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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 489/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MANNOCCI TIZIANA ed elettivamente domiciliata Email_1
presso lo studio del predetto difensore, via S. Andrea n. 56, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 13 novembre 2015, contraevano, Parte_1 Parte_2
in Livorno matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Livorno al n. 276, parte I, anno 2015; - che dall'unione dei due non sono nati figli;
- che e hanno, ora, proposto domanda Parte_1 Parte_2
congiunta per ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 15.01.2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 13 novembre 2015 tra Pt_1
e , iscritto nei registri dello stato
[...] Parte_2
civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015, n. 276, parte I.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che le parti sono economicamente indipendenti ed hanno definitivamente regolato ogni rapporto tra loro pendente e non hanno più nulla da pretendere ad alcun titolo l'uno dall'altra.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 21 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 489/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MANNOCCI TIZIANA ed elettivamente domiciliata Email_1
presso lo studio del predetto difensore, via S. Andrea n. 56, Pisa avente ad oggetto: domanda congiunta scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 13 novembre 2015, contraevano, Parte_1 Parte_2
in Livorno matrimonio civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Livorno al n. 276, parte I, anno 2015; - che dall'unione dei due non sono nati figli;
- che e hanno, ora, proposto domanda Parte_1 Parte_2
congiunta per ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 15.01.2024, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 13 novembre 2015 tra Pt_1
e , iscritto nei registri dello stato
[...] Parte_2
civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015, n. 276, parte I.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale prende atto che le parti sono economicamente indipendenti ed hanno definitivamente regolato ogni rapporto tra loro pendente e non hanno più nulla da pretendere ad alcun titolo l'uno dall'altra.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 21 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina