Sentenza 18 giugno 2004
Massime • 1
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'iscrizione nel ruolo esattoriale, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, sulla base di uno dei titoli esecutivi previsti dal quinto comma di detto articolo (per il quale sono tali le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti previdenziali in relazione alle quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge agli enti stessi dovuti a norma delle vigenti disposizioni dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani) non richiede la previa notificazione del titolo esecutivo, atteso che le disposizioni per la formazione dei titoli esecutivi dettate dal quarto comma dello stesso art. 2 sono inapplicabili - al pari del visto di esecutorietà dell'intendente di finanza - ad un atto che è già titolo esecutivo in forza di specifica disposizione di legge ed in relazione al quale è prevista solo la notifica della cartella esattoriale, decorrendo da tale notifica il termine di trenta giorni per proporre al giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, l'opposizione prevista dal sesto comma dell'articolo suindicato.
Commentario • 1
- 1. Contributi assicurativi avviso di addebito prescrizione breve scadenza termine conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2004, n. 11426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11426 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA, IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO e SAVERIO MUCCIO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 2 AGOSTO 2001 REP. N. 57684;
- ricorrente -
contro
AR THEMA INTERNATIONAL SRL, ESATRI ESAZIONE TRIBUTI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 9802/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/09/00 - R.G.N. 870/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/03 dal Consigliere Dott. MERCURIO Ettore;
udito l'Avvocato PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano con sente il 16 settembre 2000 (n. 9802/2000), ha rigettato l'appello proposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni dalla S.p.a. ESATRI Esazione Tributi avverso la impugnata sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dalla S.r.l. AR Thema International ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c. avverso l'esecuzione mediante pignoramento mobiliare promosso sulla base di cartelle esattoriali (n. 207650805 e n. 2076 riscossione dei crediti dell'Istituto predetto aveva dichiarato la nullità dell'esecuzione. Il giudice del gravame, nel confermare la decisione di primo grado dichiarando inesistente il credito azionato, ha osservato che dalle cartelle esattoriali non risultava quale titolo esecutivo, fra quelli indicati dall'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 389 del 1989 alla base della procedura di riscossione;
ha pure rilevato che tra i documenti di causa non vi era l'attestazione del credito da parte del Direttore dell'Istituto che, secondo l'INAIL,costituiva il titolo posto a base della procedura;
ed ha ribadito che l'esecuzione, fondata sulle cartelle esattoriali, era nulla non essendo assistita da titolo esecutivo.
Avverso questa sentenza l'INAIL ricorre per Cassazione formulando due motivi.
Le parti intimate non sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il rie denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 389/89; mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in violazione c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.". Lamenta che il giudice d'appello no ha espresso alcuna pronuncia sulla specifica censura con la e quale l'Istituto appellante ave l'eccezione di tardività dell'opposizione perché proposta dalla società AR Thema International oltre un anno dopo la ricezione de esattoriale.
Con il secondo motivo l'Istituto denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 389/89 e dell'art. 25 D.P.R 29.9.1973 n. 602; insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c". Lamenta che i giudici di merito non abbiano considerato che la cartella esattoriale costituisce "ex se" titolo esecutivo, e che per la sua valida formazione è sufficiente che sia rispettata la procedura "ex lege" così come nella specie avvenuto effettivamente avvenuto Deduce che ai fini della legittimità della validità e legittimità della cartella come titolo esecutivo essa deve contenere soltanto gli elementi richiesti dall'art. 25 citato, elementi che nel caso erano contenuti nella cartella redatta secondo il modello predisposto dal Ministero delle Finanze. Rileva quindi che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che la procedura non fosse assistita da un titolo esecutivo, male interpretando la norma dell'art. 2 terzo comma della 1989, e che del pari erroneamente avevano allargato l'interpretazione del cit. art. 25 Dpr n. 602/1973 richiedendo fra gli elementi necessari per la validità della cartella l'indicazione del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione.
2.- È fondata la censura contenuta nel primo motivo, con la quale si denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'opposizione, riproposta come motivo d'appello. Giova anzitutto ricordare principi d'ordine generale espressi da questa Corte in materia, ribadendo, in primo luogo, che "in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'iscrizione nel ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni nella 7 dicembre 1989 n. 389, sulla base di uno dei titoli esecutivi previsti dal quinto comma di detto articolo (per il quale sono tali le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti previdenziali in relazione alle quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge agli enti stessi dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani) non richiede la previa notificazione del titolo esecutivo, atteso che le disposizioni per la formazione dei titoli esecutivi dettate dal quarto comma dello stesso art. 2 sono inapplicabili - al pari del visto di esecutorietà dell'intendente di finanza - ad un atto che è esecutivo in forza di specifica disposizione di legge ed in relazione al quale è prevista solo la notifica della cartella esattoriale, decorrendo da tale notifica il termine di trenta giorni per proporre al Pretore, in funzione di giudice del lavoro, l'opposizione prevista dal sesto comma dell'articolo suindicato" (Cass. 28 aprile 1993 n. 4977, anteriore alla istituzione del giudice unico ex art. 49 del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51). Come pure va ricordato che "in tema di riscossione di contributi previdenziali, il titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge n. 389 del 1989, diviene definitivo in caso di omessa opposizione o di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio" (Cass. 11 agosto 1993 n. 8624; cfr. anche Cass. 29 agosto 1995 n. 9119, 20 gennaio 1993 n. 684). Ciò premesso in termini generali, dev'essere dunque rilevata l'omissione in cui è incorso il giudice d'appello, con violazione dell'invocata norma dell'art. 112 c.p.c., non emettendo pronuncia sull'eccezione di tardività dell'opposizione riproposta dall'INAIL in secondo grado (v. conclusioni riportare nell'epigrafe della sentenza impugnata).
Restano così assorbite le ulteriori questioni s. poste con il secondo motivo di ricorso, attinenti al merito dell'impugnazione e fatte oggetto della motivazione della sentenza del Tribunale, la cui trattazione è subordinata alla decisione sulla ammissibilità dell'opposizione in relazione alla tempestività o meno della sua proposizione.
3.- In conclusione, il primo motivo di ricorso dev'essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro I giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Milano, il quale preliminarmente procederà all'esame della questione sulla quale il giudice dell'appello non si è pronunciato, tenendo conto dei rilievi sopra espressi e provvedendo pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia la causa alla Corte d'Appello di Milano, che provvedere anche sulle Spese del giudice di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2004