Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N° 325/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 13 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 325/23 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente via Parte_1
Torre 58, c.f. , elettivamente domiciliata in Brolo, via C. Colom- C.F._1 bo 5 presso lo studio delle avv. Amelia Bonina (c.f. , pec av- C.F._2
fax 0941-561465), e Carmela Bonina Email_1 C.F._3
pec , che lo rappresentano e difendono -Appellante
[...] Email_2
AppellanteCONTRO in persona del Presidente, con Controparte_1 sede in Roma, via Ciro il Grande 21, c.f. , rappresentato e difeso P.IVA_1
- C.F._4[...]
t ed elettivamente domiciliato in Messina Email_3 via Armeria, 1, presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto– appellato
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia- appello avverso la sentenza del
Giudice del lavoro di Patti n° 2207 depositata in data 15 dicembre 2022
CONCLUSIONI
Merlino:
1- in riforma della sentenza appellata, previa nomina ctu medico legale accertare che le condizioni fisiche della appellante, sin dalla momento della do- manda o comunque dal compimento del 56° anno di età, determinano un'invalidità pari e o superiore all'80% ai fini del conseguimento del beneficio della pensione anticipata di vecchiaia;
2- dichiarare pertanto che la appellante ha diritto al ricono- scimento del beneficio sin dalla presentazione della domanda amministrativa e co- munque sin dalla maturazione del diritto, e comunque dal compimento del 56° anno di età, anche alla luce della deroga e circolare inps 16/2013; 3- in subordine Pt_2 dichiarare che, in conseguenza delle infermità denunciate, la appellante ha diritto al
CP_ riconoscimento del beneficio dalla data di giustizia;
4- condannare l' al paga- mento della prestazione, nella misura di legge, dalla decorrenza come sopra deter- CP_ minata, oltre interessi e rivalutazione;
5- omissis;
6- condannare l' al paga- mento delle spese e dei compensi dei due gradi da distrarre in favore delle procura- trici che si dichiarano antistatarie;
7- ordinare all' , di produrre il fascicolo re- CP_1 lativo alla domanda in oggetto, con riserva di articolare i mezzi istruttori che do- vessero rendersi necessari a seguito della costituzione di controparte.
declaratoria di inammissibilità e/o rigetto dell'appello, esclusa l'applica- CP_1 zione dell'art. 152 att. c.p.c. spese vinte e risarcimento del danno artt.91 e 96 c.p.c. per malafede o colpa grave.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, chiedeva la condanna Parte_1 CP_ dell alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80% ai sensi dell'art. 1 comma 8 D. Lgs. 503/1992, negatale dall'istituto in sede amministrativa. CP_ Contumace l con sentenza n° 2207 depositata in data 15 dicembre 2022 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda esonerando la dalle spese. Pt_1
ha proposto appello con ricorso depositato in data 12 maggio 2023. Nella Pt_1 CP_ resistenza dell è stata disposta consulenza medica d'ufficio con ordinanza del
17 gennaio 2024. Diversi ausiliari hanno rinunciato o comunque non hanno fatto pervenire l'accettazione, e pertanto l'incarico è stato assegnato soltanto in data 21 ottobre 2024. Depositate la relazione e note di trattazione scritta entro il 13 maggio
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha motivato il rigetto con l'assenza di prova del requisito contributivo, sia quello ordinario di 1040 settimane sia quello agevolato (art. 2 comma 3 lett. a legge 503/1992, c.d. legge Amato) di 780 settimane al 31 dicembre 1992.
La ricorrente con il primo motivo sostiene di avere provato già in primo grado che il requisito agevolato era raggiunto. Richiama il verbale di udienza 15 dicembre
2022, in cui affermava di avere maturato 797 settimane al 31 dicembre 1992 e pro- duce estratto contributivo, diverso da quello prodotto in primo grado, che sostiene essere stato allegato al provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia.
Nell'estratto prodotto in primo grado la risultava invero accreditare sol- Pt_1 tanto 562 contributi settimanali (1562 giornalieri), ovviamente insufficienti a com- pletare il requisito contributivo. Nell'estratto prodotto in questo grado risultano di contro 3557 contributi giornalieri, numero addirittura superiore a quello rivendi- CP_ cato, e comunque lo stesso nel modello liquidazione prodotto in questo grado indica a pag. 2 l'accumulo di 797 settimane con il sistema retributivo (cioè, per N° 325/23 r.g.l.
l'appunto, entro il 2012) indicando quale data di perfezionamento del requisito (cfr. pag. 1) già al 12 settembre 2011.
L'incongruenza si risolve facilmente quando si osserva che il primo estratto conto era composto di due sole pagine che erano però (cfr. i piè di pagina) le nn° "1 di 4"
e "3 di 4", mancando pertanto la pag. 2 che conteneva dati contributivi del periodo compreso fra il 1982 e il 1989, leggibili invece nell'estratto prodotto in questa sede.
La difesa tecnica della appellante tace tale grossolano errore materiale, che tutta- via emerge dagli atti e che questa Corte non può ignorare dovendo fare uso dei propri poteri istruttori integrativi ex art. 437 c.p.c.
L'errore è insomma della difesa della , ma ciò non toglie che si debba Pt_1 CP_ riconoscere l'esistenza del requisito contributivo legge che peraltro l Pt_2 stesso nemmeno contesta, limitandosi a negare infondatamente il potere di questa
Corte di tenere conto del secondo estratto senza nemmeno considerare quanto emerge da atti che esso stesso produce.
Resta da verificare la sussistenza e validità della domanda amministrativa. La ap- pellante aveva allegato con il ricorso introduttivo del primo grado di avere presen- tato alla commissione medica invalidità presso l'ASL domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione anticipata in data 20 ottobre 2020, e di essere stata sottoposta a visita dalla commissione in data 24 settembre 2019. L'incongruenza fra le due date (accertamento sanitario anteriore alla proposizione della domanda) non
è stata presa in considerazione dal tribunale in quanto assorbita dalla apparente ca- renza del requisito contributivo, ma questa Corte deve a questo punto valutarla. CP_ L contesta che la abbia proposto una domanda amministrativa in Pt_1 data 20 ottobre 2020, mentre ammette l'esistenza di un'istanza di concessione della pensione di vecchiaia o, subordinatamente, della prestazione anticipata per invali- dità all'80%, ma con data di protocollazione 24 dicembre 2019. Tale data corri- sponde esattamente a quella risultante a pag. 1 dell'allegato "domanda_e_ri- corso_amministrativo…pdf" prodotto in una con il ricorso introduttivo del primo grado. Dalla lettura del medesimo file emerge che la domanda è stata rigettata con nota del 28 gennaio 2020, avendo la commissione ritenuto che la fosse Pt_1 invalida all'80% dalla data della domanda (24 dicembre 2019, per l'appunto) e che l'impugnazione amministrativa di tale determinazione, risalente al 5 febbraio 2020,
è stata ulteriormente rigettata in data 24 marzo 2021 (cfr. pag. 14).
In applicazione della disciplina delle finestre, pacificamente applicabile anche CP_ all'ipotesi della pensione anticipata per invalidità, l ha riconosciuto pertanto la decorrenza da gennaio 2021, prima finestra utile.
Per orientamento consolidato di legittimità (cfr. Cass. sez. lav. ord. 16289/2023 e la giurisprudenza ivi citata), l'art. 1 comma 8 D. Lgs. 503/1992 non ha tuttavia isti- tuito una forma pensionistica speciale ma ha solo introdotto una deroga riguardo ai N° 325/23 r.g.l.
requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, della quale si applica dunque la di- sciplina, ivi compreso l'art. 6 legge 155/1981 che ne fissa la decorrenza al primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile. La do- manda amministrativa ha dunque il mero effetto "procedimentale di rendere liquida ed esigibile la prestazione…, previa certazione e verifica dei requisiti necessari per l'ammissione al trattamento previdenziale" e non "quello sostanziale di decor- renza del diritto alla prestazione… in assenza di una specifica volontà in tal senso dell'assicurato". Nel caso di specie tale volontà contraria va certamente esclusa vi- sto che nella domanda amministrativa era esplicitamente indicata quale data di de- correnza richiesta l'1 ottobre 2012, corrispondente al primo giorno del mese suc- cessivo al compimento da parte della del 55° anno di età. Pt_1 CP_ L evidenzia ancora che la ha dichiarato di avere cessato l'attività Pt_1 lavorativa in data 31 gennaio 2019 e fa presente che il diritto alla pensione di vec- chiaia presuppone la cessazione dell'attività lavorativa. Nella domanda amministra- tiva emerge tuttavia che la ha cessato l'attività lavorativa dipendente pro- Pt_1 prio nel 1992. Dagli estratti contributivi risulta che dal 1994 al 2009 ella è stata titolare di impresa commerciale, mentre risulta nuovamente lavoro a domicilio e dipendente dal giugno 2018 al gennaio 2019, con percezione di NaSpI da marzo a giugno 2019.
Si tratta di date anteriori rispetto alla domanda amministrativa di pensione.
Resta tuttavia da vedere quale sia la data in cui la ha raggiunto il requisito Pt_1 sanitario, considerato che il carcinoma risulta presente almeno dal 2001. Per questa ragione è stata disposta consulenza medico-legale.
Il consulente ha confermato la decorrenza all'epoca della domanda amministrativa del 24 dicembre 2019, spiegando in particolare che gli esiti del carcinoma sono stati positivi perché, dopo il trattamento chirurgico e la terapia adiuvante, non si sono presentati segni di recidiva, sicchè la deve semplicemente continuare con Pt_1
i controlli periodici ma non riceve limitazioni dalla patologia.
L'appello va dunque accolto nel senso che la pensione va fatta decorrere dalla data della domanda amministrativa, salva l'applicazione del regime delle finestre e con accessori senza cumulo.
Le spese seguono la principale soccombenza, ma vanno compensate per un terzo dato che la appellante ha in parte dato luogo al ritardo nella decisione attraverso l'indicazione di una data errata di presentazione della domanda amministrativa e la produzione di documentazione incompleta riguardo al requisito contributivo.
La liquidazione va fatta tenendo conto di un valore indeterminabile basso e nei minimi tariffari data la semplicità della controversia. L'art. 5 comma 6 D.M.
55/2014 fissa il principio secondo il quale per le cause di valore indeterminabile si considera normalmente un importo non inferiore a 26.000,01 e non superiore a N° 325/23 r.g.l.
260.000,00 euro, ma il Giudice può valicare tali limiti, andando anche allo sca- glione immediatamente inferiore, se il valore effettivo non rifletta quelli indicati dal legislatore (per tutte Cass. sez. II 10438/2023). Si può dunque applicare il terzo scaglione. CP_ Le spese di consulenza, separatamente liquidate, restano a carico dell
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 12 maggio 2023 da Pt_1
, contro l avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2207 depositata in data 15 dicembre 2022, CP_ in riforma della sentenza impugnata, condanna l a erogare alla appellante la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dalla domanda amministrativa del 24 dicembre 2019, fatta salva l'applicazione delle finestre, con accessori dal dovuto nei limiti dell'art. 16 legge 412/1991, e a rimborsarle due terzi delle spese di lite, liqui- date nell'intero quanto al primo grado in 2.697,00 euro e quanto all'appello in
2.906,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a., generali e contributi unificati versati, compensando le restanti farzioni, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie avv. Amelia Bonina e Carmela Bonina. Liquida separatamente a carico CP_ le spese di consulenza.
Messina 14 maggio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)