Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2020
Decreto decisorio 25 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/06/2021, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2021
N. 00341/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00212/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2010, proposto da
Regola di San Pietro di Cadore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Tomasella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Paola Zinato in Venezia-Mestre, via Olivi, 2;
contro
Comune di San Pietro di Cadore in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Paniz, Franco Stivanello Gussoni, Domenico Sagui Pascalin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;
nei confronti
ME ES OL non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 7/09 a sanatoria rilasciato al Sig. ES OL ME dal responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Pietro di Cadore in data 3 novembre 2009 avente ad oggetto la realizzazione di una baracca in località Tamber di San Pietro di Cadore; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto costituzione in giudizio del Comune di San Pietro di Cadore;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 977/2020, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria motivata, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che la vertenza relativa all’oggetto del procedimento ha trovato una composizione stragiudiziale;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 25.6.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO