Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore-
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5225/22 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'Avv. Bruno Tommasetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Viale Augusto 90
-APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , quale impresa designata per la regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Municipio n.84, presso lo studio dell'avv. Elisa Romano
(C.F. ) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di apposita C.F._2
procura alle liti
- APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli quale impresa designata per la Controparte_1
regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
RGn°5225/22 -Sentenza
- 1 -
Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite in seguito al sinistro verificatosi in Napoli in data 26.04.2016.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice deduceva che, intorno alle ore 21.15 del 26.04.2016, mentre percorreva Via Regina Margherita in Napoli, alla guida del ciclomotore MBK targato
X34GG7, giunto all'altezza dell'intersezione con Via Cupa detta Santa Cesarea, veniva investito da un'autovettura modello Citroen di colore scuro, il cui conducente, nell'immettersi su Via Regina Margherita, ometteva di fermarsi al segnale di stop, dandosi repentinamente alla fuga e non consentendo la sua identificazione.
Deduceva, inoltre, che, a seguito dell'incidente, subiva lesioni personali, per le quali veniva immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale
Cardarelli, ove rimaneva ricoverato sino alla data del 05.05.2016. Nel corso del ricovero veniva diagnosticato: “trauma facciale con avulsione di numerosi elementi dentari in arcata inferiore, ferita l.c. al mento suturata e frattura malleolo peroneale dx”, da cui derivavano postumi da invalidità permanente pari all'11%, oltre invalidità temporanea totale e parziale di giorni 120.
1.1 In data 27.10.2017 si costituiva in giudizio la convenuta , quale Controparte_1
impresa designata per la regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la quale preliminarmente insisteva per la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione per assoluta genericità; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto improponibile ed infondata.
1.2 Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le prove testimoniali, espletata CTU medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.12.2021, all'esito della quale veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.3 Con sentenza del 04.05.2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, condannando parte convenuta al pagamento della somma di € 5.459,36, oltre interessi, con vittoria di spese di lite, ivi incluse quelle di CTU medico-legale.
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Segnatamente il Giudice di prime cure preliminarmente riteneva proponibile la domanda attorea, risultando comprovata la rituale e tempestiva richiesta di risarcimento dei danni inoltrata alla compagnia di assicurazione.
Nel merito, il Tribunale riteneva che i testi escussi avevano confermato la dinamica narrata nell'atto introduttivo;
tuttavia, le dichiarazioni rese dai suddetti testi si contraddicevano in ordine alla tipologia di casco indossato dal conducente del ciclomotore investito. Infatti, da un lato, il teste riferiva che l'attore, al Tes_1
momento del sinistro, indossava un casco integrale;
viceversa, il teste Tes_2
dichiarava che l'attore indossava un casco a scodella. Alla luce delle suddette contradittorie deposizioni il Tribunale non riteneva di poter procedere alla liquidazione del danno relativo alle lesioni dentarie, facciali e del mento, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio circa l'utilizzo di un casco integrale, incombente in capo allo stesso ai sensi dell' art. 2697 c.c. In ogni caso, pur a voler ritenere provato che l'attore al momento del sinistro indossasse il casco a scodella, il
Tribunale non riteneva di poter procedere alla liquidazione dei suddetti danni patrimoniali, in quanto la legge n.120/10, all'articolo 28, vieta l'utilizzo del casco con omologazione DGM (c.d. a scodella) anche per i ciclomotori.
A diversa conclusione il Tribunale giungeva con riferimento alla storicità dell'accadimento, ritenendo comprovato, sulla scorta delle deposizioni testimoniali sul punto convergenti, che il fatto si fosse verificato conformemente alla dinamica dedotta dall'attore sullo scontro e sul repentino allontanamento del conducente del cd. veicolo-pirata.
Dalle deposizioni testimoniali emergeva, infatti, in maniera chiara la dinamica del sinistro risultando, altresì, raggiunta la prova in ordine alla concreta impossibilità di identificazione del veicolo investitore, considerato l'allontanamento del medesimo, agevolato dallo scarso traffico, compatibile con l'orario dell'accadimento e con la scarsa illuminazione dei luoghi di causa. Per tali ragioni, il Tribunale riteneva che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente alla condotta di guida del conducente del veicolo non identificato per violazione sia delle norme del codice della strada sia di ogni altra norma di prudente condotta, con conseguente obbligo risarcitorio in capo alla società quale impresa designata per la Regione CP_1
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Campania per il fondo di garanzia vittime della strada. Il Tribunale, inoltre, condividendo pienamente le conclusioni rassegnate nella CTU medico-legale, riteneva provato il nesso eziologico tra la dinamica del sinistro e le lesioni subite dall'attore all'arto inferiore destro. Alla luce di ciò, pertanto, procedeva alla liquidazione del danno biologico derivante dagli esiti di frattura di malleolo peroniero di dx ed ai giorni di invalidità totale e temporanea, facendo ricorso alle tabelle di liquidazione previste in caso di micro-permanenti dall'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, applicando l'indice di rivalutazione al luglio 2019.
Il Giudice di prime cure, tenuto conto dell' invalidità derivante dagli esiti di frattura di malleolo peroniero destro;
dell'età al momento del fatto (anni 17); della natura delle lesioni patite, considerata, altresì, l'entità del pregiudizio accertato (3,5%), tenuto conto del periodo invalidità temporanea patito (stimato dal ctu in 30 giorni al
100%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%), in applicazione delle tabelle richiamate, liquidava, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute, la somma di € 5.416,36 oltre interessi, comprensiva di € 43,00 a titolo di danno patrimoniale, quali spese mediche sostenute e documentalmente provate.
1.4 Avverso tale pronuncia , con appello notificato in data 01.12.2022, Parte_1
ha proposto gravame affidato a tre motivi.
1.5 Con il primo mezzo l'appellante l'iter logico-motivazionale in forza del quale il giudice a quo ha ritenuto che non fosse provato l'utilizzo del casco di protezione in considerazione della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali sul punto.
In particolare, a dire dell'appellante, entrambi i testi hanno riferito che l'attore, al momento del sinistro, indossava il casco e, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, non si ravvisa, perciò, alcuna incongruenza tra le due dichiarazioni.
Inoltre, anche la CTU non ha evidenziato alcuna inconciliabilità tra le lesioni riportate ed il corretto utilizzo del mezzo di protezione prescritto dalle norme sulla circolazione stradale, ché, anzi, il CTU ha confermato il nesso di causalità, riconoscendo e quantificando i postumi anche del trauma facciale e della ferita al mento, stimando all'uopo i costi necessari per il ripristino funzionale dei denti.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.6 Con il secondo motivo l'appellante denuncia il travisamento delle risultanze testimoniali da cui sono viziate le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice;
sostiene che i testi escussi non hanno descritto la conformazione del casco, da cui desumere che questo non fosse del tipo di quelli omologati;
adduce, in particolare, che tali dichiarazioni debbano essere interpretate come riferite all'utilizzo di un casco modello “Jet” o “Demi jet”, cosiddetti “caschi da città” o “caschi aperti”, caratterizzati per garantire la protezione del cranio, della nuca e delle guance, regolarmente omologati.
1.7 Con il terzo motivo protesta che, se egli avesse indossato il casco Parte_1
modello Jet o Demi Jet, rientrante tra quelli “omologati”, avrebbe riportato le lesioni dentarie, facciali e al mento, documentate nei certificati medici prodotti, perché tale casco è privo di mentoniera.
1.8 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.03.2023, si è costituita in giudizio la società quale impresa designata per la Controparte_1
regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, che ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata in data 01.12.2022, risultando rispettato il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 04.05.2022, tenuto conto della sospensione feriale ex art. 1 legge 742/1969, nella formulazione novellata dal decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014.
2.1 L'appello è fondato nel terzo motivo, di cui si anticipa la trattazione perché assorbente, e va, pertanto, accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Come è noto, la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non è fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso. Invero, l'infrazione ad un precetto di legge, se può importare responsabilità sotto altro titolo, non può dar luogo a responsabilità civile per un evento nel cui processo causativo l'infrazione medesima non trovi utile inserimento quale elemento giuridicamente rilevante, collegabile all'evento stesso con nesso eziologico (Cass. n. 12390/1995); in sostanza,
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi causa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente logico (Cass. n. 18457/2003) e ciò perché non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicitato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass.
8366/2010).
In particolare, è stato affermato che l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stesso, soltanto ove il giudice accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone appunto un antecedente causale (Cass. n. 24432/2009), circostanza che può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, primo comma, c.c.. (cfr. anche Cass. n.
9241/2016).
Ora, l'art. 171 comma 1 del c.d.s., come modificato dall'art. 28 comma 1 della legge n. 120/10, sotto la rubrica "Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote", prevede che "Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria".
La norma citata, dunque, a decorrere dal 12.10.10, contiene un rinvio sistematico alle normative comunitarie in tema di omologazione di caschi protettivi, tale da superare l'utilizzo di caschi di vecchio modello, i cosiddetti caschi a scodella. Resta, invece, consentito ai conducenti dei ciclomotori, l'utilizzo del casco modello “Jet” o “Demi
Jet”, che si annoverano tra quelli omologati e che, a differenza del casco integrale, lasciano scoperte la parte anteriore del volto e la mandibola, proteggendo soltanto la nuca.
Coglie, allora, nel segno l'obiezione dell'appellante, secondo cui la violazione ascrittagli dal primo giudice, ovverosia il mancato utilizzo di un casco omologato,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda non ha avuto alcuna concreta incidenza causale rispetto alle lesioni subite nel sinistro, poiché, quand'anche sostituita l'omissione rilevata con la condotta doverosa in applicazione del giudizio controfattuale, l'evento (localizzazione delle lesioni nel distretto anteriore-basso del volto) non sarebbe, comunque, stato evitato, stante l'inidoneità del casco modello “Jet” o “ a proteggere detta zona. Pt_2
L'accoglimento di tale mezzo di gravame, di per sé idoneo alla riforma della decisione di primo grado nel senso propugnato, consente l'assorbimento della disamina dei restanti due mezzi.
Procedendo, quindi, alla quantificazione del danno, la liquidazione in via equitativa dello stesso deve essere eseguita in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona, tenendo conto anche degli esiti di trauma facciale con avulsioni dentarie multiple e degli esiti di ferita lacero-contusa del mento, che il CTU ha stimato nel 5% (individuato per differenza rispetto alla percentuale del 3,5% corrispondente agli esiti di frattura di malleolo peroniero dx già riconosciuti nella statuizione di primo grado), nonché dei costi necessari per il ripristino funzionale ed estetico degli elementi dentari, stimato nel complessivo importo di € 19.000,00 così analiticamente ripartito: iniziale protesi provvisoria, numero tre impianti endo ossei;
protesi in oro-ceramica da applicare agli impianti;
numero 4 sostituzioni di protesi ogni 10/12 anni fino a 67 anni.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 17), della entità e natura delle ulteriori lesioni subite stimate dal CTU nella misura del 5% (in aumento rispetto a quella del 3,5 % già riconosciuta dal primo giudice), l'ulteriore danno secondo le tabelle sopra menzionate aggiornate dal D.M. 16/07/2024 ammonta all'attualità ad € 6.856,08.
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame, tranne che per il danno futuro da spese odontoiatriche, di cui si dirà infra, il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto
(26.4.2016) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma originaria devalutata alla data dell'illecito e di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 703,20.
Sul coarcervo complessivo così determinato di € 7.559,28, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Quanto, invece, agli interessi sulla somma di € 19.000,00, spettante a titolo di spese mediche che dovrà affrontare in futuro per gli impianti dentari, poiché la Parte_1
liquidazione del danno patrimoniale futuro (trattandosi di spese non ancora sostenute) avviene nella forma della capitalizzazione anticipata, dalla somma capitalizzata va effettuata la detrazione del montante di anticipazione, calcolato sulla base degli interessi a scalare;
sull'importo risultante vanno, poi, riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi secondo i principi fissati da Cass., Sezioni Unite,
17/2/1995, n. 1712, ovverosia sulla somma devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata anno per anno secondo indici Istat FOI (Cass. Civ. 1215/2006).
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Giova rammentare che la statuizione deve essere limitata alle spese del grado, in applicazione del principio secondo cui, allorquando la riforma della sentenza di primo grado sia limitata al solo aumento dell'entità della condanna al risarcimento dei
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda danni pronunciata in favore dell'appellante (originario attore danneggiato), e non avendo nessun appellato proposto appello incidentale sul capo concernente la regolazione delle spese operata dal primo giudice, il giudice d'appello non può modificare il regolamento delle spese di primo grado per la preclusione derivata su detta questione, in assenza di alcuna concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale (Cass. 27606/2019)
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti con pronuncia di accoglimento parziale, il valore è pari alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato (cd. disputatum), non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto già attribuito e non più in discussione (Cass. 27871/2017) e considerato, altresì, che nella determinazione del valore agli effetti in esame non possono essere computati la rivalutazione e gli interessi successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado
(Cass. 3463/2010).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4341/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del capo b) della statuizione impugnata, condanna quale impresa designata per la gestione Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento, in favore di Parte_1
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Pio, della ulteriore somma di € 7.559,28, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, nonché della ulteriore somma di € 19.000,00, oltre interessi legali da computare in applicazione del criterio indicato in parte motiva;
2) condanna quale impresa designata per la gestione del Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, alla refusione in favore di delle Parte_1 spese di lite del presente grado, che liquida in € 804,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Bruno Tommasetti dichiaratosene anticipatario;
3) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
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