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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/08/2025, n. 7511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7511 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, dr. Paolo Mormile, all'udienza del 25/06/2025 , nella causa R.G. lav. n. 42368/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(16/11/1969) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
PE IG e DO TI, per procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara, in favore di Parte_1
, il diritto alla concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della Legge
[...]
n. 118/1971 a decorrere dal mese di ottobre 2020; 2) per l'effetto ulteriore, condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di tutti i ratei maturati CP_1
e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal mese di ottobre 2020 oltre interessi legali, così come già riconosciuto nel procedimento per ATP R.G. n. 22820/2022 Tribunale di Roma;
3) condanna l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 25/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'istante in epigrafe, ha rivendicato il proprio diritto alla concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della Legge n. 118/1971 a decorrere dal mese di ottobre 2020; per l'effetto ulteriore, chiedeva la condanna l al pagamento, in favore di esso CP_1 istante , di tutti i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal mese di ottobre 2020 oltre interessi legali, così come già riconosciuto nel procedimento per ATP R.G. n. 22820/2022 Tribunale di Roma.
1 Parte ricorrente deduceva, altresì, che a seguito all'emissione del predetto provvedimento aveva inviato all' l'apposito modello AP/70 per la riscossione degli importi maturati e l'accredito dei compensi;
CP_1 notificando altresì la sentenza attestante il riconoscimento del requisito sanitario. Tuttavia, l' non provvedeva al pagamento delle somme dovute. Controparte_2
Pertanto, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione dovuta art. 13, legge n. 118/1971. Dalla data dell''ATP. Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Ente previdenziale non si è costituto in giudizio. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e documenti allegati al ricorso, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
*****
In atti è altresì presente tutta la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione all tanto CP_1 della citata sentenza, quanto del modello AP70, relativo alle condizioni socioeconomiche Parte ricorrente, pertanto, ha compiutamente e correttamente allegato la documentazione da cui si evince la sussistenza dei presupposti previsti per legge e necessari all'erogazione del beneficio. In conseguenza di tutto quanto precede, in fatto ed in diritto, su tali basi, la domanda giudiziale così per come proposta merita integrale accoglimento con la conseguenza che l' in persona del suo l.r.p.t., CP_1 deve essere condannato a corrispondere in favore di Parte_1
, al pagamento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della Legge n.
[...]
118/1971 a decorrere dal mese di ottobre 2020, con tutti i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione e decorrenza dal mese di ottobre 2020 oltre interessi legali, così come già riconosciuto nel procedimento per ATP R.G. n. 22820/2022 Tribunale di Roma. Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell e si liquidano come CP_1 in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
*****
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 25/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, dr. Paolo Mormile, all'udienza del 25/06/2025 , nella causa R.G. lav. n. 42368/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(16/11/1969) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
PE IG e DO TI, per procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza: 1) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara, in favore di Parte_1
, il diritto alla concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della Legge
[...]
n. 118/1971 a decorrere dal mese di ottobre 2020; 2) per l'effetto ulteriore, condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di tutti i ratei maturati CP_1
e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal mese di ottobre 2020 oltre interessi legali, così come già riconosciuto nel procedimento per ATP R.G. n. 22820/2022 Tribunale di Roma;
3) condanna l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio che liquida CP_1 in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 25/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'istante in epigrafe, ha rivendicato il proprio diritto alla concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della Legge n. 118/1971 a decorrere dal mese di ottobre 2020; per l'effetto ulteriore, chiedeva la condanna l al pagamento, in favore di esso CP_1 istante , di tutti i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione con decorrenza dal mese di ottobre 2020 oltre interessi legali, così come già riconosciuto nel procedimento per ATP R.G. n. 22820/2022 Tribunale di Roma.
1 Parte ricorrente deduceva, altresì, che a seguito all'emissione del predetto provvedimento aveva inviato all' l'apposito modello AP/70 per la riscossione degli importi maturati e l'accredito dei compensi;
CP_1 notificando altresì la sentenza attestante il riconoscimento del requisito sanitario. Tuttavia, l' non provvedeva al pagamento delle somme dovute. Controparte_2
Pertanto, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione dovuta art. 13, legge n. 118/1971. Dalla data dell''ATP. Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Ente previdenziale non si è costituto in giudizio. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e documenti allegati al ricorso, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
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In atti è altresì presente tutta la documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione all tanto CP_1 della citata sentenza, quanto del modello AP70, relativo alle condizioni socioeconomiche Parte ricorrente, pertanto, ha compiutamente e correttamente allegato la documentazione da cui si evince la sussistenza dei presupposti previsti per legge e necessari all'erogazione del beneficio. In conseguenza di tutto quanto precede, in fatto ed in diritto, su tali basi, la domanda giudiziale così per come proposta merita integrale accoglimento con la conseguenza che l' in persona del suo l.r.p.t., CP_1 deve essere condannato a corrispondere in favore di Parte_1
, al pagamento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della Legge n.
[...]
118/1971 a decorrere dal mese di ottobre 2020, con tutti i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione e decorrenza dal mese di ottobre 2020 oltre interessi legali, così come già riconosciuto nel procedimento per ATP R.G. n. 22820/2022 Tribunale di Roma. Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell e si liquidano come CP_1 in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 25/06/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
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