teatro del sinistro "presumibilmente a 40 minuti dall'incidente" hanno verbalizzato di essere stati informati e di aver accertato che "i veicoli coinvolti si trovavano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento", ma hanno omesso di indicare in ragione di quali elementi oggettivi doveva ritenersi che in quel lungo lasso di tempo intercorso prima del loro arrivo i mezzi entrati in collisione non fossero stati spostati. Inoltre, i Verbalizzanti hanno riportato la dichiarazione resa loro spontaneamente da prima di essere Parte_2
trasportato presso il Policlinico Tor Vergata: "Provenivo da via Carpinone e percorrevo via
Acquaviva di Isernia in direzione via di Lunghezza giunto all'incrocio con via G. Casoni procedevo dritto a velocità ridotta verso Ponte di Nona quando un motoveicolo percorreva via Acquaviva di Isernia contromano e mi urtava sul cofano anteriore sinistro. Il conducente urtava sul parabrezza e cadeva in terra dietro la mia macchina ...". E già a tal riguardo non può non rilevarsi che nello schizzo planimetrico - non in scala - allegato alla stessa Relazione di Incidente Stradale in atti la sagoma della BMW di parte attrice è raffigurata non già oltre l'incrocio con via Casoni -come se l'autovettura l'avesse superato-, ma ben prima della linea tratteggiata di "fine della pendenza a visuale non libera", che a sua volta precede la suddetta area di intersezione. Ma è soprattutto nella descrizione della dinamica dell'occorso l'insanabile divario tra la dichiarazione sopra riportata, di Parte_2
[...] e le affermazioni di Controparte_4 conducente del motociclo antagonista e al momento dell'intervento degli Agenti della Polizia Municipale già trasportato con autoambulanza all'Ospedale Sandro Pertini. Risulta, infatti, dalla Relazione in atti che circa quindici giorni dopo l'incidente, presso il competente Comando, il motociclista ebbe a dichiarare: "Percorrendo via Acquaviva di Isernia, direzione Villaggio Prenestino, circolavo in prossimità del margine destro della mia corsia quando una vettura proveniente dal senso opposto invadeva la corsia di mia pertinenza e nulla potevo per evitare l'urto.
Mentre mi trovavo a terra, la vettura investitrice è stata spostata e parcheggiata sul margine opposto al mio, prima dell'arrivo dei vigili urbani". Ebbene, non è dato rinvenire nella già citata Relazione di Incidente in atti rilievi specifici, dati oggettivi precisi e puntuali sulla scorta dei quali poter effettuare una attendibile ricostruzione cinematica dell'occorso, anche ricorrendo a un consulente tecnico d'ufficio, e per questa ragione le reiterate richieste in tal senso degli attori in riconvenzionale non sono state accolte. Per giunta, non ha reso dichiarazioni confessorie durante l'interrogatorio formale Parte_2
deferitogli e non si è potuto far ricorso ad altri mezzi di prova poiché non vi erano testimoni oculari, salvo il passeggero a bordo dell'autovettura, il quale però non è stato ammesso a testimoniare in quanto rimasto ferito nell'occorso. Non è stato possibile accertare, dunque, dove di preciso è avvenuta la collisione, con quali modalità, a quale dei due veicoli fosse imputabile in via esclusiva o preponderante la responsabilità dell'incidente in parola. Pertanto, considerato altresì che nel frangente dell'occorso sia Parte_2 sia Controparte_4 erano tenuti a osservare una condotta di guida particolarmente attenta e prudente perché di notte (alle ore 2.20 circa) si trovavano a percorrere un tratto di strada a doppio senso di marcia senza linea di mezzeria, con forte pendenza a visuale non libera, in prossimità di un'area di intersezione - tutte circostanze rimaste incontroverse
-, occorre far ricorso al criterio sussidiario di imputazione della responsabilità stabilito dall'art. 2054 co. II c.c. e ritenere il concorso paritetico di entrambi nella determinazione dei danni qui in pretesa.
Quindi, per la quantificazione del ristoro economico che spetta a Controparte_4 per le menomazioni dell'integrità psicofisica - quale complesso delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale, estetica che egli ha patito a seguito e in
-
conseguenza del sinistro stradale in controversia, soccorrono le risultanze della consulenza tecnica medicolegale disposta sulla sua persona. E nell'elaborato peritale in atti si legge che nell'incidente del 6.01.2018 Controparte_4 disarcionato e caduto a terra dalla sua moto a causa della collisione con l'autovettura di controparte, ebbe a riportare lesioni -
"trauma contusivo dell'arto inferiore sinistro con frattura scomposta e angolata al terzo prossimale del femore", così come clinicamente riscontrato e strumentalmente accertato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma poco dopo il sinistro in parola, frattura successivamente "trattata chirurgicamente mediante impianto di chiodo di sintesi endomidollare bloccato con viti"- che hanno comportato un periodo di invalidità temporanea specificamente giorni 54 (cinquantaquattro) di ITA per il ricovero ospedaliero ordinario dapprima presso l'Ospedale Sandro Pertini e poi presso l'Istituto
Neurotraumatologico Italiano di Tivoli, e ulteriori giorni 61 (sessantuno) di ITP al 50% per Con il ricovero in regime di day-hospital presso il medesimo per proseguire il trattamento
་ riabilitativo ed esiti menomativi permanenti - "... globale riduzione del tono e del trofismo
-
muscolare del gluteo e dell'arto inferiore sinistro, lieve limitazione funzionale dell'anca e dismetria degli arti inferiori con minus a sinistra pari a circa 1 cm rispetto al controlaterale;
molteplici esiti cicatriziali di natura chirurgica configuranti un danno estetico" - valutati dal
CTU come incidenti nella misura del 9% (nove per cento) sulla validità complessiva del periziando, secondo le indicazioni della I. 57/2001 e della tabella emanata con il decreto ministeriale attuativo 211/2003 per la individuazione e la percentualizzazione delle menomazioni comprese tra 1 e 9 punti di invalidità. Il Consulente ha evidenziato di aver ricompreso in tale stima anche la valutazione del duplice esito cicatriziale sulla coscia sinistra dovuto all'intervento di osteosintesi -, configurante un danno estetico, e ha
-
affermato di ritenere congrua e pertinente la spesa complessiva documentata in atti di
€508,00 per il trattamento di rieducazione motoria effettuato, ma ha escluso allo stato la necessità in futuro di ulteriori esborsi per cure e terapie. Infine, ha precisato che i postumi rilevati erano ormai stabilizzati, non suscettivi in senso prognostico di significative modificazioni, non eliminabili in tutto o in parte con altri interventi terapeutici (cfr.
Relazione di consulenza medico legale d'ufficio sulla persona di Controparte_4 in tema di lesioni fisiche da sinistro stradale, a firma del dott. in atti dal Persona_2
4.07.2022). Ben potendosi condividere tali conclusioni, adeguatamente supportate dalla riferita obiettività clinica e dalla documentazione sanitaria in atti nonché in linea con le tabelle di valutazione medicolegale di specifico riferimento, il danno biologico subito dall'odierno instante in quanto cagionato da lesioni di lieve entità derivate da sinistro stradale va determinato secondo il disposto del vigente art. 139 del D. Lgs 209/2005 e in applicazione degli importi della tabella delle micropermanenti da ultimo aggiornata dal d.m. del 18.07.2025. Sulla scorta dei valori monetari di detta tabella, tenuto conto del consuntivo medicolegale espresso dal CTU come sopra riportato e dell'età dell'attore in riconvenzionale al tempo dell'occorso 37 anni compiuti -, considerato l'ultimo
-
aggiornamento di legge per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta - € 56,18 - e di quella relativa al 50% € 28,09 -, si perviene all'importo totale di € 22.000,00
-
all'attualità. Sicché, aggiunto il rimborso delle spese mediche documentate in atti che il
CTU ha stimato congrue e pertinenti nella misura di € 508,00 ossia € 607,00 al valore attuale della moneta, l'ammontare complessivo è pari a € 22.607,00. Pertanto, al netto del ritenuto concorso di colpa di cui al disposto dell'art. 2054 co. II c.C., [...]
Controparte_1 va condannata in solido con il suo assicurato Parte_2 a risarcire Controparte_4 per le lesioni riportate nell'incidente in parola nella misura di
€11.303,50 all'attualità oltre interessi compensativi in risarcimento del danno da lucro cessante, a mente dei noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 17.12.1995 n. 1712 sul calcolo degli interessi nei debiti di valore. In ragione della mancata disponibilità dell'ammontare qui riconosciuto di spettanza "per tutto il tempo intercorso tra il fatto e la sua liquidazione", sono dovuti, infatti, al convenuto gli interessi nella misura del saggio legale medio di tale periodo di indisponibilità (dal
6.01.2018 alla data odierna), da calcolarsi non già sulla somma capitale nella misura rivalutata definitivamente ad oggi, ma sull'ammontare di € 10.377,29 (pari al valore medio tra quanto sopra liquidato all'attualità e la cifra corrispondente, secondo l'indice
ISTAT del costo della vita, alla data del sinistro in decisione 6.01.2018 ). Inoltre, in applicazione del disposto dell'art. 1282 c.c., alla somma complessiva così determinata per sorte e interessi vanno aggiunti ulteriori interessi al tasso legale annuo con decorrenza dalla pubblicazione di questa sentenza fino al saldo, poiché la pronuncia di liquidazione del danno fa acquisire al dovuto natura di debito di valuta.
Del pari, quanto al risarcimento del danno patrimoniale patito da entrambi gli attori in riconvenzionale per il danneggiamento del motociclo Honda SH 300 di loro proprietà, tenuto conto del preventivo di riparazione versato in atti dell'ammontare di 7.586,00 euro, non contestato in modo specifico dalle controparti e le cui voci di spesa si riferiscono sostanzialmente alle stesse componenti che i Verbalizzanti della Polizia Municipale, nella già citata Relazione di Incidente, hanno indicato come rimaste danneggiate nel sinistro in parola, al netto del ritenuto concorso di colpa nella determinazione dell'occorso la [...]
Controparte_5 va condannata a versare in favore di CP_3 e Controparte_4
ciascuno per la rispettiva quota di proprietà, la somma equitativamente determinata in
€3.793,00 all'attualità, oltre interessi dalla presente decisione al saldo.
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la parte restante è liquidata nella misura indicata nel dispositivo in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento nel tariffario forense aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, determinato dagli importi riconosciuti di spettanza, ma considerate altresì la contenuta attività professionale resasi necessaria nella fase istruttoria e le sole note conclusive della fase decisoria, posta a carico paritetico di entrambe le parti contrapposte la somma di € 650.00 liquidata a titolo di compenso al CTU dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_2 e la sua assicuratrice
Controparte_1
in applicazione dell'art. 2054 co. II c.c. dichiara che Parte 2 e CP_4 hanno parimenti concorso nella determinazione del sinistro stradale in controversia[...]
Parte_2 e la sua assicuratrice [...] e per l'effetto condanna in solido nella persona del Legale Rappresentante pro tempore a pagare a titolo Controparte_1 di risarcimento in favore di Controparte_4 per le lesioni fisiche da questi subite a seguito e in conseguenza di quell'incidente la somma di € 11.303,50 all'attualità oltre interessi come in motivazione;
condanna Controparte_5 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore a versare la somma di € 3.793,00 all'attualità oltre interessi come in motivazione
CP_3 e di a titolo di risarcimento in favore di Controparte_4 ciascuno per la rispettiva quota di proprietà, per i danni riportati dal loro motociclo;
condanna in solido le due assicuratrici Controparte_1 e Controparte_5
e a Controparte_4 la metà delle spese di lite, quota
[...] a rifondere a CP_3
che liquida in € 511,53 per esborsi documentati non imponibili ed € 2.470,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Spese compensate per la rimanente metà.
Così deciso in Roma, all'esito dell'udienza del 3.07.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies co.3
c.p.c..
Il Giudice
BE Di LA