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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/07/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9889/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Federica Perri,
Attrice
nei confronti di
C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata RI (LIBERIA) il Parte_1
16.08.1979 e nato a [...] il [...], senza addebito né CP_1
assegnazione alcuna, essendo la ricorrente economicamente indipendente.
1 Con vittoria delle spese e delle competenze di causa”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“che il Tribunale di Genova pronunci la separazione dei coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale dal marito, . CP_1
All'udienza del 26.6.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia. Fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio in
RI (Liberia) il 3.4.2000 (atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani).
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento di un contributo economico a carico del marito per il proprio mantenimento;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- dalla coppia non sono nati figli.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata
2 opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Federica Perri,
Attrice
nei confronti di
C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis;
- pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata RI (LIBERIA) il Parte_1
16.08.1979 e nato a [...] il [...], senza addebito né CP_1
assegnazione alcuna, essendo la ricorrente economicamente indipendente.
1 Con vittoria delle spese e delle competenze di causa”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“che il Tribunale di Genova pronunci la separazione dei coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale dal marito, . CP_1
All'udienza del 26.6.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia. Fatte precisare le conclusioni, ha poi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione personale spiegata dall'attrice merita accoglimento.
Dalla documentazione agli atti risulta anzitutto che le parti hanno contratto matrimonio in
RI (Liberia) il 3.4.2000 (atto che non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani).
L'attrice ha poi rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta: sussistono perciò nel caso di specie i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale tra i coniugi.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento di un contributo economico a carico del marito per il proprio mantenimento;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- dalla coppia non sono nati figli.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata
2 opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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