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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14779 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art.83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui le parti si sono riportate in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
IA AV LL
REPUBBLICA ITALIANA IN nome DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. V
in persona della dott. ssa IA AV LL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11809 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
-cf. Parte_1 C.F._1 cf. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma piazza Americo Capponi n 16 presso lo studio dell'avv. Gianluca Ricozzi, rappresentante e difensore giusta procura in calce al ricorso RICORRENTI
E
cf. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma Via Ruggero Orlando n 44 presso lo studio dell'avv. Eugenio Scrocca, rappresentante e difensore giusta procura in calce alla comparsa di risposta RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Gli attori hanno chiesto con ricorso ex art 281 undecies ordinarsi al Condominio la consegna dell'anagrafe condominiale con le carature millesimali e l'elenco dei condomini morosi in ordine al d.i. n. 16703/24 da loro ottenuto per il recupero della somma di €12.691,54; hanno chiesto anche la condanna ex art 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo, con vittoria di spese.
Si è costituito il producendo l'elenco dei condomini morosi (all. 4 c.r.), nonché in ogni CP_1 caso il bonifico del pagamento di cui al d.i. (all. 5). Ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del la cessata materia del CP_1 contendere ed il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Stante il carattere documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 23.10.25 sulle note di discussione a trattazione scritta.
Nel merito deve in effetti dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione per avere gli istanti ottenuto quanto oggetto di petitum, finanche il pagamento del debito di cui al decreto ingiuntivo richiamato.
Residua il governo delle spese di lite, da stabilirsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Sul punto il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 8.1.25, ed il presente giudizio iscritto a ruolo in data 7.3.25 ossia dopo due mesi.
Ora è incontestato che gli attori siano essi stessi condomini dello stabile, pur tuttavia anche conoscendo gli altri condomini essi non potevano sapere chi di questi fosse rimasto moroso nel pagamento del dovuto pro quota, da qui la legittimità della loro richiesta. Senonchè seppure in un'ottica di leale collaborazione tra le parti il avesse riscontrato la CP_1 missiva del 13.1.25 rappresentando di essere in corso la predisposizione dell'elenco dei morosi, il ritardo in tal senso protratto appare allo stato ingiustificato.
Deve però parimenti evidenziarsi come la presente domanda sia stata rivolta e notificata al e non all'amministratore in proprio. CP_1
Orbene come anche ribadito da recente arresto della Suprema Corte (Cass. 1002/25) potendo il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni, ed in qualità di rappresentante del condominio essendo gli effetti dell'attività dell'amministratore imputabili direttamente al , ne consegue che CP_1
“legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore.”. CP_1 Dunque - in disparte dalla eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal - CP_1 il Tribunale avrebbe di ufficio sollevato la questione e deciso la stessa come sopra.
Ne deriva stante le reciproche soccombenti difese - nel merito del e processuale degli CP_1 attori- come si ritenga equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -dichiara la cessata materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24.10.25.
IL GIUDICE
IA AV LL
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
(art.83, comma 7, lett. h, decreto legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui le parti si sono riportate in luogo della discussione ex art 281 sexies cpc;
decide come da provvedimento che segue
Il Giudice
IA AV LL
REPUBBLICA ITALIANA IN nome DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. V
in persona della dott. ssa IA AV LL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11809 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
-cf. Parte_1 C.F._1 cf. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma piazza Americo Capponi n 16 presso lo studio dell'avv. Gianluca Ricozzi, rappresentante e difensore giusta procura in calce al ricorso RICORRENTI
E
cf. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma Via Ruggero Orlando n 44 presso lo studio dell'avv. Eugenio Scrocca, rappresentante e difensore giusta procura in calce alla comparsa di risposta RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Gli attori hanno chiesto con ricorso ex art 281 undecies ordinarsi al Condominio la consegna dell'anagrafe condominiale con le carature millesimali e l'elenco dei condomini morosi in ordine al d.i. n. 16703/24 da loro ottenuto per il recupero della somma di €12.691,54; hanno chiesto anche la condanna ex art 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo, con vittoria di spese.
Si è costituito il producendo l'elenco dei condomini morosi (all. 4 c.r.), nonché in ogni CP_1 caso il bonifico del pagamento di cui al d.i. (all. 5). Ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del la cessata materia del CP_1 contendere ed il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Stante il carattere documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 23.10.25 sulle note di discussione a trattazione scritta.
Nel merito deve in effetti dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione per avere gli istanti ottenuto quanto oggetto di petitum, finanche il pagamento del debito di cui al decreto ingiuntivo richiamato.
Residua il governo delle spese di lite, da stabilirsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Sul punto il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 8.1.25, ed il presente giudizio iscritto a ruolo in data 7.3.25 ossia dopo due mesi.
Ora è incontestato che gli attori siano essi stessi condomini dello stabile, pur tuttavia anche conoscendo gli altri condomini essi non potevano sapere chi di questi fosse rimasto moroso nel pagamento del dovuto pro quota, da qui la legittimità della loro richiesta. Senonchè seppure in un'ottica di leale collaborazione tra le parti il avesse riscontrato la CP_1 missiva del 13.1.25 rappresentando di essere in corso la predisposizione dell'elenco dei morosi, il ritardo in tal senso protratto appare allo stato ingiustificato.
Deve però parimenti evidenziarsi come la presente domanda sia stata rivolta e notificata al e non all'amministratore in proprio. CP_1
Orbene come anche ribadito da recente arresto della Suprema Corte (Cass. 1002/25) potendo il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni, ed in qualità di rappresentante del condominio essendo gli effetti dell'attività dell'amministratore imputabili direttamente al , ne consegue che CP_1
“legittimato passivo nell'azione di condanna alla comunicazione dei dati dei morosi è l'amministratore in proprio e non il in persona dell'amministratore.”. CP_1 Dunque - in disparte dalla eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal - CP_1 il Tribunale avrebbe di ufficio sollevato la questione e deciso la stessa come sopra.
Ne deriva stante le reciproche soccombenti difese - nel merito del e processuale degli CP_1 attori- come si ritenga equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -dichiara la cessata materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24.10.25.
IL GIUDICE
IA AV LL