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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3518/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Citta' PO Di Roma - Iv Novembre 119/a 00187 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Bolzano - Via Silvius Magnago 1 39100 Bolzano .bozen. BZ
Difeso da
Difensore_4 C/o Avvocatura Provincia Autonoma Bolzano - CF_Difensore_4
Difensore_7 C/o Avvocatura Provincia Autonoma Bolzano - CF_Difensore_5
Difensore_8 C/o Avvocatura Provincia Autonoma Bolzano - CF_Difensore_6
Difensore_9 C/o Avvocatura Provincia Autonoma Bolzano - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_10 - CF_Difensore_8
Difensore_11 - CF_Difensore_9 Difensore_12 - CF_Difensore_10
Difensore_13 - CF_Difensore_11
Difensore_14 - CF_Difensore_12
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15438/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società di noleggio in epigrafe impugnava nei confronti della CI PO di Roma l'avviso di accertamento n. 55/2022, ai fini dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (1PT) 2016, dell'importo complessivo di € 1.117.281,42.
In detto atto, veniva contestato alla Società contribuente l'abuso di diritto circa il trasferimento della propria sede legale a Bolzano nel 2013, richiamando l'art. 56, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/97, modificato dal D.
L. n. 174/12, convertito in L. n. 213/12, che aveva destinato il gettito del tributo in parola alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. La Società, mantenendo invariato il proprio assetto territoriale a Fiumicino (RM), Indirizzo_1 , ove risultava la sede secondaria, aveva trasferito solo la sede legale, senza dipendenti, per conseguire un indebito vantaggio fiscale, ponendo in essere un'operazione priva di sostanza economica ed in assenza di valide ragioni extrafiscali.
Nel ricorso introduttivo, la Società contribuente eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza triennale ai sensi dell'art. 56, comma 4, D.Lgs. n. 446/97, nonché dell'art. 12, comma 2, Regolamento 1PT, con termine spirato il 31.12.2019.
Nel merito sosteneva che il trasferimento della sede legale fosse insindacabile in quanto espressione del principio della libertà economica di cui all'art. 41 Cost. e che comunque si basava, nel caso di specie, su vari elementi fattuali e su ragioni economiche invocate nel ricorso. Lamentava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 bis, comma 7, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/00), recante la disciplina dell'abuso di diritto, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost., sosteneva il vizio di motivazione dell'atto impugnato, reclamava l'applicazione degli artt. 4 Cost. e 49 e 50 TFUE, sosteneva l'erroneità dell'asserito fittizio trasferimento della sede legale nella Provincia Autonoma di Bolzano, lamentava il difetto dei presupposti di cui all'art. 10 bis dello Statuto del contribuente, la violazione dell'art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 68/11 e in subordine l'erronea quantificazione della IPT. Contestava infine l'irrogazione di sanzioni e l'applicazione degli interessi di mora. Allegava al ricorso l'atto impugnato, il contratto di franchising e di service provider con la Società_1, richiesta di chiarimenti e risposta, sentenza CTP di Roma n. 6016/22, prospetto risorse,
lista fornitori, elenco veicoli immatricolati e ceduti nel 2016, prospetto fatturato, prospetto contratti di noleggio per regione, prospetto "revenue per day".
Si costituiva la Parte resistente che delineava il quadro normativo, la prassi dei trasferimenti di sede delle società del settore, con dati e tabelle (pagg. 14, 17), precisando la condotta della ricorrente a pagg. 19-23, nonché l'istruttoria procedimentale svolta (pagg.24-27). Sulla decadenza sosteneva che il termine decadenziale di tre anni invocato dalla Parte ricorrente si applica all'imposta suppletiva (integrazione dell'imposta) e non all'imposta principale, oggetto di accertamento, per la quale vige l'art. 1, comma 161, L.
n. 296/06, con applicazione del termine del 31 dicembre del 50 anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Sosteneva che la sede di Bolzano fosse priva di operatività, né la Società_1 si era avvalsa della Società ricorrente presso Bolzano, come si evinceva dal sito internet, avendo addirittura la Società_1 interrotto i rapporti con la ricorrente nel 2016. Allegava n. 40 documenti, tra cui circolari, decreti, estratto relazione e nota integrativa al bilancio per vari anni, interrogazione parlamentare, visura storica della Società ricorrente, elenco fornitori e veicoli, convenzione ACI.
La Parte resistente depositava documenti in data 5.1.2023 e in data 20.3.2023, rispettivamente per provare l'assenza di dipendenti nella sede di Bolzano e per allegare la pronuncia favorevole della CGT di 1° grado di Milano n. 3224/22.
All'udienza del 20.4.2023 si autorizzava la chiamata in causa della Provincia Autonoma di Bolzano, che si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso, negando rimborsi di imposte versate allo stesso
Ente, ed allegando visura camerale della Società ricorrente, contratto di servizio tra la Provincia Autonoma
e Alto Adige Riscossione, Regolamento di accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI. Si uniformava all'eccezione sollevata dalla Parte ricorrente sulla maturata decadenza triennale e si dichiarava estranea allo schema elusivo contestato alla Società odierna ricorrente. Eccepiva l'inesistenza di norme che impongano alle persone giuridiche di iscrivere i propri veicoli al PRA competente in base al luogo della presunta sede dissimulata.
La Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso.
Preliminarmente la CTP di Roma, rilevava la tempestività dell'atto impositivo, in quanto la decadenza triennale, invocata dalla Parte ricorrente, si applica all'imposta suppletiva (come espressamente previsto dalla penultima espressione del 4° comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446/979), e non all'imposta principale di cui è causa, dovuta al momento della registrazione. All'imposta principale si applica il termine di decadenza di cinque anni di cui all'art. 1, comma 161, Legge n. 296/06, che si applica a tutti i tributi locali. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21801/22, nella quale ha invocato il termine
(quinquennale) unitario di decadenza dei tributi locali, sottolineando la portata armonizzatrice della norma testé richiamata.
Ciò posto, Il Collegio di primo grado precisava alcuni aspetti pacifici della controversia: in primo luogo che la sede legale della Parte ricorrente nel 2016 era a Bolzano, a seguito di assemblea societaria e modifica dello Statuto nel 2013; in secondo luogo che la stessa Società ricorrente aveva lasciato a Fiumicino (RM) nel 2016 la propria impresa nelle componenti operative (confermato dalla stessa Società nel proprio ricorso a pag. 24); in terzo luogo che l'entità del tributo in parola era minore a Bolzano in forza della L.P. n. 15/11 che aveva stabilito in € 151,00 la misura fissa dovuta, in luogo della commisurazione del tributo in base alla potenza dei veicoli tassati nella CI PO (come confermato dall'intervento adesivo in causa della
Provincia Autonoma di Bolzano). Nel merito, la Corte deve premettere il carattere valoroso della difesa della CI PO che ha da un lato illustrato l'esigenza di gettito della IPT con riguardo alle necessità del territorio, e dall'altro si è fatta carico di dimostrare che il trasferimento della sede della Società ricorrente a Bolzano nel 2013 non era stata accompagnata da un parallelo spostamento nella nuova sede legale delle attività amministrative e commerciali della stessa Impresa, che continuava la propria attività a Fiumicino, con personale ed attrezzature, nella originaria sede indicata in premessa. Parte resistente si dava carico altresì di contestare le ragioni extrafiscali invocate dalla Società ricorrente a base dell'operazione in parola.
Tuttavia, continua il giudice di primo grado, la norma impositiva reca una chiara esposizione del presupposto impositivo della IPT, facendo unicamente riferimento alla sede legale, senza espressioni ulteriori che possano orientare l'interprete sulla rilevanza della collocazione territoriale della diversa sede effettiva od operativa.
Infatti, l'art. 56, comma 1 bis, D.Lgs. n. 446/97 recita testualmente: "Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo".
L'unico riferimento normativo afferente all'individuazione del soggetto passivo, con riferimento alle società,
è costituito pertanto dalla sede legale.
In altre norme dell'ordinamento tributario, quando il Legislatore ha inteso valorizzare diversi aspetti sostanziali delle attività manifestazione o presupposto di produzione di reddito, ha usato espressioni di segno diverso dalla esclusiva menzione, sopra menzionata, della sede legale, operata dall'art. 56, comma 1 bis, del D.
Lgs. n. 446/97.
Ad esempio, l'art. 73, comma 3, del TUIR (Dpr n. 917/86) ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ha stabilito che "si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato". In questo caso, rilevano, oltre alla sede legale, anche la sede amministrativa e l'oggetto principale dell'attività imprenditoriale, poi interpretate ed approfondite dalla giurisprudenza.
