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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 16/2023 R.G.L. avverso la sentenza n. n. 611/2022 pubblicata il 7/7/2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f.: Parte_1
( , rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente C.F._1
dall' avv. Maria Carmela Mirarchi C.F.:( ) e dall' avv. C.F._2
Lamonica Giuseppe c.f.: ( ), i quali dichiarano di volere C.F._3
ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 0964/82621 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu PEC: P.IVA_1
t Email_2
appellato
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.4.2020 agiva per l'accertamento Parte_1 negativo del debito in merito all'indennità di disoccupazione non agricola percepita nell'anno 2015. CP_ Premetteva che con raccomandata era stato informato dall' che per il periodo dal 04.11.2004 al 31.01.2005, era stata pagata la somma di € 1.323,38 a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria non spettante, a causa di rioccupazione come
CP_ lavoratore dipendente per più di cinque giornate e che con la stessa missiva l' comunicava che il recupero delle somme non dovute, sarebbe stato effettuato con una trattenuta di € 50,00 mensili sulla pensione cat. AS n. 04012357 a lui intestata,
a decorrere dalla prima rata utile.
Con sentenza n. 611/2022 il Giudice accoglieva la domanda e per l'effetto CP_ annullava l'avviso di addebito impugnato e condannava l' al pagamento delle spese di lite nella misura di € 650,00, oltre rimborso spese.
Così argomentava : la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n.23397/2016 ha stabilito che l' awiso di addebito dell' , che dal 1' gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 CP_2
maggio 2010,n.78, convertito dalla legge n. 122 del 2010) produce soltanto I'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
I'effetto della c.d "conversione" del termine di prescrizione che per crediti pensionistici è fissato in 5 anni;
"In tema di contributi previdenziali per la gestione separata il fatto costitutivo dell'obbligazione contributíva è rappresentato dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito professionale e la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termíni di pagamento per il versamento delle relative somme dovute in base alla dichiarazione dei reddití; nel caso di specie, gli awisi di addebito oggetto di causa sono relativi agli anni di imposta 2004 e 2005 e sono stati notificati nel 2019 ed asseritamente nel 2009, ma non vi è prova della valida notifica degli awisi di addebito e dunque di validi atti interruttivi della prescrizione;
pertanto, il credito vantato dall'ente deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Propone appello parziale , limitatamente: a) all'omessa pronuncia sulla Pt_1
CP_ domanda di condanna dell' alla restituzione di quanto recuperato in virtù dell'indebito impugnato oltre accessori di legge fino all'integrale soddisfo;
b) alla statuizione sulle spese di lite (per violazione dei minimi tariffari) .
CP_ Ha resistito l' .
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.4.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell' omessa pronuncia sulla domanda di CP_ condanna dell' alla restituzione di quanto recuperato in virtù dell'indebito impugnato, oltre accessori di legge fino all'integrale soddisfo.
E' fondato, poiché nell' originario ricorso non si è limitato a chiedere Pt_1
CP_ l'annullamento dell'indebito comunicato dall' con raccomandata a.r dell' 8 CP_ novembre 2019, ma ha contestualmente richiesto la condanna dell' alla restituzione di quanto già recuperato a tale titolo, oltre accessori come per legge e fino all'effettivo soddisfo, che costituisce conseguenza diretta dell'accoglimento della domanda di annullamento dell'indebito impugnato, fondata sull'accertata CP_ prescrizione del credito vantato dall'
Formulava infatti le seguenti conclusioni:
< 1) in via preliminare, accertato e dichiarato, non dovute le somme in relazione all'indebito contestato con lettera del 8 novembre 2019, per mancato intervenuto pagamento delle stesse e, comunque, per intervenuta prescrizione del diritto di ripetere le suddette somme e/o del diritto di riesaminare la domanda di disoccupazione, con conseguente condanna dell'ente convenuto, alla restituzione di quanto già recuperato a tale titolo, oltre accessori come per legge e fino all'effettivo soddisfo;
2) nel merito accertata e dichiarata l'illegittimità della trattenuta operata dall' CP_1
sull'assegno sociale categoria As n. 04012357 in godimento al ricorrente, per inammissibilità della compensazione operata, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla restituzione di quanto già recuperato a tale titolo oltre accessori come per legge e fino all'effettivo soddisfo.> L'effettuazione di detta trattenuta mensile è provata sia dal deposito dei cedolini di pagamento della pensione intestata all'appellante per il periodo gennaio 2020 e fino al mese di aprile 2020 che dalla relazione amministrativa allegata alla memoria di costituzione dell' , nella quale si dava atto che “….Al 31.1.2021 risultano CP_1 recuperati € 650,00 e residuano ancora a debito € 673,38…”.
