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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2024, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1132/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1132 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunito il fascicolo n. 1149/2022
R.G. promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto MARROZZINI presso il cui studio è elettivamente domiciliato a
Fermo, Viale Trento n. 98;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Nullo PALAZZETTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pedaso, Via Giovanni XXIII, n. 5;
- APPELLATO -
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come da istanza congiunta di riunione delle cause N. 1132/2022 R.G. e N.
1149/2022 R.G., contenente le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia la Corte di appello adita accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nelle cause iscritte ai numeri: 1132 del 2022 R.G. e 1149 del 2022 R.G. per effetto dell'accordo transattivo in atti di causa stipulato dalle parti e in data 6 marzo Parte_1 CP_1
2024, registrato a Fermo in data 2 aprile 2024. Dichiarando integralmente compensate fra le parti tutte le spese di lite.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 371/2022 del Tribunale di Fermo, pubblicata il
16.2.2022, con cui il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda di opposizione a precetto, ha disposto la parziale compensazione del credito vantato da nei confronti di , accertando - Parte_1 CP_1 all'esito della compensazione medesima - un credito residuo di quest'ultimo, pari a €.36.325,49 (oltre interessi legali dal 5.11.2005 al saldo).
Parimenti, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Fermo, pubblicata il
16.2.2022, con cui il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda di opposizione a precetto, ha dichiarato l'integrale compensazione del credito vantato da con il credito vantato da . Parte_1 CP_1
L'appellato ritualmente costituitosi, ha chiesto che sia CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere per avere le parti raggiunto un accordo a definizione della/e controversia/e.
Con provvedimento in data 3.4.2024, è stata disposta la riunione del procedimento N. 1149/2022 R.G. al procedimento N. 1132/2022 R.G., con assegnazione alle parti del termine ex art. 127 ter c.p.c., sino al 10.4.2024, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta in data 10.4.2024, con provvedimento dell'11.4.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle pagina 2 di 4 conclusioni congiunte rassegnate dalle parti costituite con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e dell'allegato accordo, sottoscritto dalle medesime parti e dai rispettivi difensori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 6 marzo 2024, e hanno stipulato - con Parte_1 CP_1
l'assistenza di rispettivi difensori - un atto di transazione (registrato a Fermo il 2.4.2024) che, dietro le reciproche concessioni ivi pattuite, ha conciliato i rapporti controversi oggetto delle due cause pendenti in grado di appello dinanzi a questa Corte (iscritte al N. 1132/2022 R.G. e al N. 1149/2022
R.G.), conferendo ai rispettivi difensori il mandato di presentare conclusioni congiunte per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con previsione dell'integrale compensazione delle spese di lite.
La transazione de qua è stata prodotta in giudizio in allegato alle istanze di riunione delle cause finalizzate al deposito delle conclusioni congiunte.
In virtù dell'accordo sopra richiamato, difformemente da quanto statuito dal
Tribunale di Fermo nelle sentenze appellate, le parti hanno deciso di rinunciare alle proprie difese e pretese, rinunziando alle azioni di opposizione a precetto e agli atti del giudizio.
Com'è noto, l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. civ. Sez. VI-3 Ord.,
22/4/2020, n. 8034).
Infatti, le Sezioni Unite, con sentenza n. 8980/2018 hanno affermato che "la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto regolamento negoziale esprime il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al merito della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice, risulta regolata tra le parti sulla base di un accordo negoziale".
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve senz'altro dichiararsi l'estinzione del giudizio, stante la cessazione della materia del contendere in pagina 3 di 4 conseguenza della richiesta congiunta formulata dall'appellante e dall'appellato costituito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, decidendo sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di (nelle cause riunite iscritte al N. 1132/2022 CP_1
R.G. e al N. 1149/2022 R.G.) dichiara l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Ancona, l'11.4.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1132 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunito il fascicolo n. 1149/2022
R.G. promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto MARROZZINI presso il cui studio è elettivamente domiciliato a
Fermo, Viale Trento n. 98;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Nullo PALAZZETTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pedaso, Via Giovanni XXIII, n. 5;
- APPELLATO -
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come da istanza congiunta di riunione delle cause N. 1132/2022 R.G. e N.
1149/2022 R.G., contenente le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia la Corte di appello adita accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nelle cause iscritte ai numeri: 1132 del 2022 R.G. e 1149 del 2022 R.G. per effetto dell'accordo transattivo in atti di causa stipulato dalle parti e in data 6 marzo Parte_1 CP_1
2024, registrato a Fermo in data 2 aprile 2024. Dichiarando integralmente compensate fra le parti tutte le spese di lite.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 371/2022 del Tribunale di Fermo, pubblicata il
16.2.2022, con cui il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda di opposizione a precetto, ha disposto la parziale compensazione del credito vantato da nei confronti di , accertando - Parte_1 CP_1 all'esito della compensazione medesima - un credito residuo di quest'ultimo, pari a €.36.325,49 (oltre interessi legali dal 5.11.2005 al saldo).
Parimenti, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Fermo, pubblicata il
16.2.2022, con cui il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda di opposizione a precetto, ha dichiarato l'integrale compensazione del credito vantato da con il credito vantato da . Parte_1 CP_1
L'appellato ritualmente costituitosi, ha chiesto che sia CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere per avere le parti raggiunto un accordo a definizione della/e controversia/e.
Con provvedimento in data 3.4.2024, è stata disposta la riunione del procedimento N. 1149/2022 R.G. al procedimento N. 1132/2022 R.G., con assegnazione alle parti del termine ex art. 127 ter c.p.c., sino al 10.4.2024, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta in data 10.4.2024, con provvedimento dell'11.4.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle pagina 2 di 4 conclusioni congiunte rassegnate dalle parti costituite con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e dell'allegato accordo, sottoscritto dalle medesime parti e dai rispettivi difensori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 6 marzo 2024, e hanno stipulato - con Parte_1 CP_1
l'assistenza di rispettivi difensori - un atto di transazione (registrato a Fermo il 2.4.2024) che, dietro le reciproche concessioni ivi pattuite, ha conciliato i rapporti controversi oggetto delle due cause pendenti in grado di appello dinanzi a questa Corte (iscritte al N. 1132/2022 R.G. e al N. 1149/2022
R.G.), conferendo ai rispettivi difensori il mandato di presentare conclusioni congiunte per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con previsione dell'integrale compensazione delle spese di lite.
La transazione de qua è stata prodotta in giudizio in allegato alle istanze di riunione delle cause finalizzate al deposito delle conclusioni congiunte.
In virtù dell'accordo sopra richiamato, difformemente da quanto statuito dal
Tribunale di Fermo nelle sentenze appellate, le parti hanno deciso di rinunciare alle proprie difese e pretese, rinunziando alle azioni di opposizione a precetto e agli atti del giudizio.
Com'è noto, l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. civ. Sez. VI-3 Ord.,
22/4/2020, n. 8034).
Infatti, le Sezioni Unite, con sentenza n. 8980/2018 hanno affermato che "la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto regolamento negoziale esprime il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al merito della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice, risulta regolata tra le parti sulla base di un accordo negoziale".
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve senz'altro dichiararsi l'estinzione del giudizio, stante la cessazione della materia del contendere in pagina 3 di 4 conseguenza della richiesta congiunta formulata dall'appellante e dall'appellato costituito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, decidendo sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di (nelle cause riunite iscritte al N. 1132/2022 CP_1
R.G. e al N. 1149/2022 R.G.) dichiara l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Ancona, l'11.4.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 4 di 4