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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.705/2023
promossa da
(C.F. ), nato l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
TO DE ON (AP) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Argento DE Foro di Pescara
Appellante
Contro
con sede in Roma via Giuseppe Controparte_1
Grenzar, 14 (P.I. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Marzio P.IVA_1
Pecci
Appellato
nonché
difesa dall'Avv. Paola Limatola
Appellato oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno n.
486/2023 pubblicata il 21.7.2023
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“in riforma DEla sentenza impugnata accogliere il presente appello e quindi le conclusioni già rassegnate in atti, con conseguente annullamento in ogni sua parte DEla cartella di pagamento opposta e DEla relativa iscrizione a ruolo, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni di giustizia e in specie con la condanna DEle controparti-convenute, ciascuno in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento DEle somme che la parte opponente fosse costretta a versare per evitare gli atti esecutivi, o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi come di legge.
- in riforma DE capo DEla sentenza dedicato alle spese di lite, condannare le controparti/appellate al pagamento integrale DEle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio secondo i corretti parametri DEla legge professionale e da distrarsi in favore DE sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario.”
Per : Controparte_1
“ … rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore DE procuratore antistatario ai sensi DEl'art. 93 c.p.c.”
Per Controparte_2 “dichiarare inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, l'atto di appello per i motivi innanzi indicati e per quanto esposto nel giudizio di primo grado.
Confermare la sentenza n.486 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito DE giudizio n.914/2022 di R.G., in data 21.07.2023 e non notificata, ovvero dichiarare che il sig. è tenuto al pagamento DEl'importo di € Parte_1
247.205,88 portato dalla cartella di pagamento n.008 2021 00020265 76 002 legittimamente emessa da CP_3
Condannare parte appellante al pagamento DEle spese e competenze DE presente giudizio nonché, ai sensi DEl'art.96, terzo comma, cpc al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
008 2021 00020265 76 002, notificatagli da , Controparte_1 con la quale veniva richiesto il pagamento DEla complessiva somma di euro
247.205,88, scaturente dall'iscrizione a ruolo n. 2021/000349 formata dalla compensando tra le parti Controparte_4 le spese di lite.
Ha proposto appello avverso tale sentenza per i motivi di seguito Parte_1 riepilogati, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte.
Si sono costituite le appellate Controparte_2 ed , che hanno chiesto il rigetto
[...] Controparte_1 DEl'appello con conferma DEla sentenza impugnata.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione con provvedimento DE
24.1.2024, preso atto DEle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data
6.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il gestore DE Fondo di Garanzia possa avvalersi DEla procedura esattoriale di cui all'art 67 DE DPR 43/88, anche se, nel caso in esame, il credito aveva natura privatistica, con la conseguenza che l'ente era tenuta a precostituirsi un titolo esecutivo e, solo all'esito, avrebbe potuto procedere all'emanazione DE ruolo e DEla cartella di pagamento impugnata.
Detto motivo è infondato.
Deve, infatti, premettersi in fatto che, con contratto stipulato il 01.12.17, otteneva da NC EN un finanziamento di € 300.000,00 ed il CP_5 prestava garanzia personale a detto finanziamento che era, altresì, Pt_1 assistito dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito dalla Legge n. 662/1996; che, a fronte DE parziale inadempimento DEla società alla restituzione DE finanziamento Parte_2 garantito, la ha diffidato il versamento Controparte_6 degli insoluti nei confronti degli obbligati e ha poi proceduto alla escussione DE
Mediocredito Centrale S.p.a., quale gestore DE Fondo di Garanzia per le PMI, ottenendo così la restituzione DEla somma complessiva di € 240.000,00.
A fronte DE pagamento, il Fondo per le PMI e, dunque, la
[...]
, in qualità di suo gestore, si è surrogata nei diritti Controparte_4 DE soggetto finanziatore sia nei confronti DEla Società finanziata, quale la sia nei confronti dei fideiussori DE medesimo finanziamento, Parte_2 procedendo, per quanto nella presente sede interessa, alle iscrizioni a ruolo riportate nella cartella impugnata.
L' appellante, allora, deduce che, dalla lettura combinata degli artt. 17 e 21 DE
D.Lgs. 46/1999, si ritrae il corollario secondo il quale sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti DEl'ingiunzione fiscale e DEl'iscrizione al ruolo le sole entrate pubblicistiche, mentre le entrate patrimoniali, che traggono origine da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, esigono la precostituzione di un titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo. Orbene, detta questione è stata affrontata e risolta condivisibilmente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr da ultimo Cassazione civile sez. III,
04/03/2025, n.5786; Cass. n. 9657 e n. 3118/2024, n. 1005/2003), che hanno affermato che” in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore DE Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 DE 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero DE credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità DE Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 DE D.Lgs.
146 DE 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi DEl'art.
8-bis, comma 3, DE D.L. n. 3 DE 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 DE 2015, pur se il credito sia sorto prima DEl'entrata in vigore DEla norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa DE regime già vigente";
In altri termini, i crediti DElo Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, ovvero per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123 DE
1998 devono intendersi di natura pubblicistica, con la conseguenza che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, DE D.Lgs. n. 123 DE 1998, incide sulla natura e sulle caratteristiche stesse DE credito, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura esattoriale di cui alla all'art. 17 DE d. lg. 26 febbraio 1999 n. 46: tale ricostruzione risponde alla funzione DE
Fondo pubblico, che, con la sua garanzia, sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione, recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi.
A seguito di tale surrogazione, dunque, si determina un mutamento DEla "causa" DE credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica- alla disponibilità DE Fondo pubblico ex L. 662/1996. Ne consegue che il Fondo pubblico è tenuto a recuperare il proprio credito per via esattoriale senza necessità di precostituirsi un titolo esecutivo giudiziario, trattandosi di azione che ha per oggetto un credito di natura pubblicistica.
Con il secondo motivo di appello il censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui il Giudice di primo grado si è pronunciato sulle spese di lite, compensandole in considerazione DE contrasto sussistente nella giurisprudenza di merito.
Detto motivo di appello è inammissibile, non ravvisandosi un concreto interesse in capo al soccombente nel primo grado di giudizio a censurare la Pt_1 disposta compensazione DEle spese di lite.
Ne discende l'infondatezza DE gravame.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza DEl'appellante e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la non particolare complessità DEla controversia.
Per quanto attiene i rapporti con , le spese di Controparte_1 lite vengono liquidate in favore DEl'avv Marzio Pecci, dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi DE D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto DEla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte DEl'appellante, DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma DElo stesso art. 13, comma
1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 486/2023 pubblicata il 21.7.2023 DE Tribunale di Ascoli
Piceno, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata. Pone a carico DEl'appellante tutte le spese anticipate dagli appellati per la difesa nel presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno e, quanto ad
[...]
, in favore DEl'avv Marzio Pecci, dichiaratosi Controparte_1 anticipatario, nell'importo pari ad euro 8234,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto DEla sussistenza dei presupposti, ai sensi DEl'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 DE 2002, per il versamento da parte DEl'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio DE 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico