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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/11/2024, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di AN, dott.ssa Elisa Milazzo, in seguito all'udienza di giorno 11 novembre 2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1748/2021 avente ad oggetto "cambio di appalto- diritto all'assunzione- clausole sociali"
PROMOSSA DA
"con il patrocinio dell'avv. Antonio Federico Petino;
Parte 1
-ricorrente-
contro
Controparte 1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Diego Nastasi;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.3.2021 Parte 1 adiva il Tribunale Civile di AN
sez. Lavoro espondo:
-di aver lavorato dal 25.1.2019 nell'ambito dell'appalto di servizio di portierato presso la Camera di Commercio Sud Est di AN alle dipendenze della società Punto Pulizia s.r.l. con qualifica di portiere d'ufficio ed inquadrato al livello 2 del CCNL Multiservizi;
CP 2 - essendo venuta a conoscenza della volontà procedere a
- che con pec del 7.7.2020 la nuova gara d'appalto del settore portierato già affidato alla Punto Pulizia s.r.l. aveva invitato la
Camera di Commercio di AN a verificare il rispetto della clausola di garanzia occupazionale prevista dall'art. 4 del CCNL Multiservizi;
che in data 10.7.2020 la Camera di Commercio di AN aveva indetto una gara per la sola sede di AN per l'assunzione di un'unità di personale da adibire alla sede di via Cappuccini ed un'altra presso l'Infocenter di P.zza Borsa;
- che con determina n. 100 del 7.8.2020 il predetto servizio temporaneo di portierato presso la sede di AN veniva affidato alla società convenuta Controparte_3 ; che la società Punto Pulizia s.r.l. – avendo ricevuto in data 24.9.2020 dalla stazione appaltante la nota prot. n.20279/U di cessazione del servizio – provvedeva a comunicare alla Controparte 3 alla
-
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e alle OO.SS. di categoria i nominativi dei dipendenti [...] Parte 1 ) addetti al servizio oggetto del cambio di appalto;
Per 1 e
- che successivamente le OO.SS. chiedevano incontro presso il Centro per l'impiego di AN al fine di stabilire le procedure di cambio di appalto;
che all'incontro tenutosi in data 28.9.2020 tra la stazione appaltante, la società cedente e quella
-
subentrante non si raggiungeva un accordo in merito all'assunzione da parte della società CP 1
[...] dei lavoratori addetti al precedente appalto e la procedura veniva chiusa con esito negativo;
- che con nota del 14.10.2020 la ricorrente premettendo di essere dipendente della società Punto
Pulizia società cedente l'appalto di portierato indetto dalla Camera di Commercio di AN aveva diffidato la resistente a provvedere alla sua assunzione con decorrenza dall'inizio del servizio, nonché, al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni medio termine non corrisposte;
che alla predetta richiesta la società convenuta ribadendo di non essere obbligata all'assunzione
-
dei dipendenti della precedente affidataria avendo avuto contezza dell'esistenza di lavoratori addetti al precedente appalto soltanto dopo l'affidamento definitivo del servizio, si dichiarava disponibile ad assumere soltanto una delle due unità già dipendenti della Punto Pulizia s.r.l. onerando quest'ultima di provvedere alla scelta dell'unità da assumere;
- la predetta richiesta veniva rifiutata dalla Punto Pulizia s.r.l. che insisteva affinché il passaggio la società affidataria assorbisse entrambe le due unità di personale precedentemente addette al servizio di portierato;
Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente dopo aver premesso che il conferimento dell'appalto in favore della Controparte_3 era avvenuto con le medesime modalità osservate per l'espletamento del servizio da parte della società uscente assumeva la sussistenza in capo alla società resistente un vero e proprio obbligo ad assumere la ricorrente atteso che entrambi i ccnl applicati sia dalla società cedente sia da quella subentrante – segnatamente il CCNL multiservizi dalla Punto Pulizia s.r.l. e il
CCNL istituti di vigilanza e servizi fiduciari dalla subentrante che contenevano clausole di
-
salvaguardia poste in favore dei lavoratori occupati dall'appaltatore uscente e che ne imponevano l'assunzione da parte dell'impresa subentrante secondo le modalità espressamente individuate all'interno dei singoli contratti collettivi.
-Deduceva, altresì, che la società cedente l'appalto a differenza di quanto sostenuto in sede di incontro sindacale dalla resistente -, in ossequio al contratto collettivo dalla stessa applicato, con nota del 25.9.2020 aveva tempestivamente comunicato alla resistente e alle OO.SS. i nominativi dei dipendenti da assorbire per la gestione dell'appalto mettendo pertanto in condizione la società subentrante a provvedere all'assunzione del ricorrente.
Ciò posto, ribadiva il diritto alla sua assunzione sin dal 25.9.2020, oltre al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni maturate dalla insorgenza del diritto alla sua assunzione e fino all'effettiva assunzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna retribuzione al soddisfo effettivo.
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: (...) dichiarare il diritto della Sig.ra alla assunzione alle dipendenze della Controparte_3 sin dall'inizio Parte 1
dell'appalto, con la conseguente condanna della società convenuta: alla assunzione della sig.ra
Parte_2 con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con passaggio immediato e diretto, nel livello D, con qualifica di addetta al servizio di portierato;
al risarcimento del danno in favore della ricorrente pari alle retribuzioni maturate dall'insorgenza del diritto alla sua assunzione decorrente dal 25.9.2020 e fino alla effettiva assunzione pari a euro 5.180,00 ad oggi, oltre agli scatti di anzianità, ai ratei 13ma, ferie, festivi, e quant'altro, con la riparametrazione del danno in ragione delle suddette indennità aggiuntive. O la maggiore o minore somma che il Giudice stabilirà di giustizia."
Si è costituita la società resistente con memoria all'udienza del 14.9.2021 contestando le difese attoree e svolgendo ampie difese volte alla reiezione del ricorso.
In via preliminare ha eccepito la carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto lo stesso, alla data del deposito del ricorso, risultava essere ancora in forze presso la società cedente l'appalto.
Osservava a tale riguardo che la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa uscente si poneva quale condizione necessaria per l'applicazione dell'invocata clausola di salvaguardia, nonché, fatto costitutivo del diritto del ricorrente alla riassunzione presso il nuovo appaltatore.
Nel merio, contestava la fondatezza degli assunti attorei eccependo che nella lettera d'invito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di portierato la stazione appaltante aveva omesso di inserire la clausola sociale, sicché, essa resistente non poteva ritenersi in obbligo a riassorbire la ricorrente non avendo avuto contezza, al momento della partecipazione alla gara e alla formulazione della relativa offerta economica, dell'esistenza di un'impresa cedente e del relativo personale da riassumere. Rimarcava a tale riguardo che la società cedente, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso da parte della CP 2 del 7.7.2020, non aveva comunicato, come suo obbligo alla stazione appaltante il numero complessivo di lavoratori impiegati nel cantiere di AN sicché, era plausibile ritenere che la stessa fosse interessata a ritenere i propri dipendenti per utilizzarli in altre attività.
Rilevava a tal riguardo di aver contattato telefonicamente prima della presentazione dell'offerta il
Responsabile del Procedimento tale dott. Per 2 il quale aveva assicurato circa l'assenza di personale da riassorbire.
Eccepiva, altresì, la violazione da parte della società Punto Pulizia delle disposizioni del contratto rilevando che la stessa aveva provveduto a comunicare l'esistenza di Parte 3
lavoratori da riassorbire solo in data 25.9.2020 - appena 5 giorni prima dell'inizio del servizio stabilito per il 1.10.2020 - e ben oltre il termine previsto dall'art. 4 del CCNL Multiservizi che dispone espressamente come l'impresa uscente, entro il termine di 15 giorni, debba dare comunicazione della cessazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL fornendo le informazioni attinenti al numero di lavoratori interessati al cambio di appalto.
Precisava, avuto riguardo la propria posizione che essa resistente era tenuta a rispettare le disposizioni del CCNL Servizi fiduciari, al quale aderiva, precisando che ai sensi dell'art. 5 co. 7 del predetto CCNL la società subentrante era esonerata dal riassorbire il personale della società uscente laddove quest'ultima non avesse tempestivamente comunicato l'elenco dei dipendenti precedentemente dalla stessa impiegati nell'appalto.
Rilevava, ad ogni buon conto di aver comunque offerto al ricorrente - solo per spirito conciliativo - la possibilità di essere assorbito e di continuare a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza presso il medesimo cantiere sito presso la Camera di Commercio di AN ma che tale offerta era stata rifiutata dal lavoratore poiché ritenuta non congrua stante la minor retribuzione tabellare prevista dal CCNL Servizi Fiduciari rispetto a quella prevista dal CCNL applicato dalla cedente.
Tanto premesso istava pertanto nel rigetto del ricorso e nella condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
La causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza del 11.11.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione.
Entro il termine perentorio fissato hanno depositato note entrambi le parti e la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Ciò posto e venendo alle ragioni della decisione, reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e che lo stesso non possa trovare accoglimento.
Dovendosi innanzitutto delineare il thema decidendum, occorre precisare che la ricorrente rivendica il suo diritto ad essere assunta alle dipendenze della resistente Controparte_3 a seguito del cambio di appalto con la precedente società Punto Pulizia s.r.l. alle cui dipendenze era impiegata a tempo indeterminato con qualifica di Portiere di Ufficio di secondo livello, secondo la classificazione contrattuale del CCNL Multiservizi come indicato nelle buste paga prodotte in atti
(cfr. All. 8 ricorso), nonché, il suo diritto al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni non corrisposte dal 25.9.2020 fino all'effettiva stipula del contratto.
A sostegno della sua pretesa invoca l'applicazione della normativa pattizia del CCNL Multiservizi applicato dalla cedente Punto Pulizia s.r.l. e del CCNL Istituti di Vigilanza e Servizi Fiduciari applicato dalla resistente Controparte_3 che garantiscono entrambi, in caso di cambio di appalto,
l'assunzione da parte del nuovo aggiudicatario dell'appalto dei dipendenti della cedente alle medesime condizioni contrattuali. (cfr. All.ti 11 e 12)
3. Tanto chiarito, e venendo alle ragioni della decisione va preliminarmente affrontata e disattesa l'eccezione di carenza di interesse formulata dalla società convenuta.
Assume a tale riguardo la resistente che poiché al momento del deposito del ricorso il contratto di lavoro tra la società cedente ed la Parte 1 era ancora in essere risultando la lavoratrice da
-
riassumere ancora alle dipendenze della Punto Pulizia s.r.l. era mancate la condizione necessaria per l'applicazione della clausola sociale e la riassunzione del ricorrente presso il nuovo appaltatore.
L'eccezione è infondata.
Ebbene, deve rilevarsi che il diritto di transito dei lavoratori dell'impresa uscente nell'organico dell'impresa subentrante non è condizionato dal un preventivo licenziamento o, comunque, dalla formale cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa uscente quanto piuttosto dall'operatività della clausola di salvaguardia occupazionale che consente laddove ne siano rispettate le
-
condizioni applicative previste dalla normativa pattizia - il passaggio diretto e senza soluzione di continuità dei lavoratori dall'impresa cedente a quella aggiudicataria dell'appalto tanto che gli eventuali licenziamenti da parte dell'impresa uscente vanno qualificati, non come licenziamenti non costituendo la cessazione dell'appalto giusta causa di risoluzione, ma meri atti di recesso del rapporto prodromici e strumentali all'avvicendamento del personale coinvolto nell'appalto.
4. La società resistente deduce, altresì, che nella lettera d'invito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di portierato la stazione appaltante non ha dato conto della sussistenza di personale già impiegato nell'appalto né, tantomeno, ha inserito nessuna clausola sociale. Sulla scorta di quanto sopra assume pertanto che non è possibile riconoscere il diritto della ricorrente dipendente della società cedente al passaggio diretto alle sue dipendenze quale società subentrante al contratto di appalto.
Il predetto assunto non convince.
Ora, se è pur vero che la lettera di invito alla procedura negoziata inviata alla società resistente non contenga alcuna clausola sociale ai sensi dell'art. 50 D.lgs 50/2016 ritiene il Tribunale che tale circostanza non sia rilevante nel caso che ci occupa.
Ed invero, l'art. 50 Art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, ratione temporis applicabile, intitolato "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi" dispone espressamente “1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
Trattasi di norma avente un contenuto generale e di principio volta a regolare esclusivamente i rapporti tra le imprese aggiudicatarie e la stazione appaltante imponendo a quest'ultima l'obbligo di inserire nei bandi di gara clausole di protezione dei lavoratori impiegati nei servizi oggetto di procedura concorsuale non potendo tale norma essere invece applicata ai rapporti giuridici tra i lavoratori della società cedente e la subentrante che trovano invece la loro precipua regolamentazione nella disciplina dei CCNL applicati dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.
5. Tanto chiarito, la disciplina afferente all'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore deve pertanto rinvenirsi esclusivamente nella disciplina prevista dai CCNL applicati dalle società coinvolte nell'avvicendamento del servizio oggetto della procedura.
A tale riguardo, deve osservarsi, in via generale che le "clausole di protezione" o "clausole sociali" inserite nella contrattazione collettiva perseguono la finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente e la stabilità dei lavoratori nel medesimo posto di lavoro.
Ebbene, nel caso che ci occupa gli obblighi facenti capo alle imprese, operanti nel settore interessato dalla controversia, risultano essere specificamente disciplinati rispettivamente dal CCNL Multiservizi applicato dalla società cedente - circostanza che emerge dalle buste paghe in atti e dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di incontro avanti la DT di AN (cfr. All.ti 8 e 10 ricorso) e dal CCNL Servizi Fiduciari al quale aderisce la società resistente. (cfr. All. 12 ricorso)
Ora l'art. 4 del CCNL Multiservizi rubricato "Cessazione di appalto" dispone per quanto di interesse che In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva 66
comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi (....)." precisando che nel casi in cui il servizio oggetto dell'appalto non presenti - come nel caso che ci occupa elementi di discontinuità rispetto a quello precedente "l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi❞ disponendo, altresì, che "L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: nominativo e codice fiscale;
eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
livello di inquadramento;
orario settimanale;
data di assunzione nel settore;
data di assunzione nell'azienda uscente;
situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza
Stato/Regioni; le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.." (cfr. all. 12 ricorso)
Avuto riguardo invece la società subentrante - odierna resistente - la normativa relativa alla gestione del cambio di appalto è contenuta nel Titolo II del CCNL Servizi Fiduciari che all'art. 2 ribadisce la volontà delle parti contrattuali di “garantire la salvaguardia occupazionale del personale addetto ai servizi fiduciari” attraverso una "disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto";
l'art. 3 del c.c.n.l. prevede che "In ogni caso di cessazione di appalto con subentro da parte di altra impresa nei servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'impresa uscente ne darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle 00.SS. firmatarie, alle RSA /RSU ed ai lavoratori già impiegati nei servizi oggetto dell'appalto ed all'Impresa subentrante, fornendo: - l'elenco dei nominativi, qualifiche ed anzianità di tutto o di parte del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione;
- codice fiscale dei lavoratori interessati;
- orari di servizio”; l'art. 4 prevede espressamente che "Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante i lavoratori dipendenti dell'impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura"; l'art. 5 a tal fine detta la seguente procedura "L'Impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, del personale individuato ai sensi dell'art. 4 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali,
l'impresa subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Impresa subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'impresa uscente e le 00.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 4 bis
L.28.2.2008 n. 31 ultima parte, verrà assicurato il trattamento economico e normativo stabilito dalla presente sezione. Ad essi verranno mantenuti gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal presente C.C.N.L., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'azienda subentrante. L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall' obbligo stabilito ai precedenti commi, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91. Dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 2 p. sez. un incontro presso la Direzione
Territoriale del Lavoro, ovvero in sede sindacale con l'impresa uscente e le 00.SS. Territoriali, dimostrando documentalmente, in tale sede, le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio. Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte dalle stesse verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c. Il mancato adempimento, da parte dell'impresa che cessa nell'appalto, delle incombenze di cui al precedente articolo 2 p. sez. esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al presente articolato da parte dell'impresa subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto comporterà per essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio. Qualora l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, il lavoratore dipendente passato avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente C.C.N.L. La presente disciplina è da intendersi cogente per le società che applicano il presente C.C.N.L. Nel caso in cui l'azienda uscente non applichi il presente contratto, si potranno comunque attivare tentativi di cambio di appalto alla presenza delle
OO.SS. ed eventualmente le DT competenti per la procedura".
Ebbene, con riferimento alla disciplina del CCNL Multiservizi applicato alla società Punto Pulizia
s.r.l., ritiene questo Giudice che l'art. 4 vada interpretato nel senso che al fine di rendere operativa l'applicazione della clausola di salvaguardia occupazionale la società cedente è obbligata, in via preventiva, a esternare la sua volontà di attivare la relativa procedura di cessione del personale procedendo a comunicare alla stazione appaltante e alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, entro il termine di 15 giorni dalla cessazione dell'appalto, il numero di addetti all'appalto interessati al passaggio alle dipendenze dell'eventuale società subentrante con particolare riguardo a quelli con anzianità di servizio nell'appalto di almeno 4 mesi e ciò anche al fine di rendere possibile alla amministrazione appaltatrice di concerto con le rappresentazione sindacali di determinare la situazione occupazionale del cantiere oggetto dell'appalto ed inserire nel bando di gara la relativa clausola sociale.
Sul punto mette conto evidenziare, infatti, che le clausole di salvaguardia non possono essere intrepretate tout court quale automatico diritto soggettivo del lavoratore all'assunzione da parte della società subentrante la gestione dell'appalto ben potendo la società cedente ritenere più profittevole mantenere alle sue dipendenze il personale già formatosi in occasione dell'appalto ceduto al fine di utilizzarlo aliunde per lo svolgimento della propria attività di impresa presso altre committenti.
Ora, venendo al caso che ci occupa, si osserva che nel provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio alla società resistente la stazione appaltante ha dato conto del fatto che con la determina n. 63 del 9 luglio 2020 aveva già annullato in autotutela l'affidamento del servizio di portierato oggetto del presente giudizio alla società Punto Pulizia procedendo a fissare la data di cessazione del servizio, nonché, quella di consegna all'impresa aggiudicataria. (cfr. All. 4 ricorso) Ne consegue pertanto che la società cedente diversamente da quanto dalla stessa dichiarato in sede di incontro avanti la DT di AN e dedotto dal ricorrente - era ben conscia, già a far data dal 9.7.2020, dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto con la committente ed era pertanto tenuta in ossequio alla disciplina dell'art. 4 CCNL cit. a comunicare entro i successivi 15 giorni a comunicare alla stazione appaltante e alle organizzazione sindacali territorialmente competenti la sua volontà di cedere alla società subentrante i lavoratori addetti al servizio oggetto dell'appalto, circostanza quest'ultima che nel caso che ci occupa non si verificata.
Tale stringente onere di informazione imposto alla cedente si spiega nella volontà delle parti contrattuali di procedere a cristallizzare la situazione occupazione del cantiere eventualmente oggetto di subentro con altro operatore e ciò al fine di evitare manovre fraudolente e permettere all'eventuale subentrante di stabilire il grado di profittabilità dell'appalto.
Venendo adesso alla normativa contrattuale del CCNL Servizi Fiduciari applicato dalla società resistente si evidenzia, che se da un canto il predetto contratto all'art. 4 e nel primo comma ed al successivo art. 5 prevede espressamente a carico dell'impresa subentrante l'obbligo di assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova dei lavoratori dipendenti dell'impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura, dall'altro, lo stesso
CCNL contiene un insieme precipuo di deroghe a tale meccanismo di riassorbimento ed in particolare quello disciplinato dal comma 7 dell'art. 5 che espressamente dispone che "Il mancato adempimento, da parte dell'impresa che cessa nell'appalto, delle incombenze di cui al precedente articolo 2 p. sez. - ovvero del rispetto della procedura del cambio di appalto ivi prevista - esimerà
l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente".
La predetta norma va infatti interpretata nel senso che laddove l'impresa cedente come nel caso che ci riguarda ometta di comunicare nei modi e nei termini previsti dal CCNL applicato l'elenco dei dipendenti eventualmente interessati al cambio di appalto detto inadempimento esonera l'impresa subentrante dall'applicare la clausola sociale e dunque a procedere alla riassunzione obbligatoria di tale personale.
Ne deriva che il diritto all'assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista di cui all'art. 4 del CCNL cit. e alla luce della deroga contenuta al comma 7 dell'art. 5 del CCNL cit. non si configura come assoluto, ma è condizionato alla circostanza che l'azienda che vuole concorrere nell'appalto sia messa nella condizioni di avere la giusta contezza della forza lavoro in precedenza occupata sul cantiere, al fine di dare certezza ai propri rapporti economici da instaurare con la stazione appaltante. Va infatti ribadito che la clausola sociale non può imporre al nuovo appaltatore scelte incompatibili con i suoi interessi aziendali non essendo possibile comprimerne la sua autonomia imprenditoriale.
Le clausole di salvaguardia vanno quindi interpretate nel senso che l'appaltatore deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero sia - oltre che conosciuto nella sua entità e qualità - armonizzabile con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Da ciò discende come ovvio che l'impresa subentrante deve essere messa al corrente in tempo utile e comunque prima del suo ingresso nella gestione del servizio di tutte le circostanze inerenti alla conduzione dell'appalto ed in particolare del numero di eventuali dipendenti da riassorbire.
Nel caso che ci occupa è circostanza pacifica che soltanto in data 25.9.2020 (cfr. All. 10 ricorso) e quindi ben oltre il termine di 15 previsto dal CCNL applicato - che andava invece computato dalla data di cessazione del servizio avvenuta il 9.7.2020 ed appena cinque giorni prima dell'inizio
-
dello svolgimento del servizio da parte dell'aggiudicataria, la società cedente ha provveduto a comunicare l'elenco dei dipendenti impiegati nell'appalto dichiarandosi di volersi avvalere delle clausole di salvaguardia occupazionale e chiedendo alla resistente di provvedere al riassorbimento degli stessi.
A tale riguardo, e solo per completezza di motivazione, si osserva che non ha rilevanza alcuna la circostanza dedotta in ricorso relativa alla comunicazione trasmessa dalla stazione appaltante in data
24.9.2020 poiché trattasi verosimilmente di un mero avviso di passaggio di consegne tra le due ditte deduzione quest'ultima peraltro solo dichiarata dalla società cedete in sede di incontro sindacale ma non documentata dal ricorrente.
Tanto premesso, non può, pertanto, ritenersi sussistente alcun obbligo in capo alla resistente di assunzione nei confronti della ricorrente in quanto tale unità di personale non è mai stata debitamente e tempestivamente comunicata alla subentrante ed inserita nell'elenco dei dipendenti interessati al cambio di appalto come previsto dalla CCNL applicato.
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per ritenere possibile imporre, in ogni caso e in qualsiasi tempo, alla società subentrante anche successivamente all'inizio della gestione del servizio l'assunzione di altro personale anche in esubero rispetto a quello nelle more già utilizzato nell'appalto e ciò in spregio alla libera iniziativa economica del nuovo soggetto appaltatore e al piano industriale da essa effettuato per la valutazione dell'economicità dell'appalto.
6. Anche l'ulteriore capo di domanda formulato dalla ricorrente ed avente ad oggetto il risarcimento del danno per la sua mancata assunzione alle dipendenze della resistente è infondato e va rigettato.
Ora, in disparte ogni considerazione sulla genericità della predetta domanda non essendo specificato il criterio di calcolo adottato per la quantificazione del risarcimento richiesto, si osserva che non può ritenersi sussistente nessun comportamento antigiuridico, posto in essere dalla società resistente in danno al ricorrente che possa fondare l'invocata tutela risarcitoria, non sussistendo in capo al lavoratore per le considerazione di cui sopra nessun diritto ad essere riassorbito ed assunto alle dipendenze della società subentrante.
7. In definitiva per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere integralmente rigettato, le spese di lite seguono pertanto la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, dedotto quanto dovuto per la fase istruttoria, tenuto conto della natura in diritto della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in persona del giudice unico, dott.ssa Elisa Milazzo in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1748/2021 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore della resistente Controparte 1 delle spese di lite, che liquida in euro 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre Iva e cpa come per legge
Così deciso in AN 14 novembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Milazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di AN, dott.ssa Elisa Milazzo, in seguito all'udienza di giorno 11 novembre 2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1748/2021 avente ad oggetto "cambio di appalto- diritto all'assunzione- clausole sociali"
PROMOSSA DA
"con il patrocinio dell'avv. Antonio Federico Petino;
Parte 1
-ricorrente-
contro
Controparte 1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. Diego Nastasi;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.3.2021 Parte 1 adiva il Tribunale Civile di AN
sez. Lavoro espondo:
-di aver lavorato dal 25.1.2019 nell'ambito dell'appalto di servizio di portierato presso la Camera di Commercio Sud Est di AN alle dipendenze della società Punto Pulizia s.r.l. con qualifica di portiere d'ufficio ed inquadrato al livello 2 del CCNL Multiservizi;
CP 2 - essendo venuta a conoscenza della volontà procedere a
- che con pec del 7.7.2020 la nuova gara d'appalto del settore portierato già affidato alla Punto Pulizia s.r.l. aveva invitato la
Camera di Commercio di AN a verificare il rispetto della clausola di garanzia occupazionale prevista dall'art. 4 del CCNL Multiservizi;
che in data 10.7.2020 la Camera di Commercio di AN aveva indetto una gara per la sola sede di AN per l'assunzione di un'unità di personale da adibire alla sede di via Cappuccini ed un'altra presso l'Infocenter di P.zza Borsa;
- che con determina n. 100 del 7.8.2020 il predetto servizio temporaneo di portierato presso la sede di AN veniva affidato alla società convenuta Controparte_3 ; che la società Punto Pulizia s.r.l. – avendo ricevuto in data 24.9.2020 dalla stazione appaltante la nota prot. n.20279/U di cessazione del servizio – provvedeva a comunicare alla Controparte 3 alla
-
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e alle OO.SS. di categoria i nominativi dei dipendenti [...] Parte 1 ) addetti al servizio oggetto del cambio di appalto;
Per 1 e
- che successivamente le OO.SS. chiedevano incontro presso il Centro per l'impiego di AN al fine di stabilire le procedure di cambio di appalto;
che all'incontro tenutosi in data 28.9.2020 tra la stazione appaltante, la società cedente e quella
-
subentrante non si raggiungeva un accordo in merito all'assunzione da parte della società CP 1
[...] dei lavoratori addetti al precedente appalto e la procedura veniva chiusa con esito negativo;
- che con nota del 14.10.2020 la ricorrente premettendo di essere dipendente della società Punto
Pulizia società cedente l'appalto di portierato indetto dalla Camera di Commercio di AN aveva diffidato la resistente a provvedere alla sua assunzione con decorrenza dall'inizio del servizio, nonché, al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni medio termine non corrisposte;
che alla predetta richiesta la società convenuta ribadendo di non essere obbligata all'assunzione
-
dei dipendenti della precedente affidataria avendo avuto contezza dell'esistenza di lavoratori addetti al precedente appalto soltanto dopo l'affidamento definitivo del servizio, si dichiarava disponibile ad assumere soltanto una delle due unità già dipendenti della Punto Pulizia s.r.l. onerando quest'ultima di provvedere alla scelta dell'unità da assumere;
- la predetta richiesta veniva rifiutata dalla Punto Pulizia s.r.l. che insisteva affinché il passaggio la società affidataria assorbisse entrambe le due unità di personale precedentemente addette al servizio di portierato;
Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente dopo aver premesso che il conferimento dell'appalto in favore della Controparte_3 era avvenuto con le medesime modalità osservate per l'espletamento del servizio da parte della società uscente assumeva la sussistenza in capo alla società resistente un vero e proprio obbligo ad assumere la ricorrente atteso che entrambi i ccnl applicati sia dalla società cedente sia da quella subentrante – segnatamente il CCNL multiservizi dalla Punto Pulizia s.r.l. e il
CCNL istituti di vigilanza e servizi fiduciari dalla subentrante che contenevano clausole di
-
salvaguardia poste in favore dei lavoratori occupati dall'appaltatore uscente e che ne imponevano l'assunzione da parte dell'impresa subentrante secondo le modalità espressamente individuate all'interno dei singoli contratti collettivi.
-Deduceva, altresì, che la società cedente l'appalto a differenza di quanto sostenuto in sede di incontro sindacale dalla resistente -, in ossequio al contratto collettivo dalla stessa applicato, con nota del 25.9.2020 aveva tempestivamente comunicato alla resistente e alle OO.SS. i nominativi dei dipendenti da assorbire per la gestione dell'appalto mettendo pertanto in condizione la società subentrante a provvedere all'assunzione del ricorrente.
Ciò posto, ribadiva il diritto alla sua assunzione sin dal 25.9.2020, oltre al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni maturate dalla insorgenza del diritto alla sua assunzione e fino all'effettiva assunzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna retribuzione al soddisfo effettivo.
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: (...) dichiarare il diritto della Sig.ra alla assunzione alle dipendenze della Controparte_3 sin dall'inizio Parte 1
dell'appalto, con la conseguente condanna della società convenuta: alla assunzione della sig.ra
Parte_2 con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con passaggio immediato e diretto, nel livello D, con qualifica di addetta al servizio di portierato;
al risarcimento del danno in favore della ricorrente pari alle retribuzioni maturate dall'insorgenza del diritto alla sua assunzione decorrente dal 25.9.2020 e fino alla effettiva assunzione pari a euro 5.180,00 ad oggi, oltre agli scatti di anzianità, ai ratei 13ma, ferie, festivi, e quant'altro, con la riparametrazione del danno in ragione delle suddette indennità aggiuntive. O la maggiore o minore somma che il Giudice stabilirà di giustizia."
Si è costituita la società resistente con memoria all'udienza del 14.9.2021 contestando le difese attoree e svolgendo ampie difese volte alla reiezione del ricorso.
In via preliminare ha eccepito la carenza di interesse ad agire del ricorrente in quanto lo stesso, alla data del deposito del ricorso, risultava essere ancora in forze presso la società cedente l'appalto.
Osservava a tale riguardo che la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa uscente si poneva quale condizione necessaria per l'applicazione dell'invocata clausola di salvaguardia, nonché, fatto costitutivo del diritto del ricorrente alla riassunzione presso il nuovo appaltatore.
Nel merio, contestava la fondatezza degli assunti attorei eccependo che nella lettera d'invito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di portierato la stazione appaltante aveva omesso di inserire la clausola sociale, sicché, essa resistente non poteva ritenersi in obbligo a riassorbire la ricorrente non avendo avuto contezza, al momento della partecipazione alla gara e alla formulazione della relativa offerta economica, dell'esistenza di un'impresa cedente e del relativo personale da riassumere. Rimarcava a tale riguardo che la società cedente, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso da parte della CP 2 del 7.7.2020, non aveva comunicato, come suo obbligo alla stazione appaltante il numero complessivo di lavoratori impiegati nel cantiere di AN sicché, era plausibile ritenere che la stessa fosse interessata a ritenere i propri dipendenti per utilizzarli in altre attività.
Rilevava a tal riguardo di aver contattato telefonicamente prima della presentazione dell'offerta il
Responsabile del Procedimento tale dott. Per 2 il quale aveva assicurato circa l'assenza di personale da riassorbire.
Eccepiva, altresì, la violazione da parte della società Punto Pulizia delle disposizioni del contratto rilevando che la stessa aveva provveduto a comunicare l'esistenza di Parte 3
lavoratori da riassorbire solo in data 25.9.2020 - appena 5 giorni prima dell'inizio del servizio stabilito per il 1.10.2020 - e ben oltre il termine previsto dall'art. 4 del CCNL Multiservizi che dispone espressamente come l'impresa uscente, entro il termine di 15 giorni, debba dare comunicazione della cessazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL fornendo le informazioni attinenti al numero di lavoratori interessati al cambio di appalto.
Precisava, avuto riguardo la propria posizione che essa resistente era tenuta a rispettare le disposizioni del CCNL Servizi fiduciari, al quale aderiva, precisando che ai sensi dell'art. 5 co. 7 del predetto CCNL la società subentrante era esonerata dal riassorbire il personale della società uscente laddove quest'ultima non avesse tempestivamente comunicato l'elenco dei dipendenti precedentemente dalla stessa impiegati nell'appalto.
Rilevava, ad ogni buon conto di aver comunque offerto al ricorrente - solo per spirito conciliativo - la possibilità di essere assorbito e di continuare a svolgere le stesse mansioni svolte in precedenza presso il medesimo cantiere sito presso la Camera di Commercio di AN ma che tale offerta era stata rifiutata dal lavoratore poiché ritenuta non congrua stante la minor retribuzione tabellare prevista dal CCNL Servizi Fiduciari rispetto a quella prevista dal CCNL applicato dalla cedente.
Tanto premesso istava pertanto nel rigetto del ricorso e nella condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
La causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata all'udienza del 11.11.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione.
Entro il termine perentorio fissato hanno depositato note entrambi le parti e la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Ciò posto e venendo alle ragioni della decisione, reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e che lo stesso non possa trovare accoglimento.
Dovendosi innanzitutto delineare il thema decidendum, occorre precisare che la ricorrente rivendica il suo diritto ad essere assunta alle dipendenze della resistente Controparte_3 a seguito del cambio di appalto con la precedente società Punto Pulizia s.r.l. alle cui dipendenze era impiegata a tempo indeterminato con qualifica di Portiere di Ufficio di secondo livello, secondo la classificazione contrattuale del CCNL Multiservizi come indicato nelle buste paga prodotte in atti
(cfr. All. 8 ricorso), nonché, il suo diritto al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni non corrisposte dal 25.9.2020 fino all'effettiva stipula del contratto.
A sostegno della sua pretesa invoca l'applicazione della normativa pattizia del CCNL Multiservizi applicato dalla cedente Punto Pulizia s.r.l. e del CCNL Istituti di Vigilanza e Servizi Fiduciari applicato dalla resistente Controparte_3 che garantiscono entrambi, in caso di cambio di appalto,
l'assunzione da parte del nuovo aggiudicatario dell'appalto dei dipendenti della cedente alle medesime condizioni contrattuali. (cfr. All.ti 11 e 12)
3. Tanto chiarito, e venendo alle ragioni della decisione va preliminarmente affrontata e disattesa l'eccezione di carenza di interesse formulata dalla società convenuta.
Assume a tale riguardo la resistente che poiché al momento del deposito del ricorso il contratto di lavoro tra la società cedente ed la Parte 1 era ancora in essere risultando la lavoratrice da
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riassumere ancora alle dipendenze della Punto Pulizia s.r.l. era mancate la condizione necessaria per l'applicazione della clausola sociale e la riassunzione del ricorrente presso il nuovo appaltatore.
L'eccezione è infondata.
Ebbene, deve rilevarsi che il diritto di transito dei lavoratori dell'impresa uscente nell'organico dell'impresa subentrante non è condizionato dal un preventivo licenziamento o, comunque, dalla formale cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa uscente quanto piuttosto dall'operatività della clausola di salvaguardia occupazionale che consente laddove ne siano rispettate le
-
condizioni applicative previste dalla normativa pattizia - il passaggio diretto e senza soluzione di continuità dei lavoratori dall'impresa cedente a quella aggiudicataria dell'appalto tanto che gli eventuali licenziamenti da parte dell'impresa uscente vanno qualificati, non come licenziamenti non costituendo la cessazione dell'appalto giusta causa di risoluzione, ma meri atti di recesso del rapporto prodromici e strumentali all'avvicendamento del personale coinvolto nell'appalto.
4. La società resistente deduce, altresì, che nella lettera d'invito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di portierato la stazione appaltante non ha dato conto della sussistenza di personale già impiegato nell'appalto né, tantomeno, ha inserito nessuna clausola sociale. Sulla scorta di quanto sopra assume pertanto che non è possibile riconoscere il diritto della ricorrente dipendente della società cedente al passaggio diretto alle sue dipendenze quale società subentrante al contratto di appalto.
Il predetto assunto non convince.
Ora, se è pur vero che la lettera di invito alla procedura negoziata inviata alla società resistente non contenga alcuna clausola sociale ai sensi dell'art. 50 D.lgs 50/2016 ritiene il Tribunale che tale circostanza non sia rilevante nel caso che ci occupa.
Ed invero, l'art. 50 Art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, ratione temporis applicabile, intitolato "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi" dispone espressamente “1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
Trattasi di norma avente un contenuto generale e di principio volta a regolare esclusivamente i rapporti tra le imprese aggiudicatarie e la stazione appaltante imponendo a quest'ultima l'obbligo di inserire nei bandi di gara clausole di protezione dei lavoratori impiegati nei servizi oggetto di procedura concorsuale non potendo tale norma essere invece applicata ai rapporti giuridici tra i lavoratori della società cedente e la subentrante che trovano invece la loro precipua regolamentazione nella disciplina dei CCNL applicati dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.
5. Tanto chiarito, la disciplina afferente all'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore deve pertanto rinvenirsi esclusivamente nella disciplina prevista dai CCNL applicati dalle società coinvolte nell'avvicendamento del servizio oggetto della procedura.
A tale riguardo, deve osservarsi, in via generale che le "clausole di protezione" o "clausole sociali" inserite nella contrattazione collettiva perseguono la finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente e la stabilità dei lavoratori nel medesimo posto di lavoro.
Ebbene, nel caso che ci occupa gli obblighi facenti capo alle imprese, operanti nel settore interessato dalla controversia, risultano essere specificamente disciplinati rispettivamente dal CCNL Multiservizi applicato dalla società cedente - circostanza che emerge dalle buste paghe in atti e dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di incontro avanti la DT di AN (cfr. All.ti 8 e 10 ricorso) e dal CCNL Servizi Fiduciari al quale aderisce la società resistente. (cfr. All. 12 ricorso)
Ora l'art. 4 del CCNL Multiservizi rubricato "Cessazione di appalto" dispone per quanto di interesse che In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva 66
comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi (....)." precisando che nel casi in cui il servizio oggetto dell'appalto non presenti - come nel caso che ci occupa elementi di discontinuità rispetto a quello precedente "l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi❞ disponendo, altresì, che "L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: nominativo e codice fiscale;
eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
livello di inquadramento;
orario settimanale;
data di assunzione nel settore;
data di assunzione nell'azienda uscente;
situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi delle legge n. 68/1999; le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'Accordo 21/12/2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza
Stato/Regioni; le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10/10/2005; l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.." (cfr. all. 12 ricorso)
Avuto riguardo invece la società subentrante - odierna resistente - la normativa relativa alla gestione del cambio di appalto è contenuta nel Titolo II del CCNL Servizi Fiduciari che all'art. 2 ribadisce la volontà delle parti contrattuali di “garantire la salvaguardia occupazionale del personale addetto ai servizi fiduciari” attraverso una "disciplina contrattuale cogente in materia di cambi di appalto";
l'art. 3 del c.c.n.l. prevede che "In ogni caso di cessazione di appalto con subentro da parte di altra impresa nei servizi già oggetto dell'appalto stesso, l'impresa uscente ne darà comunicazione, ove possibile almeno trenta giorni prima della cessazione dell'appalto, o diversamente con la massima tempestività, alle segreterie provinciali delle 00.SS. firmatarie, alle RSA /RSU ed ai lavoratori già impiegati nei servizi oggetto dell'appalto ed all'Impresa subentrante, fornendo: - l'elenco dei nominativi, qualifiche ed anzianità di tutto o di parte del personale già impiegato in via esclusiva o prevalente nell'appalto da più lungo tempo e comunque da non meno dei sei mesi precedenti a quello della comunicazione;
- codice fiscale dei lavoratori interessati;
- orari di servizio”; l'art. 4 prevede espressamente che "Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante i lavoratori dipendenti dell'impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura"; l'art. 5 a tal fine detta la seguente procedura "L'Impresa subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, del personale individuato ai sensi dell'art. 4 con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali,
l'impresa subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'Impresa subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'impresa uscente e le 00.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 4 bis
L.28.2.2008 n. 31 ultima parte, verrà assicurato il trattamento economico e normativo stabilito dalla presente sezione. Ad essi verranno mantenuti gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal presente C.C.N.L., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'azienda subentrante. L'impresa subentrante potrà ritenersi esentata in tutto o in parte dall' obbligo stabilito ai precedenti commi, qualora contesti la congruità del numero dei lavoratori indicati per il passaggio, o perché tenuto all'ottemperanza dell'obbligo di precedenza di cui alla L. 223/91. Dovrà a tal fine promuovere entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 2 p. sez. un incontro presso la Direzione
Territoriale del Lavoro, ovvero in sede sindacale con l'impresa uscente e le 00.SS. Territoriali, dimostrando documentalmente, in tale sede, le ragioni della sua eventuale esenzione. In detti casi le parti si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio. Gli esiti dell'incontro verranno verbalizzati unitamente alle dichiarazioni delle parti e le intese eventualmente raggiunte dalle stesse verranno formalizzate in apposito verbale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c. Il mancato adempimento, da parte dell'impresa che cessa nell'appalto, delle incombenze di cui al precedente articolo 2 p. sez. esimerà l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente. L'omessa attivazione dell'incontro di cui al presente articolato da parte dell'impresa subentrante o il mancato assolvimento dell'onere documentale ivi previsto comporterà per essa l'obbligo di assunzione di tutte le unità indicate per il passaggio. Qualora l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, il lavoratore dipendente passato avrà facoltà di formulare successiva richiesta di adesione in qualità di socio, cui verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal presente C.C.N.L. La presente disciplina è da intendersi cogente per le società che applicano il presente C.C.N.L. Nel caso in cui l'azienda uscente non applichi il presente contratto, si potranno comunque attivare tentativi di cambio di appalto alla presenza delle
OO.SS. ed eventualmente le DT competenti per la procedura".
Ebbene, con riferimento alla disciplina del CCNL Multiservizi applicato alla società Punto Pulizia
s.r.l., ritiene questo Giudice che l'art. 4 vada interpretato nel senso che al fine di rendere operativa l'applicazione della clausola di salvaguardia occupazionale la società cedente è obbligata, in via preventiva, a esternare la sua volontà di attivare la relativa procedura di cessione del personale procedendo a comunicare alla stazione appaltante e alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti, entro il termine di 15 giorni dalla cessazione dell'appalto, il numero di addetti all'appalto interessati al passaggio alle dipendenze dell'eventuale società subentrante con particolare riguardo a quelli con anzianità di servizio nell'appalto di almeno 4 mesi e ciò anche al fine di rendere possibile alla amministrazione appaltatrice di concerto con le rappresentazione sindacali di determinare la situazione occupazionale del cantiere oggetto dell'appalto ed inserire nel bando di gara la relativa clausola sociale.
Sul punto mette conto evidenziare, infatti, che le clausole di salvaguardia non possono essere intrepretate tout court quale automatico diritto soggettivo del lavoratore all'assunzione da parte della società subentrante la gestione dell'appalto ben potendo la società cedente ritenere più profittevole mantenere alle sue dipendenze il personale già formatosi in occasione dell'appalto ceduto al fine di utilizzarlo aliunde per lo svolgimento della propria attività di impresa presso altre committenti.
Ora, venendo al caso che ci occupa, si osserva che nel provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio alla società resistente la stazione appaltante ha dato conto del fatto che con la determina n. 63 del 9 luglio 2020 aveva già annullato in autotutela l'affidamento del servizio di portierato oggetto del presente giudizio alla società Punto Pulizia procedendo a fissare la data di cessazione del servizio, nonché, quella di consegna all'impresa aggiudicataria. (cfr. All. 4 ricorso) Ne consegue pertanto che la società cedente diversamente da quanto dalla stessa dichiarato in sede di incontro avanti la DT di AN e dedotto dal ricorrente - era ben conscia, già a far data dal 9.7.2020, dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto con la committente ed era pertanto tenuta in ossequio alla disciplina dell'art. 4 CCNL cit. a comunicare entro i successivi 15 giorni a comunicare alla stazione appaltante e alle organizzazione sindacali territorialmente competenti la sua volontà di cedere alla società subentrante i lavoratori addetti al servizio oggetto dell'appalto, circostanza quest'ultima che nel caso che ci occupa non si verificata.
Tale stringente onere di informazione imposto alla cedente si spiega nella volontà delle parti contrattuali di procedere a cristallizzare la situazione occupazione del cantiere eventualmente oggetto di subentro con altro operatore e ciò al fine di evitare manovre fraudolente e permettere all'eventuale subentrante di stabilire il grado di profittabilità dell'appalto.
Venendo adesso alla normativa contrattuale del CCNL Servizi Fiduciari applicato dalla società resistente si evidenzia, che se da un canto il predetto contratto all'art. 4 e nel primo comma ed al successivo art. 5 prevede espressamente a carico dell'impresa subentrante l'obbligo di assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova dei lavoratori dipendenti dell'impresa uscenti impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura, dall'altro, lo stesso
CCNL contiene un insieme precipuo di deroghe a tale meccanismo di riassorbimento ed in particolare quello disciplinato dal comma 7 dell'art. 5 che espressamente dispone che "Il mancato adempimento, da parte dell'impresa che cessa nell'appalto, delle incombenze di cui al precedente articolo 2 p. sez. - ovvero del rispetto della procedura del cambio di appalto ivi prevista - esimerà
l'impresa subentrante da ogni obbligo nei confronti dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, i cui rapporti di lavoro resteranno in essere con l'impresa uscente".
La predetta norma va infatti interpretata nel senso che laddove l'impresa cedente come nel caso che ci riguarda ometta di comunicare nei modi e nei termini previsti dal CCNL applicato l'elenco dei dipendenti eventualmente interessati al cambio di appalto detto inadempimento esonera l'impresa subentrante dall'applicare la clausola sociale e dunque a procedere alla riassunzione obbligatoria di tale personale.
Ne deriva che il diritto all'assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista di cui all'art. 4 del CCNL cit. e alla luce della deroga contenuta al comma 7 dell'art. 5 del CCNL cit. non si configura come assoluto, ma è condizionato alla circostanza che l'azienda che vuole concorrere nell'appalto sia messa nella condizioni di avere la giusta contezza della forza lavoro in precedenza occupata sul cantiere, al fine di dare certezza ai propri rapporti economici da instaurare con la stazione appaltante. Va infatti ribadito che la clausola sociale non può imporre al nuovo appaltatore scelte incompatibili con i suoi interessi aziendali non essendo possibile comprimerne la sua autonomia imprenditoriale.
Le clausole di salvaguardia vanno quindi interpretate nel senso che l'appaltatore deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero sia - oltre che conosciuto nella sua entità e qualità - armonizzabile con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Da ciò discende come ovvio che l'impresa subentrante deve essere messa al corrente in tempo utile e comunque prima del suo ingresso nella gestione del servizio di tutte le circostanze inerenti alla conduzione dell'appalto ed in particolare del numero di eventuali dipendenti da riassorbire.
Nel caso che ci occupa è circostanza pacifica che soltanto in data 25.9.2020 (cfr. All. 10 ricorso) e quindi ben oltre il termine di 15 previsto dal CCNL applicato - che andava invece computato dalla data di cessazione del servizio avvenuta il 9.7.2020 ed appena cinque giorni prima dell'inizio
-
dello svolgimento del servizio da parte dell'aggiudicataria, la società cedente ha provveduto a comunicare l'elenco dei dipendenti impiegati nell'appalto dichiarandosi di volersi avvalere delle clausole di salvaguardia occupazionale e chiedendo alla resistente di provvedere al riassorbimento degli stessi.
A tale riguardo, e solo per completezza di motivazione, si osserva che non ha rilevanza alcuna la circostanza dedotta in ricorso relativa alla comunicazione trasmessa dalla stazione appaltante in data
24.9.2020 poiché trattasi verosimilmente di un mero avviso di passaggio di consegne tra le due ditte deduzione quest'ultima peraltro solo dichiarata dalla società cedete in sede di incontro sindacale ma non documentata dal ricorrente.
Tanto premesso, non può, pertanto, ritenersi sussistente alcun obbligo in capo alla resistente di assunzione nei confronti della ricorrente in quanto tale unità di personale non è mai stata debitamente e tempestivamente comunicata alla subentrante ed inserita nell'elenco dei dipendenti interessati al cambio di appalto come previsto dalla CCNL applicato.
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per ritenere possibile imporre, in ogni caso e in qualsiasi tempo, alla società subentrante anche successivamente all'inizio della gestione del servizio l'assunzione di altro personale anche in esubero rispetto a quello nelle more già utilizzato nell'appalto e ciò in spregio alla libera iniziativa economica del nuovo soggetto appaltatore e al piano industriale da essa effettuato per la valutazione dell'economicità dell'appalto.
6. Anche l'ulteriore capo di domanda formulato dalla ricorrente ed avente ad oggetto il risarcimento del danno per la sua mancata assunzione alle dipendenze della resistente è infondato e va rigettato.
Ora, in disparte ogni considerazione sulla genericità della predetta domanda non essendo specificato il criterio di calcolo adottato per la quantificazione del risarcimento richiesto, si osserva che non può ritenersi sussistente nessun comportamento antigiuridico, posto in essere dalla società resistente in danno al ricorrente che possa fondare l'invocata tutela risarcitoria, non sussistendo in capo al lavoratore per le considerazione di cui sopra nessun diritto ad essere riassorbito ed assunto alle dipendenze della società subentrante.
7. In definitiva per le considerazioni che precedono il ricorso non può che essere integralmente rigettato, le spese di lite seguono pertanto la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, dedotto quanto dovuto per la fase istruttoria, tenuto conto della natura in diritto della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in persona del giudice unico, dott.ssa Elisa Milazzo in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1748/2021 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore della resistente Controparte 1 delle spese di lite, che liquida in euro 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre Iva e cpa come per legge
Così deciso in AN 14 novembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Milazzo