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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
LE Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10695/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. GOLDA PERINI ROBERTO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/06/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte formulate – in via riconvenzionale – dalla resistente relative ad
AUU, rimborso spese straordinarie, riconoscimento assegno di separazione pregresso per la moglie, pronuncia di addebito della separazione al marito e risarcimento danni;
In via principale:
pagina 1 di 7 1. stante l'intervenuta maggiore età del figlio , e fermo l'affidamento condiviso di LE ad entrambi Per_1
i genitori, confermare la concordata e praticata collocazione paritetica della prole, a settimana alternate – dal lunedì al lunedì successivo - presso ciascun genitore;
2. stante la collocazione paritetica in essere revocare l'assegnazione della abitazione coniugale (in comproprietà tra le parti in ragione del 50% ciascuno) alla madre;
in via subordinata: nell'esclusivo interesse della prole disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre perché tenga con sé i figli nei tempi di propria frequentazione, valutando tuttavia il valore della detta assegnazione nella somma di quantomeno €.850,00 mensili;
3. stante la collocazione alternata della prole presso ciascun genitore, disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento della prole nei tempi di rispettiva frequentazione;
in via subordinata: valutare quale contributo al mantenimento il valore locativo della eventuale assegnazione della abitazione familiare;
in via di ulteriore subordine: onerare il padre di contribuire al mantenimento della prole versando la somma mensile di
€.300,00 alla madre per LE e la somma di €.300,00 direttamente al figlio maggiorenne;
somma Per_1 da versare entro il giorno 15 di ciascun mese fino all'indipendenza economica della prole;
4. disporre che le spese non comprese nel mantenimento ordinario – come da protocollo 14.07.2016 – gravino su ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
5. nulla disporre quanto assegno divorzile a favore della moglie non sussistendo i presupposti di Legge.
6. comunque rigettare le domande ex adverso formulate;
7. con condanna della resistente alla totale rifusione delle spese dei lite.
[omissis]
Per parte resistente:
Nel merito: valutata la sussistenza dei presupposti di legge dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi in data 05.08.2006 in Montpellier (Francia), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dei
Comuni competenti.
Sempre nel merito: respingere quanto richiesto nel ricorso introduttivo ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto richieste infondate non essendo mutate le condizioni di cui alla sentenza n.r.g 802/2021 del Tribunale di Brescia nonché non sussistendo i presupposti di legge.
In via riconvenzionale: in accoglimento di quanto in comparsa di costituzione, disporre la restituzione della somma mensile di € 180,00 a titolo di Assegno Unico, percepita indebitamente da settembre fino alla emanazione della sentenza in ordine al presente processo dal signor a favore della signora Parte_1
CP_1
Sempre in via riconvenzionale: ordinare al signor il pagamento delle spese non comprese nel Parte_1 mantenimento ordinario, come da protocollo 14.7.2016 mai corrisposte dal signor alla signora Pt_1 CP_1 quantificabili in € 13.000,00 o di quella maggior o minor somma che questo Tribunale vorrà determinare.
pagina 2 di 7 Sempre in via riconvenzionale: ordinare al signor il pagamento del mantenimento alla signora Parte_1 pari ad € 16.000,00, così come indicato dal conteggio allegato. CP_1
Sempre in via riconvenzionale: disporre che venga ripristinato il contributo di mantenimento in favore della sig.ra nella somma di € 300,00 mensili, come già stabilito nella ordinanza del Tribunale di CP_1
Brescia n.r.g. 21425/2015 in quanto revocato sulla base di elementi non corrispondenti al vero riportati da parte ricorrente in merito al patrimonio e al reddito della resistente, mentre appaiono di mostrate la disparità economica dei rispettivi redditi.
Sempre in via riconvenzionale: si chiede che questo Tribunale voglia determinare anche la responsabilità del fallimento della unione matrimoniale in capo al sig. e quantificare in via equitativa ogni eventuale Pt_1 determinazione risarcitoria, anche in considerazione delle pesanti ingiurie costantemente rivolte dal signor Pt_1 alla signora negli anni successivi alla separazione. CP_1
Si depositano le dichiarazioni dei redditi della signora come da ordinanza del 24.4.2024 in CP_1 ordine progressivo.
Si chiede infine che venga disposta la cancellazione riportata a pag. 5 del ricorso introduttivo: “la oltre al CP_1 patrimonio immobiliare, risulta titolare di un notevole patrimonio mobiliare. Ed invero – circostanza taciuta dalla donna in corso di separazione – ha “risparmi” che giacciono sugli innumerevoli conti correnti e deposito titoli di cui risulta unica intestataria” e “Con capitale che il marito quantifica nella somma quantomeno di € 300.000,00
(trecentomila euro), capitale e patrimonio che – in quanto taciuto dalla donna – il Tribunale non ha preso in considerazione alcuna, considerando invece la capacità patrimoniale dei coniugi come equivalenti”, in quanto false e calunniose sul fatto che la signora abbia taciuto i propri redditi, allorquando l'odierna CP_1 convenuta ha sempre tempestivamente prodotto le proprie dichiarazioni, al contrario del signor Parte_1 che le ha prodotte su sollecito del Giudice in udienza a istanza del legale della convenuta, risultando così le sesse come espressioni sconvenienti e offensive della persona della signora ai sensi e per gli effetti CP_1 dello art. 88 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.9.2022, chiedeva la pronuncia dello scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con , celebrato in Montpellier (Francia) in data CP_1
6.8.2006, regolarmente trascritto in Italia, da cui erano nati i figli , il 6.12.2003, e LE, il Per_1
27.1.2007, formulando le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente la resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 10.1.2023 le parti comparivano avanti al
Presidente che, con ordinanza del 13.3.2023, pronunciava i provvedimenti urgenti e provvisori,
pagina 3 di 7 rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, avanti al quale le parti si costituivano col deposito di memorie integrative.
Pronunciata sentenza non definitiva sul solo status, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 27.6.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, si dà atto in dispositivo dell'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio n. 2822/2023 del 3.11.2023.
Quanto alle ulteriori questioni, vige l'ordinanza presidenziale divorzile del 13.3.2023, già confermativa delle condizioni di separazione della sentenza n. 802/2021 del 23.3.2021, ovvero:
- per il solo figlio LE, tuttora minorenne e prossimo alla maggiore età il 27.1.2025, affidamento condiviso, collocamento presso la madre assegnataria dell'ex casa familiare di
Salò, via Sorelle Agazzi (in titolarità al 50% tra i coniugi), frequetazioni del padre a tempi paritetici1;
- contributo del padre a titolo di mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 ciascuno (oggi,
comprensivo di aggiornamento Istat, pari a circa € 375,00 ciascuno), da versare mensilmente alla madre, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo;
Quanto a LE, va respinta la richiesta del ricorrente di collocamento paritario e di revoca dell'assegnazione della casa familiare, ribadendo quanto già espresso nell'ordinanza presidenziale, non oggetto di impugnazione e in relazione alla quale non risultano allegate sopravvenienze rilevanti, nella parte in cui stabiliva “di confermare quanto disposto in sede di separazione in punto di affidamento, stante la congiunta richiesta delle parti sul punto, di collocazione e diritti di visita del padre, posto che il collocamento pressoché paritetico non è fatto nuovo, ma si evince dal dispositivo della sentenza di separazione, e di assegnazione della casa familiare alla madre, essendo l'habitat in cui i figli hanno da sempre vissuto”. 1 durante la settimana, in modo alternato: I settimana: dal lunedì, dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 16.00 fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
II settimana: dal mercoledì, dall'uscita da scuola, e comunque dalle ore 16.00 sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
fine settimana alternati: la I settimana dal venerdì dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 16.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
durante le vacanze estive per un periodo, anche non continuativo di 4 settimane con esatti periodi da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie 7 giorni comprendenti ad anni alterni la festività di natale ovvero di capodanno e, per il corrente anno 2016, con il padre per la prima settimana, essendo stato su tale questione superato il contrasto tra le parti, prevedendo altresì che nella settimana dal 2/1/2017 e sino al 5/1/2017 il padre tenga con sé i figli di mattina essendo la madre impegnata con il lavoro;
vacanze pasquali ad anni alterni stabilendo che, per l'anno 2017, sia il padre a trascorrere le festività pasquali con i figli;
ponti e festività scolastiche tutte alternate tra i genitori pagina 4 di 7 Quanto alla domanda della resistente di ripristino dell'assegno di mantenimento separativo, riconosciuto in sede presidenziale separativa e negato con la sentenza definitiva di separazione del
23.3.2021, occorre anzitutto precisare l'oggetto della domanda è intrinsecamente legato alla vigenza dello status di coniugi separati, pertanto può esclusivamente concernere il periodo tra dicembre 2022, data del deposito della comparsa di costituzione contenente tale domanda, e novembre 2023, data di pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio.