Analogo riferimento ad elementi alternativi alla sede legale - come previsto dal richiamato art. 73 del TUIR
- è invece assente nella norma applicabile ai fini del decidere.
A fronte della individuazione, da parte della norma applicabile, di una soggettività passiva legata alla sola previsione della sede legale, l'Ufficio impositore ha fatto ricorso, ai fini accertativi, all'istituto dell'abuso di diritto, invocando l'art. 10 bis della Legge n. 212/00 (c.d. Statuto del contribuente), con l'intento di valorizzare la sede effettiva o secondaria della Società ricorrente.
L'art. 10 bis dello Statuto del contribuente, come precisato dalla corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1166/23, ha tre presupposti, che debbono ricorrere congiuntamente, ed il cui onere della prova incombe all'Ente accertatore: assenza di sostanza economica dell'operazione, essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale, realizzazione di un vantaggio fiscale indebito.
Sul primo dei tre profili, Parte ricorrente, tra le varie ragioni vantate e documentate, ha opposto la circostanza dell'utilità di avere la sede legale in un territorio caratterizzato dal bilinguismo istituzionale, a facilitazione dei rapporti imprenditoriali con la società tedesca maggior partner commerciale, la Società_1, licenziataria del marchio utilizzato dalla Società ricorrente. Il rapporto tra la Società tedesca Società_1 GmbH e la ricorrente è stato documentato dall'ali. 3 al ricorso introdutivo, ossia da un contratto datato 19.12.2016, con ciò risultando carente la sussistenza del requisito in parola. Infine, ad abundantiam, il terzo requisito (l'indebito vantaggio fiscale) risulta travolto, sotto il profilo dell'indebito, dal fatto che la norma di cui al citato art. 56, comma 1 bis del D.Lgs. n. 446/97 prevede il requisito della sede legale che nel caso di specie risulta sussistere.
Inoltre, il comma 4 dello stesso art. 10 bis dello Statuto prevede che non costituisca abuso di diritto la scelta, che resta libera, tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. In proposito, ferma la libertà dell'imprenditore di stabilire la sede della propria impresa, espressione del diritto costituzionale di cui all'art. 41 Cost., il regime della IPT sul territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano comporta un carico fiscale ridotto che legittimamente appare fruibile da parte della Società ricorrente.
Tale regime è stato istituito dalla Provincia Autonoma di Bolzano con Legge Provinciale n. 9/98, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. n. 446/97. Pertanto, il regime in parola, alternativo a quello praticato dalla
CI PO, odierna resistente, è frutto di una facoltà concessa dallo stesso Legislatore nazionale, pertanto del tutto legittima.
In conclusione sul punto, il ricorso all'istituto dell'abuso di dirittto da parte della CI PO non si appalesa fondato e tale da rendere illegittima l'applicazione del tributo secondo l'entità applicata e nei fatti riscossa dalla Provincia Autonoma odierna interveniente.
Appella la CI PO di Roma Capitale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado,
Si è costituita la società di Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello non sia meritevole di accoglimento.
La questione all'esame del Collegio attiene al pagamento dell'imposta provinciale da parte della società di noleggio indicata, la quale avrebbe disposto il trasferimento della sede al fine di eludere l'imposta dovuta, trasferendo detta sede principale da Roma a Bolzano.
Come già fatto dal giudice di primo grado, questa Corte evidenzia alcuni aspetti pacifici della controversia: in primo luogo che la sede legale della Parte ricorrente nel 2016 era a Bolzano, a seguito di assemblea societaria e modifica dello Statuto nel 2013; in secondo luogo che la stessa Società ricorrente aveva lasciato a Fiumicino (RM) nel 2016 la propria impresa nelle componenti operative (confermato dalla stessa Società nel proprio ricorso a pag. 24); in terzo luogo che l'entità del tributo in parola era minore a Bolzano in forza della L.P. n. 15/11 che aveva stabilito in € 151,00 la misura fissa dovuta, in luogo della commisurazione del tributo in base alla potenza dei veicoli tassati nella CI PO (come confermato dall'intervento adesivo in causa della Provincia Autonoma di Bolzano).
Al riguardo, il Collegio rileva, come risulta anche nella sentenza impugnata, che, la norma impositiva reca una chiara esposizione del presupposto impositivo della IPT, facendo unicamente riferimento alla sede legale, senza espressioni ulteriori che possano orientare l'interprete sulla rilevanza della collocazione territoriale della diversa sede effettiva od operativa. Infatti, l'art. 56, comma 1 bis, D.Lgs. n. 446/97 recita testualmente: "Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo".
Quindi, l'unico riferimento normativo afferente all'individuazione del soggetto passivo, con riferimento alle società, è costituito pertanto dalla sede legale.
Come sottolineato dal Collegio di primo grado, le cui osservazioni sono condivise da questa Corte, in altre norme dell'ordinamento tributario, quando il Legislatore ha inteso valorizzare diversi aspetti sostanziali delle attività manifestazione o presupposto di produzione di reddito, ha usato espressioni di segno diverso dalla esclusiva menzione, sopra menzionata, della sede legale, operata dall'art. 56, comma 1 bis, del D.Lgs. n.
446/97.
A fronte della individuazione, da parte della norma applicabile, di una soggettività passiva legata alla sola previsione della sede legale, l'Ufficio impositore ha fatto ricorso, ai fini accertativi, all'istituto dell'abuso di diritto, invocando l'art. 10 bis della Legge n. 212/00 (c.d. Statuto del contribuente), con l'intento di valorizzare la sede effettiva o secondaria della Società ricorrente.
Si deve osservare che l'art. 10 bis dello Statuto del contribuente, come precisato dalla corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1166/23, ha tre presupposti, che debbono ricorrere congiuntamente, ed il cui onere della prova incombe all'Ente accertatore: assenza di sostanza economica dell'operazione, essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale, realizzazione di un vantaggio fiscale indebito.
La Corte di Giustizia di primo grado ha sviscerato in modo approfondito gli elementi su indicati, pervenendo alla conclusione che nessuno dei tre presupposti rilevati dalla Corte di Cassazione è stato violato.
Quindi, il regime praticato nella città di Bolzano, alternativo a quello praticato dalla CI PO, è frutto di una facoltà concessa dallo stesso Legislatore nazionale, pertanto del tutto legittima, per cui non sussiste alcun abuso di diritto da parte della contribuente.
P.Q.M.
rigetta l'appello della CI PO di Roma e la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 15.000,00
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, LA
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3518/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Citta' PO Di Roma - Iv Novembre 119/a 00187 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Bolzano - Via Silvius Magnago 1 39100 Bolzano .bozen. BZ
Difeso da
Difensore_4 C/o Avvocatura Provincia Autonoma Bolzano - CF_Difensore_4
Difensore_7 C/o Avvocatura Provincia Autonoma Bolzano - CF_Difensore_5
Difensore_8 C/o Avvocatura Provincia Autonoma Bolzano - CF_Difensore_6
Difensore_9 C/o Avvocatura Provincia Autonoma Bolzano - CF_Difensore_7
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_10 - CF_Difensore_8
Difensore_11 - CF_Difensore_9 Difensore_12 - CF_Difensore_10
Difensore_13 - CF_Difensore_11
Difensore_14 - CF_Difensore_12
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15438/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 27/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55 IPT-IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società di noleggio in epigrafe impugnava nei confronti della CI PO di Roma l'avviso di accertamento n. 55/2022, ai fini dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (1PT) 2016, dell'importo complessivo di € 1.117.281,42.
In detto atto, veniva contestato alla Società contribuente l'abuso di diritto circa il trasferimento della propria sede legale a Bolzano nel 2013, richiamando l'art. 56, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/97, modificato dal D.
L. n. 174/12, convertito in L. n. 213/12, che aveva destinato il gettito del tributo in parola alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo. La Società, mantenendo invariato il proprio assetto territoriale a Fiumicino (RM), Indirizzo_1 , ove risultava la sede secondaria, aveva trasferito solo la sede legale, senza dipendenti, per conseguire un indebito vantaggio fiscale, ponendo in essere un'operazione priva di sostanza economica ed in assenza di valide ragioni extrafiscali.
Nel ricorso introduttivo, la Società contribuente eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza triennale ai sensi dell'art. 56, comma 4, D.Lgs. n. 446/97, nonché dell'art. 12, comma 2, Regolamento 1PT, con termine spirato il 31.12.2019.
