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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12062/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa LA ROSA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Posta in decisione in esito all'udienza del 07/05/2025, sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente, come da verbale in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 19/11/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: lo scioglimento del matrimonio, atteso che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti] contratto con a Belpasso (CT) il CP_1
10/06/2015, dalla cui unione non è nata prole.
Ha esposto il ricorrente che con accordo concluso dinanzi l'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Belpasso in data 18/04/2023, iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 30 P.2 S.C.
UFF. 1, anno 2023, e confermato con dichiarazione contenuta nei predetti registri al n. 39 P. 2 S.C.
anno 2023, i coniugi sono addivenuti alla loro separazione consensuale alle condizioni ivi enunciate e che dalla data di separazione i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra di essi sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Ha concluso, quindi, il ricorrente, chiedendo la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni stabilite dagli stessi coniugi già in sede di separazione, e cioè senza ulteriori statuizioni, neanche di ordine patrimoniale.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituita in giudizio, né è comparsa CP_1
all'udienza di comparizione del 07/05/2025, tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Nella medesima udienza di comparizione del 07/05/2025, alla quale era presente personalmente il ricorrente, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dal procuratore di parte ricorrente (unica costituita) a seguito di discussione orale della causa.
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente - non CP_1
costituitasi nel giudizio, né personalmente comparsa all'udienza di comparizione del 07/05/2025
- deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo concluso dinanzi l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Belpasso in data 18/04/2023, iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 30 P.2 S.C. UFF. 1, anno
2023.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre specifiche domande e tenuto conto che non vi è prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente sulla quale statuire.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12062/2024 R.G., nella contumacia di : CP_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Belpasso (CT) il 10/06/2015 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 CP_1
CERNAVODA (ROMANIA) il 28/02/1955;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Belpasso (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Belpasso
n. 13, parte 1, anno 2015);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09.5.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco