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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2502/2023 depositato il 09/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Staletti' - Via Fazzari 88069 Staletti' CZ
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1141/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 14/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40078 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente Ricorrente_1 S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza n. 1141/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 40078 emesso dal Comune di Stalettì per omesso versamento dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2016. Il valore della controversia, riferito al solo tributo, è pari a
€ 15.920,00, mentre l'importo complessivo dell'atto ammonta a € 20.912,00.
Nel giudizio di prime cure, la società ricorrente aveva eccepito la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e mancata indicazione dei poteri del funzionario responsabile, la nullità della notifica postale per violazione delle norme del codice di procedura civile, l'inefficacia delle aliquote IMU per mancata pubblicazione sul portale del MEF e il difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati,. I giudici di primo grado avevano respinto tutte le doglianze, rilevando la legittimità della sottoscrizione in quanto l'atto di nomina era rinvenibile nell'albo pretorio, la validità della notifica diretta a mezzo posta sanata comunque dalla proposizione del ricorso, e l'inapplicabilità ratione temporis dell'obbligo di pubblicazione delle aliquote invocato dalla parte, compensando le spese di lite attesa la contumacia dell'Ente in quella fase,,.
Con l'atto di appello, la società Ricorrente_1 S.R.L. censura la decisione impugnata riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado. In particolare, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove non ha rilevato la nullità dell'atto per inesistenza della sottoscrizione autografa e mancata prova della delega di firma in capo al funzionario, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla necessità per l'Amministrazione di provare il potere di firma,. Eccepisce altresì la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che la notifica a mezzo posta debba seguire le regole procedurali degli artt. 137 e ss. c.p.c. e lamentando l'assenza della relazione di notifica,. Ribadisce inoltre l'inefficacia delle aliquote applicate per mancata pubblicazione sul portale del federalismo fiscale e il difetto di motivazione dell'atto impositivo,. Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità dell'avviso e la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Stalettì, contestando puntualmente i motivi di gravame. L'Ente resistente ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione sulla sottoscrizione, rilevando come l'avviso richiamasse espressamente la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 15 settembre 2014 di nomina del Funzionario
Responsabile, Dott.ssa Nominativo_1, e che la firma a stampa è legittima ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995,. Ha ribadito la validità della notifica e la correttezza dell'operato dell'amministrazione in merito alla determinazione e pubblicità delle aliquote,. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze.
La causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. In via preliminare e assorbente, questa Corte osserva che le doglianze riproposte dall'appellante non sono idonee a scardinare il solido impianto motivazionale della sentenza di primo grado. Per quanto concerne il primo motivo di gravame, relativo all'asserito difetto di sottoscrizione e di potere rappresentativo del funzionario, la decisione dei primi giudici appare corretta e condivisibile. L'avviso di accertamento impugnato reca l'indicazione della delibera di Giunta Comunale n. 55 del 15 settembre 2014, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'imposta. Come correttamente rilevato dal Comune e dai giudici di prime cure, la sottoscrizione autografa del funzionario può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995, purché l'atto provenga dall'organo competente. La mancata allegazione materiale della delibera di nomina non vizia l'atto, trattandosi di provvedimento a carattere generale e organizzativo, regolarmente pubblicato e conoscibile tramite l'Albo Pretorio dell'Ente, come correttamente statuito nella sentenza impugnata.
Parimenti infondato è il motivo relativo all'inesistenza o nullità della notifica. La notifica degli atti impositivi tributari può essere eseguita direttamente dagli uffici comunali a mezzo del servizio postale ordinario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di avvalersi di messi comunali o di redigere apposita relata di notifica, trovando applicazione la disciplina specifica della Legge n. 890/1982. In ogni caso, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, l'eventuale nullità della notifica risulta sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., atteso che il contribuente ha tempestivamente impugnato l'atto, dimostrando così di averne avuto piena e legale conoscenza.
Non merita accoglimento nemmeno la censura riguardante l'inefficacia delle aliquote IMU per mancata pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini perentori invocati dall'appellante. Correttamente i giudici di primo grado hanno rilevato che la sanzione dell'inefficacia delle delibere non pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento è stata introdotta dal legislatore solo a partire dall'anno d'imposta 2020 (art. 1, commi 762 e 767, della Legge n. 160/2019), e pertanto non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che concerne l'annualità 2016.
Infine, anche l'eccezione di difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati è destituita di fondamento, in quanto l'avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa, facendo riferimento ad atti amministrativi generali (quali le delibere di nomina e di approvazione delle aliquote) che sono atti pubblici assistiti da presunzione di conoscenza legale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo condannare la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Stalettì, liquidate nella misura onnicomprensiva di Euro
1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Non si provvede alla distrazione delle spese non essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso dal difensore della parte vittoriosa nell'atto di costituzione.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2502/2023 depositato il 09/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Staletti' - Via Fazzari 88069 Staletti' CZ
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1141/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 14/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40078 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente Ricorrente_1 S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza n. 1141/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 40078 emesso dal Comune di Stalettì per omesso versamento dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2016. Il valore della controversia, riferito al solo tributo, è pari a
€ 15.920,00, mentre l'importo complessivo dell'atto ammonta a € 20.912,00.
Nel giudizio di prime cure, la società ricorrente aveva eccepito la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e mancata indicazione dei poteri del funzionario responsabile, la nullità della notifica postale per violazione delle norme del codice di procedura civile, l'inefficacia delle aliquote IMU per mancata pubblicazione sul portale del MEF e il difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati,. I giudici di primo grado avevano respinto tutte le doglianze, rilevando la legittimità della sottoscrizione in quanto l'atto di nomina era rinvenibile nell'albo pretorio, la validità della notifica diretta a mezzo posta sanata comunque dalla proposizione del ricorso, e l'inapplicabilità ratione temporis dell'obbligo di pubblicazione delle aliquote invocato dalla parte, compensando le spese di lite attesa la contumacia dell'Ente in quella fase,,.
Con l'atto di appello, la società Ricorrente_1 S.R.L. censura la decisione impugnata riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado. In particolare, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove non ha rilevato la nullità dell'atto per inesistenza della sottoscrizione autografa e mancata prova della delega di firma in capo al funzionario, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla necessità per l'Amministrazione di provare il potere di firma,. Eccepisce altresì la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che la notifica a mezzo posta debba seguire le regole procedurali degli artt. 137 e ss. c.p.c. e lamentando l'assenza della relazione di notifica,. Ribadisce inoltre l'inefficacia delle aliquote applicate per mancata pubblicazione sul portale del federalismo fiscale e il difetto di motivazione dell'atto impositivo,. Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità dell'avviso e la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Stalettì, contestando puntualmente i motivi di gravame. L'Ente resistente ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione sulla sottoscrizione, rilevando come l'avviso richiamasse espressamente la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 15 settembre 2014 di nomina del Funzionario
Responsabile, Dott.ssa Nominativo_1, e che la firma a stampa è legittima ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995,. Ha ribadito la validità della notifica e la correttezza dell'operato dell'amministrazione in merito alla determinazione e pubblicità delle aliquote,. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze.
La causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. In via preliminare e assorbente, questa Corte osserva che le doglianze riproposte dall'appellante non sono idonee a scardinare il solido impianto motivazionale della sentenza di primo grado. Per quanto concerne il primo motivo di gravame, relativo all'asserito difetto di sottoscrizione e di potere rappresentativo del funzionario, la decisione dei primi giudici appare corretta e condivisibile. L'avviso di accertamento impugnato reca l'indicazione della delibera di Giunta Comunale n. 55 del 15 settembre 2014, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'imposta. Come correttamente rilevato dal Comune e dai giudici di prime cure, la sottoscrizione autografa del funzionario può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995, purché l'atto provenga dall'organo competente. La mancata allegazione materiale della delibera di nomina non vizia l'atto, trattandosi di provvedimento a carattere generale e organizzativo, regolarmente pubblicato e conoscibile tramite l'Albo Pretorio dell'Ente, come correttamente statuito nella sentenza impugnata.
Parimenti infondato è il motivo relativo all'inesistenza o nullità della notifica. La notifica degli atti impositivi tributari può essere eseguita direttamente dagli uffici comunali a mezzo del servizio postale ordinario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di avvalersi di messi comunali o di redigere apposita relata di notifica, trovando applicazione la disciplina specifica della Legge n. 890/1982. In ogni caso, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, l'eventuale nullità della notifica risulta sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., atteso che il contribuente ha tempestivamente impugnato l'atto, dimostrando così di averne avuto piena e legale conoscenza.
Non merita accoglimento nemmeno la censura riguardante l'inefficacia delle aliquote IMU per mancata pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini perentori invocati dall'appellante. Correttamente i giudici di primo grado hanno rilevato che la sanzione dell'inefficacia delle delibere non pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento è stata introdotta dal legislatore solo a partire dall'anno d'imposta 2020 (art. 1, commi 762 e 767, della Legge n. 160/2019), e pertanto non è applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, che concerne l'annualità 2016.
Infine, anche l'eccezione di difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati è destituita di fondamento, in quanto l'avviso di accertamento conteneva tutti gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa, facendo riferimento ad atti amministrativi generali (quali le delibere di nomina e di approvazione delle aliquote) che sono atti pubblici assistiti da presunzione di conoscenza legale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, si stima equo condannare la società appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Stalettì, liquidate nella misura onnicomprensiva di Euro
1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Non si provvede alla distrazione delle spese non essendo stata formulata espressa richiesta in tal senso dal difensore della parte vittoriosa nell'atto di costituzione.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.