Nel merito sosteneva che il trasferimento della sede legale fosse insindacabile in quanto espressione del principio della libertà economica di cui all'art. 41 Cost. e che comunque si basava, nel caso di specie, su vari elementi fattuali e su ragioni economiche invocate nel ricorso. Lamentava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 bis, comma 7, dello Statuto del Contribuente (L. n. 212/00), recante la disciplina dell'abuso di diritto, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost., sosteneva il vizio di motivazione dell'atto impugnato, reclamava l'applicazione degli artt. 4 Cost. e 49 e 50 TFUE, sosteneva l'erroneità dell'asserito fittizio trasferimento della sede legale nella Provincia Autonoma di Bolzano, lamentava il difetto dei presupposti di cui all'art. 10 bis dello Statuto del contribuente, la violazione dell'art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 68/11 e in subordine l'erronea quantificazione della IPT. Contestava infine l'irrogazione di sanzioni e l'applicazione degli interessi di mora. Allegava al ricorso l'atto impugnato, il contratto di franchising e di service provider con la Società_1, richiesta di chiarimenti e risposta, sentenza CTP di Roma n. 6016/22, prospetto risorse,
lista fornitori, elenco veicoli immatricolati e ceduti nel 2016, prospetto fatturato, prospetto contratti di noleggio per regione, prospetto "revenue per day".
Si costituiva la Parte resistente che delineava il quadro normativo, la prassi dei trasferimenti di sede delle società del settore, con dati e tabelle (pagg. 14, 17), precisando la condotta della ricorrente a pagg. 19-23, nonché l'istruttoria procedimentale svolta (pagg.24-27). Sulla decadenza sosteneva che il termine decadenziale di tre anni invocato dalla Parte ricorrente si applica all'imposta suppletiva (integrazione dell'imposta) e non all'imposta principale, oggetto di accertamento, per la quale vige l'art. 1, comma 161, L.
n. 296/06, con applicazione del termine del 31 dicembre del 50 anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Sosteneva che la sede di Bolzano fosse priva di operatività, né la Società_1 si era avvalsa della Società ricorrente presso Bolzano, come si evinceva dal sito internet, avendo addirittura la Società_1 interrotto i rapporti con la ricorrente nel 2016. Allegava n. 40 documenti, tra cui circolari, decreti, estratto relazione e nota integrativa al bilancio per vari anni, interrogazione parlamentare, visura storica della Società ricorrente, elenco fornitori e veicoli, convenzione ACI.
La Parte resistente depositava documenti in data 5.1.2023 e in data 20.3.2023, rispettivamente per provare l'assenza di dipendenti nella sede di Bolzano e per allegare la pronuncia favorevole della CGT di 1° grado di Milano n. 3224/22.
All'udienza del 20.4.2023 si autorizzava la chiamata in causa della Provincia Autonoma di Bolzano, che si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento del ricorso, negando rimborsi di imposte versate allo stesso
Ente, ed allegando visura camerale della Società ricorrente, contratto di servizio tra la Provincia Autonoma
e Alto Adige Riscossione, Regolamento di accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI. Si uniformava all'eccezione sollevata dalla Parte ricorrente sulla maturata decadenza triennale e si dichiarava estranea allo schema elusivo contestato alla Società odierna ricorrente. Eccepiva l'inesistenza di norme che impongano alle persone giuridiche di iscrivere i propri veicoli al PRA competente in base al luogo della presunta sede dissimulata.
La Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso.
Preliminarmente la CTP di Roma, rilevava la tempestività dell'atto impositivo, in quanto la decadenza triennale, invocata dalla Parte ricorrente, si applica all'imposta suppletiva (come espressamente previsto dalla penultima espressione del 4° comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446/979), e non all'imposta principale di cui è causa, dovuta al momento della registrazione. All'imposta principale si applica il termine di decadenza di cinque anni di cui all'art. 1, comma 161, Legge n. 296/06, che si applica a tutti i tributi locali. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21801/22, nella quale ha invocato il termine
(quinquennale) unitario di decadenza dei tributi locali, sottolineando la portata armonizzatrice della norma testé richiamata.
Ciò posto, Il Collegio di primo grado precisava alcuni aspetti pacifici della controversia: in primo luogo che la sede legale della Parte ricorrente nel 2016 era a Bolzano, a seguito di assemblea societaria e modifica dello Statuto nel 2013; in secondo luogo che la stessa Società ricorrente aveva lasciato a Fiumicino (RM) nel 2016 la propria impresa nelle componenti operative (confermato dalla stessa Società nel proprio ricorso a pag. 24); in terzo luogo che l'entità del tributo in parola era minore a Bolzano in forza della L.P. n. 15/11 che aveva stabilito in € 151,00 la misura fissa dovuta, in luogo della commisurazione del tributo in base alla potenza dei veicoli tassati nella CI PO (come confermato dall'intervento adesivo in causa della
Provincia Autonoma di Bolzano). Nel merito, la Corte deve premettere il carattere valoroso della difesa della CI PO che ha da un lato illustrato l'esigenza di gettito della IPT con riguardo alle necessità del territorio, e dall'altro si è fatta carico di dimostrare che il trasferimento della sede della Società ricorrente a Bolzano nel 2013 non era stata accompagnata da un parallelo spostamento nella nuova sede legale delle attività amministrative e commerciali della stessa Impresa, che continuava la propria attività a Fiumicino, con personale ed attrezzature, nella originaria sede indicata in premessa. Parte resistente si dava carico altresì di contestare le ragioni extrafiscali invocate dalla Società ricorrente a base dell'operazione in parola.
Tuttavia, continua il giudice di primo grado, la norma impositiva reca una chiara esposizione del presupposto impositivo della IPT, facendo unicamente riferimento alla sede legale, senza espressioni ulteriori che possano orientare l'interprete sulla rilevanza della collocazione territoriale della diversa sede effettiva od operativa.
Infatti, l'art. 56, comma 1 bis, D.Lgs. n. 446/97 recita testualmente: "Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo".
L'unico riferimento normativo afferente all'individuazione del soggetto passivo, con riferimento alle società,
è costituito pertanto dalla sede legale.
In altre norme dell'ordinamento tributario, quando il Legislatore ha inteso valorizzare diversi aspetti sostanziali delle attività manifestazione o presupposto di produzione di reddito, ha usato espressioni di segno diverso dalla esclusiva menzione, sopra menzionata, della sede legale, operata dall'art. 56, comma 1 bis, del D.
Lgs. n. 446/97.
Ad esempio, l'art. 73, comma 3, del TUIR (Dpr n. 917/86) ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ha stabilito che "si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato". In questo caso, rilevano, oltre alla sede legale, anche la sede amministrativa e l'oggetto principale dell'attività imprenditoriale, poi interpretate ed approfondite dalla giurisprudenza.
Analogo riferimento ad elementi alternativi alla sede legale - come previsto dal richiamato art. 73 del TUIR
- è invece assente nella norma applicabile ai fini del decidere.
A fronte della individuazione, da parte della norma applicabile, di una soggettività passiva legata alla sola previsione della sede legale, l'Ufficio impositore ha fatto ricorso, ai fini accertativi, all'istituto dell'abuso di diritto, invocando l'art. 10 bis della Legge n. 212/00 (c.d. Statuto del contribuente), con l'intento di valorizzare la sede effettiva o secondaria della Società ricorrente.
L'art. 10 bis dello Statuto del contribuente, come precisato dalla corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1166/23, ha tre presupposti, che debbono ricorrere congiuntamente, ed il cui onere della prova incombe all'Ente accertatore: assenza di sostanza economica dell'operazione, essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale, realizzazione di un vantaggio fiscale indebito.
Sul primo dei tre profili, Parte ricorrente, tra le varie ragioni vantate e documentate, ha opposto la circostanza dell'utilità di avere la sede legale in un territorio caratterizzato dal bilinguismo istituzionale, a facilitazione dei rapporti imprenditoriali con la società tedesca maggior partner commerciale, la Società_1, licenziataria del marchio utilizzato dalla Società ricorrente. Il rapporto tra la Società tedesca Società_1 GmbH e la ricorrente è stato documentato dall'ali. 3 al ricorso introdutivo, ossia da un contratto datato 19.12.2016, con ciò risultando carente la sussistenza del requisito in parola. Infine, ad abundantiam, il terzo requisito (l'indebito vantaggio fiscale) risulta travolto, sotto il profilo dell'indebito, dal fatto che la norma di cui al citato art. 56, comma 1 bis del D.Lgs. n. 446/97 prevede il requisito della sede legale che nel caso di specie risulta sussistere.
Inoltre, il comma 4 dello stesso art. 10 bis dello Statuto prevede che non costituisca abuso di diritto la scelta, che resta libera, tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. In proposito, ferma la libertà dell'imprenditore di stabilire la sede della propria impresa, espressione del diritto costituzionale di cui all'art. 41 Cost., il regime della IPT sul territorio della Provincia Autonoma di
Bolzano comporta un carico fiscale ridotto che legittimamente appare fruibile da parte della Società ricorrente.
