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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 97 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, residente a [...] Località San Luca, elettivamente domiciliata a Parte_1
Ovada (AL) presso lo studio dell'avv. Fabio Ravera Leggiero, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
, in persona del Direttore Generale , elettivamente domiciliata a CP_1 CP_2
Lainate (MI) presso lo studio dell'avv. Sara Cattaneo, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, rigettare tutte le eccezioni Parte_1
preliminari e/o pregiudiziali ex adverso sollevate in quanto illegittime e/o infondate e rigettare la domanda di parte convenuta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata e conseguentemente,
- in via principale nel merito accogliere la querela di falso cui alla parte narrativa del presente atto e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità e/o non veridicità e/o erroneità della cartella clinica redatta a seguito dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rho avvenuto in data 11.05.2019 (codice struttura n. 030073) e successivo trasferimento nel Reparto di Ortopedia in data 12.05.2019 (codice reparto 43610), nella parte in cui alla descrizione della dinamica, inerente la causa dell'evento lesivo subito dalla Signora contenuta nell'anamnesi, a pagina 107 della stessa cartella, veniva Parte_1
indicato: “la paziente sbatte il piede destro, oggi pomeriggio, contro un ferro del camion mentre
aiutava per salire sul camion delle scenografie”, atteso che le lesioni subite dalla Signora
[...]
venivano causate dal dislivello presente tra la soglia di marmo di uno degli ingressi Parte_1
posteriori del Palazzetto ed il piano di calpestio per il quale si creava uno spazio all'interno del quale si incastrava il piede della Signora provocandone la torsione e la successiva caduta, e ciò in Pt_1
violazione delle prescrizioni vigenti in materia di antinfortunistica e dalle Circolari del Ministero
dell'Interno (01.03.2002 n. 4 e Prot. N. P880/4122 sott. 54 3 c, nonché in riferimento alla normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (art.
8.1.2 DM 236/89);
- ordinare la cancellazione della suddetta descrizione riportata a pagina 107 della cartella clinica predisposta dall' a seguito dell'accesso al pronto Soccorso dell'Ospedale di Rho in CP_1
data 11.05.2019 e successivo ricovero presso il Reparto di Ortopedia in data 12.05.2019, modificandola pagina 2 di 10 con la descrizione riportata nell'esposto/querela/denuncia dall'odierna attrice e confermata nell'informazione di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del
20.01.2023 ossia: la Signora a causa del dislivello creatosi tra il piano di calpestio esterno e la Pt_1
soglia della porta, rimanendo con il piede incastrato sotto la fessura sottostante la stessa soglia
d'ingresso, inciampava e, perdendo l'equilibrio, roteava su se stessa cadendo a terra procurandosi la frattura plurilineare scomposta della diafisi distale del perone e frattura spiroidale plurilineare del terzo medio diafisario distale della tibia.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria, si richiamano le produzioni depositate tutte telematicamente, e si insiste,
nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 c.p.c.
del 02.09.2024.
Nell'interesse della convenuta Voglia il Tribunale, CP_1
in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta nel presente giudizio per i motivi esposti.
Nel merito: rigettare ogni avversa domanda, per i fatti di cui in narrativa e per i motivi di diritto conseguenti;
per l'effetto: condannare l'attrice ai sensi dell'art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia
Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente causa.
In via istruttoria con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e migliore istanza istruttoria nei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2023 ha convenuto in Parte_1
pagina 3 di 10 giudizio la al fine di ottenere la declaratoria di falsità della cartella clinica redatta dal CP_1
dott. dell'ospedale di Rho a seguito del suo accesso, l'11 maggio 2019, al Pronto Persona_1
Soccorso per una frattura scomposta di tibia e perone, nella parte in cui, descrivendo la dinamica del sinistro, attestava, con un'affermazione difforme dalla realtà dei fatti, che “la paziente sbatte il piede
destro, oggi pomeriggio, contro un ferro del camion mentre aiutava per salire sul camion delle
scenografie”.