Deduce l'appellante che al tempo di proposizione del gravame, essendo decorsi due anni, il debito sarebbe stato integralmente recuperato e tale fatto non è stato contestato dall' , che nella memoria di costituzione in appello, dopo avere CP_1
esposto le ragioni della mancata impugnazione della sentenza (il tempo trascorso tra la data della prima notifica dell'indebito, effettuata in data 19.11.2009, e l'avvio effettivo del recupero, iniziato il 23.12.2019, oltre dieci anni) , non è andato oltre la vaga affermazione che non vi sarebbero “ ragionevoli presupposti per ottenere la riforma della sentenza predetta nella misura richiesta da Controparte”.
Con il secondo motivo si lamenta che siano state liquidate le spese di lite in complessivi € 650,00, dunque al di sotto dei parametri minimi fissati dal D.M. vigente al momento dell'emissione della sentenza impugnata per lo scaglione di riferimento (valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00); si deduce che l'importo minimo, con le riduzioni fino al 50% dei valori medi delle fasi di studio, introduzione del giudizio e decisione e fino al 70% del valore medio della fase istruttoria, non poteva essere inferiore complessivamente a € 1.087,00 (di cui per la fase studio della controversia € 203,00; per la fase introduttiva del giudizio € 203,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione € 243,00; per la fase decisionale € 438,00) .
Dato atto che lo stesso appellante ha invocato l'applicazione del DM n. 55/2014 vigente all'epoca della pubblicazione della sentenza , ossia come modificato dal
D.M.
8.3.2018 n. 37 (come confermato dall'importo preteso per ciascuna voce tariffaria) , l'appello è fondato , poiché conforme alla tabella 4 del predetto DM ( cause di previdenza davanti al tribunale) e vanno per l'effetto le spese posti a carico
CP_ dell' per il primo grado come la dispositivo.
In applicazione del principio della soccombenza, l' va condannato al CP_1 pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, anche delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - con applicazione dei minimi tariffari, stante la serialità delle questioni – in complessivi € 1.457,5 (per le quattro fasi, II scaglione CP_ del DM n. 147/2022, dato dalla sommatoria delle somme trattenute dall' e da restituire l'appellato e dalla differenza tra le spese processuali liquidate in primo grado voi e quelle riconosciute con la presente sentenza) , oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n. 611/2022 pubblicata il 7.7.2022 dal CP_1
Tribunale di Locri ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma:
- condanna l' alla restituzione di quanto recuperato sull'assegno sociale CP_1
categoria As n. 04012357 a seguito della comunicazione di indebito dell' 8 novembre 2019, oltre accessori fino all'effettivo soddisfo;
- ridetermina in euro 1087,00, oltre accessori di legge, le spese di lite del primo
CP_ grado per le quali è già stato condannato l' , con distrazione in favore dei procuratori Mirarchi e Lamonica;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.457,5 oltre accessori come per legge, in favore dei difensori distrattari dell'appellante avv. Maria Carmela Mirarchi e Lamonica Giuseppe .
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2024
Il Consigliere est.
Dott.Eugenio Scopelliti
Il Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti