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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7026/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7026 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, promossa da: nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale , elettivamente domiciliato in C.F._1
Cagliari, via Tuveri n. 22, presso lo studio dell'avv. Michele Brundu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
opponente contro
, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfierin. 1, partita iva CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per essa , con P.IVA_1 Controparte_2
P.IV sede legale in Roma, via Nais n. 16, partita iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio R. Rabossie Simone Tumino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Loi Piergiorgio, sito in Cagliari, Via Alghero, 22;
opposta società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Controparte_3
31015 Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, codice fiscale, partita Iva e iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso n. e partita Iva , rappresentata in forza di P.IVA_4 P.IVA_4 Pt_2
da società per azioni unipersonale partita IVA ,
[...] Controparte_4 P.IVA_5 cessionaria del credito precedentemente azionato da e per essa Controparte_1 Controparte_2 partita IVA rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Schiavone, Simone Tumino P.IVA_6 ed Angela Romano;
intervenuta
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Procedimento per decreto ingiuntivo
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo e per essa ha agito in Controparte_1 Controparte_2 giudizio in via monitoria innanzi al Tribunale di Cagliari nei confronti del sig. per la Parte_1 somma di euro 6.102,08, deducendo quanto segue:
- in data 22.7.2008 il Sig. sottoscriveva il contratto di finanziamento n. 14676628, Parte_1 con concessione di fido mediante Carta di Credito Revolving n. 5432518962091839 con la società
AG;
- il si dimostrava inadempiente alle obbligazioni contratte in forza dei contratti sopra descritti Pt_1
e, con raccomandate a.r. del 07.8.2012 e del 29.10.2012, AG S.p.A. dichiarava il debitore decaduto dal beneficio del termine;
- la società AG CA Spa cedeva a il rapporto, in forza di un'operazione di Controparte_1 cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130, perfezionatasi in data 15 dicembre 2014 con efficacia dal 30 novembre 2014, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda, Foglio Inserzioni, n° 150 del 20 dicembre 2014;
- con atto a rogito Notaio di Pordenone del 21 settembre 2016 Controparte_1 Persona_1
(Rep. n° 293285 – Racc. n° 28260, registrato a Pordenone il 23 settembre 2016 al n° 9916 serie 1T), conferiva alla società con facoltà di sub-delegare a terzi, l'incarico di Controparte_4 agire per la riscossione dei crediti ceduti e di quanto dovuto per i servizi di cassa e pagamento;
- con atto a rogito Notaio di Pordenone del 21 Controparte_4 Persona_1 settembre 2016 (Rep. n° 293287 – Racc. n° 28262, registrato a Pordenone il 23 settembre 2016 al n°
9915 serie 1T), subdelegava ad l'attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione Controparte_2 ai crediti di cui all'avviso di cessione.
1.2. Il Giudice del procedimento monitorio ha invitato la ricorrente a fornire gli opportuni chiarimenti circa il perfezionamento del contratto, l'effettiva erogazione della cifra mutuata e sulla composizione della somma indicata nel ricorso.
1.3. A seguito di integrazione documentale, il Tribunale di Cagliari ha ingiunto a di Parte_1 pagare a e per essa a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 6.102,08 oltre interessi, spese legali, accessori e successive occorrende come per legge.
Il decreto ingiuntivo, unitamente al relativo ricorso, è stato ritualmente notificato alla controparte in data 5.7.2019.
2. Procedimento di opposizione
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.09.2019, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1136/19 (RAC 5299/18) deducendo:
a) la nullità del decreto ingiuntivo, in ragione del fatto che nel ricorso introduttivo e nella documentazione integrativa (depositata a séguito dell'ordinanza di integrazione documentale del 3 settembre 2018), la parte ricorrente si è limitata a produrre un modulo prestampato e privo di data, un estratto conto, di formazione unilaterale e peraltro incompleto, in quanto mancante di un intero anno e recante una serie di voci incomprensibili e ad un non meglio precisato documento, anch'esso di formazione unilaterale (nominato da controparte “ nomi”), contenente una serie di Parte_1 numeri incomprensibili, oltre che delle comunicazioni inviate dalla AG, mai pervenute all'opponente, facenti riferimento dapprima ad un contratto di finanziamento e poi ad una carta di credito;
b) la nullità del contratto di carta di credito revolving per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB, in quanto:
- il modello prestampato di contratto di finanziamento, prodotto doc. 01 del fascicolo monitorio di controparte, è stato sottoscritto dal ricorrente unicamente per l'acquisto di un motoveicolo nel luglio del 2008, il quale è stato integralmente saldato, tanto che non è stato oggetto di ingiunzione;
ciò nondimeno, all'interno del medesimo documento, è stata inserita una clausola, in caratteri minuscoli pressoché illeggibili, che di fatto costituisce un secondo contratto di finanziamento diverso da quello principale ed avente ad oggetto la concessione di una carta di credito di tipo “revolving”;
- nel modulo prestampato della AG tutte le clausole sono state controfirmate dal sig. ad Pt_1 eccezione di quella relativa all'apertura di credito con carta revolving;
- il non ha mai ricevuto e quindi utilizzato la carta di credito;
Pt_1
- l'estratto conto prodotto da parte opposta è totalmente privo di valore probatorio, trattandosi di documento di formazione unilaterale e per giunta incompleto ed incomprensibile, consistendo in una mera lista di movimentazioni del tutto generiche;
c) l'inefficacia della cessione dell'asserito credito per mancata comunicazione al debitore, in quanto la lettera di cessione prodotta da controparte è stata inviata ad un indirizzo non di pertinenza del sig.
Pt_1
d) temerarietà della lite ex art. 96 cpc e il conseguente diritto al risarcimento del danno subito;
In definitiva, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza,
1) revocare il decreto ingiuntivo n. 1136/19, emesso in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di
Cagliari, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui in narrativa;
2) accertare e dichiarare la nullità, del contratto di apertura di credito revolving Carta di credito
Nr. 5432518962091839 per difetto di forma scritta;
3) condannare, per tutto quanto innanzi, la
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, partita iva CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa con P.IVA_1 Controparte_2 sede legale in Roma, via Nais n. 16, partita iva , in persona del legale P.IVA_6 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 cpc, al risarcimento del danno subito dal sig.
nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. 4) Con vittoria di spese e Parte_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali e cpa come per legge.”.
2.2. Con comparsa depositata in data 7.11.2019 si è costituita la contestando in fatto Controparte_1
e diritto le domande ed eccezioni dell'opponente.
In relazione ai motivi di doglianza sollevati dal ha dedotto quanto segue: Pt_1
i) il decreto ingiuntivo opposto è stato legittimamente emesso, in ossequio a quanto disposto dall'art. 633 c.p.c. e ss., ed i documenti prodotti costituiscono prova scritta idonea per l'emissione del monitorio, atteso che per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che provenga dal debitore o da un terzo che il giudice considera autentico e idoneo ai fini probatori;
ii) riguardo alla contestazione di controparte relativa alla mancata sottoscrizione del contratto di carta di credito revolving, osserva che nel contratto depositato, sottoscritto da parte opponente e mai disconosciuto, è precisato che può essere concessa al cliente l'apertura della linea di credito anche mediante l'uso di una carta di credito rilasciata a suo nome. In particolare, nell'art. 7 delle condizioni generali rubricato “Utilizzo del fido” è indicato chiaramente che il fido concesso al cliente potrà essere utilizzato mediante l'utilizzo di una carta di credito revolving, in aggiunta all'ottenimento di finanziamenti erogati dalla società finanziaria in questione;
iii) in merito alla contestazione sulla mancata prova della notifica della cessione del credito direttamente al debitore, fa presente che l'art. 58 del TUB, riguardante la cessione in blocco di crediti da parte di banche e intermediari finanziari, è stato introdotto per agevolare le cessioni e che, per “la tempestiva notizia della cessione al singolo soggetto interessato” disposta nella circolare n. 229 del
21 aprile 1999 dalle istruzioni di Vigilanza per le banche in caso di cessione di crediti al consumo, non è prevista una forma specifica. In ogni caso, l'avviso riporterebbe tutte le indicazioni utili per individuare il credito vantato nei confronti del Pt_1 iv) relativamente alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., parte opponente non ha fornito nessun alcun probatorio idoneo a dimostrare che la controparte abbia agito in giudizio con colpa grave o mala fede.
Parte opposta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, nel merito: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art.
648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
B) Nel merito, in via principale: respingere integralmente la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
C) In via subordinata, nel merito: condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi.
D) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2.3. Con ordinanza in data 20 marzo 2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo formulata dall'opposta e ha fissato il termine per l'espletamento del tentativo di mediazione.
2.4. Con comparsa ex art. 111 cpc si è costituita in giudizio la in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito precedentemente vantato da avvalendosi dei titoli esecutivi Controparte_1
e degli atti depositati da quest'ultima nel fascicolo processuale e facendo proprie tutte le istanze e deduzioni già dalla stessa avanzate, con esplicita richiesta della sua estromissione ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c. (di fatto non concessa dal giudice, in assenza di concorde richiesta da parte delle altre parti).
2.5. All'udienza del 27.01.2021 parte opponente ha esibito copia del verbale con esito negativo del tentativo di mediazione e chiedeva contestualmente i termini ex art. 183 cpc. Nella medesima udienza il Giudice ha concesso i termini richiesti.
2.6. Nessuna delle parti depositava le memorie assertive e istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, cosicché all'udienza dell'11.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha concesso loro termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'eccezione sollevata dall'opponente e riguardante il difetto di titolarità attività del credito da parte di – dovuto, a detta dell'opponente, Controparte_1 all'inefficacia della cessione del credito per mancata comunicazione al debitore - risulta infondata.
Ed invero, parte opponente ha dedotto l'inefficacia della cessione del credito da AG CA alla in ragione del fatto che la c.d. “lettera di cessione” prodotta da parte opposta (doc.3 Controparte_1 del fascicolo monitorio) è stata inviata ad un indirizzo non di pertinenza del e, inoltre, poiché Pt_1
l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. B, C, D del fascicolo monitorio) non potrebbe da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito.
A tal proposito, occorre rammentare che l'art. 58 del TUB, riguardante la cessione in blocco di crediti da parte di banche e intermediari finanziari, è stato introdotto allo scopo di facilitare simili cessioni, esentando il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto;
tuttavia, laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza del contratto di cessione e l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo l'organo giudicante procedere ad un accertamento complessivo sulle risultanze di fatto.
L'orientamento giurisprudenziale maggioritario (confermato dalle più recenti pronunce: cfr. Cass. n.
3405/2024) ha evidenziato che, a fronte delle suddette contestazioni da parte del debitore ceduto, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale devono essere attentamente vagliate per verificare la titolarità del credito in capo alla società cessionaria: a tal fine, tale legittimazione potrà essere affermata solo se, in base alle indicazioni contenute nell'avviso, il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, alla luce delle caratteristiche descritte. Di contro, se tali indicazioni non risultano sufficientemente specifiche ed individualizzanti, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo. Sul punto, deve trovare applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte anche di recente (Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5190), secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Calando i principi suddetti al caso di specie, occorre rilevare che la sin dalla sede Controparte_1 monitoria, ha prodotto gli estratti relativi alla GU Parte Seconda n.150 del 20-12-2014, in cui viene data notizia della cessione avvenuta tra (cessionario) ed AG CA S.p.A. (il Controparte_1
"Cedente") datata 15 dicembre 2014. In quell'avviso si fa un esplicito riferimento alla cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, individuati su una base di criteri oggettivi e cumulativi, derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o dei contratti di credito personale (il "Contratto di Cessione").
È inoltre indubitabile che, tanto in sede monitoria che nel corso del giudizio, abbia Controparte_1 prodotto il contratto di cessione concluso con la AG CA S.p.a. (doc. 1 fasc. monitorio e 2 allegato alla comparsa di costituzione), tramite il quale può essere individuato, senza alcuna riserva ed incertezza, il numero di riferimento della linea di credito concessa (quantomeno apparentemente) dall'opponente mediante carta revolving. Infatti, tra gli allegati alla cessione è presente anche l'elenco dei crediti ceduti, in cui emergono i riferimenti specifici del titolo in esame (relativo alla carta n. 5432518962091839), associato alla persona di per un importo coincidente a quello Parte_1 oggetto d'ingiunzione.
Per tali ragioni, l'eccezione avanzata dalla parte opponente non può essere accolta.
****
Venendo al merito, parte opponente ha dedotto la nullità del contratto per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB, richiamando la tesi giurisprudenziale che ritiene invalidi i contratti di carte di credito revolving inclusi in altri e differenti contratti.
Di contro la parte opposta, senza prendere posizione specifica circa la prospettata nullità, ha contestato la censura della mancanza di forma scritta attraverso rilevazioni fattuali e documentali. In particolare, ha dedotto che il contratto in questione risulta sottoscritto da parte opponente e mai disconosciuto da quest'ultima, prevede espressamente la possibilità per il cliente di aprire una linea di credito da utilizzarsi anche mediante l'uso di una carta di credito rilasciata a suo nome (“...prendo atto che potrà essermi concessa una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome...”); inoltre, l'art. 7 delle condizioni generali, rubricato “Utilizzo del fido”, prevede che il fido concesso al cliente può essere utilizzato mediante l'utilizzo di una carta di credito revolving, in aggiunta all'ottenimento di finanziamenti erogati dalla società finanziaria.
Ebbene, occorre innanzitutto osservare che i contratti in materia bancaria e finanziaria devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (fatte salve specifiche eccezioni), poiché tale forma solenne è espressamente prevista ed imposta dall'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
Nel caso peculiare in cui un contratto di finanziamento contenga al suo interno una o più clausole che, di fatto, danno vita ad un secondo negozio, diverso da quello principale ed avente ad oggetto la concessione di una carta di credito revolving, occorre valutare se il requisito della forma scritta possa reputarsi soddisfatto anche per la seconda delle contrattazioni, in assenza di una successiva pattuizione.
Sul tema sopra evidenziato si sono contraddistinte due tesi.
Secondo un primo orientamento, condiviso sia dall'Arbitro Bancario Finanziario, sia dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, sono da ritenere nulli i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, in ragione del fatto che la “mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente” (v. decisione ABF Collegio di Coordinamento n. 3257/2012; Adunanza Plenaria, sentenza n. 14/2012; v. anche, giurisprudenza di merito: Tribunale Chieti Sez.
Ortona n. 230/2017; Trib. Mantova, con Sentenza del gennaio 2018;).
Il secondo orientamento, sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito (v. Tribunale di
Mantova, Sentenza n. 612/2024), viceversa, ritiene che il credito revolving, quand'anche pattuito contestualmente ad un contratto di finanziamento di altra tipologia, sia valido laddove le relative condizioni siano state specificatamente concordate e se venga dimostrato e non contestato l'uso della carta stessa. Secondo questa linea interpretativa, il medesimo contratto rispetta i dettami dell'art. 117
TUB se è sufficientemente chiaro nel disciplinare le condizioni di entrambi i rapporti (ad es. finanziamento e revolving). Inoltre, assume ruolo decisivo la prova dell'utilizzo della carta, quale fatto concludente circa la consapevolezza del rapporto sottoscritto.
Il Tribunale ritiene di dare seguito al primo orientamento sopra richiamato, in ragione della maggiore aderenza ai principi espressi dall'art. 117 TUB.
A tal proposito, è opportuno richiamare la ratio dell'art. 117 T.U.B., il quale garantisce la piena trasparenza nei rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e di verificare le condizioni contrattualmente previste. L'elemento decisivo per la declaratoria di nullità è costituito dall'esigenza di protezione del consumatore e dalla concreta impossibilità di valutare in piena consapevolezza tale tipologia contrattuale, la quale di fatto è celata e confusa all'interno del rapporto principale di finanziamento e sovente relegata a clausole scarsamente leggibili e neppure specificamente sottoscritte dal cliente.
Nel caso in esame, la collocazione del prestito revolving - che la parte opposta pretende ricollegabile ad una richiesta di finanziamento del cliente espressamente finalizzata all'acquisto di una motocicletta - è stata formulata utilizzando una modulistica (predisposta dall'intermediario) che, in un quadro di scarsa trasparenza, equivocamente tende ad iscrivere il finanziamento stesso in una potenzialmente più vasta operazione finanziaria.
Dalla lettura del contratto di finanziamento prodotto dall'opposta emergono immediatamente due profili problematici, ovvero l'assenza di chiarezza delle informazioni e l'insufficiente determinatezza delle clausole relative alla linea di credito tramite carta revolving, atteso il carattere futuro e ipotetico delle clausole.
Nella modulistica in esame è infatti prevista espressamente la possibilità per il cliente di aprire una linea di credito da utilizzarsi anche mediante l'uso di una carta di credito rilasciata a suo nome
(“...prendo atto che potrà essermi concessa una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome...”) (cfr. doc. 4, pag. 1). È evidente che il documento in questione è insuscettibile di disciplinare unitamente due rapporti negoziali, nettamente distinti per natura e funzione. Inoltre, dal tenore letterale del contratto in atti risulta che il finanziamento per l'acquisto costituisse l'oggetto principale della pattuizione. Nel frontespizio vengono infatti espresse chiaramente le condizioni, in sintesi, del contratto di finanziamento finalizzato, con indicazione specifica della somma mutuata, delle spese, del TAN e del TAEG. Non vi sono riferimenti specifici alla carta revolving (neppure il numero della carta, visibile solo dalla consultazione dell'estratto conto) ed alle condizioni economiche della stessa, bensì, una postilla laterale, inserita tra le seguenti clausole: trattamento dei dati personali, l'autorizzazione per l'incasso permanente RID, l'adesione all'assicurazione, la dichiarazione di autenticità del contenuto del frontespizio e delle firme apposte,
e l'approvazione delle clausole delle condizioni generali ex art. 1341 c.c.
Emerge, poi, che per ciascun delle suddette voci è previsto lo spazio per la firma del mutuatario
(regolarmente apposta dal , con la sola esclusione del riferimento al rapporto di revolving. Pt_1
Tale circostanza rappresenta un primo fondamentale indice della carenza di forma scritta del rapporto in esame.
Inoltre, nella postilla presente nel frontespizio si legge che “l'uso della linea di credito e della carta
è disciplinato dalle condizioni generali del contratto riportate sul retro”.
Nella pagina seguente del medesimo documento, riguardante le condizioni generali del contratto, sebbene vi siano più espliciti riferimenti al rapporto di carta di credito revolving, sono ravvisabili indicazioni connotate da forte genericità ed inserite, peraltro, in maniera confusionaria tra le clausole relative al rapporto di finanziamento. Non sono quindi individuabili autonome e precise condizioni economiche relative all'uso della carta di credito revolving, le quali risultano relegate alla sezione III delle condizioni contrattuali, rubricata “Clausole Comuni”.
Infatti, l'art. 6 prevede che “AG comunicherà mediante conferma scritta l'accoglimento della richiesta o l'eventuale concessione di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito”. Ebbene, ha negato di aver mai presentato una richiesta specifica di apertura di Pt_1 credito e, in ogni caso, non è provato che la AG abbia mai comunicato validamente l'accoglimento della richiesta.
Nell'art. 7 delle condizioni generali, rubricato “Utilizzo del fido”, viene specificato che il fido concesso al cliente poteva essere utilizzato mediante l'utilizzo di una carta di credito revolving in aggiunta all'ottenimento di finanziamenti erogati dalla società finanziaria in questione (cfr. doc. 4, condizioni generali), ipotesi tuttavia legata ad una successiva e precisa richiesta del cliente, seguita dalla successiva accettazione della Banca.
Dal quadro complessivo deve trarsi la conclusione che il contratto di apertura di credito revolving
Carta di credito Nr. 5432518962091839 oggetto dell'ingiunzione di pagamento sia nullo per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB. A conferma di tale conclusione, deve aggiungersi che la declaratoria di nullità discenderebbe anche applicando i principi dall'orientamento giurisprudenziale non condiviso da questo Tribunale.
Come si è avuto modo di evidenziare dall'esame delle singole clausole, dall'interpretazione complessiva del contratto orientata alla ricostruzione della volontà delle parti e dal comportamento delle parti successivo alla stipula, non vi sono elementi univoci per poter affermare che avesse Pt_1 inteso sottoscrivere un ulteriore rapporto oltre al finanziamento;
oltre a ciò, non vi è prova che costui avesse mai ricevuto ed utilizzato la carta, circostanze da lui fermamente contestate.
