Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14514 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Bidera Miceli Salvatore;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni della parte ricorrente: all'udienza del 03/12/2024 la parte ri- corrente concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
3/11/2021, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
il 28/03/2015 a Palermo, unione dalla quale è nato, Controparte_2
1
2. All'udienza presidenziale dell'1/12/2022 è comparso il resistente, il quale ha dichiarato di non voler nominare un difensore per costituirsi in giudizio, sicché, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente f.f. ha disposto l'acquisizione da parte del Tribunale dei Minorenni degli atti relativi al minore , unitamente alle relazioni dei ser- Testimone_1 vizi incaricati e, successivamente, con ordinanza dell'8/03/2023 ha rimesso le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedi- menti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole: “(…) letti gli atti del pro- cedimento svoltosi presso il Tribunale per i minorenni di Palermo ed archiviato con decreto del 21/02/2023; letta la relazione di aggiornamento dell'U.O.
Spazio Neutro di Palermo del 01/03/2023, in cui si legge che gli incontri tra il resistente ed il figlio minore sono avvenuti regolarmente e che, a decorrere dal mese di giugno 2022, in accordo con l'Equipe dei servizi incaricati, gli incontri sono avvenuti in parziale autonomia, nel senso che la madre ha accompagnato il bambino presso gli uffici dello Spazio Neutro, il padre lo ha prelevato e tenu- to con sé per due ore circa, allontanandosi dai locali del servizio, per poi riac- compagnarlo presso il servizio stesso e consegnarlo alla madre;
che in questi mesi gli incontri sono avvenuti con serenità e che non sono emerse problemati- che particolari;
che il responsabile dello Spazio Neutro ha confermato la bontà della relazione padre-figlio, consigliando la prosecuzione del monitoraggio Part nonché la valutazione da parte del t, originariamente incaricato dal Tribu- nale per i minorenni;
considerato che
, alla luce delle emergenze dell'istruttoria svolta innanzi al Tribunale per i minorenni e della relazione dello Spazio Neu- tro sopra sintetizzata, non ricorrono elementi ostativi all'adozione del regime di affidamento ordinario del minore, ovvero quello congiunto ad entrambi i genito- ri, con dimora prevalente presso la madre e diritto-dovere del padre di vederlo
- 2 - e tenerlo con sé; rilevato, quanto al diritto di visita da parte del padre, che va ancora proseguito il monitoraggio da parte dello Spazio Neutro, consentendo al contempo e sempre con una certa gradualità maggiori spazi di autonomia negli incontri padre-figlio; ritenuto, altresì, necessario che il incaricato dal Tribunale per i mino- Pt_3 renni con decreto del 09/11/2021 al fine di verificare l'eventuale stato di di- pendenza da sostanze alcooliche e/o stupefacenti del resistente, relazioni a questo Tribunale ordinario in ordine a detto incarico;
rilevato, quanto all'aspetto economico, che - avuto riguardo all'assenza di documentazione reddituale, alle allegazioni delle parti ed alla circostanza riferita all'udienza presidenziale dallo stesso resistente, il quale ha ammesso di provvedere all'acquisto di beni di necessità per il figlio con un esborso mensile di euro
200,00 - va allo stato quantificato il contributo economico in denaro che
[...]
dovrà versare a per il mantenimento del figlio Parte_4 Parte_1 minore proprio nella misura di euro 200,00 al mese, da versare entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese extra assegno di cui alle definizioni e modalità sancite nel
“Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato il
02/07/2019” .
3. La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalla ricorrente e delle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati dal Tribuna- le, è stata posta in decisione, all'esito dell'ascolto del figlio minore delle parti all'udienza del 3/12/2024, senza assegnazione del termine di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale avendovi il difensore ri- nunciato.
4. Tanto premesso, giova, preliminarmente, ribadire la dichiarazione di contumacia di il quale, sebbene sia stato ritual- Controparte_1 mente evocato nel presente giudizio, non si è costituito.
5. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali, segnatamente costituiti dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e dal tenore stesso delle allegazioni della ricorrente, oltre che dal disinteresse mo-
- 3 - strato da verso lo svolgimento e l'esito del giudizio, Controparte_1 offrono la prova che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompati- bilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che dalla coppia è nato un figlio, , che oggi ha dodici anni. Testimone_1
Occorre, anzitutto, dare atto che, con decreto emesso in data 21/02/2023 il Tribunale per i minorenni, in relazione al procedimento (iscritto al n.
1133/2021 V.G.) promosso dal minorile ai sensi dell'art. Parte_5
333 cod. civ. (avuto riguardo al clima di elevata conflittualità tra i genitori, riconducibile sia all'evento separativo che a disfunzionali modalità relazionali del padre, consumatore di sostanze alcoliche e/o stupefacenti), ha dichiarato non luogo a ulteriormente provvedere, atteso che all'esito degli accertamenti svolti dall' Controparte_3
non erano state evidenziate situazione di pregiudizio per il
[...] minore ed ha, nel contempo, ordinato l'archiviazione degli atti e disposto la trasmissione a questo Tribunale Ordinario dinanzi al quale pendeva il giudi- zio di separazione.
Tanto premesso, nel presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto di- sporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori Tes_1 con domiciliazione prevalente presso la madre, in conformità alla situazione di fatto da tempo consolidata a seguito dell'appianarsi della conflittualità tra le parti.
Orbene, in punto di diritto preme anzitutto rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successiva- mente, dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affi- damento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi
- 4 - genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipo- tesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto me- no, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «dirit- to» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei ge- nitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs.
28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un ve- Pt_6 ro e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza mo- rale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi- so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una con- vivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamen- to alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabiliz- zazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as- segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi- so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu-
- 5 - sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune supe- riore interesse della loro serena crescita e formazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che nello specifico non sussistono ragioni ostative alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con la previ- sione della domiciliazione prevalente presso l'abitazione materna e con previ- sione di un regime di visita padre-figlio.
La ricorrente, al riguardo, all'udienza presidenziale dell'1/12/2022 ha in- fatti così riferito: “ (…) dopo la separazione inizialmente il bambino viveva con me;
successivamente, a seguito di una lite avvenuta tra le nostre famiglie nel dicembre 2020 è stato instaurato un procedimento al Tribunale dei Minori, nel quale il bambino è stato affidato temporaneamente allo zio paterno;
è stato con lo zio per un mese e mezzo circa;
successivamente è tornato a vivere con me;
(…) per un periodo il padre ha visto il bambino presso lo Spazio Neutro;
ora gli incontri sono liberi ossia lo lascio lì per 2 ore il lunedì e poi lui lo riporta sempre allo Spazio Neutro dove io lo riprendo;
il minore è contento di stare con il pa- dre, sono molto attaccati (…)”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese alla medesima udienza dal resi- stente che pur comparso non si è costituito (si veda verbale ud. cit.), in con- formità a quanto riferito nella relazione dell'U.O. Spazio Neutro di Palermo dell'1/03/2023, nella quale era stato rappresentato che gli incontri tra
[...]
e il figlio erano avvenuti regolarmente e, a decorrere CP_2 Controparte_1 dal mese di giugno 2022, in accordo con l' dei servizi incaricati, si CP_3 erano svolti in parziale autonomia con serenità e, in effetti, dalla successiva relazione trasmessa il 4/03/2024 del responsabile dell'anzidetto Servizio è emerso che “(…) da diversi mesi, questa non ha più mantenuto contatti CP_3 con il nucleo in oggetto, perchè gli incontri si sono verificati in totale Persona_1 autonomia e senza il monitoraggio del servizio scrivente (…)”.
Dalla relazione inviata in data 13/03/2024 dal S.E.R.T. risulta che il sig.
in osservazione dal mese di febbraio del 2022 a Controparte_1
- 6 - seguito dell'incarico conferito dal Tribunale per i minorenni, “ha sempre evi- denziato il suo attaccamento al figlio e il cercare di rispondere ai bisogni mate- riali dello stesso, era per lui sufficiente per essere un "buon padre". Aiutarlo a prendere consapevolezza del suo ruolo e dei rischi correlati agli abusi alcolici è stato, pertanto oggetto in sede di colloqui. Tuttavia, seppur a tratti si è mostra- to polemico e oppositivo, si è sottoposto al monitoraggio urinario che ha evi- denziato, già dopo poco tempo, una condizione di astensione dall'alcool a ri- prova di quanto l'interesse per il figlio sia una forte motivazione al cambiamen- to verso modelli di vita adeguati.”
Le superiori circostanze sono state, del resto, confermate all'udienza del
3/12/2024 dalla ricorrente , la quale ha precisato di avere oggi Parte_1 instaurato “un rapporto di serena collaborazione con il sig. , che in- CP_1 contra il figlio quotidianamente e contribuisce con regolarità al suo mante- nimento, come pure narrato dal minore, ascoltato alla medesima udienza (“Io vedo PA ogni giorno. Lui abita in Vicolo Caccamo. Ogni giorno dopo la scuo- la, appena esco lo chiamo e lo raggiungo a casa. Pranzo da lui e poi verso le quattro raggiungo mia madre che lavora da “nino u ballerino”, sto un po' con lei, l'aiuto e poi vado a cena da mio padre. Dormo una sera a casa di mia mamma e una sera da mio padre. (…) Posso dire che i miei genitori non mi fanno mancare nulla. AP mi dà ogni giorno 5 euro per comprare la merenda
e poi il fine settimana mi da 20 euro. Poi mi compra i vestiti e le scarpe (…) ”).
Alla luce di siffatti elementi, tenuto conto delle positive relazioni dei servizi incaricati, nonché delle dichiarazioni della ricorrente e del figlio minore delle parti, dev'essere confermato quanto già statuito con l'ordinanza presidenziale dell'08/03/2023, ed in particolare il regime di affidamento condiviso del mi- nore ad entrambi i genitori (oggetto di domanda da parte della ricor- Tes_1 rente), nonché la previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione ma- terna.
7. Regime di visita
In ordine al regime di visita va prevista la facoltà per il genitore non collo- catario di incontrare e tenere con sé il minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- 7 - − per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé;
− a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolasti- che del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamen- to nelle notti intermedie;
− per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festi- vità natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disac- cordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro geni- tore ad anni alterni;
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
8. Provvedimenti di carattere economico
Venendo all'esame delle ulteriori domande di contenuto economico, parte ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di versare la somma di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_7
[...
, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla sua situazione personale e reddituale, all'udienza dell'1/12/2022 ha esposto di lavorare come cameriera presso una panineria a Palermo e di percepire una retribuzione mensile di 600,00 euro (vedasi verbale d'ud. citato), sebbene dalla documentazione reddituale depositata ri- sulti un reddito inferiore (si vedano Certificazioni Uniche relative agli anni
2021, 2022 e 2023 depositate il 27/10/2023).
- 8 - ha dichiarato che il marito svolge attività lavorativa come Parte_1 venditore al mercato e contribuisce regolarmente al mantenimento del figlio
, contribuendo alla spesa settimanale, comprando il necessario per la Tes_1 scuola o il vestiario e partecipando alle spese straordinarie per il minore.
Il resistente, dal canto suo, all'udienza presidenziale ha affermato: “io lavo- ro;
compro e vendo abbigliamento, scarpe e mobili;
ho fatto anche il pizzaiolo per poter portare avanti la famiglia”.
Orbene, con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garan- tirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuan- do a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantene- re, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplici- tà di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo ri- chieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fi- ni della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, se- condo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione
- 9 - dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nella vicenda in disamina, alla luce delle condizioni reddituali preceden- temente indicate, delle esigenze di mantenimento di un minore dell'età del fi- glio delle parti, della fissazione del domicilio prevalente del bambino presso l'abitazione materna e dei concreti oneri di accudimento, va confermato
- 10 - l'obbligo, già stabilito con ordinanza presidenziale dell'8/03/2023, a carico di di versare alla ricorrente , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , da rivalutarsi su base annuale secon- Tes_1 do gli indici ISTAT F.O.I.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
9. Spese del giudizio
Da ultimo, in considerazione dell'oggetto e del complessivo esito del giudi- zio, nonché della mancata costituzione di parte resistente vanno lasciate a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate per promuovere il pre- sente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte ricor- rente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]- Parte_1 lermo il 15/06/1994, e nato a [...] il Controparte_1
05/06/1982, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data
28/03/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comu- ne al n. 60, parte I, dell'anno 2015;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia Tes_1
, nato a Palermo il [...] ad [...] i genitori, con domi-
[...] cilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disac- cordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle me- desime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontra- re e di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in par- te motiva;
3) conferma l'obbligo, già posto a carico di con Controparte_1
- 11 - l'ordinanza presidenziale, di corrispondere in favore di , la Parte_1 complessiva somma di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
4) dichiara tenuto al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese straordinarie da sostenere in favore del figlio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie ap- provato in data 2 luglio 2019;
5) lascia integralmente a carico della ricorrente le spese del presente giudi- zio;
6) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 9/1/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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