Sosteneva, infatti, che l'incidente dell'11 maggio 2019 si era in realtà verificato a causa dell'irregolarità di uno degli ingressi del “Centro Sportivo Comunale Sandro Pertini”, sito in Cornaredo
(MI) Via Dello Sport n. 70, dove era caduta a terra dopo essere rimasta incastrata con il piede destro nello spazio tra la soglia di marmo ed il piano di calpestio.
La dinamica descritta dal medico del pronto soccorso nell'anamnesi era incompatibile con il tipo di lesioni riportate e contrastava con la versione risultante dalle dichiarazioni dei numerosi testimoni che avevano assistito al sinistro e dal referto redatto in loco dal personale del 118 accorso che l'aveva trovata a terra nei pressi di uno degli accessi del Palazzetto.
Della falsa affermazione contenuta nella cartella clinica si era avveduta solo quando l'aveva ritirata, il
24 giugno 2019, e, quattro giorni dopo, aveva richiesto inutilmente all'ospedale di provvedere alla correzione.
A causa della divergenza tra la ricostruzione dei fatti riportata dai testimoni e quella riportata nella cartella clinica la Procura della Repubblica di Milano aveva richiesto l'archiviazione del procedimento penale avviato sul suo esposto per lesioni colpose.
Dal momento che la descrizione dell'anamnesi riportata dal medico del Pronto Soccorso deve ritenersi pagina 4 di 10 atto pubblico munito di fede privilegiata con valore probatorio contrastabile solo con la querela di falso, chiedeva l'accertamento della falsità della cartella clinica impugnata nella parte in cui era indicato che “la paziente sbatte il piede destro, oggi pomeriggio, contro un ferro del camion mentre
aiutava per salire sul camion delle scenografie”, con la conseguente cancellazione della dichiarazione impugnata e la sua sostituzione con la ricostruzione corrispondente alla reale dinamica del sinistro,
contenuta nell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Milano dal tenore “la Signora Pt_1
a causa del dislivello creatosi tra il piano di calpestio esterno e la soglia della porta, rimanendo con il
piede incastrato sotto la fessura sottostante la stessa soglia d'ingresso, inciampava e, perdendo
l'equilibrio, roteava su se stessa cadendo a terra procurandosi la frattura plurilineare scomposta della
diafisi distale del perone e frattura spiroidale plurilineare del terzo medio diafisario distale della
tibia”.
Nel costituirsi in giudizio l'azienda ospedaliera ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità CP_3
della domanda per la tardività dell'iscrizione a ruolo, avvenuta solo il 2 gennaio 2024 nonostante l'atto di citazione fosse stato notificato il 14 dicembre 2023 e l'inammissibilità della querela di falso per la mancata sottoscrizione personale dell'atto di citazione da parte dell'attrice che si era limitata a firmare la procura speciale priva della specifica indicazione del documento impugnato.
Eccepiva, poi, il difetto di legittimazione passiva, dal momento che legittimato a resistere alla querela di falso non è l'autore materiale o il concorrente nella predisposizione del documento falso ma solo il soggetto che intende valersene per fondarvi una domanda o un'eccezione. E nei confronti della struttura ospedaliera, convenuta come soggetto corresponsabile del falso redatto dal medico del Pronto
soccorso, l'attrice non potrebbe fondare, sulla base del documento contestato, alcuna domanda o eccezione in giudizio.
pagina 5 di 10 Sosteneva, comunque, che il medico del pronto soccorso si era limitato ad annotare nella cartella clinica quanto riferito in ordine alla dinamica del sinistro dalla paziente che solo dopo essersi avvenuta di non avere possibilità di ottenere il risarcimento del danno aveva cambiato versione, dovendo altrimenti essere multata per aver rilasciato al pubblico ufficiale dichiarazioni mendaci.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della domanda e la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c
Con decreto ex art. 171 bis del 29.2.2024 il giudice istruttore disponeva la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento nel processo secondo il disposto dell'art. 71 c.p.c.
All'udienza prima udienza di trattazione compariva personalmente l'attrice e Parte_1
confermava la querela di falso ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.c.
Successivamente, respinte le istanze istruttorie di parte attrice e tentata con esito negativo la conciliazione della lite, il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.
*****
Il Tribunale preliminarmente rileva la palese infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta di estinzione del giudizio per la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e di CP_1
inammissibilità della querela di falso per difetto di valida procura alle liti, essendo la costituzione dell'attrice avvenuta con il deposito della nota di iscrizione a ruolo il 17 dicembre 2023 in relazione all'atto di citazione notificato il 14 dicembre 2023, come emerge dalle risultanze del fascicolo telematico, ed essendo la procura alle liti allegata all'atto di citazione specificamente riferita, ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c., alla “richiesta di cancellazione e successiva modifica dell'anamnesi
(descrizione dell'evento redatta dal dott. a pag. 107) riportata nella cartella clinica Persona_1
pagina 6 di 10 rilasciata a seguito dell'accesso al Pronto Soccorso del 11.5.2019 e del successivo ricovero in reparto
del 12.5.2019..”
E' invece, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta
[...]
sostenendo di non aver mai inteso fondare sul documento impugnato di falso alcuna CP_1
domanda o eccezione in giudizio.
Come noto, legittimato a contraddire in relazione alla querela di falso civile che ha la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata è il soggetto che intenda avvalersene, direttamente o indirettamente, per fondarvi una pretesa giuridica da avanzare nell'ambito di un giudizio sotto forma di domanda o eccezione.
La giurisprudenza di legittimità in materia è consolidata, infatti, nell'affermare il principio secondo cui
“La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata
riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi
possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della
falsificazione.” e che, dunque, “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il
soggetto che intenda avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione non già chi, in
concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella
falsità.” (v. Cass. 30.8.2007 n. 18323; Cass. 17.7.2019 n. 19281).
Secondo l'insegnamento della suprema corte richiamato, la querela di falso, tesa a privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata di fatti e rapporti, è proponibile soltanto contro chi possa e abbia inteso concretamente avvalersi del documento per fondarvi una pretesa giuridica o un'eccezione ma non contro l'autore del falso o colui che abbia concorso nella falsità. pagina 7 di 10 E', dunque, privo della legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento della falsità del documento colui che sia convenuto semplicemente come autore materiale del falso o come concorrente con il presunto autore della falsità e non come soggetto che si sia avvalso dell'efficacia probatoria del documento.
Nel caso di specie, dal tenore letterale delle difese svolte nell'atto di citazione, si evince chiaramente che l'attrice ha convenuto in giudizio solo come struttura presso cui ha operato il CP_1
medico del pronto soccorso autore del falso. Non risulta, invece, in alcun modo allegata quale sarebbe stata in concreto l'utilizzazione a fini probatori del documento da parte della né quale CP_1
interesse possa avere alle attestazioni contenute nella cartella clinica sulla dinamica di un sinistro a cui
è rimasta completamente estranea. Del resto, la stessa attrice risulta aver avanzato la propria richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno soltanto nei confronti del ” e del Controparte_4
“Centro sportivo Sandro Pertini”, unici soggetti interessati ad avvalersi con riferimento alla dinamica del sinistro dell'efficacia probatoria del documento impugnato (v. doc. 3 di parte attrice).
La domanda deve, quindi, ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione passiva della convenuta
CP_1
In ogni caso, anche a prescindere dal difetto di legittimazione passiva della convenuta ed anche ammesso che la descrizione contenuta nella cartella clinica della dinamica del sinistro riferita dalla paziente sia coperta da pubblica fede, la querela di falso sarebbe, comunque, inammissibile per come proposta dall'attrice.
L'attrice, infatti, nel proporre la querela di falso ha preteso di far valere, non la difformità
dell'attestazione rispetto alle dichiarazioni sulla dinamica del sinistro che ha reso al pubblico ufficiale,
ma la difformità tra l'attestazione e la realtà di fatti non avvenuti alla sua presenza, tanto è vero che ha pagina 8 di 10 richiesto di cancellare le affermazioni del medico del pronto soccorso sulla dinamica del sinistro contenute nella cartella clinica e di sostituirle, non con le dichiarazioni da lei testualmente ed effettivamente rese al medico su cui mai nulla ha riferito nell'atto di citazione, ma “con la descrizione
riportata nell'esposto/querela/denuncia dall'odierna attrice e confermata nell'informazione di
garanzia emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 20.01.2023” che sarebbe, invece, corrispondente alla realtà di fatti non avvenuti in presenza del medico.
Le censure formulate dall'attrice alle attestazioni del medico del pronto soccorso contenute nella cartella clinica impugnata attengono, quindi, non all'estrinseco del documento, eventualmente coperto dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., ma alla veridicità sostanziale delle affermazioni in esso contenute su fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, che non essendo coperte da pubblica fede possono essere contestate con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento.
La querela di falso proposta dall'attrice per ragioni estranee al giudizio di falso nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva deve essere dichiarata inammissibile.
La soccombenza implica la condanna dell'attrice al pagamento a favore dell'ente convenuto delle spese processuali che si liquidano, con riferimento ai parametri minimi avuto riguardo alla non particolare complessità della causa, nella somma di € 5431,00 per compenso oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 97/2024 promossa da Parte_1
contro con atto di citazione notificato il 14.12.2023 disattesa ogni altra
[...] CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento a favore della convenuta delle Parte_1 CP_1
spese processuali che liquida in € 5431,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Daniela Marconi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 97 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, residente a [...] Località San Luca, elettivamente domiciliata a Parte_1
Ovada (AL) presso lo studio dell'avv. Fabio Ravera Leggiero, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
, in persona del Direttore Generale , elettivamente domiciliata a CP_1 CP_2
Lainate (MI) presso lo studio dell'avv. Sara Cattaneo, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, rigettare tutte le eccezioni Parte_1
preliminari e/o pregiudiziali ex adverso sollevate in quanto illegittime e/o infondate e rigettare la domanda di parte convenuta di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata e conseguentemente,
- in via principale nel merito accogliere la querela di falso cui alla parte narrativa del presente atto e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità e/o non veridicità e/o erroneità della cartella clinica redatta a seguito dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rho avvenuto in data 11.05.2019 (codice struttura n. 030073) e successivo trasferimento nel Reparto di Ortopedia in data 12.05.2019 (codice reparto 43610), nella parte in cui alla descrizione della dinamica, inerente la causa dell'evento lesivo subito dalla Signora contenuta nell'anamnesi, a pagina 107 della stessa cartella, veniva Parte_1
indicato: “la paziente sbatte il piede destro, oggi pomeriggio, contro un ferro del camion mentre
aiutava per salire sul camion delle scenografie”, atteso che le lesioni subite dalla Signora
[...]
venivano causate dal dislivello presente tra la soglia di marmo di uno degli ingressi Parte_1
posteriori del Palazzetto ed il piano di calpestio per il quale si creava uno spazio all'interno del quale si incastrava il piede della Signora provocandone la torsione e la successiva caduta, e ciò in Pt_1
violazione delle prescrizioni vigenti in materia di antinfortunistica e dalle Circolari del Ministero
dell'Interno (01.03.2002 n. 4 e Prot. N. P880/4122 sott. 54 3 c, nonché in riferimento alla normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (art.
