Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 192/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Reale Parte_1
-opponente-
E
Controparte_ ul. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco e Luigi Nilo CP_1
-opposta-
Le parti precisavano le loro conclusioni come da rispettive note scritte depositate telematicamente.
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_ La conveniva in giudizio la d'ora in avanti proponendo Parte_2 CP_1 CP_3 CP_4
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1599/2023 con cui il Tribunale di Taranto le aveva intimato di pagare in favore della convenuta la somma di euro 69.500,00, oltre interessi, per residuo corrispettivo di lavori eseguiti in subappalto su commissione di essa opponente.A fondamento dell'opposizione deduceva: difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
difetto di legittimazione passiva;
nullità della procura in calce al ricorso monitorio;
incompetenza per territorio del Tribunale di Taranto;
difetto di prova del credito per assenza di prova circa la quantità e qualità dei lavori eseguiti.Chiedeva dichiararsi nullo e revocarsi il decreto ingiuntivo anche per incompetenza del Giudice adito.Si costituiva in giudizio la opposta
[...]
Controparte_ chiedendo il rigetto dell'opposizione sul rilievo della sua infondatezza.In diritto, l'opposizione è
infondata e va, quindi, rigettata.Sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario che va accertata sulla scorta
1
Giudice ordinario adito in via monitoria.Sussiste, la validità della procura ad litem rilasciata dalla opposta per la fase monitoria essendo del tutto irrilevante il richiamo al Tribunale di Brindisi, contenuto in detta procura, quale autorità da adire per il procedimento ingiutivo.L'elemento essenziale per la validità della procura ad litem è la sola indicazione del giudizio per il quale il mandato difensivo è conferito mentre è del tutto irrilevante l'indicazione del giudice da adire in quanto la relativa individuazione non rientra nella facoltà del patrocinato ma rientra nelle prerogative di competenza tecnica proprie dell'esercente la professione forense.Va anche aggiunto che una eventuale nullità della procura per la proposizione del ricorso monitorio sarebbe sanata, con effetto ex tunc, ex art 182 c.p.c., per effetto del nuovo mandato alle liti conferito ai propri difensori dal legale rappresentate della società opposta per il presente giudizio, con effetto di ratifica e conferma di quanto dagli stessi compiuto in virtù della procura allegata al ricorso monitorio.Va disattesa anche l'ulteriore eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente.La stessa riposa sul richiamo della clausola n. 17 del contratto di appalto stipulato tra la opponente stessa e la stazione appaltante (Comune di Cisternino).E' evidente che tale pattuizione, in quanto contenuta in un contratto di cui non è parte la opposta, ed inoltre avente ad oggetto le sole controversie tra stazione appaltante ed appaltatore riguardanti il diverso contratto rogato in data
17/7/2023, non può avere alcuna efficacia nel rapporto contrattuale sorto tra le parti in lite poiché lo stesso trova causa in un diverso contratto di subappalto concluso per scrittura privata del 28/2/2023,
recante sottoscrizioni delle parti in lite con firme da ritenersi tacitamente riconosciute ex art. 215 comma 1
n. 2 c.p.c.Tale diverso contratto prevede la competenza esclusiva del Foro di Taranto per le relative controversie (art. 13).Detta clausola è stata specificamente approvata per iscritto dalle parti.Peraltro, ove anche la stessa non esistesse o non fosse valida, la competenza per territorio rispetto al presente giudizio sarebbe comunque assegnata al Tribunale di Taranto in virtù del criterio, previsto dall'art. 20 c.p.c., del luogo in cui la prestazione dedotta in giudizio, cioè quella di pagamento del corrispettivo contrattuale,
2 doveva essere adempiuta.Infatti, trattandosi di obbligazione pecuniaria la stessa doveva eseguirsi presso il domicilio del creditore, cioè la opposta, al tempo della scadenza (art. 1182 comma 3 c.c.).E poiché la opposta ha sede in Taranto la prestazione di pagamento doveva eseguirsi in tale luogo, rientrante nel circondario territoriale del Tribunale di Taranto.Va disattesa anche l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla opponente sull'assunto che, avendo la opposta chiesto il pagamento diretto del proprio credito alla stazione appaltante, per ciò stesso sarebbe venuto meno il proprio vincolo di pagamento.Sul punto va rilevato che l'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede effettivamente il pagamento diretto del corrispettivo dovuto al subappaltatore da parte della stazione appaltante in una serie di ipotesi tassativamente previste.Ma tale previsione normativa non esclude affatto la responsabilità
diretta dell'appaltatore, quale committente dei lavori concessi in subappalto, per il pagamento del corrispettivo qualora nessun pagamento diretto, come accaduto nel caso di specie stante il rifiuto del
Comune di Cisternino, intervenga da parte della stazione appaltante.Infondata, da ultimo, è l'eccezione di inadempimento sollevata dalla opponente la quale ha, peraltro del tutto genericamente, lamentato la mancata esecuzione dei lavori a lei subappaltati da parte della opposta.Detta eccezione è smentita in primo luogo dal documento prodotto dalla opposta quale allegato n. 11 alla propria comparsa di risposta.Con detta nota, del 24/7/2023, la opponente, riconoscendo espressamente l'avvenuta completa esecuzione del subappalto per l'intero importo concordato di euro 86.500 oltre IVA, chiedeva al subappaltatore di liberare il cantiere da tutte le attrezzature di sua pertinenza.La richiamata comunicazione comprova l'avvenuta effettiva e completa esecuzione dei lavori ad essa subappaltati, da parte della opposta, per l'intero corrispettivo contrattuale concordato.Ed ulteriore conferma dell'avvenuta regolare esecuzione di tutti i lavori, anche subappaltati, emerge dalle dichiarazioni del direttore dei lavori
[...]
il quale, sentito come teste, ha confermato tale circostanza, peraltro risultante dai verbali Testimone_1
Tes_ a sua firma riguardanti lo stato finale dei lavori, prodotti in giudizio dalla opposta.Il teste è credibile poiché il suo racconto trova riscontro estrinseco nella documentazione dello stato finale dei lavori da cui emerge l'avvenuta regolare e competa esecuzione degli stessi, e che rappresenta la documentazione contabile ufficiale dell'appalto pubblico nel cui ambito è intervenuto il contratto di subappalto per cui è
causa.Inoltre, trattasi di soggetto del tutto indifferente all'esito del presente giudizio non avendo rapporti di dipendenza od amicizia con nessuna delle parti in causa.Di nessun rilievo probatorio è, invece, la deposizione di .Quest'ultimo, invero, non poteva neppure rivestire la qualità di teste Testimone_2
3 essendo egli parte del presente giudizio in qualità di legale rappresentante della opponente.La sua deposizione è, comunque, inattendibile poiché sconfessata dalla comunicazione proveniente dalla sua stessa società, ed a sua firma, prodotta dalla opposta quale allegato n. 11 alla comparsa di risposta, dove riconosce l'avvenuta completa esecuzione dei lavori subappaltati alla opposta per l'intero importo di euro
86.500,00.Ed è ulteriormente smentita dalla documentazione contabile ufficiale dell'appalto pubblico,
redatta dal direttore dei lavori, che attesta l'avvenuta regolare esecuzione dell'appalto.Come è, pure, priva di ulteriori riscontri probatori l'affermazione del secondo cui la opponente sarebbe intervenuta Tes_2
con maestranze proprie a completare l'appalto, in contrasto con quanto comunicato dalla stessa opponente alla opposta con la nota del 24/7/2023 prodotta in allegato alla comparsa di risposta.Va anche segnalato l'ulteriore motivo di inattendibilità del collegato alla sua posizione di legale Tes_2
rappresentante della opponente, qualità che lo rendeva fortemente interessato a rendere dichiarazioni favorevoli alle tesi difensive della società che rappresenta.Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta (art. 91 c.p.c.), liquidate come da separato dispositivo e la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo con essa impugnato (art. 653
comma 1 c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del Parte_2
decreto ingiuntivo con essa impugnato;
Controparte_ 2) Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della ul. Parte_2 CP_1
liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 6/2/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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