Ciò premesso, la domanda va respinta per plurimi ordini di ragioni:
− in primo luogo, le reiterate doglianze della resistente in merito al mancato riconoscimento di un assegno separativo si reputano inammissibili in questa sede, avendo prestato acquiescenza alla sentenza separativa di diniego di tale riconoscimento, non oggetto di impugnazione;
− ulteriormente, la ricorrente non ha dimostrato di versare tra il 2022 e il 2023 in condizioni peggiori rispetto a quelle accertate nella motivazione della sentenza separativa, qui riportate2. 2 In merito alle risorse economiche delle parti, dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte dalla convenuta in data
15.1.2020 emerge che la stessa percepisce un reddito da lavoro pari a circa euro 500,00 mensili. Tuttavia, è emerso in giudizio che possiede risorse economiche, anche potenziali, che superano l'ammontare dell'attuale reddito CP_1 da lavoro dipendente. In primo luogo, è pacifico in giudizio che la madre beneficia interamente del canone mensile di euro 550,00, derivanti dalla locazione dell'immobile di Salò, via Orti 14. Risulta poi che la convenuta, nel 2010, aveva stipulato con il un contratto di lavoro a tempo Controparte_2 pieno e indeterminato come “Collaboratore Professionale – Terminalista”, con livello retributivo iniziale (confermato dalle buste paga degli anni 2012, 2013 e 2014) fissato nella misura di euro 18.229,92 ripartito su dodici mensilità (cfr. docc. 13 e 14 convenuta). Nel gennaio 2015 la convenuta aveva ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un totale di 28 ore settimanali (cfr. determinazione dell'Autorità di bacino laghi di Garda e Idro del 14 gennaio 2015, doc. 13 convenuta) e la stessa ha dedotto che, successivamente, aveva dovuto cessare tale attività lavorativa per ragioni organizzative relative all'accudimento dei figli (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2019). Peraltro, la circostanza che svolga attualmente un'attività a tempo parziale scarsamente remunerativa, non esclude che la stessa CP_1 abbia una concreta attitudine lavorativa che le consentirebbe di percepire uno stipendio analogo a quello che riceveva dal 2010 al 2015. Sia la riduzione dell'orario che la volontaria cessazione dell'attività lavorativa non possono infatti ritenersi giustificate dalla necessità di occuparsi di e LE, se si considera: da un lato, che già prima dell'introduzione Per_1 del giudizio i minori passavano un tempo rilevante della settimana con il padre, come dedotto dalla stessa convenuta (cfr. pag. 9 memoria di costituzione del 3.3.2016); dall'altro, che l'ordinanza presidenziale del 22.12.2016 ha pure ampliato i tempi di permanenza dei figli presso il padre, con una regolamentazione che avrebbe consentito alla madre, anche alla luce della crescita e maturazione dei ragazzi, di mantenere la propria attività lavorativa anche a tempo pieno. Tenuto conto di tali elementi, può dunque ritenersi che la madre abbia una capacità reddituale tale da consentirle di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.200,00 euro, cui deve aggiungersi la somma di euro 550,00 mensili percepiti dai canoni di locazione, per un totale di euro 1750,00. A tale somma non può detrarsi l'intera rata mensile del mutuo della casa familiare, posto che parte attrice non ha fornito prova di tale circostanza. La capacità patrimoniale della poi, risulta equivalente a quella CP_1 del marito, in quanto gli stessi sono comproprietari al 50% di tre immobili, due situati in Salò e uno a Montpellier, e hanno venduto un ulteriore immobile di Montpellier, dividendo in parti uguali il ricavato di circa 63.000,00 euro, ottenuto detraendo dal prezzo di vendita le rate residue del mutuo relativo all'immobile stesso (cfr. doc. 14 parte attrice e dichiarazione convenuta all'udienza del 14.11.2019). Peraltro, nonostante le capacità reddituali della madre siano maggiori rispetto a quanto emerga dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, permane comunque una disparità tra le risorse economiche a disposizione di ciascun genitore, atteso che il padre percepisce un reddito da lavoro pari a circa euro 3.900,00 (cfr. ultime dichiarazioni dei redditi prodotte il 16.12.2019), da cui deve detrarsi il canone di locazione mensile dallo stesso pagato, pari ad euro 600,00 (cfr. doc. 6 parte attrice). Tale ultima circostanza deve essere tenuta in considerazione, non solo affinché gli apporti di ciascun genitore siano proporzionati ai rispettivi redditi, ma anche perché, come ha stabilito la pagina 5 di 7 Il mancato percepimento della quota della locazione dell'immobile di via Orti (50% di € 550,00 mensili3) appare invero compensato dalla percezione di maggiori redditi da lavoro, da € 500,00 mensili accertati in sentenza ad € 900,00/1.000,00 mensili attuali (docc. 26,27 resistente), sempre permanendo la formula contrattuale part-time verticale (doc. 32 ricorrente); vieppiù, a fronte di una perizia di controparte e di ricerche ex art. 492 bis c.p.c. attestanti la titolarità in capo alla resistente di una serie di rapporti bancari con relative giacenze (conti correnti, depositi, titoli, etc, doc. 24, 24a resistente), la stessa non ha depositato in atti idonea documentazione a prova contraria, restando in ogni caso incontestata la titolarità di risparmi non inferiori ad € 120.000,00.
Quanto al mantenimento dei figli, va confermata la vigenza del contributo in favore di LE, minorenne non economicamente autosufficiente, considerato che dalla separazione sono rimasti immutati i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, com'è parimenti rimasta immutata la maggiore capacità reddituale del padre, accertata nella riportata motivazione della sentenza di separazione.
Quanto a , di anni ventuno, nell'estate 2022 conseguiva il diploma di geometra, Per_1
intraprendendo gli studi universitari, poi interrotti;
dal 2023 a marzo 2024 era assunto contratti di lavoro saltuari a tempo determinato, mutando ben otto datori, dall'ambito alimentare a tecnico, a commerciale, a florovivaistico;
da marzo 2024, risulta assunto come impiegato tecnico presso
[...]
con contratto a tempo determinato già rinnovato sino a febbraio 2025, con Controparte_3
stipendio lordo di € 1.514,00 (docc. 30,31 ricorrente).
Tanto premesso, reputa il Collegio di mantenere il contributo paterno al mantenimento sino a febbraio
2024, posto che sino ad allora si è gradualmente inserito nel mondo del lavoro, con revoca Per_1
da marzo 2024 in avanti, a fronte della maggiore stabilità ottenuta, considerato altresì che la mansione giurisprudenza di legittimità, le buone risorse di un genitore rilevano in funzione di un più ampio soddisfacimento delle esigenze dei figli, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questi, non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (cfr. Cassazione sez.1, sentenza n. 18618/2011; Cassazione sez. 1, sentenza n. 10119/2006). Ai fini della concreta quantificazione dell'assegno occorre poi valutare, accanto alle circostanze sopra evidenziate, il tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore e a tal fine si osserva che i figli, benché collocati prevalentemente presso la madre, trascorrono un rilevante arco di tempo della settimana insieme al padre, di talché deve ritenersi che anche lo stesso assolva all'obbligo di mantenimento attraverso gli adempimenti connessi alle spese correnti e alla loro ospitalità. Occorre poi tener conto che il mantenimento dei figli è in parte garantito anche dal godimento della casa familiare (che costituisce un valore economico, di regola corrispondente al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile, di cui il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, cfr. Cass. sez. 1, n.4203/2006), di cui il comproprietario al 50%. Pt_1 3 Benché la resistente percepisse l'intero importo del canone locatizio, il 50% spetterebbe a controparte, trattandosi di immobile in comproprietà. pagina 6 di 7 svolta appare maggiormente compatibile con gli studi effettuati, considerata altresì l'entità dello stipendio percepito.
Le ulteriori domande concernenti il risarcimento del danno c.d. endofamiliare, la restituzione dell'assegno unico, la rifusione dei contributi al mantenimento non corrisposti, si reputano in questa sede inammissibili, in quanto soggette a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Pertanto, va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle menzionate – soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (ex multis cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, n. 6660/2001, Cass. 21.5.2009, n. 11828, Cass.n. 18870/2014).
Va infine respinta l'istanza della resistente di cancellazione ex art. 89 c.p.c.
considerato che
le espressioni utilizzate dal difensore ricorrente appaiono sufficientemente contenute.
