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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1745/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), al Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO
GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IO CO ADORNATO, EL IA SA FAZIO, ANGELO
LA e IA ER NO, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, in via Matteotti n. 48, giusta procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato: premesso che l' gli notificava in data 08.07.2022 l'intimazione Controparte_2
di pagamento n. 09420229003478234/000, con la quale gli chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle somme dovute all' a titolo di contributi I.V.S. così per come CP_3
risultanti dagli avvisi di addebito n. 39420130002213802000, notificato il
19.12.2013, dell'ammontare di € 2.460,66, n. 39420140004020409000, notificato il
23.01.2015, dell'ammontare di € 2.506,75, e n. 39420160002624559000, notificato il
27.10.2016, dell'ammontare di € 2.394,66; dedotto che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, con conseguente prescrizione dei crediti portati;
argomentato che diversamente opinando, e ritenendo applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., si perverrebbe alla conclusione di consentire all'ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall'art. 55, comma 1, R.D.L. 14 ottobre 1935, n. 1827, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
09420229003478234/000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n.
39420130002213802000, n. 39420140004020409000, n. 39420140004450936000 e
n. 39420160002624559000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso CP_3
per decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99, il difetto di legittimazione passiva, l'irretrattabilità dei crediti portati dagli avvisi di addebito non impugnati, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Evidenziava che il termine di prescrizione era stato comunque interrotto dall'invio al ricorrente di idonei atti da parte dell' . Controparte_4
Con provvedimento del 20.11.2023 questo giudicante ordinava ad di produrre CP_5
tutti gli atti di diffida, messa in mora, esecutivi o prodromici all'esecuzione posti in essere con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420130002213802000,
39420140004020409000 e 39420160002624559000, ivi comprese le eventuali istanze di dilazione ed i pagamenti parziali, ordine cui l'ente ottemperava in data
25.03.2024.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito dell'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rilevato come il presente giudizio sia stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, sicché correttamente il ricorrente ha evocato in giudizio solo l'ente impositore, unico legittimato passivo in quanto titolare di detta pretesa.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza 8 marzo
2022, n. 7514).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né
l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Ne deriva che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_3
2. Venendo al merito della controversia, occorre qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24, d.lgs. n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24, d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, d.lgs. 46/99.
Diversi principi, affermati con riferimento al procedimento tributario, non possono trovare applicazione in giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva poi che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi. b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella (o dell'avviso di addebito, come nel caso di specie), come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, con l'azione ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass., ordinanza 2 settembre 2020, n. 18256).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo una opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che in epoca successiva alla notifica degli avvisi di addebito sarebbe maturata la prescrizione della pretesa creditoria dagli stessi portata, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli avvisi di addebito citati e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Alla luce di ciò, è infondata l'eccezione dell' secondo cui il ricorrente sarebbe CP_3
decaduto dall'opposizione per aver presentato il relativo ricorso oltre il termine di 40 giorni previsto per opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24
(confluito nel Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - d.lgs. 24 marzo
2025, n. 33, applicabile dal 1° gennaio 2026), giacché il ricorrente, non avendo mai contestato l'omessa o invalida notifica dei precedenti avvisi di addebito non ha proposto opposizione recuperatoria, bensì, come anzidetto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, per cui non è previsto alcun termine di decadenza.
Per lo stesso motivo è del pari inconferente l'eccezione sollevata dall con CP_1
riferimento all'irretrattabilità dei crediti portati dagli avvisi di addebito in quanto non tempestivamente opposti, atteso che, come più volte evidenziato, il ricorrente fa valere esclusivamente la prescrizione intervenuta successivamente alla formazione dei titoli esecutivi.
3. Passando all'esame del merito della controversia, occorre vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
È pacifico, in quanto non contestato dal ricorrente, che gli avvisi di addebito n.
39420130002213802000, n. 39420140004020409000 e n. 39420160002624559000 gli sono stati notificati rispettivamente il 19.12.2013, il 23.01.2015 e il 27.10.2016.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, ex art. 3, legge n.
335/95. Come chiarito dalla Corte di cassazione, con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397).
L' ha tuttavia eccepito la notifica al ricorrente medio tempore di idonei atti CP_3
interruttivi della prescrizione da parte di . CP_5
A tal riguardo, si osserva che , ottemperando all'ordine di esibizione emesso CP_5
dallo scrivente, ha comunicato che gli AVA n. 39420130002213802000,
39420140004020409000 sono stati oggetto di stralcio ai sensi della legge di bilancio
2023. Infatti, l'art. 1, comma 222, legge n. 197/2022, ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna apposita istanza da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Detto importo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Sicché, con riferimento a tali AVA non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con riferimento all'AVA n. 39420160002624559000, è stata prodotta in atti l'intimazione di pagamento n. 09420199009895689000, che risulta regolarmente notificata in data 21.11.2019 ai sensi degli artt. 26 DPR 602/73, 60 DPR 300/73 e 139
c.p.c..
In particolare, l'art. 60 D.P.R. n. 300/1973, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 26
DPR 602/73, è stato modificato dal D.L. n. 223 del luglio 2006 con l'inserimento della lettera b-bis, che prevede – in caso di consegna a persona diversa dal destinatario – l'invio di una raccomandata (semplice) informativa dell'avvenuta notifica: “b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Ebbene nella relata di notifica prodotta in atti, il messo notificatore dà atto di aver consegnato l'atto in busta sigillata al cognato del ricorrente, suo vicino di casa (per come ammesso ai sensi dell'art. 139 c.p.c.), e di averne informato il destinatario con l'invio di raccomandata, comunicazione che è stata prodotta in atti e che, in alto a sinistra riporta la matrice della raccomandata inviata. Tale attestazione è senz'altro sufficiente a ritenere correttamente eseguita la notifica, atteso che l'art. 60 b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non di una raccomandata con avviso di ricevimento e che per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale notificatore ha provveduto alla spedizione della raccomandata, sarebbe stata necessaria la proposizione della querela di falso, nel caso non proposta (cfr. Cass. Civ., sez. trib., n.13739/2017; Cass. Civ., sez. VI, n.
20863/2017; Cass. Civ. n. 4193/2010).
Ne consegue dunque che alcun termine di prescrizione è decorso tra il 27.10.2016
(data di notifica dell'AVA n. 39420160002624559000) e il 21.11.2019 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199009895689/000), né tantomeno tra tale ultima data e l'8.07.2022 (data di ricezione, da parte del ricorrente, dell'intimazione di pagamento impugnata).
In ogni caso, per mera completezza, si evidenzia che se anche non fosse stato notificato alcun atto interruttivo, le somme portate dall'AVA
39420160002624559000 comunque non sarebbero risultate prescritte alla data dell'8.07.2022.
Al riguardo si evidenzia che il quinquennio intercorrente tra i due atti è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n.
18/2020 e successive modifiche).
Più precisamente, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 della norma citata ha disposto: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerati gli effetti della citata sospensione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 il termine quinquennale di prescrizione, pur in mancanza di eventuali atti interruttivi, non sarebbe decorso nel periodo tra il 27.10.2016 e l'8.07.2022.
L'opposizione con riferimento all'AVA n. 39420160002624559000 va, perciò, integralmente rigettata.
4. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli AVA nn.
39420130002213802000 e 39420140004020409000;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1745/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalla sola parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bovalino (RC), al Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO
GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IO CO ADORNATO, EL IA SA FAZIO, ANGELO
LA e IA ER NO, ed elettivamente domiciliato presso l'Agenzia di Locri, in via Matteotti n. 48, giusta procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato: premesso che l' gli notificava in data 08.07.2022 l'intimazione Controparte_2
di pagamento n. 09420229003478234/000, con la quale gli chiedeva, tra l'altro, il pagamento delle somme dovute all' a titolo di contributi I.V.S. così per come CP_3
risultanti dagli avvisi di addebito n. 39420130002213802000, notificato il
19.12.2013, dell'ammontare di € 2.460,66, n. 39420140004020409000, notificato il
23.01.2015, dell'ammontare di € 2.506,75, e n. 39420160002624559000, notificato il
27.10.2016, dell'ammontare di € 2.394,66; dedotto che tra la notifica degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento è decorso il termine quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, con conseguente prescrizione dei crediti portati;
argomentato che diversamente opinando, e ritenendo applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., si perverrebbe alla conclusione di consentire all'ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall'art. 55, comma 1, R.D.L. 14 ottobre 1935, n. 1827, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi, concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge
335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n.
09420229003478234/000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n.
39420130002213802000, n. 39420140004020409000, n. 39420140004450936000 e
n. 39420160002624559000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso CP_3
per decorso del termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/99, il difetto di legittimazione passiva, l'irretrattabilità dei crediti portati dagli avvisi di addebito non impugnati, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. Evidenziava che il termine di prescrizione era stato comunque interrotto dall'invio al ricorrente di idonei atti da parte dell' . Controparte_4
Con provvedimento del 20.11.2023 questo giudicante ordinava ad di produrre CP_5
tutti gli atti di diffida, messa in mora, esecutivi o prodromici all'esecuzione posti in essere con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420130002213802000,
39420140004020409000 e 39420160002624559000, ivi comprese le eventuali istanze di dilazione ed i pagamenti parziali, ordine cui l'ente ottemperava in data
25.03.2024.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita, a seguito dell'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rilevato come il presente giudizio sia stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, sicché correttamente il ricorrente ha evocato in giudizio solo l'ente impositore, unico legittimato passivo in quanto titolare di detta pretesa.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza 8 marzo
2022, n. 7514).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto esecutivo, né
l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Ne deriva che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_3
2. Venendo al merito della controversia, occorre qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24, d.lgs. n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24, d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, d.lgs. 46/99.
Diversi principi, affermati con riferimento al procedimento tributario, non possono trovare applicazione in giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva poi che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi. b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella (o dell'avviso di addebito, come nel caso di specie), come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, con l'azione ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata
(anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass., ordinanza 2 settembre 2020, n. 18256).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo una opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che in epoca successiva alla notifica degli avvisi di addebito sarebbe maturata la prescrizione della pretesa creditoria dagli stessi portata, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli avvisi di addebito citati e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Alla luce di ciò, è infondata l'eccezione dell' secondo cui il ricorrente sarebbe CP_3
decaduto dall'opposizione per aver presentato il relativo ricorso oltre il termine di 40 giorni previsto per opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24
(confluito nel Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - d.lgs. 24 marzo
2025, n. 33, applicabile dal 1° gennaio 2026), giacché il ricorrente, non avendo mai contestato l'omessa o invalida notifica dei precedenti avvisi di addebito non ha proposto opposizione recuperatoria, bensì, come anzidetto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, per cui non è previsto alcun termine di decadenza.
Per lo stesso motivo è del pari inconferente l'eccezione sollevata dall con CP_1
riferimento all'irretrattabilità dei crediti portati dagli avvisi di addebito in quanto non tempestivamente opposti, atteso che, come più volte evidenziato, il ricorrente fa valere esclusivamente la prescrizione intervenuta successivamente alla formazione dei titoli esecutivi.
3. Passando all'esame del merito della controversia, occorre vagliare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente.
È pacifico, in quanto non contestato dal ricorrente, che gli avvisi di addebito n.
39420130002213802000, n. 39420140004020409000 e n. 39420160002624559000 gli sono stati notificati rispettivamente il 19.12.2013, il 23.01.2015 e il 27.10.2016.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, ex art. 3, legge n.
335/95. Come chiarito dalla Corte di cassazione, con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397).
L' ha tuttavia eccepito la notifica al ricorrente medio tempore di idonei atti CP_3
interruttivi della prescrizione da parte di . CP_5
A tal riguardo, si osserva che , ottemperando all'ordine di esibizione emesso CP_5
dallo scrivente, ha comunicato che gli AVA n. 39420130002213802000,
39420140004020409000 sono stati oggetto di stralcio ai sensi della legge di bilancio
2023. Infatti, l'art. 1, comma 222, legge n. 197/2022, ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna apposita istanza da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Detto importo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Sicché, con riferimento a tali AVA non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con riferimento all'AVA n. 39420160002624559000, è stata prodotta in atti l'intimazione di pagamento n. 09420199009895689000, che risulta regolarmente notificata in data 21.11.2019 ai sensi degli artt. 26 DPR 602/73, 60 DPR 300/73 e 139
c.p.c..
In particolare, l'art. 60 D.P.R. n. 300/1973, richiamato dall'ultimo comma dell'art. 26
DPR 602/73, è stato modificato dal D.L. n. 223 del luglio 2006 con l'inserimento della lettera b-bis, che prevede – in caso di consegna a persona diversa dal destinatario – l'invio di una raccomandata (semplice) informativa dell'avvenuta notifica: “b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Ebbene nella relata di notifica prodotta in atti, il messo notificatore dà atto di aver consegnato l'atto in busta sigillata al cognato del ricorrente, suo vicino di casa (per come ammesso ai sensi dell'art. 139 c.p.c.), e di averne informato il destinatario con l'invio di raccomandata, comunicazione che è stata prodotta in atti e che, in alto a sinistra riporta la matrice della raccomandata inviata. Tale attestazione è senz'altro sufficiente a ritenere correttamente eseguita la notifica, atteso che l'art. 60 b-bis prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non di una raccomandata con avviso di ricevimento e che per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale notificatore ha provveduto alla spedizione della raccomandata, sarebbe stata necessaria la proposizione della querela di falso, nel caso non proposta (cfr. Cass. Civ., sez. trib., n.13739/2017; Cass. Civ., sez. VI, n.
20863/2017; Cass. Civ. n. 4193/2010).
Ne consegue dunque che alcun termine di prescrizione è decorso tra il 27.10.2016
(data di notifica dell'AVA n. 39420160002624559000) e il 21.11.2019 (data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199009895689/000), né tantomeno tra tale ultima data e l'8.07.2022 (data di ricezione, da parte del ricorrente, dell'intimazione di pagamento impugnata).
In ogni caso, per mera completezza, si evidenzia che se anche non fosse stato notificato alcun atto interruttivo, le somme portate dall'AVA
39420160002624559000 comunque non sarebbero risultate prescritte alla data dell'8.07.2022.
Al riguardo si evidenzia che il quinquennio intercorrente tra i due atti è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n.
18/2020 e successive modifiche).
Più precisamente, l'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: “Sono sospesi dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 della norma citata ha disposto: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159”. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n.
18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021 (542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Pertanto, considerati gli effetti della citata sospensione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 il termine quinquennale di prescrizione, pur in mancanza di eventuali atti interruttivi, non sarebbe decorso nel periodo tra il 27.10.2016 e l'8.07.2022.
L'opposizione con riferimento all'AVA n. 39420160002624559000 va, perciò, integralmente rigettata.
4. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli AVA nn.
39420130002213802000 e 39420140004020409000;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 29/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi