Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1952, n. 21
Versione
16 febbraio 1952
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , e' cosi' modificato: "All'Istituto e' devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e l'Amministrazione postale".

Entrata in vigore il 16 febbraio 1952
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