Considerata la soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di
Brescia di scioglimento del matrimonio n. 2822/2023 depositata il 3.11.2023,
1) conferma le condizioni di separazione relativa all'affidamento, collocamento, frequentazioni e contributo del padre al mantenimento del figlio LE, nonché l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
2) a decorrere da marzo 2024, revoca il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio;
Per_1
3) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
LE Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Andrea Tinelli Presidente
LE Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10695/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. GOLDA PERINI ROBERTO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/06/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte formulate – in via riconvenzionale – dalla resistente relative ad
AUU, rimborso spese straordinarie, riconoscimento assegno di separazione pregresso per la moglie, pronuncia di addebito della separazione al marito e risarcimento danni;
In via principale:
pagina 1 di 7 1. stante l'intervenuta maggiore età del figlio , e fermo l'affidamento condiviso di LE ad entrambi Per_1
i genitori, confermare la concordata e praticata collocazione paritetica della prole, a settimana alternate – dal lunedì al lunedì successivo - presso ciascun genitore;
2. stante la collocazione paritetica in essere revocare l'assegnazione della abitazione coniugale (in comproprietà tra le parti in ragione del 50% ciascuno) alla madre;
in via subordinata: nell'esclusivo interesse della prole disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre perché tenga con sé i figli nei tempi di propria frequentazione, valutando tuttavia il valore della detta assegnazione nella somma di quantomeno €.850,00 mensili;
3. stante la collocazione alternata della prole presso ciascun genitore, disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento della prole nei tempi di rispettiva frequentazione;
in via subordinata: valutare quale contributo al mantenimento il valore locativo della eventuale assegnazione della abitazione familiare;
in via di ulteriore subordine: onerare il padre di contribuire al mantenimento della prole versando la somma mensile di
€.300,00 alla madre per LE e la somma di €.300,00 direttamente al figlio maggiorenne;
somma Per_1 da versare entro il giorno 15 di ciascun mese fino all'indipendenza economica della prole;
4. disporre che le spese non comprese nel mantenimento ordinario – come da protocollo 14.07.2016 – gravino su ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
5. nulla disporre quanto assegno divorzile a favore della moglie non sussistendo i presupposti di Legge.
6. comunque rigettare le domande ex adverso formulate;
7. con condanna della resistente alla totale rifusione delle spese dei lite.
[omissis]
Per parte resistente:
Nel merito: valutata la sussistenza dei presupposti di legge dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi in data 05.08.2006 in Montpellier (Francia), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile dei
Comuni competenti.
Sempre nel merito: respingere quanto richiesto nel ricorso introduttivo ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto richieste infondate non essendo mutate le condizioni di cui alla sentenza n.r.g 802/2021 del Tribunale di Brescia nonché non sussistendo i presupposti di legge.
In via riconvenzionale: in accoglimento di quanto in comparsa di costituzione, disporre la restituzione della somma mensile di € 180,00 a titolo di Assegno Unico, percepita indebitamente da settembre fino alla emanazione della sentenza in ordine al presente processo dal signor a favore della signora Parte_1
CP_1
Sempre in via riconvenzionale: ordinare al signor il pagamento delle spese non comprese nel Parte_1 mantenimento ordinario, come da protocollo 14.7.2016 mai corrisposte dal signor alla signora Pt_1 CP_1 quantificabili in € 13.000,00 o di quella maggior o minor somma che questo Tribunale vorrà determinare.
pagina 2 di 7 Sempre in via riconvenzionale: ordinare al signor il pagamento del mantenimento alla signora Parte_1 pari ad € 16.000,00, così come indicato dal conteggio allegato. CP_1
Sempre in via riconvenzionale: disporre che venga ripristinato il contributo di mantenimento in favore della sig.ra nella somma di € 300,00 mensili, come già stabilito nella ordinanza del Tribunale di CP_1
Brescia n.r.g. 21425/2015 in quanto revocato sulla base di elementi non corrispondenti al vero riportati da parte ricorrente in merito al patrimonio e al reddito della resistente, mentre appaiono di mostrate la disparità economica dei rispettivi redditi.
Sempre in via riconvenzionale: si chiede che questo Tribunale voglia determinare anche la responsabilità del fallimento della unione matrimoniale in capo al sig. e quantificare in via equitativa ogni eventuale Pt_1 determinazione risarcitoria, anche in considerazione delle pesanti ingiurie costantemente rivolte dal signor Pt_1 alla signora negli anni successivi alla separazione. CP_1
Si depositano le dichiarazioni dei redditi della signora come da ordinanza del 24.4.2024 in CP_1 ordine progressivo.
Si chiede infine che venga disposta la cancellazione riportata a pag. 5 del ricorso introduttivo: “la oltre al CP_1 patrimonio immobiliare, risulta titolare di un notevole patrimonio mobiliare. Ed invero – circostanza taciuta dalla donna in corso di separazione – ha “risparmi” che giacciono sugli innumerevoli conti correnti e deposito titoli di cui risulta unica intestataria” e “Con capitale che il marito quantifica nella somma quantomeno di € 300.000,00
(trecentomila euro), capitale e patrimonio che – in quanto taciuto dalla donna – il Tribunale non ha preso in considerazione alcuna, considerando invece la capacità patrimoniale dei coniugi come equivalenti”, in quanto false e calunniose sul fatto che la signora abbia taciuto i propri redditi, allorquando l'odierna CP_1 convenuta ha sempre tempestivamente prodotto le proprie dichiarazioni, al contrario del signor Parte_1 che le ha prodotte su sollecito del Giudice in udienza a istanza del legale della convenuta, risultando così le sesse come espressioni sconvenienti e offensive della persona della signora ai sensi e per gli effetti CP_1 dello art. 88 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.9.2022, chiedeva la pronuncia dello scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con , celebrato in Montpellier (Francia) in data CP_1
6.8.2006, regolarmente trascritto in Italia, da cui erano nati i figli , il 6.12.2003, e LE, il Per_1
27.1.2007, formulando le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente la resistente la quale, associatasi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 10.1.2023 le parti comparivano avanti al
Presidente che, con ordinanza del 13.3.2023, pronunciava i provvedimenti urgenti e provvisori,
pagina 3 di 7 rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, avanti al quale le parti si costituivano col deposito di memorie integrative.
Pronunciata sentenza non definitiva sul solo status, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 27.6.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, si dà atto in dispositivo dell'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio n. 2822/2023 del 3.11.2023.
Quanto alle ulteriori questioni, vige l'ordinanza presidenziale divorzile del 13.3.2023, già confermativa delle condizioni di separazione della sentenza n. 802/2021 del 23.3.2021, ovvero:
- per il solo figlio LE, tuttora minorenne e prossimo alla maggiore età il 27.1.2025, affidamento condiviso, collocamento presso la madre assegnataria dell'ex casa familiare di
Salò, via Sorelle Agazzi (in titolarità al 50% tra i coniugi), frequetazioni del padre a tempi paritetici1;
- contributo del padre a titolo di mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 ciascuno (oggi,
comprensivo di aggiornamento Istat, pari a circa € 375,00 ciascuno), da versare mensilmente alla madre, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo;
Quanto a LE, va respinta la richiesta del ricorrente di collocamento paritario e di revoca dell'assegnazione della casa familiare, ribadendo quanto già espresso nell'ordinanza presidenziale, non oggetto di impugnazione e in relazione alla quale non risultano allegate sopravvenienze rilevanti, nella parte in cui stabiliva “di confermare quanto disposto in sede di separazione in punto di affidamento, stante la congiunta richiesta delle parti sul punto, di collocazione e diritti di visita del padre, posto che il collocamento pressoché paritetico non è fatto nuovo, ma si evince dal dispositivo della sentenza di separazione, e di assegnazione della casa familiare alla madre, essendo l'habitat in cui i figli hanno da sempre vissuto”. 1 durante la settimana, in modo alternato: I settimana: dal lunedì, dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 16.00 fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
II settimana: dal mercoledì, dall'uscita da scuola, e comunque dalle ore 16.00 sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
fine settimana alternati: la I settimana dal venerdì dall'uscita da scuola e comunque dalle ore 16.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
durante le vacanze estive per un periodo, anche non continuativo di 4 settimane con esatti periodi da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie 7 giorni comprendenti ad anni alterni la festività di natale ovvero di capodanno e, per il corrente anno 2016, con il padre per la prima settimana, essendo stato su tale questione superato il contrasto tra le parti, prevedendo altresì che nella settimana dal 2/1/2017 e sino al 5/1/2017 il padre tenga con sé i figli di mattina essendo la madre impegnata con il lavoro;
vacanze pasquali ad anni alterni stabilendo che, per l'anno 2017, sia il padre a trascorrere le festività pasquali con i figli;
ponti e festività scolastiche tutte alternate tra i genitori pagina 4 di 7 Quanto alla domanda della resistente di ripristino dell'assegno di mantenimento separativo, riconosciuto in sede presidenziale separativa e negato con la sentenza definitiva di separazione del
23.3.2021, occorre anzitutto precisare l'oggetto della domanda è intrinsecamente legato alla vigenza dello status di coniugi separati, pertanto può esclusivamente concernere il periodo tra dicembre 2022, data del deposito della comparsa di costituzione contenente tale domanda, e novembre 2023, data di pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio.
Ciò premesso, la domanda va respinta per plurimi ordini di ragioni:
− in primo luogo, le reiterate doglianze della resistente in merito al mancato riconoscimento di un assegno separativo si reputano inammissibili in questa sede, avendo prestato acquiescenza alla sentenza separativa di diniego di tale riconoscimento, non oggetto di impugnazione;
− ulteriormente, la ricorrente non ha dimostrato di versare tra il 2022 e il 2023 in condizioni peggiori rispetto a quelle accertate nella motivazione della sentenza separativa, qui riportate2. 2 In merito alle risorse economiche delle parti, dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte dalla convenuta in data
15.1.2020 emerge che la stessa percepisce un reddito da lavoro pari a circa euro 500,00 mensili. Tuttavia, è emerso in giudizio che possiede risorse economiche, anche potenziali, che superano l'ammontare dell'attuale reddito CP_1 da lavoro dipendente. In primo luogo, è pacifico in giudizio che la madre beneficia interamente del canone mensile di euro 550,00, derivanti dalla locazione dell'immobile di Salò, via Orti 14. Risulta poi che la convenuta, nel 2010, aveva stipulato con il un contratto di lavoro a tempo Controparte_2 pieno e indeterminato come “Collaboratore Professionale – Terminalista”, con livello retributivo iniziale (confermato dalle buste paga degli anni 2012, 2013 e 2014) fissato nella misura di euro 18.229,92 ripartito su dodici mensilità (cfr. docc. 13 e 14 convenuta). Nel gennaio 2015 la convenuta aveva ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un totale di 28 ore settimanali (cfr. determinazione dell'Autorità di bacino laghi di Garda e Idro del 14 gennaio 2015, doc. 13 convenuta) e la stessa ha dedotto che, successivamente, aveva dovuto cessare tale attività lavorativa per ragioni organizzative relative all'accudimento dei figli (cfr. verbale d'udienza del 14.11.2019). Peraltro, la circostanza che svolga attualmente un'attività a tempo parziale scarsamente remunerativa, non esclude che la stessa CP_1 abbia una concreta attitudine lavorativa che le consentirebbe di percepire uno stipendio analogo a quello che riceveva dal 2010 al 2015. Sia la riduzione dell'orario che la volontaria cessazione dell'attività lavorativa non possono infatti ritenersi giustificate dalla necessità di occuparsi di e LE, se si considera: da un lato, che già prima dell'introduzione Per_1 del giudizio i minori passavano un tempo rilevante della settimana con il padre, come dedotto dalla stessa convenuta (cfr. pag. 9 memoria di costituzione del 3.3.2016); dall'altro, che l'ordinanza presidenziale del 22.12.2016 ha pure ampliato i tempi di permanenza dei figli presso il padre, con una regolamentazione che avrebbe consentito alla madre, anche alla luce della crescita e maturazione dei ragazzi, di mantenere la propria attività lavorativa anche a tempo pieno. Tenuto conto di tali elementi, può dunque ritenersi che la madre abbia una capacità reddituale tale da consentirle di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.200,00 euro, cui deve aggiungersi la somma di euro 550,00 mensili percepiti dai canoni di locazione, per un totale di euro 1750,00. A tale somma non può detrarsi l'intera rata mensile del mutuo della casa familiare, posto che parte attrice non ha fornito prova di tale circostanza. La capacità patrimoniale della poi, risulta equivalente a quella CP_1 del marito, in quanto gli stessi sono comproprietari al 50% di tre immobili, due situati in Salò e uno a Montpellier, e hanno venduto un ulteriore immobile di Montpellier, dividendo in parti uguali il ricavato di circa 63.000,00 euro, ottenuto detraendo dal prezzo di vendita le rate residue del mutuo relativo all'immobile stesso (cfr. doc. 14 parte attrice e dichiarazione convenuta all'udienza del 14.11.2019). Peraltro, nonostante le capacità reddituali della madre siano maggiori rispetto a quanto emerga dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, permane comunque una disparità tra le risorse economiche a disposizione di ciascun genitore, atteso che il padre percepisce un reddito da lavoro pari a circa euro 3.900,00 (cfr. ultime dichiarazioni dei redditi prodotte il 16.12.2019), da cui deve detrarsi il canone di locazione mensile dallo stesso pagato, pari ad euro 600,00 (cfr. doc. 6 parte attrice). Tale ultima circostanza deve essere tenuta in considerazione, non solo affinché gli apporti di ciascun genitore siano proporzionati ai rispettivi redditi, ma anche perché, come ha stabilito la pagina 5 di 7 Il mancato percepimento della quota della locazione dell'immobile di via Orti (50% di € 550,00 mensili3) appare invero compensato dalla percezione di maggiori redditi da lavoro, da € 500,00 mensili accertati in sentenza ad € 900,00/1.000,00 mensili attuali (docc. 26,27 resistente), sempre permanendo la formula contrattuale part-time verticale (doc. 32 ricorrente); vieppiù, a fronte di una perizia di controparte e di ricerche ex art. 492 bis c.p.c. attestanti la titolarità in capo alla resistente di una serie di rapporti bancari con relative giacenze (conti correnti, depositi, titoli, etc, doc. 24, 24a resistente), la stessa non ha depositato in atti idonea documentazione a prova contraria, restando in ogni caso incontestata la titolarità di risparmi non inferiori ad € 120.000,00.