Infine, la conclusione della nullità del contratto deve essere ribadita anche nell'ipotesi in cui si volesse qualificare il finanziamento revolving quale una operazione effettuata in esecuzione di un regolamento di interessi formalmente concluso. In tal caso si potrebbe sostenere che i requisiti di forma e il contenuto minimo di cui all'art. 117 TUB andrebbero valutati con riferimento all'originario contratto di finanziamento, validamente conclusosi tramite formali dichiarazioni recanti l'indicazione, seppure generica, del servizio e del relativo costo.
Si rammenta, sul punto, che le disposizioni con cui la Banca d'Italia, sulla base della delibera CICR del 4.3.2003 e del rinvio ad essa dell'art. 117, co. 2, TUB, stabiliscono, nella normativa in materia di
“Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari” (sez. III, par. 2), che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”.
A ben vedere, nel caso che ci occupa, la concessione del prestito revolving risulta avvenuta (o comunque documentata in questa sede) a sensibile distanza temporale rispetto alla sottoscrizione del modulo iniziale di richiesta (tanto che i primi movimenti annotati sull'estratto conto risalgono all'8.4.2009, a fronte di un finanziamento stipulato il 21.7.2008). In tale quadro, non può ritenersi che la concessione del prestito possa essere considerata come un'operazione effettuata in esecuzione dell'originario contratto. Al contrario, si tratta di una operazione economica, nella sostanza, indipendente rispetto al contratto di finanziamento, e come tale da valutare autonomamente alla luce dei requisiti di forma previsti dal TUB.
****
Tanto sinora chiarito, occorre rilevare anche la carenza di prova del credito azionato nel procedimento per decreto ingiuntivo.
Premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta, attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria, occorre rilevare che le cessionarie del credito (tanto quanto non hanno assolto all'onere Controparte_1 Controparte_3 della prova su di loro incombente. Infatti, anche volendo riconoscere come valido il contratto di concessione di credito attraverso la carta di credito revolving, nel presente giudizio è emerso un quadro probatorio altamente lacunoso ed insoddisfacente.
Più precisamente, la documentazione in atti, di per sé confusa e carente (composta da un modulo privo di data certa e non specificamente sottoscritto, oltre che da un estratto conto privo di univoci riferimenti al contratto), risulta del tutto inidonea ai fini della dimostrazione della pretesa creditoria, specie a fronte delle contestazioni di parte opponente. Costui, infatti, ha disconosciuto il rapporto in questione ed ha affermato di non aver mai ricevuto, né utilizzato tale carta.
A fronte di tali contestazioni, spettava alla mutuante fornire la prova della spedizione e consegna della carta, nonché la prova che il debitore avesse sottoscritto il contratto e fornito il proprio consenso all'emissione della carta. Risulta dunque assente la prova dell'accettazione della presunta richiesta di carta revolving (richiamata dall'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento).
L'unico elemento che identifica il rapporto di revolving è costituito dall'estratto conto (di formazione unilaterale e ovviamente non sottoscritto dall'interessato), che consiste in una mera lista di movimentazioni. Inoltre, come si è avuto modo di evidenziare, nel documento in questione non vi è alcun riferimento esplicito al contratto di finanziamento in atti, che risale al luglio dell'anno prima
(inoltre, la carta n. 5432518962091839 non è menzionata nel contratto di cui sopra). Ad ogni modo, benché sia indubitabile che una carta revolving possa essere attivata in epoca successiva ad un contratto finanziamento, è comunque necessario che l'asserito creditore, a fronte delle contestazioni del cliente, fornisca in giudizio specifica prova della consegna e del relativo utilizzo della carta.
Conseguentemente, non vi è prova che l'odierno opponente abbia utilizzato la carta e che quelle movimentazioni siano a lui riferibili.
Per tutte le suddette ragioni, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
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Da ultimo, ha chiesto la condanna delle controparti al risarcimento del danno per Pt_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., sostenendo la temerarietà della lite: la richiesta in questione non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, pur dovendo sottolinearsi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta e dell'intervenuta, non sussistono i presupposti per affermare che tali parti abbiano agito in giudizio in mala fede o con colpa grave. A tal proposito, occorre rammentare che il quadro giurisprudenziale attorno al destino del contratto di revolving incluso in un diverso rapporto contrattuale si rappresentava piuttosto eterogeneo, poiché una parte, sia pur minoritaria, della giurisprudenza era (e in alcuni casi è tutt'ora) incline a supportare simili richieste di ingiunzione. Lo stesso corredo probatorio nel presente giudizio, seppur inidoneo a provare in modo soddisfacente il credito, fa emergere una pretesa infondata ma non connotata da grave rimproverabilità (dovendo peraltro aggiungersi che il comportamento scorretto sarebbe, al più, addebitabile ad AG CA, non anche alle cessionarie, le quali si sono limitate ad azionare un credito da loro acquistato).
In definitiva, non vi sono elementi utili per affermare che le parti soccombenti abbiano agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la consapevolezza della inconsistenza della propria pretesa.
In ragione delle precedenti considerazioni, l'opposizione deve trovare accoglimento e, pertanto, dev'essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1136/19, emesso in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di
Cagliari, non provvisoriamente esecutivo, emesso nel procedimento n. RG n. 5299/2018, con il quale
è stato ingiunto a di pagare la somma di € 6.102,08 oltre interessi, spese legali, Parte_1 accessori e successive occorrende come per legge.
4. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico delle parti opposte e non ravvisandosi ragioni che possano CP_1 Controparte_3 giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in ragione del credito azionato in via monitoria, pari a € 20.606,64), con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello di non minima complessità della controversia in fatto e in diritto, nonché dei valori minimi per la fase decisionale, poiché le parti, nelle rispettive conclusioni, si sono limitate ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi. Poiché non è stata svolta l'istruttoria, non è dovuto il compenso per tale fase (sul punto si osserva che le parti non hanno neppure depositato le memorie ex art. 183 c.p.c.).
Infine, atteso che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda monitoria, le spese di lite (ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate dalla CP_1
debbono restare a suo carico.
[...]
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in accoglimento dell'opposizione presentata da , Parte_1 revoca decreto ingiuntivo n. 1136/19, emesso in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Cagliari, non provvisoriamente esecutivo, emesso nel procedimento n. RG n. 5299/2018; dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 5299/2018 RAC di questo Tribunale anticipate dalla restino a suo carico;
CP_1 condanna e a rimborsare a , in solido tra CP_1 Controparte_3 Parte_1 loro, le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate per l'importo complessivo di euro 2.600,00 per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opponente.
Cagliari. 17.09.2025
Il Giudice dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7026 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, promossa da: nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale , elettivamente domiciliato in C.F._1
Cagliari, via Tuveri n. 22, presso lo studio dell'avv. Michele Brundu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
opponente contro
, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfierin. 1, partita iva CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per essa , con P.IVA_1 Controparte_2
P.IV sede legale in Roma, via Nais n. 16, partita iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio R. Rabossie Simone Tumino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Loi Piergiorgio, sito in Cagliari, Via Alghero, 22;
opposta società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Controparte_3
31015 Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, codice fiscale, partita Iva e iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso n. e partita Iva , rappresentata in forza di P.IVA_4 P.IVA_4 Pt_2
da società per azioni unipersonale partita IVA ,
[...] Controparte_4 P.IVA_5 cessionaria del credito precedentemente azionato da e per essa Controparte_1 Controparte_2 partita IVA rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Schiavone, Simone Tumino P.IVA_6 ed Angela Romano;
intervenuta
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Procedimento per decreto ingiuntivo
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo e per essa ha agito in Controparte_1 Controparte_2 giudizio in via monitoria innanzi al Tribunale di Cagliari nei confronti del sig. per la Parte_1 somma di euro 6.102,08, deducendo quanto segue:
- in data 22.7.2008 il Sig. sottoscriveva il contratto di finanziamento n. 14676628, Parte_1 con concessione di fido mediante Carta di Credito Revolving n. 5432518962091839 con la società
AG;
- il si dimostrava inadempiente alle obbligazioni contratte in forza dei contratti sopra descritti Pt_1
e, con raccomandate a.r. del 07.8.2012 e del 29.10.2012, AG S.p.A. dichiarava il debitore decaduto dal beneficio del termine;
- la società AG CA Spa cedeva a il rapporto, in forza di un'operazione di Controparte_1 cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130, perfezionatasi in data 15 dicembre 2014 con efficacia dal 30 novembre 2014, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda, Foglio Inserzioni, n° 150 del 20 dicembre 2014;
- con atto a rogito Notaio di Pordenone del 21 settembre 2016 Controparte_1 Persona_1
(Rep. n° 293285 – Racc. n° 28260, registrato a Pordenone il 23 settembre 2016 al n° 9916 serie 1T), conferiva alla società con facoltà di sub-delegare a terzi, l'incarico di Controparte_4 agire per la riscossione dei crediti ceduti e di quanto dovuto per i servizi di cassa e pagamento;
- con atto a rogito Notaio di Pordenone del 21 Controparte_4 Persona_1 settembre 2016 (Rep. n° 293287 – Racc. n° 28262, registrato a Pordenone il 23 settembre 2016 al n°
9915 serie 1T), subdelegava ad l'attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione Controparte_2 ai crediti di cui all'avviso di cessione.
1.2. Il Giudice del procedimento monitorio ha invitato la ricorrente a fornire gli opportuni chiarimenti circa il perfezionamento del contratto, l'effettiva erogazione della cifra mutuata e sulla composizione della somma indicata nel ricorso.
1.3. A seguito di integrazione documentale, il Tribunale di Cagliari ha ingiunto a di Parte_1 pagare a e per essa a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_2 tempore, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 6.102,08 oltre interessi, spese legali, accessori e successive occorrende come per legge.
Il decreto ingiuntivo, unitamente al relativo ricorso, è stato ritualmente notificato alla controparte in data 5.7.2019.
2. Procedimento di opposizione
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.09.2019, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1136/19 (RAC 5299/18) deducendo:
a) la nullità del decreto ingiuntivo, in ragione del fatto che nel ricorso introduttivo e nella documentazione integrativa (depositata a séguito dell'ordinanza di integrazione documentale del 3 settembre 2018), la parte ricorrente si è limitata a produrre un modulo prestampato e privo di data, un estratto conto, di formazione unilaterale e peraltro incompleto, in quanto mancante di un intero anno e recante una serie di voci incomprensibili e ad un non meglio precisato documento, anch'esso di formazione unilaterale (nominato da controparte “ nomi”), contenente una serie di Parte_1 numeri incomprensibili, oltre che delle comunicazioni inviate dalla AG, mai pervenute all'opponente, facenti riferimento dapprima ad un contratto di finanziamento e poi ad una carta di credito;
b) la nullità del contratto di carta di credito revolving per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB, in quanto:
- il modello prestampato di contratto di finanziamento, prodotto doc. 01 del fascicolo monitorio di controparte, è stato sottoscritto dal ricorrente unicamente per l'acquisto di un motoveicolo nel luglio del 2008, il quale è stato integralmente saldato, tanto che non è stato oggetto di ingiunzione;
ciò nondimeno, all'interno del medesimo documento, è stata inserita una clausola, in caratteri minuscoli pressoché illeggibili, che di fatto costituisce un secondo contratto di finanziamento diverso da quello principale ed avente ad oggetto la concessione di una carta di credito di tipo “revolving”;
- nel modulo prestampato della AG tutte le clausole sono state controfirmate dal sig. ad Pt_1 eccezione di quella relativa all'apertura di credito con carta revolving;
- il non ha mai ricevuto e quindi utilizzato la carta di credito;
Pt_1
- l'estratto conto prodotto da parte opposta è totalmente privo di valore probatorio, trattandosi di documento di formazione unilaterale e per giunta incompleto ed incomprensibile, consistendo in una mera lista di movimentazioni del tutto generiche;
c) l'inefficacia della cessione dell'asserito credito per mancata comunicazione al debitore, in quanto la lettera di cessione prodotta da controparte è stata inviata ad un indirizzo non di pertinenza del sig.
Pt_1
d) temerarietà della lite ex art. 96 cpc e il conseguente diritto al risarcimento del danno subito;
In definitiva, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza,
1) revocare il decreto ingiuntivo n. 1136/19, emesso in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di
Cagliari, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi di cui in narrativa;
2) accertare e dichiarare la nullità, del contratto di apertura di credito revolving Carta di credito
Nr. 5432518962091839 per difetto di forma scritta;
3) condannare, per tutto quanto innanzi, la
con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, partita iva CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa con P.IVA_1 Controparte_2 sede legale in Roma, via Nais n. 16, partita iva , in persona del legale P.IVA_6 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 cpc, al risarcimento del danno subito dal sig.
nella misura che il Giudice riterrà di giustizia. 4) Con vittoria di spese e Parte_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali e cpa come per legge.”.
2.2. Con comparsa depositata in data 7.11.2019 si è costituita la contestando in fatto Controparte_1
e diritto le domande ed eccezioni dell'opponente.
In relazione ai motivi di doglianza sollevati dal ha dedotto quanto segue: Pt_1
i) il decreto ingiuntivo opposto è stato legittimamente emesso, in ossequio a quanto disposto dall'art. 633 c.p.c. e ss., ed i documenti prodotti costituiscono prova scritta idonea per l'emissione del monitorio, atteso che per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che provenga dal debitore o da un terzo che il giudice considera autentico e idoneo ai fini probatori;
ii) riguardo alla contestazione di controparte relativa alla mancata sottoscrizione del contratto di carta di credito revolving, osserva che nel contratto depositato, sottoscritto da parte opponente e mai disconosciuto, è precisato che può essere concessa al cliente l'apertura della linea di credito anche mediante l'uso di una carta di credito rilasciata a suo nome. In particolare, nell'art. 7 delle condizioni generali rubricato “Utilizzo del fido” è indicato chiaramente che il fido concesso al cliente potrà essere utilizzato mediante l'utilizzo di una carta di credito revolving, in aggiunta all'ottenimento di finanziamenti erogati dalla società finanziaria in questione;
iii) in merito alla contestazione sulla mancata prova della notifica della cessione del credito direttamente al debitore, fa presente che l'art. 58 del TUB, riguardante la cessione in blocco di crediti da parte di banche e intermediari finanziari, è stato introdotto per agevolare le cessioni e che, per “la tempestiva notizia della cessione al singolo soggetto interessato” disposta nella circolare n. 229 del
21 aprile 1999 dalle istruzioni di Vigilanza per le banche in caso di cessione di crediti al consumo, non è prevista una forma specifica. In ogni caso, l'avviso riporterebbe tutte le indicazioni utili per individuare il credito vantato nei confronti del Pt_1 iv) relativamente alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., parte opponente non ha fornito nessun alcun probatorio idoneo a dimostrare che la controparte abbia agito in giudizio con colpa grave o mala fede.
Parte opposta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare, nel merito: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art.
648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
B) Nel merito, in via principale: respingere integralmente la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
C) In via subordinata, nel merito: condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi.
D) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2.3. Con ordinanza in data 20 marzo 2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo formulata dall'opposta e ha fissato il termine per l'espletamento del tentativo di mediazione.
2.4. Con comparsa ex art. 111 cpc si è costituita in giudizio la in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito precedentemente vantato da avvalendosi dei titoli esecutivi Controparte_1
e degli atti depositati da quest'ultima nel fascicolo processuale e facendo proprie tutte le istanze e deduzioni già dalla stessa avanzate, con esplicita richiesta della sua estromissione ai sensi dell'art. 111, comma 3 c.p.c. (di fatto non concessa dal giudice, in assenza di concorde richiesta da parte delle altre parti).
2.5. All'udienza del 27.01.2021 parte opponente ha esibito copia del verbale con esito negativo del tentativo di mediazione e chiedeva contestualmente i termini ex art. 183 cpc. Nella medesima udienza il Giudice ha concesso i termini richiesti.
2.6. Nessuna delle parti depositava le memorie assertive e istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, cosicché all'udienza dell'11.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha concesso loro termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'eccezione sollevata dall'opponente e riguardante il difetto di titolarità attività del credito da parte di – dovuto, a detta dell'opponente, Controparte_1 all'inefficacia della cessione del credito per mancata comunicazione al debitore - risulta infondata.
Ed invero, parte opponente ha dedotto l'inefficacia della cessione del credito da AG CA alla in ragione del fatto che la c.d. “lettera di cessione” prodotta da parte opposta (doc.3 Controparte_1 del fascicolo monitorio) è stata inviata ad un indirizzo non di pertinenza del e, inoltre, poiché Pt_1
l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. B, C, D del fascicolo monitorio) non potrebbe da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito.
A tal proposito, occorre rammentare che l'art. 58 del TUB, riguardante la cessione in blocco di crediti da parte di banche e intermediari finanziari, è stato introdotto allo scopo di facilitare simili cessioni, esentando il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto;
tuttavia, laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza del contratto di cessione e l'inclusione del credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo l'organo giudicante procedere ad un accertamento complessivo sulle risultanze di fatto.
L'orientamento giurisprudenziale maggioritario (confermato dalle più recenti pronunce: cfr. Cass. n.
3405/2024) ha evidenziato che, a fronte delle suddette contestazioni da parte del debitore ceduto, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale devono essere attentamente vagliate per verificare la titolarità del credito in capo alla società cessionaria: a tal fine, tale legittimazione potrà essere affermata solo se, in base alle indicazioni contenute nell'avviso, il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, alla luce delle caratteristiche descritte. Di contro, se tali indicazioni non risultano sufficientemente specifiche ed individualizzanti, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo. Sul punto, deve trovare applicazione il principio sancito dalla Suprema Corte anche di recente (Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5190), secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Calando i principi suddetti al caso di specie, occorre rilevare che la sin dalla sede Controparte_1 monitoria, ha prodotto gli estratti relativi alla GU Parte Seconda n.150 del 20-12-2014, in cui viene data notizia della cessione avvenuta tra (cessionario) ed AG CA S.p.A. (il Controparte_1
"Cedente") datata 15 dicembre 2014. In quell'avviso si fa un esplicito riferimento alla cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, individuati su una base di criteri oggettivi e cumulativi, derivanti da contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o dei contratti di credito personale (il "Contratto di Cessione").
È inoltre indubitabile che, tanto in sede monitoria che nel corso del giudizio, abbia Controparte_1 prodotto il contratto di cessione concluso con la AG CA S.p.a. (doc. 1 fasc. monitorio e 2 allegato alla comparsa di costituzione), tramite il quale può essere individuato, senza alcuna riserva ed incertezza, il numero di riferimento della linea di credito concessa (quantomeno apparentemente) dall'opponente mediante carta revolving. Infatti, tra gli allegati alla cessione è presente anche l'elenco dei crediti ceduti, in cui emergono i riferimenti specifici del titolo in esame (relativo alla carta n. 5432518962091839), associato alla persona di per un importo coincidente a quello Parte_1 oggetto d'ingiunzione.
Per tali ragioni, l'eccezione avanzata dalla parte opponente non può essere accolta.
****
Venendo al merito, parte opponente ha dedotto la nullità del contratto per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB, richiamando la tesi giurisprudenziale che ritiene invalidi i contratti di carte di credito revolving inclusi in altri e differenti contratti.
Di contro la parte opposta, senza prendere posizione specifica circa la prospettata nullità, ha contestato la censura della mancanza di forma scritta attraverso rilevazioni fattuali e documentali. In particolare, ha dedotto che il contratto in questione risulta sottoscritto da parte opponente e mai disconosciuto da quest'ultima, prevede espressamente la possibilità per il cliente di aprire una linea di credito da utilizzarsi anche mediante l'uso di una carta di credito rilasciata a suo nome (“...prendo atto che potrà essermi concessa una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome...”); inoltre, l'art. 7 delle condizioni generali, rubricato “Utilizzo del fido”, prevede che il fido concesso al cliente può essere utilizzato mediante l'utilizzo di una carta di credito revolving, in aggiunta all'ottenimento di finanziamenti erogati dalla società finanziaria.
Ebbene, occorre innanzitutto osservare che i contratti in materia bancaria e finanziaria devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (fatte salve specifiche eccezioni), poiché tale forma solenne è espressamente prevista ed imposta dall'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).
Nel caso peculiare in cui un contratto di finanziamento contenga al suo interno una o più clausole che, di fatto, danno vita ad un secondo negozio, diverso da quello principale ed avente ad oggetto la concessione di una carta di credito revolving, occorre valutare se il requisito della forma scritta possa reputarsi soddisfatto anche per la seconda delle contrattazioni, in assenza di una successiva pattuizione.
Sul tema sopra evidenziato si sono contraddistinte due tesi.
Secondo un primo orientamento, condiviso sia dall'Arbitro Bancario Finanziario, sia dall'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, sono da ritenere nulli i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, in ragione del fatto che la “mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente a oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non può in alcun modo soddisfare il requisito della forma scritta imposta dal TUB, che è finalizzato a soddisfare le esigenze informative del cliente” (v. decisione ABF Collegio di Coordinamento n. 3257/2012; Adunanza Plenaria, sentenza n. 14/2012; v. anche, giurisprudenza di merito: Tribunale Chieti Sez.
Ortona n. 230/2017; Trib. Mantova, con Sentenza del gennaio 2018;).
Il secondo orientamento, sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito (v. Tribunale di
Mantova, Sentenza n. 612/2024), viceversa, ritiene che il credito revolving, quand'anche pattuito contestualmente ad un contratto di finanziamento di altra tipologia, sia valido laddove le relative condizioni siano state specificatamente concordate e se venga dimostrato e non contestato l'uso della carta stessa. Secondo questa linea interpretativa, il medesimo contratto rispetta i dettami dell'art. 117
TUB se è sufficientemente chiaro nel disciplinare le condizioni di entrambi i rapporti (ad es. finanziamento e revolving). Inoltre, assume ruolo decisivo la prova dell'utilizzo della carta, quale fatto concludente circa la consapevolezza del rapporto sottoscritto.
Il Tribunale ritiene di dare seguito al primo orientamento sopra richiamato, in ragione della maggiore aderenza ai principi espressi dall'art. 117 TUB.
A tal proposito, è opportuno richiamare la ratio dell'art. 117 T.U.B., il quale garantisce la piena trasparenza nei rapporti contrattuali tra l'istituto di credito ed il cliente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e di verificare le condizioni contrattualmente previste. L'elemento decisivo per la declaratoria di nullità è costituito dall'esigenza di protezione del consumatore e dalla concreta impossibilità di valutare in piena consapevolezza tale tipologia contrattuale, la quale di fatto è celata e confusa all'interno del rapporto principale di finanziamento e sovente relegata a clausole scarsamente leggibili e neppure specificamente sottoscritte dal cliente.
Nel caso in esame, la collocazione del prestito revolving - che la parte opposta pretende ricollegabile ad una richiesta di finanziamento del cliente espressamente finalizzata all'acquisto di una motocicletta - è stata formulata utilizzando una modulistica (predisposta dall'intermediario) che, in un quadro di scarsa trasparenza, equivocamente tende ad iscrivere il finanziamento stesso in una potenzialmente più vasta operazione finanziaria.
Dalla lettura del contratto di finanziamento prodotto dall'opposta emergono immediatamente due profili problematici, ovvero l'assenza di chiarezza delle informazioni e l'insufficiente determinatezza delle clausole relative alla linea di credito tramite carta revolving, atteso il carattere futuro e ipotetico delle clausole.
Nella modulistica in esame è infatti prevista espressamente la possibilità per il cliente di aprire una linea di credito da utilizzarsi anche mediante l'uso di una carta di credito rilasciata a suo nome
(“...prendo atto che potrà essermi concessa una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome...”) (cfr. doc. 4, pag. 1). È evidente che il documento in questione è insuscettibile di disciplinare unitamente due rapporti negoziali, nettamente distinti per natura e funzione. Inoltre, dal tenore letterale del contratto in atti risulta che il finanziamento per l'acquisto costituisse l'oggetto principale della pattuizione. Nel frontespizio vengono infatti espresse chiaramente le condizioni, in sintesi, del contratto di finanziamento finalizzato, con indicazione specifica della somma mutuata, delle spese, del TAN e del TAEG. Non vi sono riferimenti specifici alla carta revolving (neppure il numero della carta, visibile solo dalla consultazione dell'estratto conto) ed alle condizioni economiche della stessa, bensì, una postilla laterale, inserita tra le seguenti clausole: trattamento dei dati personali, l'autorizzazione per l'incasso permanente RID, l'adesione all'assicurazione, la dichiarazione di autenticità del contenuto del frontespizio e delle firme apposte,
e l'approvazione delle clausole delle condizioni generali ex art. 1341 c.c.
Emerge, poi, che per ciascun delle suddette voci è previsto lo spazio per la firma del mutuatario
(regolarmente apposta dal , con la sola esclusione del riferimento al rapporto di revolving. Pt_1
Tale circostanza rappresenta un primo fondamentale indice della carenza di forma scritta del rapporto in esame.
Inoltre, nella postilla presente nel frontespizio si legge che “l'uso della linea di credito e della carta
è disciplinato dalle condizioni generali del contratto riportate sul retro”.
Nella pagina seguente del medesimo documento, riguardante le condizioni generali del contratto, sebbene vi siano più espliciti riferimenti al rapporto di carta di credito revolving, sono ravvisabili indicazioni connotate da forte genericità ed inserite, peraltro, in maniera confusionaria tra le clausole relative al rapporto di finanziamento. Non sono quindi individuabili autonome e precise condizioni economiche relative all'uso della carta di credito revolving, le quali risultano relegate alla sezione III delle condizioni contrattuali, rubricata “Clausole Comuni”.
Infatti, l'art. 6 prevede che “AG comunicherà mediante conferma scritta l'accoglimento della richiesta o l'eventuale concessione di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito”. Ebbene, ha negato di aver mai presentato una richiesta specifica di apertura di Pt_1 credito e, in ogni caso, non è provato che la AG abbia mai comunicato validamente l'accoglimento della richiesta.
Nell'art. 7 delle condizioni generali, rubricato “Utilizzo del fido”, viene specificato che il fido concesso al cliente poteva essere utilizzato mediante l'utilizzo di una carta di credito revolving in aggiunta all'ottenimento di finanziamenti erogati dalla società finanziaria in questione (cfr. doc. 4, condizioni generali), ipotesi tuttavia legata ad una successiva e precisa richiesta del cliente, seguita dalla successiva accettazione della Banca.
Dal quadro complessivo deve trarsi la conclusione che il contratto di apertura di credito revolving
Carta di credito Nr. 5432518962091839 oggetto dell'ingiunzione di pagamento sia nullo per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB. A conferma di tale conclusione, deve aggiungersi che la declaratoria di nullità discenderebbe anche applicando i principi dall'orientamento giurisprudenziale non condiviso da questo Tribunale.
Come si è avuto modo di evidenziare dall'esame delle singole clausole, dall'interpretazione complessiva del contratto orientata alla ricostruzione della volontà delle parti e dal comportamento delle parti successivo alla stipula, non vi sono elementi univoci per poter affermare che avesse Pt_1 inteso sottoscrivere un ulteriore rapporto oltre al finanziamento;
oltre a ciò, non vi è prova che costui avesse mai ricevuto ed utilizzato la carta, circostanze da lui fermamente contestate.
Infine, la conclusione della nullità del contratto deve essere ribadita anche nell'ipotesi in cui si volesse qualificare il finanziamento revolving quale una operazione effettuata in esecuzione di un regolamento di interessi formalmente concluso. In tal caso si potrebbe sostenere che i requisiti di forma e il contenuto minimo di cui all'art. 117 TUB andrebbero valutati con riferimento all'originario contratto di finanziamento, validamente conclusosi tramite formali dichiarazioni recanti l'indicazione, seppure generica, del servizio e del relativo costo.
Si rammenta, sul punto, che le disposizioni con cui la Banca d'Italia, sulla base della delibera CICR del 4.3.2003 e del rinvio ad essa dell'art. 117, co. 2, TUB, stabiliscono, nella normativa in materia di
“Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari” (sez. III, par. 2), che “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”.
A ben vedere, nel caso che ci occupa, la concessione del prestito revolving risulta avvenuta (o comunque documentata in questa sede) a sensibile distanza temporale rispetto alla sottoscrizione del modulo iniziale di richiesta (tanto che i primi movimenti annotati sull'estratto conto risalgono all'8.4.2009, a fronte di un finanziamento stipulato il 21.7.2008). In tale quadro, non può ritenersi che la concessione del prestito possa essere considerata come un'operazione effettuata in esecuzione dell'originario contratto. Al contrario, si tratta di una operazione economica, nella sostanza, indipendente rispetto al contratto di finanziamento, e come tale da valutare autonomamente alla luce dei requisiti di forma previsti dal TUB.
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Tanto sinora chiarito, occorre rilevare anche la carenza di prova del credito azionato nel procedimento per decreto ingiuntivo.
Premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta, attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito in via monitoria, occorre rilevare che le cessionarie del credito (tanto quanto non hanno assolto all'onere Controparte_1 Controparte_3 della prova su di loro incombente. Infatti, anche volendo riconoscere come valido il contratto di concessione di credito attraverso la carta di credito revolving, nel presente giudizio è emerso un quadro probatorio altamente lacunoso ed insoddisfacente.
Più precisamente, la documentazione in atti, di per sé confusa e carente (composta da un modulo privo di data certa e non specificamente sottoscritto, oltre che da un estratto conto privo di univoci riferimenti al contratto), risulta del tutto inidonea ai fini della dimostrazione della pretesa creditoria, specie a fronte delle contestazioni di parte opponente. Costui, infatti, ha disconosciuto il rapporto in questione ed ha affermato di non aver mai ricevuto, né utilizzato tale carta.
A fronte di tali contestazioni, spettava alla mutuante fornire la prova della spedizione e consegna della carta, nonché la prova che il debitore avesse sottoscritto il contratto e fornito il proprio consenso all'emissione della carta. Risulta dunque assente la prova dell'accettazione della presunta richiesta di carta revolving (richiamata dall'art. 6 delle condizioni generali del contratto di finanziamento).
L'unico elemento che identifica il rapporto di revolving è costituito dall'estratto conto (di formazione unilaterale e ovviamente non sottoscritto dall'interessato), che consiste in una mera lista di movimentazioni. Inoltre, come si è avuto modo di evidenziare, nel documento in questione non vi è alcun riferimento esplicito al contratto di finanziamento in atti, che risale al luglio dell'anno prima
(inoltre, la carta n. 5432518962091839 non è menzionata nel contratto di cui sopra). Ad ogni modo, benché sia indubitabile che una carta revolving possa essere attivata in epoca successiva ad un contratto finanziamento, è comunque necessario che l'asserito creditore, a fronte delle contestazioni del cliente, fornisca in giudizio specifica prova della consegna e del relativo utilizzo della carta.
Conseguentemente, non vi è prova che l'odierno opponente abbia utilizzato la carta e che quelle movimentazioni siano a lui riferibili.
Per tutte le suddette ragioni, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
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Da ultimo, ha chiesto la condanna delle controparti al risarcimento del danno per Pt_1 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., sostenendo la temerarietà della lite: la richiesta in questione non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, pur dovendo sottolinearsi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta e dell'intervenuta, non sussistono i presupposti per affermare che tali parti abbiano agito in giudizio in mala fede o con colpa grave. A tal proposito, occorre rammentare che il quadro giurisprudenziale attorno al destino del contratto di revolving incluso in un diverso rapporto contrattuale si rappresentava piuttosto eterogeneo, poiché una parte, sia pur minoritaria, della giurisprudenza era (e in alcuni casi è tutt'ora) incline a supportare simili richieste di ingiunzione. Lo stesso corredo probatorio nel presente giudizio, seppur inidoneo a provare in modo soddisfacente il credito, fa emergere una pretesa infondata ma non connotata da grave rimproverabilità (dovendo peraltro aggiungersi che il comportamento scorretto sarebbe, al più, addebitabile ad AG CA, non anche alle cessionarie, le quali si sono limitate ad azionare un credito da loro acquistato).
In definitiva, non vi sono elementi utili per affermare che le parti soccombenti abbiano agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la consapevolezza della inconsistenza della propria pretesa.
In ragione delle precedenti considerazioni, l'opposizione deve trovare accoglimento e, pertanto, dev'essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1136/19, emesso in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di
Cagliari, non provvisoriamente esecutivo, emesso nel procedimento n. RG n. 5299/2018, con il quale
è stato ingiunto a di pagare la somma di € 6.102,08 oltre interessi, spese legali, Parte_1 accessori e successive occorrende come per legge.
4. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico delle parti opposte e non ravvisandosi ragioni che possano CP_1 Controparte_3 giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in ragione del credito azionato in via monitoria, pari a € 20.606,64), con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello di non minima complessità della controversia in fatto e in diritto, nonché dei valori minimi per la fase decisionale, poiché le parti, nelle rispettive conclusioni, si sono limitate ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi. Poiché non è stata svolta l'istruttoria, non è dovuto il compenso per tale fase (sul punto si osserva che le parti non hanno neppure depositato le memorie ex art. 183 c.p.c.).
Infine, atteso che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda monitoria, le spese di lite (ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate dalla CP_1
debbono restare a suo carico.
[...]
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in accoglimento dell'opposizione presentata da , Parte_1 revoca decreto ingiuntivo n. 1136/19, emesso in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Cagliari, non provvisoriamente esecutivo, emesso nel procedimento n. RG n. 5299/2018; dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 5299/2018 RAC di questo Tribunale anticipate dalla restino a suo carico;
CP_1 condanna e a rimborsare a , in solido tra CP_1 Controparte_3 Parte_1 loro, le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate per l'importo complessivo di euro 2.600,00 per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opponente.
Cagliari. 17.09.2025
Il Giudice dott. Luca Angioi