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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7105 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO MARCO Parte_1 C.F._1 e NV NE ( VIA LAZZARO PAPI 2 MILANO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA LAZZARO PAPI 2 20135 MILANO presso il difensore avv. GRECO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1 C.F._3 BUCCARELLA, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Gallipoli (Le) alla via C.F._4 Madonna del Carmine n. 22, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19247/2021 emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale il 12 ottobre 2021 con il quale le si ingiungeva di pagare in favore di
[...] la somma di € 36.483,33, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di parte del CP_1 prezzo di un'operazione immobiliare e mobiliare conclusa con l'opposto ed un terzo. A sostengo del proprio libello ha contestato la sussistenza del credito azionato allegando che:
• la stessa e l'altro figlio avessero proceduto a vendere il posto basca e il Controparte_2 posto auto ad un terzo nei limiti della propria quota di comproprietà sicchè sulla scorta degli stessi conteggi sviluppati in monitorio dal ricorrente, avrebbero incassato meno di quanto loro spettantegli per legge;
pagina 1 di 7 • ad oggi non ha mai provveduto a cedere al compratore né la propria quota Controparte_1 del posto auto né la propria quota del posto barca. Avrebbe, pare, ceduto solo la quota della barca. Ha così concluso:
“in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, essendo la presente opposizione basata su prova scritta idonea a dimostrare l'infondatezza della pretesa avversaria. nel merito, in via principale: revocare e porre nel nulla, o comunque dichiarare nullo, ovvero annullare, o comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 19247/2021 del 12.10.2021 – dott.ssa Laura Cesira Stella r.g. 39950/2021 del, emesso dall'Intestato Tribunale in favore di e notificato il 23.11.2021 emesso dal Tribunale di Milano il 23.11.2021 Controparte_1 per i motivi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati”.
Si è costituito nella presente fase con comparsa di risposta dell'11 aprile Controparte_1 2022 insistendo nella pretesa creditoria ed eccependo, ulteriormente rispetto al ricorso:
• la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa in quanto “ la sig.ra Parte_1 notificava l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 24 Dicembre 2021 … veniva iscritto solo in data 10 gennaio 2022, ben 17 gg. dopo la notifica”;
• nel merito ha precisato che:” i tre comproprietari, infatti, ricevono 3 assegni, uno per ognuno di loro, a titolo di acconto, per la vendita dei beni ut supra meglio specificati. Al CP_1
veniva corrisposto l'assegno di € 16.850,00… Il sig. , invece, riceveva
[...] Controparte_3 personalmente le somme da parte di e, pertanto, non si può venir a dire, Parte_2 in questo procedimento, che alla sig.ra siano state consegnate le somme di Pt_1 CP_3
”;
[...]
• “ la vendita dell'imbarcazione è avvenuta successivamente alla dichiarazione della
[...]
e, il sig. , non poteva ancora sottrarsi al trasferimento del bene in quanto I. ha Parte_1 CP_1 ricevuto l'assegno di €16.850,00 a titolo di acconto;
II. È stata data prova dal sig. Pt_2 dell'incasso, da parte della madre, delle quote che sarebbero spettate a lui. Pertanto, ha ritenuto giusto, vendere l'imbarcazione e richiedere le somme alla madre che, sino ad allora, aveva sottaciuto l'incasso”. Ha chiesto:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare, con sentenza, l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività dell'iscrizione a ruolo, sì come ut supra meglio specificato e, per l'effetto,
- Munire di esecutorietà il decreto ingiuntivo n. 19247/2021 emesso dal Tribunale di Milano. NEL MERITO:
- Rigettare tutte le domande della sig.ra così come esposte nell'atto di opposizione, Parte_1 in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale IN OGNI CASO:
- Condannare la sig.ra al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”. Parte_1
Il g.i. – precedente assegnatario del ruolo- non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto (per i motivi di cui all'ordinanza del 17 giugno 2022), ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 15 dicembre 2022. Con successiva ordinanza ha: pagina 2 di 7 • ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale richiesti dalle parti poiché aventi ad oggetto circostanze pacifiche, da provare in via documentale, irrilevanti ai fini della decisione, ovvero in quanto demandano ai testimoni valutazioni non consentite;
• ritenuto pertanto che la causa sia matura per la decisione, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 febbraio 2024. La causa è stata attribuita al nuovo g.i. che l'ha anticipata all'8 febbraio 2024 e, poi, nuovamente differita al 14 maggio 2024. Medio tempore il fascicolo è stato definitivamente assegnato al presente giudice che ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 27 febbraio 2025.
