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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 3491/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato in nome del Popolo Italiana la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3491/2024, introdotto da nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. CABAS VALENTINA, giusta delega dimessa in atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro
, nato il [...] a [...]Ù), Controparte_1
pagina 1 di 6
dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -,
avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minorenni.
Il Tribunale
rilevato che la parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento ai sensi Parte_1
dell'art. 337bis ss. c.c. contro al fine di Controparte_1
chiedere la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minorenni (ai sensi degli artt. 337 bis. ss. c.c.), nata a [...]
Bressanone il 15 gennaio 2019 e nata a [...] il 21 Controparte_3
luglio 2022, riconosciute da entrambi i genitori;
che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337ter c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
pagina 2 di 6 che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto delle minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.) e in ragione della loro età;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
visti gli artt. 337bis. ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473bis ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori:
“• Affidamento delle figlie minori e in via Controparte_2 Controparte_3
condivisa ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione e lo sviluppo, con prevalente collocamento delle minori presso la madre, ove manterranno la residenza
• Assegnazione della casa familiare, condotta in locazione, sita in Bolzano (BZ) Via
Visitazione n. 80 int. 011, unitamente agli arredi e relativi accessori, alla Sig.ra Pt_1
• Il padre trascorrerà con le figlie ogni giovedì sera dalle ore 16.30 alle ore 20.00,
pagina 3 di 6 orario nel quale accompagnerà a casa le bambine avendo cura di aver fatto consumare loro la cena e ogni domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.30 con progressiva estensione al pernottamento quando il padre dimostrerà di avere una situazione abitativa che lo permette;
• Poiché la permanenza delle minori presso la madre è pressoché esclusiva e l'attività
lavorativa attualmente svolta dal padre impone al medesimo di effettuare numerose trasferte (anche all'estero) con ritmi di lavoro serrati, il padre delega la Sig.ra ad Pt_1
assumere autonomamente tutte le decisioni della vita quotidiana nell'interesse delle minori, anche in ambito scolastico e medico, autorizzando la madre a sottoscrivere la relativa documentazione che si rendesse necessaria;
il padre presta altresì
l'autorizzazione alla richiesta di rinnovo da parte della madre dei documenti di identità
delle minori e/o documenti equipollenti (incluso i passaporti) e alle dichiarazioni di accompagnamento per minori infraquattordicenni;
il sig. dichiara di CP_1
avere smarrito il passaporto della figlia e si obbliga a fare la relativa denuncia CP_2
all'autorità pubblica entro due settimane;
• i genitori trascorreranno con le figlie minori la metà delle vacanze invernali, di
Natale, di Capodanno, Carnevale e Pasqua, con alternanza ogni anno del giorno festivo
(e cioè alternando il 24 con il 25 dicembre, 31 dicembre con 1. gennaio, Pasqua con
Pasquetta, 25 aprile con 1. Maggio, 2 giugno con Corpus domini, 1. novembre un anno a testa); le modalità di svolgimento delle dette vacanze verranno comunicati da ciascun genitore con anticipo di almeno un mese;
pagina 4 di 6 • per quanto attiene alle vacanze estive, entrambi i genitori trascorreranno con le figlie almeno due settimane, anche non consecutive, impegnandosi a comunicare reciprocamente tempi e modalità di svolgimento entro il mese di maggio di ogni anno;
il padre presta sin d'ora il consenso affinché la madre si rechi con le figlie in Albania
presso la casa dei nonni materni, almeno una volta all'anno e, per l'anno in corso
(2025) per tutto il mese di agosto;
durante le vacanze che ciascun genitore trascorrerà
unitamente alle minori, questi si impegnerà a garantire contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore;
• il Sig. contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il pagamento CP_1
della somma di €. 250,00.- mensili ciascuna, somma soggetta a rivalutazione automatica ed annuale secondo gli indici ASTAT – costo della vita famiglie impiegati ed operai – vigenti per la Provincia di Bolzano con data di riferimento 31.12.2024, prima rivalutazione 31.12.2025, importo da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
• Le spese mediche non mutuabili di cui dovessero necessitare le figlie, nonché le ulteriori spese straordinarie, le spese scolastiche, quelle relative alle attività sportive previamente concordate tra i genitori, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei minori, verranno suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo per ciascun genitore di rifondere all'altro la propria quota parte della spesa entro 15
giorni dall'esibizione della documentazione comprovante la stessa;
il padre parteciperà
alle spese per un corso sportivo ed un corso ricreativo senza necessita di alcun previo pagina 5 di 6 accordo, mentre per le ulteriori spese straordinarie sarà necessario il previo accordo tra i genitori. Per quanto concerne eventuali cure mediche, si precisa che i genitori si impegnano a rivolgersi al SSN;
qualora, invece, per determinate prestazioni, fosse necessario rivolgersi ad uno specialista privato, la spesa dovrà essere preventivamente concordata.
• Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Protocollo di intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia del Tribunale di Bolzano in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli attualmente in vigore;
• i genitori potranno usufruire in via paritaria delle ritenute fiscali per i figli a carico;
gli assegni familiari ed assegno unico ed i sussidi pubblici di qualsiasi altro genere spettanti alle figlie saranno di spettanza esclusiva della madre”.
Considerata la soluzione condivisa della causa, si compensano integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, l'11/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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