Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3141/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3141/2023 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 (C.F. ), nata il [...] in [...] C.F._1 E
(C.F. ), nato il [...] a [...], entrambi residenti in [...], con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Valentina Buccino del foro di Torino (cod. fisc. Email_1
), con studio in Torino, via Andrea Massena n. 93, che li rappresenta e li difende per C.F._3 delega in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 04/02/2025 ” Collegio delli 19.3.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT il 3.1.2025 del seguente letterale tenore:
“ In ossequio al termine concesso da codesto Giudice per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, richiamate le considerazioni in fatto ed i documenti di cui al ricorso congiunto, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della sentenza di separazione n. 436/2024 e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, i ricorrenti chiedono a codesto Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni
1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Ciriè piano genitoriale per i figli minorenni Pe
2. confermare l'affidamento dei figli ed in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale Per_1 presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3. salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, questi ultimi trascorreranno con il padre:
- n. 2 giorni infrasettimanali, solitamente il lunedì ed il mercoledì, con pernottamento dall'uscita dalla scuola (ore 16,30) fino al mattino successivo quando il padre li accom pagnerà a scuola. Nel periodo non scolastico i figli trascorreranno con il padre n. 2 giorni pagina 1 di 2
- i fine settimana alternati, dalle ore 16,30 del venerdì fino alle ore 24 della domenica. Nel periodo scolastico, nel fine settimana di competenza del padre, dall'uscita dalla scuola (ore 16,30) del venerdì fino al mattino del lunedì quando il padre li accompagnerà a scuola. Nel periodo non scolastico, nel fine settimana di competenza del padre, dalle ore 16,30 del venerdì fino al mattino del martedì con ripresa da parte della madre entro le ore 10,00
- per n. 14 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno
- per n. 6 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno
- per n. 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta
4. confermare che a titolo di concorso nel mantenimento dei figli il padre verserà all'altro genitore entro il 20 di ogni mese la somma complessiva di 350,00 € (trecentocinquantaeuro/00) ovvero 175,00 € (centosettantacinqueeuro/00) a figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate;
5. confermare l'assegno unico universale a favore dei coniugi nella misura di 50% ciascuno;
altre disposizioni patrimoniali
6. confermare che il sig. verserà alla sig.ra una tantum l'importo di 9.680,00 € Parte_2 Parte_1 (novemilaseicentoottantaeuro/00) mediante rate mensili di 320,00 € ciascuna, con de-correnza novembre 2023 e fino alla concorrenza del predetto importo (n. 30 rate mensili da 320,00 € ciascuna e n. 1 rata mensile da 80,00 €).” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio in Ciriè (TO) in data 31.8.2013, con rito concordatario, poi trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ciriè al n. 19 P. 2 S. A anno 2013, in regime patrimoniale di separazione dei beni. Dalla loro Pe unione sono nati due figli, in data 4.2.2013, e , in data 12.7.2018, ancora minori. Separati con sentenza Per_1 del Tribunale di Ivrea - Sentenza n. 436/2024 pubbl. il 08/04/2024 - RG n. 3141/2023, passata in giudicato. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato in data 11.11.2024. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti, e l'assegno una tantum appare equo per quanto dalle parti pattuito in ragione delle concrete condizioni stabilite dai ricorrenti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da E Parte_1 [...]
trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ciriè (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 19.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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