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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
796/23 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 16.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi da remoto, mediante l'applicativo Teams, l'avv. De Angelis Rossella e l'avv. Simona D'Alisera per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per parte resistente. Parte_1
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei soggetti sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione dei procuratori di parte sopra indicati collegati da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, i difensori sopra indicati impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. De Angelis Rossella insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Luca Iero si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, dando atto che, su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente e dando lettura del verbale di udienza;
all'esito della camera di consiglio, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 796/2023
Promossa da:
(Cod. Fisc.: ), nato in [...], provincia Parte_1 C.F._1
di Pustomyty, regione di Lviv, Ucraina, il 21.12.52, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido
FAGGIANI, Rossella DE ANGELIS e Simona D'ALISERA
-ricorrente- contro
(C. F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI, Giovanni Maria
MAGGIO e Luca IERO
-resistente-
oggetto: pensione di vecchiaia - sistema calcolo contributivo ex art. 22, comma 13, D. Lgs. n.
286/1998
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 13, D. Lgs. 286/1998, il diritto della sig. alla pensione di vecchiaia sistema calcolo contributivo e per l'effetto Parte_1 condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., all'erogazione della suindicata CP_2
prestazione con la decorrenza di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di Legge, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati, antistatari.
CP_2
Nel merito, in via principale: rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto, ferma l'eccepita prescrizione quinquennale dei ratei pregressi. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.23 deduceva di aver presentato, tramite il Patronato Parte_1
sede di Leopoli, in data 24.02.21, domanda di pensione di vecchiaia con sistema di calcolo CP_3 contributivo nel F.P.L.D. , essendo in possesso di tutti requisiti previsti dall'art. 22, comma 13, CP_2
del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente allegava, infatti, di essere stato residente in Italia, presso il Comune di Attimis, avendo lavorato presso la Ditta S.A.S. AL.SAF di IO TE & C. s.n.c. fino a febbraio 2012, e di essere poi rientrato in Ucraina, avendo iniziato a lavorare a partire dal 14.02.12 come operatore presso la base petrolifera di Volodymyr-Volynskyi.
La difesa attorea deduceva, inoltre, che il ricorrente si era recato sporadicamente in Italia nel periodo
2012-2014 per far visita alla moglie, ancora ivi residente, e che lo stesso si era, altresì, recato nel luglio 2014 presso il Consolato Generale dell'Ucraina a Milano per procedere alla cancellazione della residenza permanente in Italia.
Lamentava, tuttavia, parte ricorrente che aveva rigettato la domanda di pensione presentata in CP_2
data 24.02.21, in quanto “La condizione di irreperibilità (o cancellazione per irreperibilità dal comune di Attimis) non certifica il rientro in patria la perdita di residenza in Italia e dunque non consente la liquidazione della prestazione”.
La difesa attorea evidenziava, infine, di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda che, però, era stato respinto e, quindi, si era visto costretto ad adire il Tribunale.
Il ricorrente, pertanto, concludeva affermando che il provvedimento di rigetto doveva essere dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace e/o doveva, comunque, essere annullato e che la domanda di pensione di del 24.02.2021 doveva essere accolta, con decorrenza dal 01.03.2021, Parte_1
data di maturazione dei requisiti di legge, avendo lo stesso dimostrato la sua residenza all'estero.
Costituitosi in causa, ha, invece, insistito per il rigetto del ricorso, in quanto la cancellazione CP_2
del ricorrente dal Comune di Attimis era avvenuta per irreperibilità e, quindi, difettava il presupposto del “rimpatrio” del lavoratore extracomunitario per poter fruire del diritto previdenziale.
In ogni caso, l'Ente eccepiva la prescrizione dei ratei di pensione precedenti al quinquennio dalla notifica del ricorso. La causa era istruita documentalmente e mediante richiesta di informazioni al Consolato Generale dell'Ucraina in Milano.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 16/01/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che il ricorso sia fondato e debba trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Giova, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa ed, in particolare, il disposto dell'art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo il quale:
“Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.
Oggetto di contestazione nel presente procedimento è la prova della sussistenza del solo requisito del rimpatrio, non avendo contestato la sussistenza di alcun altro presupposto di legge. CP_2
In particolare, secondo la prospettazione di , il requisito del rimpatrio sussiste solo a condizione CP_2
che il cittadino extracomunitario residente in Italia, prima di rientrare nello Stato estero di origine, presenti una dichiarazione di variazione anagrafica all'Ufficio Anagrafe e non anche in caso di cancellazione dal registro della popolazione residente per irreperibilità ex art. 11, comma 1, D.P.R.
n. 223/1989, come avvenuto nel caso di specie.
Tale interpretazione, a parere del Giudice, non è, tuttavia, condivisibile, dovendo contrariamente ritenersi che la prova del rimpatrio possa essere fornita dal cittadino extracomunitario con ogni mezzo, in assenza di alcuna disposizione di legge che imponga il rispetto di una particolare procedura.
Tale onere probatorio è stato certamente assolto nel presente procedimento da parte ricorrente che ha documentato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Infatti, il ricorrente alla data di presentazione della domanda di pensione era già in possesso del requisito anagrafico (compimento del 65esimo anno di età), essendo nato il [...] ed era altresì rimpatriato in Ucraina, proprio Paese di origine.
Al fine di dimostrare l'avvenuto rimpatrio, sono stati in particolare prodotti: -il certificato di residenza all'estero, rilasciato in data 10.11.20 dal Consiglio del Villaggio di Murovane della Comunità territoriale unità della Provincia di Pustomyty della Regione di Lviv da cui si evince che il ricorrente
“è registrato all'indirizzo: regione di Lviv, provincia di Pustomyty, villaggio di Murovane, via Nyzhnia, casa n. 21…dal 09 luglio 2014 al tempo attuale” (v. doc. 4); -il passaporto ucraino del ricorrente, ove, accanto al timbro del “Consolato Generale dell'Ucraina a Milano” risulta apposta la dicitura “rimosso dalla registrazione consolare in relazione al suo ritorno in Ucraina il 01.07.2014”
(v. doc. 2); -il libretto di lavoro di parte ricorrente, da cui appare che lo stesso ha ripreso a prestare la propria attività lavorativa in Ucraina a partire dal 14.02.12, dapprima, presso la società a responsabilità limitata “Casa petrolifera di Volyn” e, poi dall'1.02.13, presso la società a responsabilità limitata “Biztorg-2010”, ove ha lavorato fino al licenziamento “previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 36 p. 1 del Codice delle leggi sul lavoro dell'Ucraina” del 31.03.17.
Inoltre, il Consolato Generale dell'Ucraina in Milano, cui sono state richieste informazioni nel presente giudizio, ha confermato quanto allegato da parte ricorrente in ricorso, evidenziando che “dai documenti presenti negli archivi dello scrivente si evince che il giorno Parte_2
09.08.2005 il Sig. abbia presentato una richiesta di temporanea registrazione Persona_1 presso il Generale d'Ucraina a Milano, dove è stato registrato fino al giorno 07.05.2007. Parte_2
Il giorno 24.05.2011, dopo aver trasferito il giorno 05.04.2011 la propria residenza all'estero, il Sig. ha presentato una richiesta di registrazione presso il Consolato Generale Persona_1
d'Ucraina a Milano in qualità di cittadino residente in modo permanente in Italia. La registrazione di cui sopra è stata cancellata il giorno 01.07.2014 su richiesta dell'interessato, causa – ritorno in
Ucraina dello stesso”.
Pertanto, alla luce della documentazione dimessa dal ricorrente, suffragata dalle informazioni rese dal predetto , si ritiene sussistente il requisito del rimpatrio e conseguentemente illegittimo Parte_2 il diniego operato dall' , dovendo viceversa essere accertato il diritto del ricorrente alla pensione CP_2
di vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma 13, D. Lgs. n.
286/1998.
Dunque, in definitiva, l' deve essere condannato a corrispondere la pensione di vecchiaia con CP_2
sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, con la decorrenza richiesta in ricorso (cfr. pg. 8/9 del ricorso) del 01.03.21 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa).
Quindi, infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da , avendo parte CP_2
ricorrente chiesto la decorrenza dal 01.03.21 per cui, alla data della notifica del ricorso, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Sui ratei di pensione spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991 n. 412. Da ultimo, considerato che parte ricorrente, a tempo debito, non ha provveduto ad aggiornare la propria situazione anagrafica presso il competente ufficio del Comune di Attimis, ritiene il Giudice che sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accerta e dichiara il diritto di alla pensione di vecchiaia con il sistema di Parte_1 calcolo contributivo, ai sensi dell'art. 22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998, e, per l'effetto,
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente il predetto trattamento pensionistico a far data CP_2
dal 01.03.21, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) compensa tra parti le spese di lite.
Udine, 16/01/25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA DA REMOTO
All'udienza del 16.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi da remoto, mediante l'applicativo Teams, l'avv. De Angelis Rossella e l'avv. Simona D'Alisera per parte ricorrente e l'avv. Luca Iero per parte resistente. Parte_1
Preliminarmente
Il Giudice
- prende atto della dichiarazione di identità dei soggetti sopra indicati;
- prende atto della dichiarazione dei procuratori di parte sopra indicati collegati da remoto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza;
- prende atto che, su suo invito, i difensori sopra indicati impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza;
- avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. De Angelis Rossella insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Luca Iero si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza anche da remoto, si ritira in camera di consiglio, dando atto che, su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente e dando lettura del verbale di udienza;
all'esito della camera di consiglio, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 796/2023
Promossa da:
(Cod. Fisc.: ), nato in [...], provincia Parte_1 C.F._1
di Pustomyty, regione di Lviv, Ucraina, il 21.12.52, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido
FAGGIANI, Rossella DE ANGELIS e Simona D'ALISERA
-ricorrente- contro
(C. F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI, Giovanni Maria
MAGGIO e Luca IERO
-resistente-
oggetto: pensione di vecchiaia - sistema calcolo contributivo ex art. 22, comma 13, D. Lgs. n.
286/1998
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito: - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 13, D. Lgs. 286/1998, il diritto della sig. alla pensione di vecchiaia sistema calcolo contributivo e per l'effetto Parte_1 condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., all'erogazione della suindicata CP_2
prestazione con la decorrenza di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di Legge, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati, antistatari.
CP_2
Nel merito, in via principale: rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto, ferma l'eccepita prescrizione quinquennale dei ratei pregressi. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15%.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.23 deduceva di aver presentato, tramite il Patronato Parte_1
sede di Leopoli, in data 24.02.21, domanda di pensione di vecchiaia con sistema di calcolo CP_3 contributivo nel F.P.L.D. , essendo in possesso di tutti requisiti previsti dall'art. 22, comma 13, CP_2
del D.Lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente allegava, infatti, di essere stato residente in Italia, presso il Comune di Attimis, avendo lavorato presso la Ditta S.A.S. AL.SAF di IO TE & C. s.n.c. fino a febbraio 2012, e di essere poi rientrato in Ucraina, avendo iniziato a lavorare a partire dal 14.02.12 come operatore presso la base petrolifera di Volodymyr-Volynskyi.
La difesa attorea deduceva, inoltre, che il ricorrente si era recato sporadicamente in Italia nel periodo
2012-2014 per far visita alla moglie, ancora ivi residente, e che lo stesso si era, altresì, recato nel luglio 2014 presso il Consolato Generale dell'Ucraina a Milano per procedere alla cancellazione della residenza permanente in Italia.
Lamentava, tuttavia, parte ricorrente che aveva rigettato la domanda di pensione presentata in CP_2
data 24.02.21, in quanto “La condizione di irreperibilità (o cancellazione per irreperibilità dal comune di Attimis) non certifica il rientro in patria la perdita di residenza in Italia e dunque non consente la liquidazione della prestazione”.
La difesa attorea evidenziava, infine, di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda che, però, era stato respinto e, quindi, si era visto costretto ad adire il Tribunale.
Il ricorrente, pertanto, concludeva affermando che il provvedimento di rigetto doveva essere dichiarato nullo e/o invalido e/o inefficace e/o doveva, comunque, essere annullato e che la domanda di pensione di del 24.02.2021 doveva essere accolta, con decorrenza dal 01.03.2021, Parte_1
data di maturazione dei requisiti di legge, avendo lo stesso dimostrato la sua residenza all'estero.
Costituitosi in causa, ha, invece, insistito per il rigetto del ricorso, in quanto la cancellazione CP_2
del ricorrente dal Comune di Attimis era avvenuta per irreperibilità e, quindi, difettava il presupposto del “rimpatrio” del lavoratore extracomunitario per poter fruire del diritto previdenziale.
In ogni caso, l'Ente eccepiva la prescrizione dei ratei di pensione precedenti al quinquennio dalla notifica del ricorso. La causa era istruita documentalmente e mediante richiesta di informazioni al Consolato Generale dell'Ucraina in Milano.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 16/01/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che il ricorso sia fondato e debba trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Giova, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa ed, in particolare, il disposto dell'art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo il quale:
“Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.
Oggetto di contestazione nel presente procedimento è la prova della sussistenza del solo requisito del rimpatrio, non avendo contestato la sussistenza di alcun altro presupposto di legge. CP_2
In particolare, secondo la prospettazione di , il requisito del rimpatrio sussiste solo a condizione CP_2
che il cittadino extracomunitario residente in Italia, prima di rientrare nello Stato estero di origine, presenti una dichiarazione di variazione anagrafica all'Ufficio Anagrafe e non anche in caso di cancellazione dal registro della popolazione residente per irreperibilità ex art. 11, comma 1, D.P.R.
n. 223/1989, come avvenuto nel caso di specie.
Tale interpretazione, a parere del Giudice, non è, tuttavia, condivisibile, dovendo contrariamente ritenersi che la prova del rimpatrio possa essere fornita dal cittadino extracomunitario con ogni mezzo, in assenza di alcuna disposizione di legge che imponga il rispetto di una particolare procedura.
Tale onere probatorio è stato certamente assolto nel presente procedimento da parte ricorrente che ha documentato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Infatti, il ricorrente alla data di presentazione della domanda di pensione era già in possesso del requisito anagrafico (compimento del 65esimo anno di età), essendo nato il [...] ed era altresì rimpatriato in Ucraina, proprio Paese di origine.
Al fine di dimostrare l'avvenuto rimpatrio, sono stati in particolare prodotti: -il certificato di residenza all'estero, rilasciato in data 10.11.20 dal Consiglio del Villaggio di Murovane della Comunità territoriale unità della Provincia di Pustomyty della Regione di Lviv da cui si evince che il ricorrente
“è registrato all'indirizzo: regione di Lviv, provincia di Pustomyty, villaggio di Murovane, via Nyzhnia, casa n. 21…dal 09 luglio 2014 al tempo attuale” (v. doc. 4); -il passaporto ucraino del ricorrente, ove, accanto al timbro del “Consolato Generale dell'Ucraina a Milano” risulta apposta la dicitura “rimosso dalla registrazione consolare in relazione al suo ritorno in Ucraina il 01.07.2014”
(v. doc. 2); -il libretto di lavoro di parte ricorrente, da cui appare che lo stesso ha ripreso a prestare la propria attività lavorativa in Ucraina a partire dal 14.02.12, dapprima, presso la società a responsabilità limitata “Casa petrolifera di Volyn” e, poi dall'1.02.13, presso la società a responsabilità limitata “Biztorg-2010”, ove ha lavorato fino al licenziamento “previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 36 p. 1 del Codice delle leggi sul lavoro dell'Ucraina” del 31.03.17.
Inoltre, il Consolato Generale dell'Ucraina in Milano, cui sono state richieste informazioni nel presente giudizio, ha confermato quanto allegato da parte ricorrente in ricorso, evidenziando che “dai documenti presenti negli archivi dello scrivente si evince che il giorno Parte_2
09.08.2005 il Sig. abbia presentato una richiesta di temporanea registrazione Persona_1 presso il Generale d'Ucraina a Milano, dove è stato registrato fino al giorno 07.05.2007. Parte_2
Il giorno 24.05.2011, dopo aver trasferito il giorno 05.04.2011 la propria residenza all'estero, il Sig. ha presentato una richiesta di registrazione presso il Consolato Generale Persona_1
d'Ucraina a Milano in qualità di cittadino residente in modo permanente in Italia. La registrazione di cui sopra è stata cancellata il giorno 01.07.2014 su richiesta dell'interessato, causa – ritorno in
Ucraina dello stesso”.
Pertanto, alla luce della documentazione dimessa dal ricorrente, suffragata dalle informazioni rese dal predetto , si ritiene sussistente il requisito del rimpatrio e conseguentemente illegittimo Parte_2 il diniego operato dall' , dovendo viceversa essere accertato il diritto del ricorrente alla pensione CP_2
di vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma 13, D. Lgs. n.
286/1998.
Dunque, in definitiva, l' deve essere condannato a corrispondere la pensione di vecchiaia con CP_2
sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, con la decorrenza richiesta in ricorso (cfr. pg. 8/9 del ricorso) del 01.03.21 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa).
Quindi, infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da , avendo parte CP_2
ricorrente chiesto la decorrenza dal 01.03.21 per cui, alla data della notifica del ricorso, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Sui ratei di pensione spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991 n. 412. Da ultimo, considerato che parte ricorrente, a tempo debito, non ha provveduto ad aggiornare la propria situazione anagrafica presso il competente ufficio del Comune di Attimis, ritiene il Giudice che sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accerta e dichiara il diritto di alla pensione di vecchiaia con il sistema di Parte_1 calcolo contributivo, ai sensi dell'art. 22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998, e, per l'effetto,
2) condanna l' a corrispondere al ricorrente il predetto trattamento pensionistico a far data CP_2
dal 01.03.21, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) compensa tra parti le spese di lite.
Udine, 16/01/25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia