Art. 6.
Ai fini del precedente articolo, la famiglia del socio si considera Costituita;
a) dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa;
b) dai figli minorenni;
c) dai figli maggiorenni, dalle figlie e sorelle nubili o dai genitori, purche' inabili al lavoro e con lui conviventi ed a carico.
Ai fini del precedente articolo, la famiglia del socio si considera Costituita;
a) dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa;
b) dai figli minorenni;
c) dai figli maggiorenni, dalle figlie e sorelle nubili o dai genitori, purche' inabili al lavoro e con lui conviventi ed a carico.