Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8663/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la modifica delle condizioni della separazione tra coniugi, iscritto al n. 8663/2024 e pendente tra
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da Avv. Simona Irene Valentino,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Parte_1
Tribunale deducendo di essere coniuge separata della parte convenuta. Ha precisato che le condizioni regolanti lo stato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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separativo sono definite nella sentenza di omologazione n.
4215/2023 del 25.10.20231.
Ha dedotto che le esigenze dei minori si sono accresciute e che ella non può più contare sull'apporto economico che riceveva dai propri genitori.
Ha concluso domandando l'attribuzione in proprio favore del
100% dell'assegno unico e universale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data 13.08.2024).
I.2.- Il convenuto non si è costituito in giudizio.
I.3.- Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
I.4.- All'udienza di comparizione del 24.03.2025 la causa è stata rimessa direttamente al Collegio per la decisione senza necessità di adozione di provvedimenti provvisori.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico, con la precisazione che la modifica delle condizioni della separazione può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede di separazione.
III.- La richiesta di attribuzione per intero dell'A.U.U. non può trovare accoglimento.
Parte attrice fonda la propria pretesa su circostanze di fatto tutte non rilevanti.
In primo luogo, l'impossibilità di confidare sull'aiuto economico dei genitori non è provata e, in ogni caso, non avrebbe alcuna incidenza poiché in sede di separazione sono state considerate le sole capacità reddituali esclusive dei genitori.
In secondo luogo, l'aumento delle esigenze economiche dei figli non è provato. Infatti, deve osservarsi che la sentenza di separazione è stata pronunciata ad ottobre 2023 e che il presente giudizio è stato introdotto ad agosto 2024 ovverosia prima del decorso di un anno. In un arco di tempo così ristretto, anche in considerazione dell'età dei minori e del 1 per quanto qui rileva, le condizioni della separazione prevedono: contributo paterno al mantenimento dei Per_1 tr ari ad € 200,00 per ciascuno;
AUU riconosciuto alla madre sino alla concorrenza di € 200,00 ed al 50% tra i genitori per l'eccedenza.
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loro percorso formativo, non può apprezzarsi in via presuntiva come verosimile alcuna maggiore esigenza legata alla crescita.
In terzo luogo, l'attrice lamenta che il padre di fatto trattenga la metà dell'A.U.U. diversamente da quanto previsto in sede di accordo. E però tale circostanza non rappresenta un fatto sopravvenuto bensì un mero inadempimento che la parte può far valere aliunde.
Da ultimo, l'asserita sottrazione con la forza di un veicolo utilizzato per scopi familiari non incide sull'assetto degli interessi definito in sede separativa potendo trovare piuttosto tutela in altra sede giudiziaria.
In definitiva, nessuna delle deduzioni proposte dall'attrice
è idonea a determinare l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni della separazione.
IV.- Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 8663/2024 proposto con ricorso del
13.08.2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., Controparte_1 disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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