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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10592/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA IA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE SIMONE RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8,
ROMA presso il difensore avv. SAITTA IA
AR (C.F. ), in proprio ed in qualità di Parte_2 C.F._2
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_1
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_4 C.F._5
IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI
UBALDI 8, ROMA presso il difensore avv. SAITTA IA
NI (C.F. ) in proprio ed in qualità di Parte_2 C.F._6
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._7 Parte_5 C.F._8
(C.F. ) e (C.F. , con il Parte_6 C.F._9 Parte_7 C.F._10
patrocinio dell'avv. SAITTA IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8, ROMA presso il difensore avv. SAITTA IA
ATTORE/I
pagina 1 di 7 contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 11 agosto 1890 a Parte_8
NT NC (RN) da e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato in Brasile Parte_9 Parte_10
dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 3 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. Pt_8
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1). Il predetto si è sposato con la
[...]
sig.ra nel 1912 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione Persona_3
debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
1. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1919 il sig. (doc. 4). Parte_11
2. Dal matrimonio, nel 1946, tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) nascevano Parte_11 Persona_4
nel 1950 il sig. (doc. 6), nel 1952 il sig. (doc. 7) e nel 1957 il sig. Persona_5 Persona_6
(doc. 8). Parte_12
3. Il sig. si sposava nel 1974 con la sig.ra (doc. 9) e Persona_5 Persona_7
procreavano nel 1977 il sig. (doc. 10). Parte_1
4. Quindi il sig. si univa in matrimonio nel 1978 con la sig.ra Persona_6 Persona_8
(doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel 1979 la sig.ra (doc. 12) e nel 1982 il
[...] Persona_9
sig. (doc. 13). Persona_10
5. Dall'unione tra la sig.ra ed il sig. nascevano nel 2017 il Persona_9 Persona_11
sig. (doc. 14), nel 2019 la sig.ra (doc. 15) e nel 2019 il sig. Parte_4 Parte_3 [...]
(doc. 16). Persona_1
pagina 2 di 7 6. Dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano nel 2017 la sig.ra Persona_10 CP_2
(doc. 17) e nel 2017 il sig. (doc. 18). Parte_5 Persona_2
7. Il sig. si sposava nel 1982 con la sig.ra Parte_12 Persona_12
(doc. 19) e procreavano nel 1983 il sig. (doc. 20) e nel 1985 la sig.ra (doc. 21)”. Parte_6 Parte_7
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e con ordinanza del 11/12/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato Pt_8
nato il giorno 11 agosto 1890 a NT NC (RN), in provincia di Rimini (oggi), onde per
[...]
cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale”
in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III, sent.
n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez. Un., sent.
n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché
le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del pagina 3 di 7 diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25 febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez. civ.
XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è stato comprovato che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del del Brasile di San Paolo sono di più di dieci anni. I ricorrenti hanno Parte_13
infatti allegato una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del in cui si afferma che “dal 1 Pt_13
gennaio al 24 febbraio 2023, i richiedenti i cui nominativi sono stati inseriti nella LISTA D'ATTESA
DELL'ANNO 2012 potranno confermare il loro interesse per procedere al riconoscimento dellacittadinanza iure sanguinis secondo la nuova procedura di seguito illustrata” (doc. 25 fasc. ricorrenti). Appare pertanto evidente che il procedimento amministrativo non potrebbe concludersi nei tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni se sono ancora pendenti le domande dell'anno 2012.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis,
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_13
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
pagina 4 di 7 In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto Pt_13
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n°
25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà
abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I, 3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione, dall'articolo 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n° 13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865, promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865
n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare,
l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo pagina 5 di 7 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia, e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve ritenersi provata la continuità generazionale a partire dall'avo Pt_8
ed il diritto dei ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis. I ricorrenti hanno
[...]
infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e della
Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del Brasile (doc. 3 fasc.
ricorrenti) da cui risulta che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana – né una Parte_8
rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 2 e da 4 a 21 del ricorso).
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a non è di ostacolo alla prova del riconoscimento della Pt_8 Pt_2
cittadinanza in quanto è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva
è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved. Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
Infine, quanto ai minori , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4
e si deve ritenere che l'azione appare legittimamente Persona_2 Parte_5
promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini
UE, sent. n° 2471/2024).
pagina 6 di 7 Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- C.F. nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
- (C.F. ) nata in [...] il [...]; Persona_9 C.F._2
- (C.F. ) nato in [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
- (C.F. nata in [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
- (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_4 C.F._5
- (C.F. ) nato in [...] il [...]; Persona_10 C.F._6
- C.F. ) nato in [...] il [...]; Persona_2 C.F._7
- C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_5 C.F._8
- (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_6 C.F._9
- C.F. nata in [...] il [...]; Parte_7 C.F._10
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10592/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAITTA IA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE SIMONE RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8,
ROMA presso il difensore avv. SAITTA IA
AR (C.F. ), in proprio ed in qualità di Parte_2 C.F._2
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_1
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAITTA Parte_4 C.F._5
IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI
UBALDI 8, ROMA presso il difensore avv. SAITTA IA
NI (C.F. ) in proprio ed in qualità di Parte_2 C.F._6
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_2
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._7 Parte_5 C.F._8
(C.F. ) e (C.F. , con il Parte_6 C.F._9 Parte_7 C.F._10
patrocinio dell'avv. SAITTA IA e dell'avv. DE SIMONE RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA BALDO DEGLI UBALDI 8, ROMA presso il difensore avv. SAITTA IA
ATTORE/I
pagina 1 di 7 contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 11 agosto 1890 a Parte_8
NT NC (RN) da e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato in Brasile Parte_9 Parte_10
dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 3 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. Pt_8
nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1). Il predetto si è sposato con la
[...]
sig.ra nel 1912 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione Persona_3
debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
1. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1919 il sig. (doc. 4). Parte_11
2. Dal matrimonio, nel 1946, tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) nascevano Parte_11 Persona_4
nel 1950 il sig. (doc. 6), nel 1952 il sig. (doc. 7) e nel 1957 il sig. Persona_5 Persona_6
(doc. 8). Parte_12
3. Il sig. si sposava nel 1974 con la sig.ra (doc. 9) e Persona_5 Persona_7
procreavano nel 1977 il sig. (doc. 10). Parte_1
4. Quindi il sig. si univa in matrimonio nel 1978 con la sig.ra Persona_6 Persona_8
(doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel 1979 la sig.ra (doc. 12) e nel 1982 il
[...] Persona_9
sig. (doc. 13). Persona_10
5. Dall'unione tra la sig.ra ed il sig. nascevano nel 2017 il Persona_9 Persona_11
sig. (doc. 14), nel 2019 la sig.ra (doc. 15) e nel 2019 il sig. Parte_4 Parte_3 [...]
(doc. 16). Persona_1
pagina 2 di 7 6. Dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano nel 2017 la sig.ra Persona_10 CP_2
(doc. 17) e nel 2017 il sig. (doc. 18). Parte_5 Persona_2
7. Il sig. si sposava nel 1982 con la sig.ra Parte_12 Persona_12
(doc. 19) e procreavano nel 1983 il sig. (doc. 20) e nel 1985 la sig.ra (doc. 21)”. Parte_6 Parte_7
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e con ordinanza del 11/12/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato Pt_8
nato il giorno 11 agosto 1890 a NT NC (RN), in provincia di Rimini (oggi), onde per
[...]
cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale”
in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III, sent.
n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez. Un., sent.
n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché
le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del pagina 3 di 7 diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25 febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez. civ.
XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è stato comprovato che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del del Brasile di San Paolo sono di più di dieci anni. I ricorrenti hanno Parte_13
infatti allegato una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del in cui si afferma che “dal 1 Pt_13
gennaio al 24 febbraio 2023, i richiedenti i cui nominativi sono stati inseriti nella LISTA D'ATTESA
DELL'ANNO 2012 potranno confermare il loro interesse per procedere al riconoscimento dellacittadinanza iure sanguinis secondo la nuova procedura di seguito illustrata” (doc. 25 fasc. ricorrenti). Appare pertanto evidente che il procedimento amministrativo non potrebbe concludersi nei tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni se sono ancora pendenti le domande dell'anno 2012.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis,
e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_13
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
pagina 4 di 7 In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto Pt_13
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n°
25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà
abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I, 3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione, dall'articolo 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n° 13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865, promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865
n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare,
l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo pagina 5 di 7 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia, e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve ritenersi provata la continuità generazionale a partire dall'avo Pt_8
ed il diritto dei ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis. I ricorrenti hanno
[...]
infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e della
Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del Brasile (doc. 3 fasc.
ricorrenti) da cui risulta che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana – né una Parte_8
rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 2 e da 4 a 21 del ricorso).
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a non è di ostacolo alla prova del riconoscimento della Pt_8 Pt_2
cittadinanza in quanto è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva
è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved. Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
Infine, quanto ai minori , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4
e si deve ritenere che l'azione appare legittimamente Persona_2 Parte_5
promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini
UE, sent. n° 2471/2024).
pagina 6 di 7 Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- C.F. nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
- (C.F. ) nata in [...] il [...]; Persona_9 C.F._2
- (C.F. ) nato in [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
- (C.F. nata in [...] il [...]; Parte_3 C.F._4
- (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_4 C.F._5
- (C.F. ) nato in [...] il [...]; Persona_10 C.F._6
- C.F. ) nato in [...] il [...]; Persona_2 C.F._7
- C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_5 C.F._8
- (C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_6 C.F._9
- C.F. nata in [...] il [...]; Parte_7 C.F._10
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Daniele Martino
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