8.1.2 DM 236/89);
- ordinare la cancellazione della suddetta descrizione riportata a pagina 107 della cartella clinica predisposta dall' a seguito dell'accesso al pronto Soccorso dell'Ospedale di Rho in CP_1
data 11.05.2019 e successivo ricovero presso il Reparto di Ortopedia in data 12.05.2019, modificandola pagina 2 di 10 con la descrizione riportata nell'esposto/querela/denuncia dall'odierna attrice e confermata nell'informazione di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del
20.01.2023 ossia: la Signora a causa del dislivello creatosi tra il piano di calpestio esterno e la Pt_1
soglia della porta, rimanendo con il piede incastrato sotto la fessura sottostante la stessa soglia
d'ingresso, inciampava e, perdendo l'equilibrio, roteava su se stessa cadendo a terra procurandosi la frattura plurilineare scomposta della diafisi distale del perone e frattura spiroidale plurilineare del terzo medio diafisario distale della tibia.
Con vittoria di spese.
In via istruttoria, si richiamano le produzioni depositate tutte telematicamente, e si insiste,
nell'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate con memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 c.p.c.
del 02.09.2024.
Nell'interesse della convenuta Voglia il Tribunale, CP_1
in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta nel presente giudizio per i motivi esposti.
Nel merito: rigettare ogni avversa domanda, per i fatti di cui in narrativa e per i motivi di diritto conseguenti;
per l'effetto: condannare l'attrice ai sensi dell'art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia
Con vittoria di spese diritti ed onorari della presente causa.
In via istruttoria con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e migliore istanza istruttoria nei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2023 ha convenuto in Parte_1
pagina 3 di 10 giudizio la al fine di ottenere la declaratoria di falsità della cartella clinica redatta dal CP_1
dott. dell'ospedale di Rho a seguito del suo accesso, l'11 maggio 2019, al Pronto Persona_1
Soccorso per una frattura scomposta di tibia e perone, nella parte in cui, descrivendo la dinamica del sinistro, attestava, con un'affermazione difforme dalla realtà dei fatti, che “la paziente sbatte il piede
destro, oggi pomeriggio, contro un ferro del camion mentre aiutava per salire sul camion delle
scenografie”.
Sosteneva, infatti, che l'incidente dell'11 maggio 2019 si era in realtà verificato a causa dell'irregolarità di uno degli ingressi del “Centro Sportivo Comunale Sandro Pertini”, sito in Cornaredo
(MI) Via Dello Sport n. 70, dove era caduta a terra dopo essere rimasta incastrata con il piede destro nello spazio tra la soglia di marmo ed il piano di calpestio.
La dinamica descritta dal medico del pronto soccorso nell'anamnesi era incompatibile con il tipo di lesioni riportate e contrastava con la versione risultante dalle dichiarazioni dei numerosi testimoni che avevano assistito al sinistro e dal referto redatto in loco dal personale del 118 accorso che l'aveva trovata a terra nei pressi di uno degli accessi del Palazzetto.
Della falsa affermazione contenuta nella cartella clinica si era avveduta solo quando l'aveva ritirata, il
24 giugno 2019, e, quattro giorni dopo, aveva richiesto inutilmente all'ospedale di provvedere alla correzione.
A causa della divergenza tra la ricostruzione dei fatti riportata dai testimoni e quella riportata nella cartella clinica la Procura della Repubblica di Milano aveva richiesto l'archiviazione del procedimento penale avviato sul suo esposto per lesioni colpose.
Dal momento che la descrizione dell'anamnesi riportata dal medico del Pronto Soccorso deve ritenersi pagina 4 di 10 atto pubblico munito di fede privilegiata con valore probatorio contrastabile solo con la querela di falso, chiedeva l'accertamento della falsità della cartella clinica impugnata nella parte in cui era indicato che “la paziente sbatte il piede destro, oggi pomeriggio, contro un ferro del camion mentre
aiutava per salire sul camion delle scenografie”, con la conseguente cancellazione della dichiarazione impugnata e la sua sostituzione con la ricostruzione corrispondente alla reale dinamica del sinistro,
contenuta nell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Milano dal tenore “la Signora Pt_1
a causa del dislivello creatosi tra il piano di calpestio esterno e la soglia della porta, rimanendo con il
piede incastrato sotto la fessura sottostante la stessa soglia d'ingresso, inciampava e, perdendo
l'equilibrio, roteava su se stessa cadendo a terra procurandosi la frattura plurilineare scomposta della
diafisi distale del perone e frattura spiroidale plurilineare del terzo medio diafisario distale della
tibia”.
