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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9739 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 09.01.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (Na) alla via Vastarella n. 8, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Santasilia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 C.F._2
alla via Sedile di Porto n. 9, presso lo studio degli avv.ti Ignazio Ardizio e Aurelio Ruggiero, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti all'udienza cartolare del 09.01.2025 concludevano chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
Il P.M. in data 26.01.2025 apponendo il proprio visto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis. 14 e 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 07.11.2023 il sig. , Parte_1
premettendo che il 09.08.2021 aveva contratto matrimonio con la sig.ra in Controparte_1
Marano di Napoli (Na) e che dalla loro unione non erano nati figli, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di incomprensioni caratteriali tra i coniugi. Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- ordinarsi alla sig.ra di lasciare la casa Controparte_1
coniugale sita in Marano di Napoli (Na) alla Via Parrocchia Sc. A, Int. 5, di proprietà esclusiva di esso ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale, pur non opponendosi Controparte_1
alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio - cumulativamente proposte dal ricorrente – chiedeva statuirsi in capo al ricorrente l'obbligo di versare mensilmente la somma pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento di essa resistente.
All'udienza del 14.10.2024 le parti raggiungevano un accordo chiedendo pronunciarsi la separazione senza statuizioni accessorie;
pertanto, il giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 09.01.2025, anche per l'eventuale precisazione delle conclusioni.
Quivi, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
Tanto premesso la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione dei coniugi secondo cui tra gli stessi era cessata l'affectio coniugalis, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che vada pronunciata la separazione tra i coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c. non avendo le parti formulato istanze di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale nulla dispone atteso che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento e che le parti non hanno formulato altre istanze accessorie.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], alle condizioni pattuite tra le parti come Controparte_1
riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 186 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 54, parte I, Serie /, Uff.
01, Registro atti di matrimonio dell'anno 2021);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9739 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 09.01.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (Na) alla via Vastarella n. 8, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Santasilia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli Controparte_1 C.F._2
alla via Sedile di Porto n. 9, presso lo studio degli avv.ti Ignazio Ardizio e Aurelio Ruggiero, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti all'udienza cartolare del 09.01.2025 concludevano chiedendo pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate dai coniugi.
Il P.M. in data 26.01.2025 apponendo il proprio visto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis. 14 e 473 bis. 49 c.p.c. depositato il 07.11.2023 il sig. , Parte_1
premettendo che il 09.08.2021 aveva contratto matrimonio con la sig.ra in Controparte_1
Marano di Napoli (Na) e che dalla loro unione non erano nati figli, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di incomprensioni caratteriali tra i coniugi. Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- ordinarsi alla sig.ra di lasciare la casa Controparte_1
coniugale sita in Marano di Napoli (Na) alla Via Parrocchia Sc. A, Int. 5, di proprietà esclusiva di esso ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale, pur non opponendosi Controparte_1
alle domande di separazione e scioglimento del matrimonio - cumulativamente proposte dal ricorrente – chiedeva statuirsi in capo al ricorrente l'obbligo di versare mensilmente la somma pari ad euro 600,00 a titolo di mantenimento di essa resistente.
All'udienza del 14.10.2024 le parti raggiungevano un accordo chiedendo pronunciarsi la separazione senza statuizioni accessorie;
pertanto, il giudice relatore rinviava la causa all'udienza del 09.01.2025, anche per l'eventuale precisazione delle conclusioni.
Quivi, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
Tanto premesso la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione dei coniugi secondo cui tra gli stessi era cessata l'affectio coniugalis, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che vada pronunciata la separazione tra i coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c. non avendo le parti formulato istanze di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale nulla dispone atteso che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento e che le parti non hanno formulato altre istanze accessorie.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato in [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], alle condizioni pattuite tra le parti come Controparte_1
riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 186 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 54, parte I, Serie /, Uff.
01, Registro atti di matrimonio dell'anno 2021);
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.01.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Alessandra Tabarro