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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/10/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3816/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3816 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calcagni ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore Email_1 giusta procura del 23.4.2019 attore contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Gaetano D'Ignazio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, in alla via Milli n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_1 convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.7.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
OGGETTO: lesione personale pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2018 conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la per ivi sentir accertare e Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione nella causazione dell'evento verificatosi in data 5.7.1993 lungo la SP 8 meglio descritto in atti e, per l'effetto, condannare l'ente pubblico al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 5.7.1993, alle ore 04:10 circa, mentre si trovava alla guida del motociclo
Gilera tg. TE/034192, lungo la SP8 denominata Bonifica Del Salinello, giunto all'altezza dell'hotel Panoramico, a causa del fondo stradale sdrucciolevole e dell'insufficienza di illuminazione, cadeva a terra provocandosi varie fatture;
- che, nel corso degli anni, inviava alla diverse lettere interruttive della Controparte_1 prescrizione;
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità della per omessa Controparte_1 custodia della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si costituiva in giudizio la , la quale, in via pregiudiziale, Controparte_1 eccepiva la nullità della procura versata in atti da parte attrice, in via preliminare, sollevava eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c., nel merito, chiedeva di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata e, in subordine, chiedeva di riconoscere il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Disposta la rinnovazione della procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, la causa giungeva all'udienza del 2.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
pagina 2 di 9 Mette conto precisare che il decreto di fissazione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti costituite, pertanto deve ritenersi che la mancata precisazione delle conclusioni ed il mancato deposito di “note di trattazione scritta” della parte attrice costituita devono essere considerati in termini di mancata presentazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del procuratore della parte stessa.
Come noto, nell'ipotesi in cui il procuratore non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018).
Nel merito, la presente sentenza viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. In questi termini si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 9936 dell'8.5.2014, secondo cui “in applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, sentenza n. 12002 del 28/05/2014, conf. a Cass.,
Sez. Un., sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 9
Considerato che
l'attore ha invocato la responsabilità dell'ente convenuto per omessa custodia della strada, ritiene il Tribunale che la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Occorre in proposito sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Orbene, la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è stata risolta positivamente dalla più recente giurisprudenza che, in tema di danni causati da beni demaniali, ha distinto l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche della cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass.
24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. 23 marzo 2011 n. 6677; Cass. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la
Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una pagina 4 di 9 serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 22.04.2010 n. 9546).
Nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro è la Strada Provinciale n.8
(circostanza non contestata), pertanto rientra nella gestione dell'ente pubblico, nonché nelle sue possibilità di custodia e controllo.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si ritiene operante la fattispecie di cui all'art.2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Ciò considerato, va sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. n.
20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n.
8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n.
15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n.
2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività
pagina 5 di 9 del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. 18167/2014; Cass. 12895/2016).
pagina 6 di 9 Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n. 9315).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dall'attore, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che l'adozione da parte dello stesso di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
In primo luogo, dalle allegazioni della stessa parte attrice non emerge chiaramente la dinamica del sinistro, non essendo state puntualmente specificate le circostanze che ne avrebbero determinato la perdita di equilibrio, al di là delle generiche indicazioni sulla sussistenza di un fondo stradale sdrucciolevole e sulla scarsa illuminazione.
Invero, non è inutile sottolineare che dalle risultanze del verbale di sopralluogo svolto dai Carabinieri-Compagnia di Alba Adriatica emerge come “il
pagina 7 di 9 veicolo…nell'abbordare la curva per cause in corso di accertamento perdeva il controllo del mezzo rovinando per terra” e che parte attrice, a fronte delle contestazioni del convenuto relative alle modifiche del tratto stradale intervenute in epoca successiva al
1993, non ha fornito alcuna documentazione relativa allo stato dei luoghi al momento del fatto.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che le circostanze di fatto riferite dal citato verbale
(secondo cui il traffico al momento dell'incidente era scarso, sussisteva una curva a visuale libera seppur con illuminazione insufficiente, le condizioni del tempo erano serene, la strada era asfaltata e senza anomalie, pur presentando il fondo sdrucciolevole) avrebbero dovuto suggerire all'utente stradale l'adozione di una maggiore prudenza e accortezza.
Alla luce delle sopra riferite evidenze oggettive, infatti, il danneggiato, apprezzata la situazione di pericolo, avrebbe dovuto adottare una condotta prudente ed accorta che gli avrebbe senz'altro consentito di evitare il pregiudizio subìto; condotta altrettanto sicuramente esigibile atteso che le condizioni della strada comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attore.
Neppure i mezzi di prova orale richiesti da parte attrice (rigettati dal precedente istruttore) potrebbero condurre all'adozione di diverse conclusioni, in quanto implicanti valutazioni sullo stato luoghi, non demandabili ai testi, e comunque inidonee ai fini dell'accertamento delle concrete modalità di accadimento dell'evento dannoso.
In conclusione, deve ritenersi che la condotta tenuta dall'attore ha eliso il rapporto eziologico tra la cosa in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro, con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, del numero e della difficoltà delle questioni affrontate, della natura dell'impegno professionale espletato dai difensori.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 3816/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attore a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Teramo, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3816 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa: da rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calcagni ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore Email_1 giusta procura del 23.4.2019 attore contro
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Gaetano D'Ignazio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, in alla via Milli n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_1 convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.7.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
OGGETTO: lesione personale pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.11.2018 conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la per ivi sentir accertare e Controparte_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione nella causazione dell'evento verificatosi in data 5.7.1993 lungo la SP 8 meglio descritto in atti e, per l'effetto, condannare l'ente pubblico al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 5.7.1993, alle ore 04:10 circa, mentre si trovava alla guida del motociclo
Gilera tg. TE/034192, lungo la SP8 denominata Bonifica Del Salinello, giunto all'altezza dell'hotel Panoramico, a causa del fondo stradale sdrucciolevole e dell'insufficienza di illuminazione, cadeva a terra provocandosi varie fatture;
- che, nel corso degli anni, inviava alla diverse lettere interruttive della Controparte_1 prescrizione;
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità della per omessa Controparte_1 custodia della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Si costituiva in giudizio la , la quale, in via pregiudiziale, Controparte_1 eccepiva la nullità della procura versata in atti da parte attrice, in via preliminare, sollevava eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c., nel merito, chiedeva di rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata e, in subordine, chiedeva di riconoscere il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Disposta la rinnovazione della procura ai sensi dell'art. 182 c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, la causa giungeva all'udienza del 2.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
pagina 2 di 9 Mette conto precisare che il decreto di fissazione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti costituite, pertanto deve ritenersi che la mancata precisazione delle conclusioni ed il mancato deposito di “note di trattazione scritta” della parte attrice costituita devono essere considerati in termini di mancata presentazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del procuratore della parte stessa.
Come noto, nell'ipotesi in cui il procuratore non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013; Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 11222 del 09/05/2018).
Nel merito, la presente sentenza viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. In questi termini si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 9936 dell'8.5.2014, secondo cui “in applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (cfr. Cass. Sez.
6 - L, sentenza n. 12002 del 28/05/2014, conf. a Cass.,
Sez. Un., sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Tanto premesso, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 9
Considerato che
l'attore ha invocato la responsabilità dell'ente convenuto per omessa custodia della strada, ritiene il Tribunale che la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Occorre in proposito sottolineare che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia;
inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
Orbene, la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione è stata risolta positivamente dalla più recente giurisprudenza che, in tema di danni causati da beni demaniali, ha distinto l'ipotesi in cui il danno è determinato da cause intrinseche della cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), nel qual caso la P.A. ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., dall'ipotesi in cui l'amministrazione dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, nel qual caso essa è liberata da responsabilità (cfr. Cass.
24 febbraio 2011 n. 4495; Cass. 23 marzo 2011 n. 6677; Cass. 19 maggio 2011 n. 11016).
In particolare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, la
Suprema Corte ha specificato che la possibilità concreta di esercitare il potere di custodia da parte dell'ente pubblico deve essere valutata nel singolo caso di specie alla luce di una pagina 4 di 9 serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni dei sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 22.04.2010 n. 9546).
Nel caso in esame, il luogo in cui si è verificato il sinistro è la Strada Provinciale n.8
(circostanza non contestata), pertanto rientra nella gestione dell'ente pubblico, nonché nelle sue possibilità di custodia e controllo.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si ritiene operante la fattispecie di cui all'art.2051 c.c., salva la necessità di accertarne il ricorso dei presupposti in concreto.
Ciò considerato, va sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. n.
20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n.
8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n.
15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n.
2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività
pagina 5 di 9 del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. 18167/2014; Cass. 12895/2016).
pagina 6 di 9 Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n. 9315).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dall'attore, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che l'adozione da parte dello stesso di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
In primo luogo, dalle allegazioni della stessa parte attrice non emerge chiaramente la dinamica del sinistro, non essendo state puntualmente specificate le circostanze che ne avrebbero determinato la perdita di equilibrio, al di là delle generiche indicazioni sulla sussistenza di un fondo stradale sdrucciolevole e sulla scarsa illuminazione.
Invero, non è inutile sottolineare che dalle risultanze del verbale di sopralluogo svolto dai Carabinieri-Compagnia di Alba Adriatica emerge come “il
pagina 7 di 9 veicolo…nell'abbordare la curva per cause in corso di accertamento perdeva il controllo del mezzo rovinando per terra” e che parte attrice, a fronte delle contestazioni del convenuto relative alle modifiche del tratto stradale intervenute in epoca successiva al
1993, non ha fornito alcuna documentazione relativa allo stato dei luoghi al momento del fatto.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che le circostanze di fatto riferite dal citato verbale
(secondo cui il traffico al momento dell'incidente era scarso, sussisteva una curva a visuale libera seppur con illuminazione insufficiente, le condizioni del tempo erano serene, la strada era asfaltata e senza anomalie, pur presentando il fondo sdrucciolevole) avrebbero dovuto suggerire all'utente stradale l'adozione di una maggiore prudenza e accortezza.
Alla luce delle sopra riferite evidenze oggettive, infatti, il danneggiato, apprezzata la situazione di pericolo, avrebbe dovuto adottare una condotta prudente ed accorta che gli avrebbe senz'altro consentito di evitare il pregiudizio subìto; condotta altrettanto sicuramente esigibile atteso che le condizioni della strada comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attore.
Neppure i mezzi di prova orale richiesti da parte attrice (rigettati dal precedente istruttore) potrebbero condurre all'adozione di diverse conclusioni, in quanto implicanti valutazioni sullo stato luoghi, non demandabili ai testi, e comunque inidonee ai fini dell'accertamento delle concrete modalità di accadimento dell'evento dannoso.
In conclusione, deve ritenersi che la condotta tenuta dall'attore ha eliso il rapporto eziologico tra la cosa in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro, con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, tenendo conto dell'attività processuale in concreto esplicata, del numero e della difficoltà delle questioni affrontate, della natura dell'impegno professionale espletato dai difensori.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 3816/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attore a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Teramo, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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