L'opposizione è fondata e va accolta. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). A questo proposito è necessario individuare e qualificare il titolo giuridico sulla cui scorta pare agire l'attore in senso sostanziale ovvero il ricorrente in monitorio . Nessuna delle Controparte_1 parti del giudizio si è posta la questione giuridica dell'istituto da evocare e del regime giuridico da applicare, in caso. Il ricorrente agisce sulla base dei seguenti fatti costitutivi:
- il 26 giugno 2018 assieme all'opponente e al fratello avrebbero Controparte_4 concluso un contratto preliminare di compravendita con tale avente ad Parte_2 oggetto:
• l'imbarcazione Blue Passion modello predator 56 Hard Top (ed accessori) per l'importo di € 120.000,00;
• un posto barca, presso il porto di Lavagna (Ge) per l'importo di € 50.000,00
• un box auto in autosilo, anch'esso sito nel porto di Lavagna (Ge), per l'importo di ulteriori € 50.000,00;
- il ricorrente avrebbe incassato la somma di € 16.850,00 (in termini di allegazione indeterminata nel quando);
- il resto del corrispettivo sarebbe stato incassato “dalla sig.ra che, al Parte_1 contempo, non ha mai effettuato alcun accredito delle somme al figlio Controparte_1
a cui, per legge, in virtù della quota di comproprietà, sarebbero spettate le somme di
€36.483,33 da parte della madre sig.ra ”. La prova di ciò si ricaverebbe Parte_1
“dalla dichiarazione con la quale dichiarava che l'acquirente aveva provveduto a versare tutta la somma per l'acquisto dei beni ut supra esplicitate che lei le aveva incassate” (doc. 4 fasc.
) CP_5
- i corrispettivi pattuiti per le diverse compravendite dei beni sarebbero spettati al ricorrente nella quota di:
❖ 1/6 rispetto all'imbarcazione pari ad € 20.000;
❖ 1/3 posto auto pari ad € 16.666,66;
❖ 1/3 posto barca pari ad € 16.666,66, pagina 3 di 7 cosicché, sottratto il citato importo autonomamente incassato, residuerebbe un diritto di credito pari ad € 36.483,33.
L'opponente innesta in questa ricostruzione ulteriori fatti che dovrebbero evidenziare l'insussistenza della pretesa di pagamento ovvero:
• “ la OR ha agito anche con mandato all'incasso dell'altro figlio ( )” nei Pt_1 CP_3 seguenti termini rilasciando la quietanza al compratore (doc. 4 fasc. ) e affermando di aver “agito CP_5 correttamente, anzi “lasciando sul tavolo” circa € 6.666,67. che ha costituito uno CP_6 sconto concesso all'ultimo momento al compratore, proprio perché lo stesso, stufo delle liti tra le odierne parti, aveva minacciato di non procedere più all'acquisto”.
• “la OR , infatti, ha provveduto a cedere, insieme all'altro figlio , Pt_1 CP_3 esclusivamente le proprie quote (all. 2 e 3).. documenti allegati mostrano, in effetti, come le vendite delle quote dei diversi coeredi siano avvenute in fasi diverse (all. 3)” mentre
[...]
per quanto consta, avrebbe dovuto vendere separatamente le proprie quote e, CP_1 verosimilmente, lo avrà fatto incassando quanto a lui dovuto: in caso contrario ci si domanda come abbia potuto firmare i relativi atti”.
