Versione
27 settembre 1958
27 settembre 1958
>
Versione
21 dicembre 1967
21 dicembre 1967
>
Versione
15 gennaio 1976
15 gennaio 1976
>
Versione
20 gennaio 1981
20 gennaio 1981
>
Versione
21 maggio 1982
21 maggio 1982
>
Versione
22 novembre 1985
22 novembre 1985
>
Versione
13 aprile 1990
13 aprile 1990
>
Versione
30 marzo 2002
30 marzo 2002
>
Versione
21 giugno 2022
21 giugno 2022
Art. 23. (( (Componenti eletti dai magistrati). )) (( 1. L'elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ;
d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuita' territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilita', al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o piu' uffici per aggregarli al collegio territorialmente piu' vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.
4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla meta' dei candidati effettivi )) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le
votazioni." --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1982, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito dall' art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni."
2. L'elezione si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ;
d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuita' territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi, salva la possibilita', al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o piu' uffici per aggregarli al collegio territorialmente piu' vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.
4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla meta' dei candidati effettivi )) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 7) che "Il divieto di cui agli ultimi due commi dell' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , sostituito dalla presente legge, non si applica alla prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della presente legge, purche' i magistrati che si presentano candidati cessino dai loro incarichi non giudiziari almeno tre mesi prima della data fissata per le
votazioni." --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 10 maggio 1982, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 23, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito dall' art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , nella parte in cui prevede che i posti riservati ai magistrati di cassazione possano essere assegnati a "magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorche' non esercitino le rispettive funzioni."
Commentari • 21
- 1. Dubbi di legittimità costituzionale sul sistema elettorale dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura secondo il "ddl Bonafede"Antonio Mondini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 2.8320808
[…] Il nuovo sistema elettorale dei membri togati L'articolo 29 del ddl., sostituendo l'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n.195, introduce un nuovo sistema di elezione dei componenti togati, il cui numero è aumentato da 16 a 20 [1]. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8191Provvedimento: […] che l'avvocato Franco LI, giudice di pace presso l'ufficio di Monza, ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento con il quale l'Ufficio elettorale centrale per il Consiglio Superiore della Magistratura ha escluso la sua candidatura nel collegio unico nazionale di cui all'art. 23 lettera c) legge 195/1958, come modificato dall'art. 5 legge 44/2002; […] quale magistrato onorario, rientri nella categoria dei "magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito" a norma dell'art. 23 legge 195/1958 (come sostituito dall'art. 5 legge 44/2002) e ha perciò escluso la sua candidatura per il corrispondente collegio nazionale;Leggi di più...
- manifesta infondatezza·
- esclusione·
- elettorato attivo e passivo·
- violazione dell'art. 104, quarto comma, cost·
- estensione ai magistrati onorari·
- consiglio superiore della magistratura·
- componenti eletti dai magistrati·
- costituzione, cessazione e scioglimento·
- ordinamento giudiziario