Quanto al mantenimento dei figli, va confermata la vigenza del contributo in favore di LE, minorenne non economicamente autosufficiente, considerato che dalla separazione sono rimasti immutati i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, com'è parimenti rimasta immutata la maggiore capacità reddituale del padre, accertata nella riportata motivazione della sentenza di separazione.
Quanto a , di anni ventuno, nell'estate 2022 conseguiva il diploma di geometra, Per_1
intraprendendo gli studi universitari, poi interrotti;
dal 2023 a marzo 2024 era assunto contratti di lavoro saltuari a tempo determinato, mutando ben otto datori, dall'ambito alimentare a tecnico, a commerciale, a florovivaistico;
da marzo 2024, risulta assunto come impiegato tecnico presso
[...]
con contratto a tempo determinato già rinnovato sino a febbraio 2025, con Controparte_3
stipendio lordo di € 1.514,00 (docc. 30,31 ricorrente).
Tanto premesso, reputa il Collegio di mantenere il contributo paterno al mantenimento sino a febbraio
2024, posto che sino ad allora si è gradualmente inserito nel mondo del lavoro, con revoca Per_1
da marzo 2024 in avanti, a fronte della maggiore stabilità ottenuta, considerato altresì che la mansione giurisprudenza di legittimità, le buone risorse di un genitore rilevano in funzione di un più ampio soddisfacimento delle esigenze dei figli, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questi, non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (cfr. Cassazione sez.1, sentenza n. 18618/2011; Cassazione sez. 1, sentenza n. 10119/2006). Ai fini della concreta quantificazione dell'assegno occorre poi valutare, accanto alle circostanze sopra evidenziate, il tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore e a tal fine si osserva che i figli, benché collocati prevalentemente presso la madre, trascorrono un rilevante arco di tempo della settimana insieme al padre, di talché deve ritenersi che anche lo stesso assolva all'obbligo di mantenimento attraverso gli adempimenti connessi alle spese correnti e alla loro ospitalità. Occorre poi tener conto che il mantenimento dei figli è in parte garantito anche dal godimento della casa familiare (che costituisce un valore economico, di regola corrispondente al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile, di cui il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, cfr. Cass. sez. 1, n.4203/2006), di cui il comproprietario al 50%. Pt_1 3 Benché la resistente percepisse l'intero importo del canone locatizio, il 50% spetterebbe a controparte, trattandosi di immobile in comproprietà. pagina 6 di 7 svolta appare maggiormente compatibile con gli studi effettuati, considerata altresì l'entità dello stipendio percepito.
Le ulteriori domande concernenti il risarcimento del danno c.d. endofamiliare, la restituzione dell'assegno unico, la rifusione dei contributi al mantenimento non corrisposti, si reputano in questa sede inammissibili, in quanto soggette a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Pertanto, va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle menzionate – soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (ex multis cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, n. 6660/2001, Cass. 21.5.2009, n. 11828, Cass.n. 18870/2014).
Va infine respinta l'istanza della resistente di cancellazione ex art. 89 c.p.c.
considerato che
le espressioni utilizzate dal difensore ricorrente appaiono sufficientemente contenute.
Considerata la soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di
Brescia di scioglimento del matrimonio n. 2822/2023 depositata il 3.11.2023,
1) conferma le condizioni di separazione relativa all'affidamento, collocamento, frequentazioni e contributo del padre al mantenimento del figlio LE, nonché l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
2) a decorrere da marzo 2024, revoca il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio;
Per_1
3) spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
LE Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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