In chiave strettamente prospettica il ricorrente propugna una sorta di actio mandati in confronto della madre opponente o, vista l'assenza di un espresso incarico all'uopo, una specie di negotiorum gestio della vicenda negoziale alla quale non sarebbe seguita la resa del conto. In questo si invera l'affermazione che uno dei contraenti, della parte complessa venditrice, avrebbe conseguito l'intero prezzo senza rimettere ad uno degli altri comproprietari la quota parte di corrispettivo di spettanza.
L'assunto, tuttavia, non persuade ancorchè non in base alle ragioni addotte dall'opponente.
Si assiste ad una intrinseca contraddittorietà tra quanto allegato in fatto e le risultanze documentali offerte da ambo le parti. Vale la pena rammentare che nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione (Cass. II, Ord. 31 maggio 2023, n. 15288) ed infatti “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)” la fattispecie non contestata “in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale pagina 4 di 7 inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto ( infra Cass. SS.UU. n. 11377 del 2015)
Il diritto agognato dal ricorrente, infatti, dovrebbe postulare:
➢ la prova della conclusione del contratto definitivo di compravendita tanto dell'imbarcazione che del posto auto e barca con ovvero colui che avrebbe sottoscritto il contratto Parte_2 preliminare del 26 giugno 2018. Titolo che costituirebbe la fonte mediata del diritto al prezzo che poi avrebbe riscosso interamente l'opponente. Va da sé che il prezzo di un compravendita – ancorché possa essere riscosso ante actum (come parrebbe dalla quietanza del 19 giugno 2020- doc. 4 fasc. ) non possa che essere sorretto in via definitiva dalla stipulazione del CP_5 contratto traslativo. La sola presenza del contratto preliminare senza la sua attuazione comporterebbe un vero e proprio indebito ob causam finitam in quanto le somme versate in pendenza del preliminare costituirebbero mero acconto da var valere ed imputare in sede di compravendita. Mancando questa non vi sarebbe giustificazione causale;
➢ la conclusione del contratto di vendita della sola imbarcazione non è stata prodotta in giudizio costituendo una sorta di allegazione implicita delle parti non sorretta da qualsivoglia specificazione circa il quando né da una prova documentale (vista l'entità del corrispettivo che sarebbe stato pattuito anche ex art. 2721 c.c.);
➢ la prova dell'incasso, quindi, dell'intera somma da parte dell'attrice (sulla scorta delle quote di successione ereditaria) che la dichiarazione c.d. di quietanza non riesce a sostenere quantomeno rispetto ai diritti d'uso del posto barca e auto in quanto oggetto di un contratto definitivo (e prima ancora preliminare, parrebbe,) con un soggetto diverso da quelle che ebbe a rilasciarla. La valenza probatoria dello scritto (comunque non indirizzata all'asserito debitore), non valutabile quale confessione in quanto fatta valere da un terzo ovvero l'odierno opposto, viene del tutto depotenziata dall'assenza di prova del titolo sottostante per quanto riguarda l'imbarcazione e dalla presenza di un titolo di acquisto di un altro soggetto ancora rispetto alle quote di diritti d'uso dei posti auto e barca.
Non si comprende quindi il conteggio svolto dall'opposto difettandone la fonte del corrispettivo, a monte, e del diritto alla resa del conto, a valle.
La questione della compravendita dei diritti d'uso del posto auto e barca, poi, appare emblematica e rende claudicante la prospettazione del ricorrente in quanto:
• egli stesso produce nella terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. una copia fotostatica, quasi illeggibile, del contratto preliminare sia dell'imbarcazione sia dei due fondi immobiliari, concluso tra tutti i coeredi, proprio con la TENERIFE s.r.l.s. ovvero la società che poi ha acquistato i soli due terzi dei diritti d'uso del posto auto e barca da e Parte_1 con la scrittura privata autenticata del 28 febbraio 2020 ( doc. 3 fasc. Controparte_2
. Esso dimostrerebbe il ricevimento dell'assegno di € 16.850,00 quale CP_1 acconto pro quota rispetto all'intero così determinato:
pagina 5 di 7 Si tratta, quindi, di un contratto avente soggetto e oggetto (prezzo) completamente differente da quello fatto valere da nel ricorso e completamente sconnesso dalla Controparte_1 famigerata “dichiarazione” del 19 giugno 2020 (doc. 1 fasc. ); Pt_1
• egli stesso produce il contratto definitivo di compravendita concernente unicamente il posto auto e barca per la quota di due terzi (cit. doc. 3 fasc. BRANDIMARTE) ovvero con esclusione della propria. Il prezzo, peraltro, conseguito pro quota dagli altri due coeredi non è quello di cui alla scrittura privata del 26 giugno 2018 ma
(infra doc. 3 fasc. BRADIMANTE) ovvero il prezzo pattuito nel preliminare stipulato con la Tenerife s.r.l.s. detratto l'importo di spettanza dell'odierno convenuto;
• non è stato né allegato in via assertiva né prodotto il contratto definitivo di compravendita, invece dell'imbarcazione che era stato pattuito con la Tenerife s.r.l.s. per € 40.000,00 complessivi con quel che ne segue circa l'incasso o meno del relativo prezzo. pagina 6 di 7 In definitiva non vi è la prova che:
➢ sia stato concluso un contratto di compravendita tanto della barca che dei diritti d'uso con giustificando il pagamento del relativo prezzo;
Parte_2
➢ la c.d. “dichiarazione” del 19 giugno 2020 (doc. 1 fasc. ) appare uno scritto privo di Pt_1 alcuna valenza probatoria alla luce degli altri contratti prodotti avente ad oggetto gli stessi beni ma con prezzo e contraente diverso. Basti pensare che nel contratto preliminare concluso con la Tenerife s.r.l.s. l'imbarcazione era stata valutata € 40.000,00 a differenza di quanto dedotto nel contratto preliminare concluso con
[...]
€ 120.000,00. Come detto, nessun contratto di compravendita né con l'uno né con l'altro è Parte_2 stato prodotto in giudizio sicchè non può configurarsi l'esistenza di un prezzo dovuto e corrisposto all'opponente e da questa oggetto di “restituzione” pro quota all'opposto. I posti barca ed auto sono stati venduti pro quota (peraltro non si capisce se con effetto reale traslativo vista la natura di bene indiviso caduto in successione senza la previa divisione fra coeredi) dall'opponente e dal figlio incassando il relativo importo pro quota. Importo, peraltro, inferiore alla somma degli assegni, privi di data, consegnati dalla Tenerife s.r.l.s. in sede di stipula del preliminare del 10 maggio 2019 (doc. innumerato terza memoria tra i quali spicca quello che CP_1
l'opposto afferma di aver riscosso. Si tratta di un titolo all'ordine privo di data e come tale nullo e di cui, peraltro, non c'è prova della riscossione.
Tirando le fila del discorso tanto le allegazioni delle parti quanto i documenti prodotti affrescano una vicenda giuridica contraddittoria dal punto di vista contrattuale e, ancor di più dal punto di vista dei pagamenti eseguiti o meno e delle relative cause di giustificazione, in thesi. Da qui l'irredimibile necessità di applicare l'art. 2697 c.c. e rigettare la domanda creditoria proposta da
. Controparte_1 Ne segue la revoca del decreto ingiuntivo n. 19247/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 12 ottobre 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del disputatum e dei valori medi per le fasi introduttive, studio e decisoria e dei minimi per quella di trattazione in € 286.00 per anticipazioni non imponibili, € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- in accoglimento dell'opposizione revoca decreto ingiuntivo n. emesso P.IVA_1 dall'intestato Tribunale il 12 ottobre 2021;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 286.00 per anticipazioni non imponibili, € 6.713,00 per compensi, oltre
[...] spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO MARCO Parte_1 C.F._1 e NV NE ( VIA LAZZARO PAPI 2 MILANO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA LAZZARO PAPI 2 20135 MILANO presso il difensore avv. GRECO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1 C.F._3 BUCCARELLA, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Gallipoli (Le) alla via C.F._4 Madonna del Carmine n. 22, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19247/2021 emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale il 12 ottobre 2021 con il quale le si ingiungeva di pagare in favore di
[...] la somma di € 36.483,33, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di parte del CP_1 prezzo di un'operazione immobiliare e mobiliare conclusa con l'opposto ed un terzo. A sostengo del proprio libello ha contestato la sussistenza del credito azionato allegando che:
• la stessa e l'altro figlio avessero proceduto a vendere il posto basca e il Controparte_2 posto auto ad un terzo nei limiti della propria quota di comproprietà sicchè sulla scorta degli stessi conteggi sviluppati in monitorio dal ricorrente, avrebbero incassato meno di quanto loro spettantegli per legge;
pagina 1 di 7 • ad oggi non ha mai provveduto a cedere al compratore né la propria quota Controparte_1 del posto auto né la propria quota del posto barca. Avrebbe, pare, ceduto solo la quota della barca. Ha così concluso:
“in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà, essendo la presente opposizione basata su prova scritta idonea a dimostrare l'infondatezza della pretesa avversaria. nel merito, in via principale: revocare e porre nel nulla, o comunque dichiarare nullo, ovvero annullare, o comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 19247/2021 del 12.10.2021 – dott.ssa Laura Cesira Stella r.g. 39950/2021 del, emesso dall'Intestato Tribunale in favore di e notificato il 23.11.2021 emesso dal Tribunale di Milano il 23.11.2021 Controparte_1 per i motivi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati”.
Si è costituito nella presente fase con comparsa di risposta dell'11 aprile Controparte_1 2022 insistendo nella pretesa creditoria ed eccependo, ulteriormente rispetto al ricorso:
• la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa in quanto “ la sig.ra Parte_1 notificava l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 24 Dicembre 2021 … veniva iscritto solo in data 10 gennaio 2022, ben 17 gg. dopo la notifica”;
• nel merito ha precisato che:” i tre comproprietari, infatti, ricevono 3 assegni, uno per ognuno di loro, a titolo di acconto, per la vendita dei beni ut supra meglio specificati. Al CP_1
veniva corrisposto l'assegno di € 16.850,00… Il sig. , invece, riceveva
[...] Controparte_3 personalmente le somme da parte di e, pertanto, non si può venir a dire, Parte_2 in questo procedimento, che alla sig.ra siano state consegnate le somme di Pt_1 CP_3
”;
[...]
• “ la vendita dell'imbarcazione è avvenuta successivamente alla dichiarazione della
[...]
e, il sig. , non poteva ancora sottrarsi al trasferimento del bene in quanto I. ha Parte_1 CP_1 ricevuto l'assegno di €16.850,00 a titolo di acconto;
II. È stata data prova dal sig. Pt_2 dell'incasso, da parte della madre, delle quote che sarebbero spettate a lui. Pertanto, ha ritenuto giusto, vendere l'imbarcazione e richiedere le somme alla madre che, sino ad allora, aveva sottaciuto l'incasso”. Ha chiesto:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare, con sentenza, l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività dell'iscrizione a ruolo, sì come ut supra meglio specificato e, per l'effetto,
- Munire di esecutorietà il decreto ingiuntivo n. 19247/2021 emesso dal Tribunale di Milano. NEL MERITO:
- Rigettare tutte le domande della sig.ra così come esposte nell'atto di opposizione, Parte_1 in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale IN OGNI CASO:
- Condannare la sig.ra al pagamento di spese e compensi del presente giudizio”. Parte_1
Il g.i. – precedente assegnatario del ruolo- non ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto (per i motivi di cui all'ordinanza del 17 giugno 2022), ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 15 dicembre 2022. Con successiva ordinanza ha: pagina 2 di 7 • ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale richiesti dalle parti poiché aventi ad oggetto circostanze pacifiche, da provare in via documentale, irrilevanti ai fini della decisione, ovvero in quanto demandano ai testimoni valutazioni non consentite;
• ritenuto pertanto che la causa sia matura per la decisione, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 febbraio 2024. La causa è stata attribuita al nuovo g.i. che l'ha anticipata all'8 febbraio 2024 e, poi, nuovamente differita al 14 maggio 2024. Medio tempore il fascicolo è stato definitivamente assegnato al presente giudice che ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 27 febbraio 2025.
L'opposizione è fondata e va accolta. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533). A questo proposito è necessario individuare e qualificare il titolo giuridico sulla cui scorta pare agire l'attore in senso sostanziale ovvero il ricorrente in monitorio . Nessuna delle Controparte_1 parti del giudizio si è posta la questione giuridica dell'istituto da evocare e del regime giuridico da applicare, in caso. Il ricorrente agisce sulla base dei seguenti fatti costitutivi:
- il 26 giugno 2018 assieme all'opponente e al fratello avrebbero Controparte_4 concluso un contratto preliminare di compravendita con tale avente ad Parte_2 oggetto:
• l'imbarcazione Blue Passion modello predator 56 Hard Top (ed accessori) per l'importo di € 120.000,00;
• un posto barca, presso il porto di Lavagna (Ge) per l'importo di € 50.000,00
• un box auto in autosilo, anch'esso sito nel porto di Lavagna (Ge), per l'importo di ulteriori € 50.000,00;
- il ricorrente avrebbe incassato la somma di € 16.850,00 (in termini di allegazione indeterminata nel quando);
- il resto del corrispettivo sarebbe stato incassato “dalla sig.ra che, al Parte_1 contempo, non ha mai effettuato alcun accredito delle somme al figlio Controparte_1
a cui, per legge, in virtù della quota di comproprietà, sarebbero spettate le somme di
€36.483,33 da parte della madre sig.ra ”. La prova di ciò si ricaverebbe Parte_1
“dalla dichiarazione con la quale dichiarava che l'acquirente aveva provveduto a versare tutta la somma per l'acquisto dei beni ut supra esplicitate che lei le aveva incassate” (doc. 4 fasc.
) CP_5
- i corrispettivi pattuiti per le diverse compravendite dei beni sarebbero spettati al ricorrente nella quota di:
❖ 1/6 rispetto all'imbarcazione pari ad € 20.000;
❖ 1/3 posto auto pari ad € 16.666,66;
❖ 1/3 posto barca pari ad € 16.666,66, pagina 3 di 7 cosicché, sottratto il citato importo autonomamente incassato, residuerebbe un diritto di credito pari ad € 36.483,33.
L'opponente innesta in questa ricostruzione ulteriori fatti che dovrebbero evidenziare l'insussistenza della pretesa di pagamento ovvero:
• “ la OR ha agito anche con mandato all'incasso dell'altro figlio ( )” nei Pt_1 CP_3 seguenti termini rilasciando la quietanza al compratore (doc. 4 fasc. ) e affermando di aver “agito CP_5 correttamente, anzi “lasciando sul tavolo” circa € 6.666,67. che ha costituito uno CP_6 sconto concesso all'ultimo momento al compratore, proprio perché lo stesso, stufo delle liti tra le odierne parti, aveva minacciato di non procedere più all'acquisto”.
• “la OR , infatti, ha provveduto a cedere, insieme all'altro figlio , Pt_1 CP_3 esclusivamente le proprie quote (all. 2 e 3).. documenti allegati mostrano, in effetti, come le vendite delle quote dei diversi coeredi siano avvenute in fasi diverse (all. 3)” mentre
[...]
per quanto consta, avrebbe dovuto vendere separatamente le proprie quote e, CP_1 verosimilmente, lo avrà fatto incassando quanto a lui dovuto: in caso contrario ci si domanda come abbia potuto firmare i relativi atti”.
In chiave strettamente prospettica il ricorrente propugna una sorta di actio mandati in confronto della madre opponente o, vista l'assenza di un espresso incarico all'uopo, una specie di negotiorum gestio della vicenda negoziale alla quale non sarebbe seguita la resa del conto. In questo si invera l'affermazione che uno dei contraenti, della parte complessa venditrice, avrebbe conseguito l'intero prezzo senza rimettere ad uno degli altri comproprietari la quota parte di corrispettivo di spettanza.
L'assunto, tuttavia, non persuade ancorchè non in base alle ragioni addotte dall'opponente.
Si assiste ad una intrinseca contraddittorietà tra quanto allegato in fatto e le risultanze documentali offerte da ambo le parti. Vale la pena rammentare che nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione (Cass. II, Ord. 31 maggio 2023, n. 15288) ed infatti “il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)” la fattispecie non contestata “in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale pagina 4 di 7 inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto ( infra Cass. SS.UU. n. 11377 del 2015)
Il diritto agognato dal ricorrente, infatti, dovrebbe postulare:
➢ la prova della conclusione del contratto definitivo di compravendita tanto dell'imbarcazione che del posto auto e barca con ovvero colui che avrebbe sottoscritto il contratto Parte_2 preliminare del 26 giugno 2018. Titolo che costituirebbe la fonte mediata del diritto al prezzo che poi avrebbe riscosso interamente l'opponente. Va da sé che il prezzo di un compravendita – ancorché possa essere riscosso ante actum (come parrebbe dalla quietanza del 19 giugno 2020- doc. 4 fasc. ) non possa che essere sorretto in via definitiva dalla stipulazione del CP_5 contratto traslativo. La sola presenza del contratto preliminare senza la sua attuazione comporterebbe un vero e proprio indebito ob causam finitam in quanto le somme versate in pendenza del preliminare costituirebbero mero acconto da var valere ed imputare in sede di compravendita. Mancando questa non vi sarebbe giustificazione causale;
➢ la conclusione del contratto di vendita della sola imbarcazione non è stata prodotta in giudizio costituendo una sorta di allegazione implicita delle parti non sorretta da qualsivoglia specificazione circa il quando né da una prova documentale (vista l'entità del corrispettivo che sarebbe stato pattuito anche ex art. 2721 c.c.);
➢ la prova dell'incasso, quindi, dell'intera somma da parte dell'attrice (sulla scorta delle quote di successione ereditaria) che la dichiarazione c.d. di quietanza non riesce a sostenere quantomeno rispetto ai diritti d'uso del posto barca e auto in quanto oggetto di un contratto definitivo (e prima ancora preliminare, parrebbe,) con un soggetto diverso da quelle che ebbe a rilasciarla. La valenza probatoria dello scritto (comunque non indirizzata all'asserito debitore), non valutabile quale confessione in quanto fatta valere da un terzo ovvero l'odierno opposto, viene del tutto depotenziata dall'assenza di prova del titolo sottostante per quanto riguarda l'imbarcazione e dalla presenza di un titolo di acquisto di un altro soggetto ancora rispetto alle quote di diritti d'uso dei posti auto e barca.
Non si comprende quindi il conteggio svolto dall'opposto difettandone la fonte del corrispettivo, a monte, e del diritto alla resa del conto, a valle.
La questione della compravendita dei diritti d'uso del posto auto e barca, poi, appare emblematica e rende claudicante la prospettazione del ricorrente in quanto:
• egli stesso produce nella terza memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. una copia fotostatica, quasi illeggibile, del contratto preliminare sia dell'imbarcazione sia dei due fondi immobiliari, concluso tra tutti i coeredi, proprio con la TENERIFE s.r.l.s. ovvero la società che poi ha acquistato i soli due terzi dei diritti d'uso del posto auto e barca da e Parte_1 con la scrittura privata autenticata del 28 febbraio 2020 ( doc. 3 fasc. Controparte_2
. Esso dimostrerebbe il ricevimento dell'assegno di € 16.850,00 quale CP_1 acconto pro quota rispetto all'intero così determinato:
pagina 5 di 7 Si tratta, quindi, di un contratto avente soggetto e oggetto (prezzo) completamente differente da quello fatto valere da nel ricorso e completamente sconnesso dalla Controparte_1 famigerata “dichiarazione” del 19 giugno 2020 (doc. 1 fasc. ); Pt_1
• egli stesso produce il contratto definitivo di compravendita concernente unicamente il posto auto e barca per la quota di due terzi (cit. doc. 3 fasc. BRANDIMARTE) ovvero con esclusione della propria. Il prezzo, peraltro, conseguito pro quota dagli altri due coeredi non è quello di cui alla scrittura privata del 26 giugno 2018 ma
(infra doc. 3 fasc. BRADIMANTE) ovvero il prezzo pattuito nel preliminare stipulato con la Tenerife s.r.l.s. detratto l'importo di spettanza dell'odierno convenuto;
• non è stato né allegato in via assertiva né prodotto il contratto definitivo di compravendita, invece dell'imbarcazione che era stato pattuito con la Tenerife s.r.l.s. per € 40.000,00 complessivi con quel che ne segue circa l'incasso o meno del relativo prezzo. pagina 6 di 7 In definitiva non vi è la prova che:
➢ sia stato concluso un contratto di compravendita tanto della barca che dei diritti d'uso con giustificando il pagamento del relativo prezzo;
Parte_2
➢ la c.d. “dichiarazione” del 19 giugno 2020 (doc. 1 fasc. ) appare uno scritto privo di Pt_1 alcuna valenza probatoria alla luce degli altri contratti prodotti avente ad oggetto gli stessi beni ma con prezzo e contraente diverso. Basti pensare che nel contratto preliminare concluso con la Tenerife s.r.l.s. l'imbarcazione era stata valutata € 40.000,00 a differenza di quanto dedotto nel contratto preliminare concluso con
[...]
€ 120.000,00. Come detto, nessun contratto di compravendita né con l'uno né con l'altro è Parte_2 stato prodotto in giudizio sicchè non può configurarsi l'esistenza di un prezzo dovuto e corrisposto all'opponente e da questa oggetto di “restituzione” pro quota all'opposto. I posti barca ed auto sono stati venduti pro quota (peraltro non si capisce se con effetto reale traslativo vista la natura di bene indiviso caduto in successione senza la previa divisione fra coeredi) dall'opponente e dal figlio incassando il relativo importo pro quota. Importo, peraltro, inferiore alla somma degli assegni, privi di data, consegnati dalla Tenerife s.r.l.s. in sede di stipula del preliminare del 10 maggio 2019 (doc. innumerato terza memoria tra i quali spicca quello che CP_1
l'opposto afferma di aver riscosso. Si tratta di un titolo all'ordine privo di data e come tale nullo e di cui, peraltro, non c'è prova della riscossione.
Tirando le fila del discorso tanto le allegazioni delle parti quanto i documenti prodotti affrescano una vicenda giuridica contraddittoria dal punto di vista contrattuale e, ancor di più dal punto di vista dei pagamenti eseguiti o meno e delle relative cause di giustificazione, in thesi. Da qui l'irredimibile necessità di applicare l'art. 2697 c.c. e rigettare la domanda creditoria proposta da
. Controparte_1 Ne segue la revoca del decreto ingiuntivo n. 19247/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 12 ottobre 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del disputatum e dei valori medi per le fasi introduttive, studio e decisoria e dei minimi per quella di trattazione in € 286.00 per anticipazioni non imponibili, € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- in accoglimento dell'opposizione revoca decreto ingiuntivo n. emesso P.IVA_1 dall'intestato Tribunale il 12 ottobre 2021;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 286.00 per anticipazioni non imponibili, € 6.713,00 per compensi, oltre
[...] spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 24 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci pagina 7 di 7