Nel costituirsi in giudizio l'azienda ospedaliera ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità CP_3
della domanda per la tardività dell'iscrizione a ruolo, avvenuta solo il 2 gennaio 2024 nonostante l'atto di citazione fosse stato notificato il 14 dicembre 2023 e l'inammissibilità della querela di falso per la mancata sottoscrizione personale dell'atto di citazione da parte dell'attrice che si era limitata a firmare la procura speciale priva della specifica indicazione del documento impugnato.
Eccepiva, poi, il difetto di legittimazione passiva, dal momento che legittimato a resistere alla querela di falso non è l'autore materiale o il concorrente nella predisposizione del documento falso ma solo il soggetto che intende valersene per fondarvi una domanda o un'eccezione. E nei confronti della struttura ospedaliera, convenuta come soggetto corresponsabile del falso redatto dal medico del Pronto
soccorso, l'attrice non potrebbe fondare, sulla base del documento contestato, alcuna domanda o eccezione in giudizio.
pagina 5 di 10 Sosteneva, comunque, che il medico del pronto soccorso si era limitato ad annotare nella cartella clinica quanto riferito in ordine alla dinamica del sinistro dalla paziente che solo dopo essersi avvenuta di non avere possibilità di ottenere il risarcimento del danno aveva cambiato versione, dovendo altrimenti essere multata per aver rilasciato al pubblico ufficiale dichiarazioni mendaci.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della domanda e la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c
Con decreto ex art. 171 bis del 29.2.2024 il giudice istruttore disponeva la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento nel processo secondo il disposto dell'art. 71 c.p.c.
All'udienza prima udienza di trattazione compariva personalmente l'attrice e Parte_1
confermava la querela di falso ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.c.
Successivamente, respinte le istanze istruttorie di parte attrice e tentata con esito negativo la conciliazione della lite, il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.
*****
Il Tribunale preliminarmente rileva la palese infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta di estinzione del giudizio per la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e di CP_1
inammissibilità della querela di falso per difetto di valida procura alle liti, essendo la costituzione dell'attrice avvenuta con il deposito della nota di iscrizione a ruolo il 17 dicembre 2023 in relazione all'atto di citazione notificato il 14 dicembre 2023, come emerge dalle risultanze del fascicolo telematico, ed essendo la procura alle liti allegata all'atto di citazione specificamente riferita, ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c., alla “richiesta di cancellazione e successiva modifica dell'anamnesi
(descrizione dell'evento redatta dal dott. a pag. 107) riportata nella cartella clinica Persona_1
pagina 6 di 10 rilasciata a seguito dell'accesso al Pronto Soccorso del 11.5.2019 e del successivo ricovero in reparto
del 12.5.2019..”
E' invece, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta
[...]
sostenendo di non aver mai inteso fondare sul documento impugnato di falso alcuna CP_1
domanda o eccezione in giudizio.
Come noto, legittimato a contraddire in relazione alla querela di falso civile che ha la finalità di privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata è il soggetto che intenda avvalersene, direttamente o indirettamente, per fondarvi una pretesa giuridica da avanzare nell'ambito di un giudizio sotto forma di domanda o eccezione.
La giurisprudenza di legittimità in materia è consolidata, infatti, nell'affermare il principio secondo cui
“La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata
riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi
possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della
falsificazione.” e che, dunque, “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il
soggetto che intenda avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione non già chi, in
concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella
falsità.” (v. Cass. 30.8.2007 n. 18323; Cass. 17.7.2019 n. 19281).
Secondo l'insegnamento della suprema corte richiamato, la querela di falso, tesa a privare il documento munito di pubblica fede della sua efficacia probatoria privilegiata di fatti e rapporti, è proponibile soltanto contro chi possa e abbia inteso concretamente avvalersi del documento per fondarvi una pretesa giuridica o un'eccezione ma non contro l'autore del falso o colui che abbia concorso nella falsità. pagina 7 di 10 E', dunque, privo della legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento della falsità del documento colui che sia convenuto semplicemente come autore materiale del falso o come concorrente con il presunto autore della falsità e non come soggetto che si sia avvalso dell'efficacia probatoria del documento.
Nel caso di specie, dal tenore letterale delle difese svolte nell'atto di citazione, si evince chiaramente che l'attrice ha convenuto in giudizio solo come struttura presso cui ha operato il CP_1
medico del pronto soccorso autore del falso. Non risulta, invece, in alcun modo allegata quale sarebbe stata in concreto l'utilizzazione a fini probatori del documento da parte della né quale CP_1
interesse possa avere alle attestazioni contenute nella cartella clinica sulla dinamica di un sinistro a cui
è rimasta completamente estranea. Del resto, la stessa attrice risulta aver avanzato la propria richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno soltanto nei confronti del ” e del Controparte_4
“Centro sportivo Sandro Pertini”, unici soggetti interessati ad avvalersi con riferimento alla dinamica del sinistro dell'efficacia probatoria del documento impugnato (v. doc. 3 di parte attrice).
La domanda deve, quindi, ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione passiva della convenuta
CP_1
In ogni caso, anche a prescindere dal difetto di legittimazione passiva della convenuta ed anche ammesso che la descrizione contenuta nella cartella clinica della dinamica del sinistro riferita dalla paziente sia coperta da pubblica fede, la querela di falso sarebbe, comunque, inammissibile per come proposta dall'attrice.
L'attrice, infatti, nel proporre la querela di falso ha preteso di far valere, non la difformità
dell'attestazione rispetto alle dichiarazioni sulla dinamica del sinistro che ha reso al pubblico ufficiale,
ma la difformità tra l'attestazione e la realtà di fatti non avvenuti alla sua presenza, tanto è vero che ha pagina 8 di 10 richiesto di cancellare le affermazioni del medico del pronto soccorso sulla dinamica del sinistro contenute nella cartella clinica e di sostituirle, non con le dichiarazioni da lei testualmente ed effettivamente rese al medico su cui mai nulla ha riferito nell'atto di citazione, ma “con la descrizione
riportata nell'esposto/querela/denuncia dall'odierna attrice e confermata nell'informazione di
garanzia emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 20.01.2023” che sarebbe, invece, corrispondente alla realtà di fatti non avvenuti in presenza del medico.
Le censure formulate dall'attrice alle attestazioni del medico del pronto soccorso contenute nella cartella clinica impugnata attengono, quindi, non all'estrinseco del documento, eventualmente coperto dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., ma alla veridicità sostanziale delle affermazioni in esso contenute su fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, che non essendo coperte da pubblica fede possono essere contestate con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento.
La querela di falso proposta dall'attrice per ragioni estranee al giudizio di falso nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva deve essere dichiarata inammissibile.
La soccombenza implica la condanna dell'attrice al pagamento a favore dell'ente convenuto delle spese processuali che si liquidano, con riferimento ai parametri minimi avuto riguardo alla non particolare complessità della causa, nella somma di € 5431,00 per compenso oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 97/2024 promossa da Parte_1
contro con atto di citazione notificato il 14.12.2023 disattesa ogni altra
[...] CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento a favore della convenuta delle Parte_1 CP_1
spese processuali che liquida in € 5431,00 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Daniela Marconi
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