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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/12/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione DEl'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'opponente
Parte_1
l'avv. FIORETTI EMANUELA
per gli opposti l'avv. LAURETTA GIAMPAOLO
per il terzo chiamato e Controparte_1 CP_2
l'avv. COSSIGNANI MERI
per il terzo chiamato CP_3
l'avv. Antonella Travaglini
Il Giudice
Letto il contenuto DEle note autorizzate;
preso atto DEle richieste DEle parti;
decide come da sentenza da considerarsi parte integrante DE presente provvedimento.
Si comunichi
Ascoli Piceno, 19.12.2020
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2023 promossa da:
CF: sito in , Via Montagna Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 dei Fiori n. 83, in persona DEl'Amministratore pro tempore (CF: Controparte_4
, rappresentato e difeso dall' Avv. Emanuela Fioretti C.F._1
opponente contro
, nato ad [...] il 1° gennaio 1962, c.f. p.iva Controparte_5 C.F._2
, residente in [...], Studio professionale in P.IVA_2
San ED DE TR (AP), Via Bastioni nr. 17 piano 1°, in proprio e quale mandatario e capogruppo DE Controparte_6
con sede in San ED DE TR (AP), Via Bastioni nr. 17,
[...]
nonché Ing. , nato a [...] il 1° agosto 1975, ivi CP_7 CP_8
residente in [...], c.f. , p.iva , Studio C.F._3 P.IVA_3 professionale in San ED Tr. (AP), Via Gabriele D'Annunzio nr. 36, e CP_9 CP_10
nato a [...] l'8 marzo1968, residente in [...], Viale DElo Sport
[...]
nr. 191, c.f. , p.iva , Studio professionale in San ED Tr. C.F._4 P.IVA_4
(AP), Via Asiago nr. 21, ciascuno dei tre singoli liberi professionisti quali componenti DE citato
Raggruppamento Temporaneo e per la quota di singola spettanza, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Giampaolo Lauretta
pagina 2 di 14 Opposti
Nonché
, c.f. , con sede in via Alcide Controparte_1 P.IVA_5 Parte_1
De Gasperi n. 51, in persona DE legale rappresentante cf. , nato a CP_2 C.F._5
Roma il 12.10.1971, residente a [...] e , cf. Parte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
99 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Meri Cossignani
Terzi chiamati
E nei confronti di
, C.F. , Part. IVA , in persona DE suo Controparte_11 P.IVA_6 P.IVA_7
procuratore ad negotia dott. , rappresentata e difesa dall'avv. e dall'avv.Fabrizio Controparte_12
Travaglini
Terza chiamata in causa.
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza DE 13.12.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione tardiva Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 119/2023 emesso in data 16/02/2023, con cui veniva ingiunto il pagamento immediato e senza dilazione, in favore DEla
[...]
nelle persone dei professionisti Arch. Controparte_13 CP_5 CP_5
Ing. , Ing. DEla somma di € 97.988,78, a CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 titolo di corrispettivo per l'opera di progettazione svolta nell'ambito dei lavori di riqualificazione energetica DEl'edificio condominiale secondo la normativa Ecobonus.
A fondamento DEl'opposizione deduceva che:
- Secondo l'impostazione dei ricorrenti, odierni opposti, il predetto decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec in data 14.3.2023 alla società e dichiarato Controparte_1
esecutivo, in assenza di opposizione, in data 28.4.2023;
- Che esso condominio opponente, in data 15.3.2023 e, quindi, il giorno successivo alla notifica, revocava il precedente amministratore e nominava, quale amministratore, il Rag. CP_4 pagina 3 di 14 il quale, in data 30/03/2023, richiedeva a mezzo pec alla il passaggio CP_4 Controparte_1
di consegne, senza ottenere riscontro, richiesta che veniva reiterata successivamente, senza che
CP_ si potesse avere il passaggio DEle consegne, dal momento che il legale rappresentante DEla società era, nelle more, stato raggiunto da ordinanza cautelare e, quindi, CP_1
ristretto in carcere ed era impossibilitato a procedere all'attività propedeutica al passaggio di consegne;
- Che, pertanto, non veniva tempestivamente a conoscenza DEla notifica DE decreto ingiuntivo di cui apprendeva l'esistenza solo successivamente, allorquando, nel mese di giugno,
l'amministratore DE condominio apprendeva da alcuni Condomini che era stato notificato un decreto ingiuntivo con pedissequo atto di precetto.
- Che, pertanto, convocata l'assemblea, conferito mandato al difensore, che, il 13.6.2023, faceva accesso agli atti, veniva proposta opposizione tardiva;
- Che, per fatto non imputabile e, comunque per forza maggiore, esso non aveva Parte_1
potuto tempestivamente impugnare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, che, in data 30/06/2020, esso opponente aveva DEiberato l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico DEl'edificio di via Montagna dei fiori n. 83 in Parte_1
, usufruendo DEl'Ecobonus con integrale finanziamento attraverso la cessione da parte
[...] dei singoli condomini dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi DE D.L. 34/2020 conv. in
L.77/2020 e successive modifiche e integrazioni, tanto che l'assemblea DEiberava che l'operazione doveva svolgersi senza accolli per i singoli condomini.
- Che, a tal fine, il condominio conferiva mandato al Dott. quale legale CP_2
rappresentante DEla di individuare lo studio tecnico ed i professionisti Controparte_1
qualificati per la redazione dei progetti, per la direzione dei lavori e per gli incarichi relativi alla sicurezza, nonché di individuare il General Contractor al quale affidare l'esecuzione di tutti i lavori previsti e compiere tutti gli atti necessari a consentire la cessione DEl'intera detrazione.
- Che, in data 17/05/2021, l'assemblea approvava l'esecuzione dei lavori e l'affidamento degli stessi all' sottoscrivendo un preliminare di appalto, Controparte_14 secondo il quale il pagamento DE corrispettivo DEl'appalto e DEle spese tecniche, affidate all'Arch. per progettazione e direzione dei lavori, sarebbe stato eseguito attraverso la CP_5 cessione DE credito fiscale e lo sconto in fattura. L'assemblea, nella medesima occasione, nominava l'Arch. che si rendeva disponibile ad effettuare lo sconto in fattura, per CP_5 lo svolgimento DEl'attività di progettazione, indagini preliminari, verifiche tecniche, spese, oneri e accessori e di rilascio DEle asseverazioni previste dal decreto rilancio, mentre all'Ing.
pagina 4 di 14 affidava il solo incarico di coordinamento DEla sicurezza in fase di esecuzione ed CP_9 all'Ing. esclusivamente l'incarico per l'attività di certificazione energetica e rilascio CP_7
degli APE (attestati di prestazione energetica).
- che tutti i professionisti e il certificatore si rendevano disponibili ad effettuare lo sconto in fattura ai sensi DEl'art. 121 DE Decreto Rilancio.
- Che il compito di sottoscrivere appositi incarichi professionali, contenenti anche le condizioni economiche da praticare, ai suddetti professionisti, veniva affidato dall'assemblea, all'amministratore Controparte_1
- Che, all'assemblea DE 12/01/2022, l'amministratore comunicava ai condomini il mancato perfezionamento DE contratto di appalto con l' e la nuova CP_14 Controparte_14 nomina, quale appaltatrice per l'esecuzione DEle opere, DEl'impresa Metroquadro srl. confermando la nomina dei professionisti opposti limitatamente ai seguenti incarichi: Arch. quale direttore dei lavori, Ing. per il solo coordinamento DEla sicurezza in fase CP_5 CP_9 di esecuzione, Ing. quale incaricato per lo svolgimento DEl'attività di certificazione CP_7
energetica.
- Che, in data 12/04/2022, risultava presentata al SUE DE Comune di Parte_1 una CILA Super bonus da parte DEl'Ing. nella quale risultavano l'Arch. CP_9 CP_5 come progettista DEle opere architettoniche, l'ing. come incaricato DEla Controparte_15 progettazione DEle opere strutturali e l'ing. come incaricato DEla progettazione CP_16
degli impianti e certificazione energetica, giuste procure rilasciate da CP_2
personalmente e non quale legale rappresentante DEla attività svolte da Controparte_1 quest'ultimo, quindi, in assenza di autorizzazione assembleare;
- Che, successivamente, lo , incompatibilità sorte tra i professionisti e l'impresa CP_6
appaltatrice Metroquadro srl che, a quella data, non aveva ancora dato avvio ai lavori, domandava il pagamento DEle prestazioni professionali svolte sino a quel momento per complessivi € 97.988,78;
- Che, quindi, i professionisti hanno chiesto il pagamento di compensi per attività non espressamente autorizzate dal dovendosi peraltro contestare anche nel quantum le Parte_1
parcelle asseverate dagli ordini professionali e poste a base DE ricorso monitorio, presentando anche numerose duplicazioni di voci, chiedendosi compensi al anche per Parte_1
lavorazioni da effettuarsi sulle parti private e apparendo ictu oculi il quantum manifestamente eccessivo;
pagina 5 di 14 - Che, ad ogni buon conto, il credito fatto valere non era esigibile, poiché non è ancora scaduto il termine per l'effettuazione dei lavori per cui è causa, atteso che il pagamento DE credito è stato pattiziamente differito e subordinato al buon esito DE primo SAL e, in ogni caso, avendo le parti pattuito che il pagamento dovesse avvenire attraverso lo sconto in fattura, non essendo ancora scaduti i termini per le ultimazioni DEle opere, avendo il condominio avviato la pratica DE 110% ed essendo quest'ultima ancora in corso;
- Che, in ogni caso, sussiste la responsabilità DEla non avendo la stessa Controparte_1
quale l'ex amministratore di condominio informato i condomini DEla notifica degli atti giudiziari pervenuti sulla sua pec;
non avendo intrapreso la procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per contestare la richiesta di pagamento, fondata su documenti di provenienza unilaterale, imprecisi, eccessivamente onerosi e riguardanti la progettazione di lavori per i quali era stata stabilita la modalità di pagamento mediante sconto in fattura ed avendo il Fois conferito incarichi ai professionisti in assenza di mandato ed al di fuori DE DEiberatum DEl'assemblea.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via principale nel merito ritenuta l'ammissibilità DEla proposta opposizione tardiva e per tutti i motivi ivi indicati, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda spiegata da , in proprio e quale CP_5 CP_5
componente nonché mandatario e capogruppo DE
[...]
; Ing. Controparte_17 CP_7
; Ing. ciascuno dei tre singoli liberi professionisti CP_8 CP_9 Controparte_10
quali componenti DE citato Raggruppamento Temporaneo, con il ricorso per ingiunzione, - ulteriormente nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale DEla domanda degli opposti, accertare e dichiarare che personalmente e l'amministratore di CP_2
per tutti i motivi indicati nel presente atto, sono tenuti a manlevare e Controparte_18
tenere indenne il da ogni somma che lo stesso dovesse essere condannato a Parte_1 corrispondere a parte convenuta opposta, per difetto di autorizzazione DEl'assemblea, nonché per mala gestio, consistita nell'omissione dei doveri di informazione, nell'omesso passaggio di consegne, nella violazione DEle disposizioni sul mandato nei confronti DE e Parte_1
per tutte le altre condotte foriere di responsabilità. - In Via subordinata: Condannare per i medesimi titoli di responsabilità, il Dott. e la al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_1
causati al quantificati Parte_1 Parte_2 nella somma di € 97.988,78, pari alla somma richiesta dai Professionisti DEla con il CP_6
D.I. 119/2023 DE Tribunale di Ascoli Piceno o nella diversa somma che sarà accertata come dovuta pagina 6 di 14 nel presente giudizio o ritenuta congrua dal Tribunale adito;
Con vittoria di spese, anche relative alla pregressa fase sommaria.”
Si costituivano gli opposti che preliminarmente eccepivano l'intempestività DEl'opposizione tardiva, atteso che l'atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. è stato notificato il 21 luglio
2023, ossia due giorni dopo la scadenza DE termine e, in ogni caso, ne chiedeva il rigetto perchè infondata nel merito.
Si costituivano i terzi chiamati e che rappresentavano che, Controparte_1 CP_2
CP_ alla data di notifica DE decreto ingiuntivo, ossia il 14 marzo 2023, il dott. era in stato di custodia cautelare in carcere, su ordinanza DE GIP DE 3 febbraio 2023, eseguita il 6 febbraio 2023
e rimaneva sottoposto alla misura inframuraria sino al il 29 marzo 2023, allorquando la stessa veniva sostituita dalla misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazioni esterne.
Sulla scorta di ciò assumevano l'irregolarità DEla notifica DE decreto ingiuntivo, dal momento che CP_ la stessa si sarebbe dovuta eseguire in carcere e che, comunque, quand'anche il sig. avesse avuto conoscenza effettiva DE decreto, non avrebbe in alcun modo potuto comunicarla al
Condominio ovvero al nuovo amministratore, essendogli impedito ogni contatto con l'esterno, anche nel periodo di arresto domiciliare.
Rappresentava che, in ogni caso, non era ravvisabile nella condotta DEl'amministratore alcuna mala gestio, dal momento che si era limitato a fare quello che l'assemblea ha DEiberato ossia firmare le pratiche necessarie per dare esecuzione alla volontà assembleare di procedere alla ristrutturazione con ecobonus, aggiungendo che, comunque, il suo operato era stato ratificato dall'assemblea nelle riunioni successive.
Chiedeva, infine l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni in manleva, chiedendo il rigetto di ogni domanda da chiunque proposta contro Controparte_1
[...
in persona DE legale rappresentante e contro in proprio. CP_2 CP_2
Si costituiva , che, preliminarmente, eccepiva l'inoperatività DEla Controparte_19
polizza, atteso che la stessa, in vigore dal 23/09/2014, non veniva rinnovata allo scadere DEla rata il 18/03/23, ma solamente in data 22/06/23, quando veniva effettuato il pagamento DE dovuto premio, così determinandosi una situazione di scoperto di oltre 3 mesi, con la conseguenza che essendo la richiesta di risarcimento alla pervenuta alla stessa in data 14/06/24 e, quindi, CP_1
proprio nel lasso temporale in cui la polizza non era operante , l'evento resulterebbe indiscutibilmente fuori garanzia. pagina 7 di 14 Chiedeva in ogni caso il rigetto nel merito DEle domande contro essa stessa spiegate.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
13.12.2024, nel corso DEla quale le parti, a mezzo note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità DEl'opposizione ex art 650 cpc perché tardivamente proposta.
Orbene, è noto che presupposto indefettibile per l'esperimento DEl'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., risulta - ferme le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore - la nullità/irregolarità DEla notifica DE provvedimento monitorio, la quale, riverberandosi sulla tempestiva conoscenza DEla sua esistenza in capo al debitore ingiunto, pregiudica la sua facoltà di azionare il rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. entro il termine all'uopo previsto. La ratio legis sottesa all'istituto DEl'opposizione tardiva è di tutelare il diritto di difesa DEl'intimato avverso il provvedimento emesso inaudita altera parte, impedendone l'efficacia esecutiva definitiva, nelle ipotesi in cui questi non sia stato regolarmente informato DEla sua esistenza o si sia trovato nell'impossibilità di promuovere tempestiva opposizione, traducendosi dunque in un rimedio a carattere straordinario avverso un provvedimento suscettibile di acquisire il carattere di incontrovertibilità proprio DE giudicato. L'eccezionalità DE rimedio impone all'intimato la prova in giudizio non solo DE fattore esterno che abbia pregiudicato la sua tempestiva conoscenza DE provvedimento, ma anche DE nesso eziologico sussistente tra tale fattore esterno e la mancata conoscenza DE provvedimento: è stato infatti a più riprese affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che “Ai fini DEla legittimità DEl'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento DEl'irregolarità o DEla nullità DEla notificazione DE provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza DE suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” ( tra le altre, Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n. 26155; Cassazione civile sez.
II, 23/09/2020, n. 19938; Trib. Aosta 11.08.2020 n. 153; Trib. Milano 09.08.2021 n. 6931).
Ove, poi, la parte opposta intenda contestare la tempestività DEl'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità DEla notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore DE decreto pagina 8 di 14 da parte DEl'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 14572 DE 22/06/2007, Rv. 597389).
Orbene, nel caso in esame, la notifica DE decreto ingiuntivo è stata regolarmente effettuata all'indirizzo pec DEla società non potendosi ritenere necessaria, come Controparte_1 pure l'opponente ed il terzo chiamato sostengono, una notifica presso la casa circondariale, sia CP_ perché non era esigibile da parte degli opposti la conoscenza DElo stato di detenzione DE sia poiché detto stato detentivo si appalesava irrilevante, dal momento che amministratore DE condominio ingiunto era la società e, quindi, soggetto giuridico ben Controparte_1
diverso dal legale rappresentante DEla stessa.
CP_ Irrilevante, poi, appare che nel decreto ingiuntivo venga indicato come amministratore il e non anche la società cui il decreto è stato effettivamente notificato, atteso che, Controparte_20 all'evidenza, ci si trova al cospetto di una irregolarità formale, dal momento che la consegna DEl'atto è avvenuta proprio alla società che amministrava il condominio opponente.
Ne discende che la notifica DE decreto ingiuntivo è stata regolarmente eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica DEl'amministratore pro tempore DE opponente. Parte_1
Purtuttavia, poiché il per forza maggiore e, comunque, per fatto ad esso non Parte_1
imputabile, non è venuto a conoscenza di detta notifica, deve ritenersi ammissibile il ricorso alla procedura DEl'opposizione tardiva che, deve, ex lege, essere proposta entro il quarantesimo giorno da quando il ha avuto conoscenza di detto decreto ingiuntivo. Si tratta infatti di un Parte_1 evento imputabile all'attività di terzi, oggettivamente al di fuori DEl'ordinaria prevedibilità e certo non riconducibile soggettivamente all'opponente, cui deve necessariamente conseguire lo slittamento DE termine di cui all'art. 641 c.p.c., facendolo coincidere con la recuperata conoscibilità DE decreto stesso.
Orbene, proprio dal momento DEla conoscenza DE decreto ingiuntivo decorre il termine di quaranta giorni per la proposizione DEl'opposizione tardiva, termine perentorio che, nel caso in esame, è stato superato e che rende, pertanto, inammissibile l'opposizione.
Invero, risulta ex actis che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, gli opposti hanno proceduto alla notifica a ciascun condomino sia DE titolo esecutivo che dei relativi atti di precetto per le singole quote millesimali di partecipazione, processo di notifica eseguito a mezzo UNEP che ha avuto inizio il 5 giugno 2023 con le prime consegne degli atti.
pagina 9 di 14 Orbene, da detto momento o, comunque da data antecedente al 9.6.2023, il e per esso Parte_1
l'amministratore, ha avuto conoscenza DEl'esistenza DE decreto ingiuntivo, dovendosi precisare che per conoscenza, deve intendersi quella “comunque avuta” (cfr Cass civ 2608/2018 in motivazione) e non anche la conoscenza legale.
Depongono, in tal senso, i seguenti elementi:
- Gli stessi opponenti deducono che, dopo la notifica DE decreto ingiuntivo e DE precetto ai condomini “l'amministratore DE condominio apprendeva da alcuni condomini che era stato notificato un decreto ingiuntivo con pedissequo atto di precetto”.
- dal verbale di assemblea condominiale DE 12 giugno 2023 (doc 5 allegato alla citazione in opposizione) emerge che la riunione condominiale, fissata con carattere straordinario per la discussione circa l'esistenza di azione monitoria a carico DE , era stata convocata – Parte_1
in prima seduta – il 9/06/2023, e che lo svolgimento effettivo DEl'assemblea avutosi il 12 giugno sia avvenuto in seconda convocazione: ne deriva che la convocazione, avvenuta sicuramente in data antecedente al 9.6.2023 (id est in data 7.6.2023 cfr all alla terza memoria istruttoria di parte opponente), comprova che l'amministratore era già venuto a conoscenza da detta data DEl'esistenza DE decreto ingiuntivo;
- a nulla rileva che a detta convocazione non era allegato il decreto ingiuntivo, dal momento che il e, per esso, l'amministratore aveva conoscenza DEl'esistenza DElo stesso, come Parte_1
si evince dall'ordine DE giorno;
dall'altra parte, diversamente opinando, non potrebbe sostenersi che il dies a quo per la proposizione DEl'opposizione tardiva decorrerebbe dal giorno DEl'assemblea in cui l'amministratore, come assume l'opponente nelle note conclusionali, avrebbe materialmente visto il provvedimento, non potendosi far dipendere la decorrenza di un termine perentorio dalla condotta DElo stesso opponente. In altri termini, sarebbe assurdo sostenere che se l'amministratore, avuta conoscenza da parte dei condomini DEl'esistenza di un decreto ingiuntivo contro il , avesse convocato l'assemblea dopo un mese, solo da Parte_1
detta data sarebbe iniziata la decorrenza DE termine di quaranta giorni.
- Deve, quindi, ritenersi acquisita la conoscenza DE provvedimento monitorio in data 7.6.2023, ovvero nel giorno in cui l'amministratore convocò l'assemblea straordinaria dei condomini
- E', poi, assolutamente irrilevante che il difensore solo il giorno 13.6.2024 fece istanza di accesso agli atti, avendo il assunto piena conoscenza DE decreto ingiuntivo Parte_1
quantomeno dal 7.6.2024
pagina 10 di 14 Da ciò discende inevitabilmente l'avvenuta conoscenza DE provvedimento monitorio opposto da parte DEl'ingiunto, quantomeno in data 7.6.2023 e, conseguentemente, l'inammissibilità DEl'opposizione tardiva, notificata solamente in data 21.7.2023
Passando allora ad esaminare le domande svolte dall'opponente nei confronti DE terzo chiamato, il lamenta, in primis, quanto alla la violazione DEl'obbligo di Parte_1 Controparte_1 diligenza incombente sull'amministratore di condominio, per non averlo notiziato DEl'avvenuta notifica DE decreto ingiuntivo, impedendo la presentazione DEl'opposizione tempestiva.
Orbene, è pacifico che l'amministratore ai sensi DEl'art 1131 cc, è tenuto a comunicare CP_21
tempestivamente agli interessati, ossia ai condomini, ogni atto giudiziario che riguardi il , Parte_1
in ossequio al dovere di diligenza e trasparenza che l'amministratore deve mantenere nell'esercizio DEle sue funzioni e che, quindi, lo stesso sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal in ipotesi di Parte_1
violazione di detto obbligo.
Nel caso in esame, è pacifico ed incontestato che la società e, per essa, il suo Controparte_1
amministratore, pur avendo ricevuto regolare notifica DE decreto ingiuntivo, abbiano omesso, a causa
CP_ DEla detenzione DE di notiziare di ciò il condominio, ma quest'ultimo che, in tal senso era onerato, non ha dimostrato il danno concretamente subito.
Invero, la mancata comunicazione DE decreto ingiuntivo ha sicuramente impedito al la Parte_1
proposizione di una tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, ma essendo stato ritenuto che il
, per causa di forza maggiore, non ha avuto conoscenza tempestiva DE decreto, con Parte_1 conseguente ritenuta ammissibilità DEl'opposizione tardiva, non si vede quale danno la condotta omissiva DEla possa avere arrecato al . CP_1 Parte_1
A tal riguardo, il , nelle note conclusionali, deduce che “qualora fosse stata presentata Parte_1
l'opposizione tempestiva, il avrebbe potuto eccepire l'inefficacia degli atti firmati da Parte_3
CP_ in assenza di mandato, nella propria sfera giuridica, evitando quindi il giudicato sul punto. Inoltre, avrebbe potuto sollevare tutte le eccezioni relative alla legittimità dei compensi richiesti dai professionisti, contestando l'assenza DE mandato, l'erronea richiesta di pagamento relativa alla progettazione DEle parti private e tutto quanto eccepito con la presente opposizione, conseguendo certamente la revoca DE decreto ingiuntivo opposto”.
Appare evidente che si tratta DEle medesime doglianze sollevate con la presente opposizione tardiva
(come detto, astrattamente ammissibile), con la conseguenza che il diritto di difesa DEl'opponente non
è stato in alcun modo leso, né si ravvede un danno che possa essere oggetto di ristoro: in altri termini, il pagina 11 di 14 , potendo proporre opposizione tardiva, in quella sede, poteva far valere, come ha fatto, Parte_1 tutte le doglianze che avrebbe potuto sollevare con l'opposizione ex art 645 cpc.
Ne discende che la presentazione oltre il termine di quaranta giorni DEl'opposizione tardiva non è fatto in alcun modo ascrivibile all'omissione DEla terza chiamata ma solo alla Controparte_1
condotta DE Condominio stesso, con la conseguenza che la domanda de qua dovrà essere respinta.
Il condominio opponente sostiene poi che ci sarebbe la responsabilità dei terzi chiamati per aver conferito incarichi ai professionisti opposti, esorbitanti rispetto al mandato conferito dall'assemblea, in particolare sostenendo che l'attività di cui i professionisti hanno chiesto il pagamento ha riguardato l'efficientamento energetico sulle parti comuni;
l'efficientemente energetico sulle parti dei singoli condomini e la mitigazione DE rischio sismico, mentre il ha DEiberato solo di effettuare Parte_1
interventi di efficientamento energetico (DEibera DE 17/05/21). In particolare, deduce che è DE tutto
CP_ mancato un valido mandato conferito dall'assemblea ai professionisti ed al Dott. per la presentazione e sottoscrizione DEle pratiche SCIA e CILAS, dal momento che, nell'assemblea DE
17/05/21, è stato DEiberato il solo efficientamento energetico DEl'edificio e non è stato conferito mandato all'amministratore di sottoscrivere gli incarichi professionali contenenti le condizioni economiche da praticare e di incaricare i professionisti per le attività loro affidate.
Orbene, dal verbale di assemblea in data 22.8.2022, il , dopo aver ricevuto il precedente Parte_1
4.8.2022 le parcelle DElo (le medesime poste a base DE ricorso monitorio) e dei tre CP_6
professionisti, senza contestare alcunchè in merito alle attività professionali per cui si chiedeva il pagamento, DEiberava solo che quest'ultimo, come concordato, sarebbe dovuto avvenire al primo stato di avanzamento lavori con cessione DE credito: appare allora evidente che il riconosceva Parte_1
come svolte in suo favore tutte le attività professionali poste in essere dagli opposti, senza mai evidenziare un eccesso di mandato DEl'amministratore e, anzi, ratificando implicitamente l'operato DElo stesso, riconoscendosi debitore nei confronti dei professionisti per gli importi di cui alle parcelle e DEiberando solo tempistiche diverse per il pagamento.
Non si vede allora quale danno possa essere stato cagionato al condominio dai terzi chiamati, essendosi esso opponente spontaneamente riconosciuto debitore DEle somme ingiunte senza contestare alcunchè in merito alle opere professionali eseguite dallo . CP_6
Ne discende che anche detta domanda nei confronti dei terzi chiamati e Controparte_1 CP_2
dovrà essere respinta.
pagina 12 di 14 Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale e con riduzione dei valori medi per la fase di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria, seguono la soccombenza DEl'opponente nei confronti DEl'opposta e dei terzi chiamati.
Quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato, deve valutarsi se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base DEla prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria DE convenuto. (cfr da ultimo, Cass civ. 6144/2024)
Nel caso in esame, la compagnia di assicurazioni ha eccepito la mancata copertura CP_19
assicurativa, poiché il sinistro sarebbe stato denunciato allorquando la polizza non era attiva non essendo stato pagato il premio assicurativo alla scadenza, essendo stato lo stesso versato con tre mesi di ritardo.
Precisato che non sono in discussione il perfezionamento e l'efficacia DE contratto, ma l'adempimento DEla prestazione assicurativa e le sue implicazioni sulla decorrenza DEla copertura assicurativa, deve innanzitutto confermarsi che la fattispecie per cui è causa è da ricondurre all'art. 1901, 1° comma, cod. civ.; deve allora ritenersi che il pagamento DE premio è condizione essenziale per la prestazione assicurativa, ma non per l'efficacia DE contratto e che l'assicuratore può rinunciare all'eccezione di non indennizzabilità per il mancato pagamento DE premio, ma tale rinuncia, che può essere espressa o tacita, deve essere univoca, occorrendo una manifestazione di volontà anche espressa tramite comportamento concludente che sia chiaro ed inequivocamente indicativo DEl'intenzione da parte DEla compagnia di rinuncia DE favorevole effetto di legge (in tal senso, anche Cass. 14-03-2014, n. 5944;
Cass. 1-07-2002, n. 9554, Cass. n. 21571-2012), atteso che "il mancato pagamento DE premio o DEla rata di premio (opera) sul piano DEl'efficacia in ragione DEla peculiarità DE contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi" (Cass. 10-02- 2022, n. 4357).
Ciò posto, premesso che è pacifico che non è considerata quale rinuncia all'operatività DEl'art 1901 cc l'accettazione senza riserve DE premio assicurativo pagato in ritardo, perché detta accettazione non esprime una volontà negoziale ricognitiva DE diritto all'indennizzo e abdicativa DEl'effetto sospensivo DEl'efficacia DE contratto (ex multis cfr. Cass. 10-02-2022, n. 4357, cit.), nel caso in esame, la polizza in atti , evidenzia che la stessa è stata “Emessa il 28/03/23.Il pagamento DE premio è stato effettuato il pagina 13 di 14 21/06/23.Reg.22/06/23.”, circostanza che, a parere di chi scrive, attesta la volontà DEla di CP_3
evidenziare la tardività DE pagamento, la situazione di irregolarità determinatasi e la conseguente sospensione DEla copertura assicurativa fino alla data DEl'effettivo pagamento.
Ne discende che risultando infondata la chiamata, le spese legali sostenute dalla compagnia di assicurazioni dovranno essere poste a carico dai chiamanti ed e Controparte_1 CP_2
verranno liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale e con riduzione dei valori medi per la fase di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria.
PQM
Il tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1106/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione perché proposta tardivamente;
rigetta le domande proposte dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati e CP_2 CP_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
condanna l'opponente alla refusione DEle spese di lite sostenute dagli opposti e dai terzi chiamati e che liquida per ciascuna parte in euro 11268.00 per compensi CP_2 Controparte_1
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge condanna e in solido tra loro a rifondere alla terza chiamata CP_2 Controparte_1
le spese di lite che determina in euro 11268.00 per compensi oltre rimborso Controparte_22
spese generali ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 19 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione DEl'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'opponente
Parte_1
l'avv. FIORETTI EMANUELA
per gli opposti l'avv. LAURETTA GIAMPAOLO
per il terzo chiamato e Controparte_1 CP_2
l'avv. COSSIGNANI MERI
per il terzo chiamato CP_3
l'avv. Antonella Travaglini
Il Giudice
Letto il contenuto DEle note autorizzate;
preso atto DEle richieste DEle parti;
decide come da sentenza da considerarsi parte integrante DE presente provvedimento.
Si comunichi
Ascoli Piceno, 19.12.2020
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2023 promossa da:
CF: sito in , Via Montagna Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 dei Fiori n. 83, in persona DEl'Amministratore pro tempore (CF: Controparte_4
, rappresentato e difeso dall' Avv. Emanuela Fioretti C.F._1
opponente contro
, nato ad [...] il 1° gennaio 1962, c.f. p.iva Controparte_5 C.F._2
, residente in [...], Studio professionale in P.IVA_2
San ED DE TR (AP), Via Bastioni nr. 17 piano 1°, in proprio e quale mandatario e capogruppo DE Controparte_6
con sede in San ED DE TR (AP), Via Bastioni nr. 17,
[...]
nonché Ing. , nato a [...] il 1° agosto 1975, ivi CP_7 CP_8
residente in [...], c.f. , p.iva , Studio C.F._3 P.IVA_3 professionale in San ED Tr. (AP), Via Gabriele D'Annunzio nr. 36, e CP_9 CP_10
nato a [...] l'8 marzo1968, residente in [...], Viale DElo Sport
[...]
nr. 191, c.f. , p.iva , Studio professionale in San ED Tr. C.F._4 P.IVA_4
(AP), Via Asiago nr. 21, ciascuno dei tre singoli liberi professionisti quali componenti DE citato
Raggruppamento Temporaneo e per la quota di singola spettanza, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Giampaolo Lauretta
pagina 2 di 14 Opposti
Nonché
, c.f. , con sede in via Alcide Controparte_1 P.IVA_5 Parte_1
De Gasperi n. 51, in persona DE legale rappresentante cf. , nato a CP_2 C.F._5
Roma il 12.10.1971, residente a [...] e , cf. Parte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1
99 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Meri Cossignani
Terzi chiamati
E nei confronti di
, C.F. , Part. IVA , in persona DE suo Controparte_11 P.IVA_6 P.IVA_7
procuratore ad negotia dott. , rappresentata e difesa dall'avv. e dall'avv.Fabrizio Controparte_12
Travaglini
Terza chiamata in causa.
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza DE 13.12.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione tardiva Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 119/2023 emesso in data 16/02/2023, con cui veniva ingiunto il pagamento immediato e senza dilazione, in favore DEla
[...]
nelle persone dei professionisti Arch. Controparte_13 CP_5 CP_5
Ing. , Ing. DEla somma di € 97.988,78, a CP_7 CP_8 CP_9 Controparte_10 titolo di corrispettivo per l'opera di progettazione svolta nell'ambito dei lavori di riqualificazione energetica DEl'edificio condominiale secondo la normativa Ecobonus.
A fondamento DEl'opposizione deduceva che:
- Secondo l'impostazione dei ricorrenti, odierni opposti, il predetto decreto ingiuntivo veniva notificato a mezzo pec in data 14.3.2023 alla società e dichiarato Controparte_1
esecutivo, in assenza di opposizione, in data 28.4.2023;
- Che esso condominio opponente, in data 15.3.2023 e, quindi, il giorno successivo alla notifica, revocava il precedente amministratore e nominava, quale amministratore, il Rag. CP_4 pagina 3 di 14 il quale, in data 30/03/2023, richiedeva a mezzo pec alla il passaggio CP_4 Controparte_1
di consegne, senza ottenere riscontro, richiesta che veniva reiterata successivamente, senza che
CP_ si potesse avere il passaggio DEle consegne, dal momento che il legale rappresentante DEla società era, nelle more, stato raggiunto da ordinanza cautelare e, quindi, CP_1
ristretto in carcere ed era impossibilitato a procedere all'attività propedeutica al passaggio di consegne;
- Che, pertanto, non veniva tempestivamente a conoscenza DEla notifica DE decreto ingiuntivo di cui apprendeva l'esistenza solo successivamente, allorquando, nel mese di giugno,
l'amministratore DE condominio apprendeva da alcuni Condomini che era stato notificato un decreto ingiuntivo con pedissequo atto di precetto.
- Che, pertanto, convocata l'assemblea, conferito mandato al difensore, che, il 13.6.2023, faceva accesso agli atti, veniva proposta opposizione tardiva;
- Che, per fatto non imputabile e, comunque per forza maggiore, esso non aveva Parte_1
potuto tempestivamente impugnare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, che, in data 30/06/2020, esso opponente aveva DEiberato l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico DEl'edificio di via Montagna dei fiori n. 83 in Parte_1
, usufruendo DEl'Ecobonus con integrale finanziamento attraverso la cessione da parte
[...] dei singoli condomini dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi DE D.L. 34/2020 conv. in
L.77/2020 e successive modifiche e integrazioni, tanto che l'assemblea DEiberava che l'operazione doveva svolgersi senza accolli per i singoli condomini.
- Che, a tal fine, il condominio conferiva mandato al Dott. quale legale CP_2
rappresentante DEla di individuare lo studio tecnico ed i professionisti Controparte_1
qualificati per la redazione dei progetti, per la direzione dei lavori e per gli incarichi relativi alla sicurezza, nonché di individuare il General Contractor al quale affidare l'esecuzione di tutti i lavori previsti e compiere tutti gli atti necessari a consentire la cessione DEl'intera detrazione.
- Che, in data 17/05/2021, l'assemblea approvava l'esecuzione dei lavori e l'affidamento degli stessi all' sottoscrivendo un preliminare di appalto, Controparte_14 secondo il quale il pagamento DE corrispettivo DEl'appalto e DEle spese tecniche, affidate all'Arch. per progettazione e direzione dei lavori, sarebbe stato eseguito attraverso la CP_5 cessione DE credito fiscale e lo sconto in fattura. L'assemblea, nella medesima occasione, nominava l'Arch. che si rendeva disponibile ad effettuare lo sconto in fattura, per CP_5 lo svolgimento DEl'attività di progettazione, indagini preliminari, verifiche tecniche, spese, oneri e accessori e di rilascio DEle asseverazioni previste dal decreto rilancio, mentre all'Ing.
pagina 4 di 14 affidava il solo incarico di coordinamento DEla sicurezza in fase di esecuzione ed CP_9 all'Ing. esclusivamente l'incarico per l'attività di certificazione energetica e rilascio CP_7
degli APE (attestati di prestazione energetica).
- che tutti i professionisti e il certificatore si rendevano disponibili ad effettuare lo sconto in fattura ai sensi DEl'art. 121 DE Decreto Rilancio.
- Che il compito di sottoscrivere appositi incarichi professionali, contenenti anche le condizioni economiche da praticare, ai suddetti professionisti, veniva affidato dall'assemblea, all'amministratore Controparte_1
- Che, all'assemblea DE 12/01/2022, l'amministratore comunicava ai condomini il mancato perfezionamento DE contratto di appalto con l' e la nuova CP_14 Controparte_14 nomina, quale appaltatrice per l'esecuzione DEle opere, DEl'impresa Metroquadro srl. confermando la nomina dei professionisti opposti limitatamente ai seguenti incarichi: Arch. quale direttore dei lavori, Ing. per il solo coordinamento DEla sicurezza in fase CP_5 CP_9 di esecuzione, Ing. quale incaricato per lo svolgimento DEl'attività di certificazione CP_7
energetica.
- Che, in data 12/04/2022, risultava presentata al SUE DE Comune di Parte_1 una CILA Super bonus da parte DEl'Ing. nella quale risultavano l'Arch. CP_9 CP_5 come progettista DEle opere architettoniche, l'ing. come incaricato DEla Controparte_15 progettazione DEle opere strutturali e l'ing. come incaricato DEla progettazione CP_16
degli impianti e certificazione energetica, giuste procure rilasciate da CP_2
personalmente e non quale legale rappresentante DEla attività svolte da Controparte_1 quest'ultimo, quindi, in assenza di autorizzazione assembleare;
- Che, successivamente, lo , incompatibilità sorte tra i professionisti e l'impresa CP_6
appaltatrice Metroquadro srl che, a quella data, non aveva ancora dato avvio ai lavori, domandava il pagamento DEle prestazioni professionali svolte sino a quel momento per complessivi € 97.988,78;
- Che, quindi, i professionisti hanno chiesto il pagamento di compensi per attività non espressamente autorizzate dal dovendosi peraltro contestare anche nel quantum le Parte_1
parcelle asseverate dagli ordini professionali e poste a base DE ricorso monitorio, presentando anche numerose duplicazioni di voci, chiedendosi compensi al anche per Parte_1
lavorazioni da effettuarsi sulle parti private e apparendo ictu oculi il quantum manifestamente eccessivo;
pagina 5 di 14 - Che, ad ogni buon conto, il credito fatto valere non era esigibile, poiché non è ancora scaduto il termine per l'effettuazione dei lavori per cui è causa, atteso che il pagamento DE credito è stato pattiziamente differito e subordinato al buon esito DE primo SAL e, in ogni caso, avendo le parti pattuito che il pagamento dovesse avvenire attraverso lo sconto in fattura, non essendo ancora scaduti i termini per le ultimazioni DEle opere, avendo il condominio avviato la pratica DE 110% ed essendo quest'ultima ancora in corso;
- Che, in ogni caso, sussiste la responsabilità DEla non avendo la stessa Controparte_1
quale l'ex amministratore di condominio informato i condomini DEla notifica degli atti giudiziari pervenuti sulla sua pec;
non avendo intrapreso la procedura di opposizione al decreto ingiuntivo per contestare la richiesta di pagamento, fondata su documenti di provenienza unilaterale, imprecisi, eccessivamente onerosi e riguardanti la progettazione di lavori per i quali era stata stabilita la modalità di pagamento mediante sconto in fattura ed avendo il Fois conferito incarichi ai professionisti in assenza di mandato ed al di fuori DE DEiberatum DEl'assemblea.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via principale nel merito ritenuta l'ammissibilità DEla proposta opposizione tardiva e per tutti i motivi ivi indicati, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda spiegata da , in proprio e quale CP_5 CP_5
componente nonché mandatario e capogruppo DE
[...]
; Ing. Controparte_17 CP_7
; Ing. ciascuno dei tre singoli liberi professionisti CP_8 CP_9 Controparte_10
quali componenti DE citato Raggruppamento Temporaneo, con il ricorso per ingiunzione, - ulteriormente nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale DEla domanda degli opposti, accertare e dichiarare che personalmente e l'amministratore di CP_2
per tutti i motivi indicati nel presente atto, sono tenuti a manlevare e Controparte_18
tenere indenne il da ogni somma che lo stesso dovesse essere condannato a Parte_1 corrispondere a parte convenuta opposta, per difetto di autorizzazione DEl'assemblea, nonché per mala gestio, consistita nell'omissione dei doveri di informazione, nell'omesso passaggio di consegne, nella violazione DEle disposizioni sul mandato nei confronti DE e Parte_1
per tutte le altre condotte foriere di responsabilità. - In Via subordinata: Condannare per i medesimi titoli di responsabilità, il Dott. e la al risarcimento dei danni CP_2 Controparte_1
causati al quantificati Parte_1 Parte_2 nella somma di € 97.988,78, pari alla somma richiesta dai Professionisti DEla con il CP_6
D.I. 119/2023 DE Tribunale di Ascoli Piceno o nella diversa somma che sarà accertata come dovuta pagina 6 di 14 nel presente giudizio o ritenuta congrua dal Tribunale adito;
Con vittoria di spese, anche relative alla pregressa fase sommaria.”
Si costituivano gli opposti che preliminarmente eccepivano l'intempestività DEl'opposizione tardiva, atteso che l'atto di citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c. è stato notificato il 21 luglio
2023, ossia due giorni dopo la scadenza DE termine e, in ogni caso, ne chiedeva il rigetto perchè infondata nel merito.
Si costituivano i terzi chiamati e che rappresentavano che, Controparte_1 CP_2
CP_ alla data di notifica DE decreto ingiuntivo, ossia il 14 marzo 2023, il dott. era in stato di custodia cautelare in carcere, su ordinanza DE GIP DE 3 febbraio 2023, eseguita il 6 febbraio 2023
e rimaneva sottoposto alla misura inframuraria sino al il 29 marzo 2023, allorquando la stessa veniva sostituita dalla misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazioni esterne.
Sulla scorta di ciò assumevano l'irregolarità DEla notifica DE decreto ingiuntivo, dal momento che CP_ la stessa si sarebbe dovuta eseguire in carcere e che, comunque, quand'anche il sig. avesse avuto conoscenza effettiva DE decreto, non avrebbe in alcun modo potuto comunicarla al
Condominio ovvero al nuovo amministratore, essendogli impedito ogni contatto con l'esterno, anche nel periodo di arresto domiciliare.
Rappresentava che, in ogni caso, non era ravvisabile nella condotta DEl'amministratore alcuna mala gestio, dal momento che si era limitato a fare quello che l'assemblea ha DEiberato ossia firmare le pratiche necessarie per dare esecuzione alla volontà assembleare di procedere alla ristrutturazione con ecobonus, aggiungendo che, comunque, il suo operato era stato ratificato dall'assemblea nelle riunioni successive.
Chiedeva, infine l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni in manleva, chiedendo il rigetto di ogni domanda da chiunque proposta contro Controparte_1
[...
in persona DE legale rappresentante e contro in proprio. CP_2 CP_2
Si costituiva , che, preliminarmente, eccepiva l'inoperatività DEla Controparte_19
polizza, atteso che la stessa, in vigore dal 23/09/2014, non veniva rinnovata allo scadere DEla rata il 18/03/23, ma solamente in data 22/06/23, quando veniva effettuato il pagamento DE dovuto premio, così determinandosi una situazione di scoperto di oltre 3 mesi, con la conseguenza che essendo la richiesta di risarcimento alla pervenuta alla stessa in data 14/06/24 e, quindi, CP_1
proprio nel lasso temporale in cui la polizza non era operante , l'evento resulterebbe indiscutibilmente fuori garanzia. pagina 7 di 14 Chiedeva in ogni caso il rigetto nel merito DEle domande contro essa stessa spiegate.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
13.12.2024, nel corso DEla quale le parti, a mezzo note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità DEl'opposizione ex art 650 cpc perché tardivamente proposta.
Orbene, è noto che presupposto indefettibile per l'esperimento DEl'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., risulta - ferme le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore - la nullità/irregolarità DEla notifica DE provvedimento monitorio, la quale, riverberandosi sulla tempestiva conoscenza DEla sua esistenza in capo al debitore ingiunto, pregiudica la sua facoltà di azionare il rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. entro il termine all'uopo previsto. La ratio legis sottesa all'istituto DEl'opposizione tardiva è di tutelare il diritto di difesa DEl'intimato avverso il provvedimento emesso inaudita altera parte, impedendone l'efficacia esecutiva definitiva, nelle ipotesi in cui questi non sia stato regolarmente informato DEla sua esistenza o si sia trovato nell'impossibilità di promuovere tempestiva opposizione, traducendosi dunque in un rimedio a carattere straordinario avverso un provvedimento suscettibile di acquisire il carattere di incontrovertibilità proprio DE giudicato. L'eccezionalità DE rimedio impone all'intimato la prova in giudizio non solo DE fattore esterno che abbia pregiudicato la sua tempestiva conoscenza DE provvedimento, ma anche DE nesso eziologico sussistente tra tale fattore esterno e la mancata conoscenza DE provvedimento: è stato infatti a più riprese affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che “Ai fini DEla legittimità DEl'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento DEl'irregolarità o DEla nullità DEla notificazione DE provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza DE suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” ( tra le altre, Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n. 26155; Cassazione civile sez.
II, 23/09/2020, n. 19938; Trib. Aosta 11.08.2020 n. 153; Trib. Milano 09.08.2021 n. 6931).
Ove, poi, la parte opposta intenda contestare la tempestività DEl'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità DEla notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore DE decreto pagina 8 di 14 da parte DEl'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 14572 DE 22/06/2007, Rv. 597389).
Orbene, nel caso in esame, la notifica DE decreto ingiuntivo è stata regolarmente effettuata all'indirizzo pec DEla società non potendosi ritenere necessaria, come Controparte_1 pure l'opponente ed il terzo chiamato sostengono, una notifica presso la casa circondariale, sia CP_ perché non era esigibile da parte degli opposti la conoscenza DElo stato di detenzione DE sia poiché detto stato detentivo si appalesava irrilevante, dal momento che amministratore DE condominio ingiunto era la società e, quindi, soggetto giuridico ben Controparte_1
diverso dal legale rappresentante DEla stessa.
CP_ Irrilevante, poi, appare che nel decreto ingiuntivo venga indicato come amministratore il e non anche la società cui il decreto è stato effettivamente notificato, atteso che, Controparte_20 all'evidenza, ci si trova al cospetto di una irregolarità formale, dal momento che la consegna DEl'atto è avvenuta proprio alla società che amministrava il condominio opponente.
Ne discende che la notifica DE decreto ingiuntivo è stata regolarmente eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica DEl'amministratore pro tempore DE opponente. Parte_1
Purtuttavia, poiché il per forza maggiore e, comunque, per fatto ad esso non Parte_1
imputabile, non è venuto a conoscenza di detta notifica, deve ritenersi ammissibile il ricorso alla procedura DEl'opposizione tardiva che, deve, ex lege, essere proposta entro il quarantesimo giorno da quando il ha avuto conoscenza di detto decreto ingiuntivo. Si tratta infatti di un Parte_1 evento imputabile all'attività di terzi, oggettivamente al di fuori DEl'ordinaria prevedibilità e certo non riconducibile soggettivamente all'opponente, cui deve necessariamente conseguire lo slittamento DE termine di cui all'art. 641 c.p.c., facendolo coincidere con la recuperata conoscibilità DE decreto stesso.
Orbene, proprio dal momento DEla conoscenza DE decreto ingiuntivo decorre il termine di quaranta giorni per la proposizione DEl'opposizione tardiva, termine perentorio che, nel caso in esame, è stato superato e che rende, pertanto, inammissibile l'opposizione.
Invero, risulta ex actis che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, gli opposti hanno proceduto alla notifica a ciascun condomino sia DE titolo esecutivo che dei relativi atti di precetto per le singole quote millesimali di partecipazione, processo di notifica eseguito a mezzo UNEP che ha avuto inizio il 5 giugno 2023 con le prime consegne degli atti.
pagina 9 di 14 Orbene, da detto momento o, comunque da data antecedente al 9.6.2023, il e per esso Parte_1
l'amministratore, ha avuto conoscenza DEl'esistenza DE decreto ingiuntivo, dovendosi precisare che per conoscenza, deve intendersi quella “comunque avuta” (cfr Cass civ 2608/2018 in motivazione) e non anche la conoscenza legale.
Depongono, in tal senso, i seguenti elementi:
- Gli stessi opponenti deducono che, dopo la notifica DE decreto ingiuntivo e DE precetto ai condomini “l'amministratore DE condominio apprendeva da alcuni condomini che era stato notificato un decreto ingiuntivo con pedissequo atto di precetto”.
- dal verbale di assemblea condominiale DE 12 giugno 2023 (doc 5 allegato alla citazione in opposizione) emerge che la riunione condominiale, fissata con carattere straordinario per la discussione circa l'esistenza di azione monitoria a carico DE , era stata convocata – Parte_1
in prima seduta – il 9/06/2023, e che lo svolgimento effettivo DEl'assemblea avutosi il 12 giugno sia avvenuto in seconda convocazione: ne deriva che la convocazione, avvenuta sicuramente in data antecedente al 9.6.2023 (id est in data 7.6.2023 cfr all alla terza memoria istruttoria di parte opponente), comprova che l'amministratore era già venuto a conoscenza da detta data DEl'esistenza DE decreto ingiuntivo;
- a nulla rileva che a detta convocazione non era allegato il decreto ingiuntivo, dal momento che il e, per esso, l'amministratore aveva conoscenza DEl'esistenza DElo stesso, come Parte_1
si evince dall'ordine DE giorno;
dall'altra parte, diversamente opinando, non potrebbe sostenersi che il dies a quo per la proposizione DEl'opposizione tardiva decorrerebbe dal giorno DEl'assemblea in cui l'amministratore, come assume l'opponente nelle note conclusionali, avrebbe materialmente visto il provvedimento, non potendosi far dipendere la decorrenza di un termine perentorio dalla condotta DElo stesso opponente. In altri termini, sarebbe assurdo sostenere che se l'amministratore, avuta conoscenza da parte dei condomini DEl'esistenza di un decreto ingiuntivo contro il , avesse convocato l'assemblea dopo un mese, solo da Parte_1
detta data sarebbe iniziata la decorrenza DE termine di quaranta giorni.
- Deve, quindi, ritenersi acquisita la conoscenza DE provvedimento monitorio in data 7.6.2023, ovvero nel giorno in cui l'amministratore convocò l'assemblea straordinaria dei condomini
- E', poi, assolutamente irrilevante che il difensore solo il giorno 13.6.2024 fece istanza di accesso agli atti, avendo il assunto piena conoscenza DE decreto ingiuntivo Parte_1
quantomeno dal 7.6.2024
pagina 10 di 14 Da ciò discende inevitabilmente l'avvenuta conoscenza DE provvedimento monitorio opposto da parte DEl'ingiunto, quantomeno in data 7.6.2023 e, conseguentemente, l'inammissibilità DEl'opposizione tardiva, notificata solamente in data 21.7.2023
Passando allora ad esaminare le domande svolte dall'opponente nei confronti DE terzo chiamato, il lamenta, in primis, quanto alla la violazione DEl'obbligo di Parte_1 Controparte_1 diligenza incombente sull'amministratore di condominio, per non averlo notiziato DEl'avvenuta notifica DE decreto ingiuntivo, impedendo la presentazione DEl'opposizione tempestiva.
Orbene, è pacifico che l'amministratore ai sensi DEl'art 1131 cc, è tenuto a comunicare CP_21
tempestivamente agli interessati, ossia ai condomini, ogni atto giudiziario che riguardi il , Parte_1
in ossequio al dovere di diligenza e trasparenza che l'amministratore deve mantenere nell'esercizio DEle sue funzioni e che, quindi, lo stesso sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal in ipotesi di Parte_1
violazione di detto obbligo.
Nel caso in esame, è pacifico ed incontestato che la società e, per essa, il suo Controparte_1
amministratore, pur avendo ricevuto regolare notifica DE decreto ingiuntivo, abbiano omesso, a causa
CP_ DEla detenzione DE di notiziare di ciò il condominio, ma quest'ultimo che, in tal senso era onerato, non ha dimostrato il danno concretamente subito.
Invero, la mancata comunicazione DE decreto ingiuntivo ha sicuramente impedito al la Parte_1
proposizione di una tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, ma essendo stato ritenuto che il
, per causa di forza maggiore, non ha avuto conoscenza tempestiva DE decreto, con Parte_1 conseguente ritenuta ammissibilità DEl'opposizione tardiva, non si vede quale danno la condotta omissiva DEla possa avere arrecato al . CP_1 Parte_1
A tal riguardo, il , nelle note conclusionali, deduce che “qualora fosse stata presentata Parte_1
l'opposizione tempestiva, il avrebbe potuto eccepire l'inefficacia degli atti firmati da Parte_3
CP_ in assenza di mandato, nella propria sfera giuridica, evitando quindi il giudicato sul punto. Inoltre, avrebbe potuto sollevare tutte le eccezioni relative alla legittimità dei compensi richiesti dai professionisti, contestando l'assenza DE mandato, l'erronea richiesta di pagamento relativa alla progettazione DEle parti private e tutto quanto eccepito con la presente opposizione, conseguendo certamente la revoca DE decreto ingiuntivo opposto”.
Appare evidente che si tratta DEle medesime doglianze sollevate con la presente opposizione tardiva
(come detto, astrattamente ammissibile), con la conseguenza che il diritto di difesa DEl'opponente non
è stato in alcun modo leso, né si ravvede un danno che possa essere oggetto di ristoro: in altri termini, il pagina 11 di 14 , potendo proporre opposizione tardiva, in quella sede, poteva far valere, come ha fatto, Parte_1 tutte le doglianze che avrebbe potuto sollevare con l'opposizione ex art 645 cpc.
Ne discende che la presentazione oltre il termine di quaranta giorni DEl'opposizione tardiva non è fatto in alcun modo ascrivibile all'omissione DEla terza chiamata ma solo alla Controparte_1
condotta DE Condominio stesso, con la conseguenza che la domanda de qua dovrà essere respinta.
Il condominio opponente sostiene poi che ci sarebbe la responsabilità dei terzi chiamati per aver conferito incarichi ai professionisti opposti, esorbitanti rispetto al mandato conferito dall'assemblea, in particolare sostenendo che l'attività di cui i professionisti hanno chiesto il pagamento ha riguardato l'efficientamento energetico sulle parti comuni;
l'efficientemente energetico sulle parti dei singoli condomini e la mitigazione DE rischio sismico, mentre il ha DEiberato solo di effettuare Parte_1
interventi di efficientamento energetico (DEibera DE 17/05/21). In particolare, deduce che è DE tutto
CP_ mancato un valido mandato conferito dall'assemblea ai professionisti ed al Dott. per la presentazione e sottoscrizione DEle pratiche SCIA e CILAS, dal momento che, nell'assemblea DE
17/05/21, è stato DEiberato il solo efficientamento energetico DEl'edificio e non è stato conferito mandato all'amministratore di sottoscrivere gli incarichi professionali contenenti le condizioni economiche da praticare e di incaricare i professionisti per le attività loro affidate.
Orbene, dal verbale di assemblea in data 22.8.2022, il , dopo aver ricevuto il precedente Parte_1
4.8.2022 le parcelle DElo (le medesime poste a base DE ricorso monitorio) e dei tre CP_6
professionisti, senza contestare alcunchè in merito alle attività professionali per cui si chiedeva il pagamento, DEiberava solo che quest'ultimo, come concordato, sarebbe dovuto avvenire al primo stato di avanzamento lavori con cessione DE credito: appare allora evidente che il riconosceva Parte_1
come svolte in suo favore tutte le attività professionali poste in essere dagli opposti, senza mai evidenziare un eccesso di mandato DEl'amministratore e, anzi, ratificando implicitamente l'operato DElo stesso, riconoscendosi debitore nei confronti dei professionisti per gli importi di cui alle parcelle e DEiberando solo tempistiche diverse per il pagamento.
Non si vede allora quale danno possa essere stato cagionato al condominio dai terzi chiamati, essendosi esso opponente spontaneamente riconosciuto debitore DEle somme ingiunte senza contestare alcunchè in merito alle opere professionali eseguite dallo . CP_6
Ne discende che anche detta domanda nei confronti dei terzi chiamati e Controparte_1 CP_2
dovrà essere respinta.
pagina 12 di 14 Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale e con riduzione dei valori medi per la fase di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria, seguono la soccombenza DEl'opponente nei confronti DEl'opposta e dei terzi chiamati.
Quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato, deve valutarsi se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base DEla prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria DE convenuto. (cfr da ultimo, Cass civ. 6144/2024)
Nel caso in esame, la compagnia di assicurazioni ha eccepito la mancata copertura CP_19
assicurativa, poiché il sinistro sarebbe stato denunciato allorquando la polizza non era attiva non essendo stato pagato il premio assicurativo alla scadenza, essendo stato lo stesso versato con tre mesi di ritardo.
Precisato che non sono in discussione il perfezionamento e l'efficacia DE contratto, ma l'adempimento DEla prestazione assicurativa e le sue implicazioni sulla decorrenza DEla copertura assicurativa, deve innanzitutto confermarsi che la fattispecie per cui è causa è da ricondurre all'art. 1901, 1° comma, cod. civ.; deve allora ritenersi che il pagamento DE premio è condizione essenziale per la prestazione assicurativa, ma non per l'efficacia DE contratto e che l'assicuratore può rinunciare all'eccezione di non indennizzabilità per il mancato pagamento DE premio, ma tale rinuncia, che può essere espressa o tacita, deve essere univoca, occorrendo una manifestazione di volontà anche espressa tramite comportamento concludente che sia chiaro ed inequivocamente indicativo DEl'intenzione da parte DEla compagnia di rinuncia DE favorevole effetto di legge (in tal senso, anche Cass. 14-03-2014, n. 5944;
Cass. 1-07-2002, n. 9554, Cass. n. 21571-2012), atteso che "il mancato pagamento DE premio o DEla rata di premio (opera) sul piano DEl'efficacia in ragione DEla peculiarità DE contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi" (Cass. 10-02- 2022, n. 4357).
Ciò posto, premesso che è pacifico che non è considerata quale rinuncia all'operatività DEl'art 1901 cc l'accettazione senza riserve DE premio assicurativo pagato in ritardo, perché detta accettazione non esprime una volontà negoziale ricognitiva DE diritto all'indennizzo e abdicativa DEl'effetto sospensivo DEl'efficacia DE contratto (ex multis cfr. Cass. 10-02-2022, n. 4357, cit.), nel caso in esame, la polizza in atti , evidenzia che la stessa è stata “Emessa il 28/03/23.Il pagamento DE premio è stato effettuato il pagina 13 di 14 21/06/23.Reg.22/06/23.”, circostanza che, a parere di chi scrive, attesta la volontà DEla di CP_3
evidenziare la tardività DE pagamento, la situazione di irregolarità determinatasi e la conseguente sospensione DEla copertura assicurativa fino alla data DEl'effettivo pagamento.
Ne discende che risultando infondata la chiamata, le spese legali sostenute dalla compagnia di assicurazioni dovranno essere poste a carico dai chiamanti ed e Controparte_1 CP_2
verranno liquidate come da dispositivo secondo i valori medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale e con riduzione dei valori medi per la fase di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria.
PQM
Il tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1106/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione perché proposta tardivamente;
rigetta le domande proposte dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati e CP_2 CP_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
condanna l'opponente alla refusione DEle spese di lite sostenute dagli opposti e dai terzi chiamati e che liquida per ciascuna parte in euro 11268.00 per compensi CP_2 Controparte_1
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge condanna e in solido tra loro a rifondere alla terza chiamata CP_2 Controparte_1
le spese di lite che determina in euro 11268.00 per compensi oltre rimborso Controparte_22
spese generali ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 19 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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