Articolo 25 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 24Articolo 26
Versione
23 aprile 1958
Art. 25.
La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, che abbia sospeso il versamento dei contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda non esattoriale come previsto dal primo comma dell'articolo 18, e' diminuita di un importo pari alla differenza tra la pensione obbligatoria che sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse continuato i versamenti volontari nell'assicurazione medesima e quella effettivamente liquidata, ove questa risulti di importo inferiore.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958