Tale regime è stato istituito dalla Provincia Autonoma di Bolzano con Legge Provinciale n. 9/98, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. n. 446/97. Pertanto, il regime in parola, alternativo a quello praticato dalla
CI PO, odierna resistente, è frutto di una facoltà concessa dallo stesso Legislatore nazionale, pertanto del tutto legittima.
In conclusione sul punto, il ricorso all'istituto dell'abuso di dirittto da parte della CI PO non si appalesa fondato e tale da rendere illegittima l'applicazione del tributo secondo l'entità applicata e nei fatti riscossa dalla Provincia Autonoma odierna interveniente.
Appella la CI PO di Roma Capitale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado,
Si è costituita la società di Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello non sia meritevole di accoglimento.
La questione all'esame del Collegio attiene al pagamento dell'imposta provinciale da parte della società di noleggio indicata, la quale avrebbe disposto il trasferimento della sede al fine di eludere l'imposta dovuta, trasferendo detta sede principale da Roma a Bolzano.
Come già fatto dal giudice di primo grado, questa Corte evidenzia alcuni aspetti pacifici della controversia: in primo luogo che la sede legale della Parte ricorrente nel 2016 era a Bolzano, a seguito di assemblea societaria e modifica dello Statuto nel 2013; in secondo luogo che la stessa Società ricorrente aveva lasciato a Fiumicino (RM) nel 2016 la propria impresa nelle componenti operative (confermato dalla stessa Società nel proprio ricorso a pag. 24); in terzo luogo che l'entità del tributo in parola era minore a Bolzano in forza della L.P. n. 15/11 che aveva stabilito in € 151,00 la misura fissa dovuta, in luogo della commisurazione del tributo in base alla potenza dei veicoli tassati nella CI PO (come confermato dall'intervento adesivo in causa della Provincia Autonoma di Bolzano).
Al riguardo, il Collegio rileva, come risulta anche nella sentenza impugnata, che, la norma impositiva reca una chiara esposizione del presupposto impositivo della IPT, facendo unicamente riferimento alla sede legale, senza espressioni ulteriori che possano orientare l'interprete sulla rilevanza della collocazione territoriale della diversa sede effettiva od operativa. Infatti, l'art. 56, comma 1 bis, D.Lgs. n. 446/97 recita testualmente: "Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo".
Quindi, l'unico riferimento normativo afferente all'individuazione del soggetto passivo, con riferimento alle società, è costituito pertanto dalla sede legale.
Come sottolineato dal Collegio di primo grado, le cui osservazioni sono condivise da questa Corte, in altre norme dell'ordinamento tributario, quando il Legislatore ha inteso valorizzare diversi aspetti sostanziali delle attività manifestazione o presupposto di produzione di reddito, ha usato espressioni di segno diverso dalla esclusiva menzione, sopra menzionata, della sede legale, operata dall'art. 56, comma 1 bis, del D.Lgs. n.
446/97.
A fronte della individuazione, da parte della norma applicabile, di una soggettività passiva legata alla sola previsione della sede legale, l'Ufficio impositore ha fatto ricorso, ai fini accertativi, all'istituto dell'abuso di diritto, invocando l'art. 10 bis della Legge n. 212/00 (c.d. Statuto del contribuente), con l'intento di valorizzare la sede effettiva o secondaria della Società ricorrente.
Si deve osservare che l'art. 10 bis dello Statuto del contribuente, come precisato dalla corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1166/23, ha tre presupposti, che debbono ricorrere congiuntamente, ed il cui onere della prova incombe all'Ente accertatore: assenza di sostanza economica dell'operazione, essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale, realizzazione di un vantaggio fiscale indebito.
La Corte di Giustizia di primo grado ha sviscerato in modo approfondito gli elementi su indicati, pervenendo alla conclusione che nessuno dei tre presupposti rilevati dalla Corte di Cassazione è stato violato.
Quindi, il regime praticato nella città di Bolzano, alternativo a quello praticato dalla CI PO, è frutto di una facoltà concessa dallo stesso Legislatore nazionale, pertanto del tutto legittima, per cui non sussiste alcun abuso di diritto da parte della contribuente.
P.Q.M.
rigetta l'appello della CI PO di Roma e la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 15.000,00